F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 047 CFA del 9 Novembre 2020 (Procura Federale Interregionale-Circolo Sport Vultur 1921-Sig. Mario Grande) N. 043/CFA 2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 047/CFA 2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 043/CFA 2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 047/CFA 2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

SEZIONE PRIMA

 

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello Presidente

Silvia Coppari Componente (relatore)

Angelo De Zotti Componente

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

- sul reclamo numero R.G. 043/CFA/2020-2021, proposto dalla Procura Federale Interregionale sul C.U. n. 195/LND Comitato Regionale Basilicata del 2.10.2020.

contro

- Sig. Mario Grande, all’epoca dei fatti Presidente dell’A.S.D. Circolo Sport Vultur 1921;

Visti il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 29 Ottobre  2020, tenutasi tramite videoconferenza, la dott.ssa Silvia Coppari e uditi l’Avv. Maurizio Gentile per la reclamante, l’Avv. Antonio Domenico Ferrante per i resistenti nonché il Sig. Mario Grande in persona;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

RITENUTO IN FATTO

1. Con reclamo proposto ai sensi degli artt. 100 e 101 del CGS, rubricato al numero 43 CFA 2020/2021, la Procura Federale ha chiesto la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Basilicata di cui al Comunicato Ufficiale n. 195/TFT del 2.10.2020, con la quale è stato rigettato il deferimento n. prot. 002409/834pfi 19- 20/MDL/ps del 21 agosto 2020 proposto nei confronti:

a) del Sig. Mario Grande, «Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Circolo Sport Vultur 1921 all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 2, comma 1, e dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver pubblicato messaggi a mezzo social network tali da determinare ostilità e per denigrare la società Rotonda Calcio, nonché volti ad esacerbare i rapporti con i sostenitori della predetta compagine in occasione delle gare disputate contro la società Rotonda Calcio nel Campionato di Eccellenza del C.R. Basilicata e in Coppa Italia nella S.S. 2019-2020»;

b) della Società A.S.D. Circolo Sport Vultur 1921, «per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al sig. Mario Grande, Presidente e legale rappresentante della Società».

1.1 Con la decisione impugnata, il Tribunale Federale Territoriale, pur avendo incontrovertibilmente accertato in giudizio che il Presidente della A.S.D. Vultur 1921 aveva pubblicato su un social network la seguente frase: «E adesso viene il bello» – da intendersi verosimilmente riferita alla circostanza che il ritorno della gara di Coppa Italia tra la squadra del A.S.D. Vultur e il Rotonda Calcio si sarebbe giocato in un impianto sportivo (quello di Rionero in Vulture) nel quale, contrariamente a quanto accaduto nella partita di andata, disputatasi allo Stadio “Vulcano” di Castelluccio Inferiore (praticamente in assenza di pubblico), «ci sarebbe stata una forte e calorosa presenza di sostenitori locali» – ha nondimeno ritenuto che a tale frase, «seppur inserita in un contesto di accesa rivalità sportiva, non po[tesse] essere attribuito alcun valore provocatorio o istigatorio e tanto meno oltraggioso, dovendo essere ponderata, in difetto di aggregati spunti ulteriormente aggressivi, quale mera riflessione, dall’accento certamente ironico e tutt’al più inopportuno, riguardo la comparazione dello scenario di pubblico e possibilmente coreografico, nel quale si sarebbe disputata la gara di ritorno».

1.2 Tanto premesso, la Procura Federale ha impugnato la decisione de qua per «violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva», poiché:

a) la condotta contestata al Sig. Mario Grande dovrebbe «essere invece considerata come un’azione di costante istigazione nei confronti della Soc. Rotonda Calcio e il fatto che non siano comunque avvenuti scontri tra le tifoserie a seguito dei messaggi rilasciati dal medesimo e dai sostenitori della ASD C.S. Vultur 1921» non potrebbe «rappresentare un elemento idoneo per ritenere non sussistente la violazione dell’art. 4 C.G.S.»;

b) già in sede di deferimento sarebbe stata prodotta «la documentazione contenente diverse dichiarazioni rilasciate dal Sig. Grande Mario» dalle quali sarebbe chiaramente emerso «il sentimento di astio (e non semplice rivalità sportiva) nutrito nei confronti della Soc. Rotonda Calcio»; in particolare, la citata «documentazione conteneva anche i commenti scritti dai sostenitori i quali sfociavano, quasi sempre, in insulti verso la Soc. Rotonda Calcio»;

c) sarebbe erroneo escludere qualsivoglia responsabilità dei deferiti in relazione ai messaggi scritti dai sostenitori a commento del post pubblicato dal Sig. Grande, posto che, «se è vero che i commenti non sono ascrivibili al Sig. Grande, è altresì vero che quei commenti non ci sarebbero stati senza quel post volutamente aggressivo e provocatorio».

1.3 Per tali ragioni, ad avviso della Procura, la condotta attribuita al Sig. Grande, nella sua qualità di Presidente, e quindi di rappresentante degli interessi di un’intera tifoseria, avrebbe violato i doveri di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4 del C.G.S., non essendosi limitato a rivolgere «una legittima critica (…) ma una serie di invettive, rilasciate sia per mezzo social network che su un quotidiano online». Conseguentemente la Procura ha chiesto, in riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Basilicata pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 19 del 2.10.2020 LND, di «affermare la responsabilità di tutti i deferiti, per quanto a essi rispettivamente ascritto con l’atto di deferimento, comminando agli stessi le sanzioni richieste dinanzi al Giudice di primo grado, vale a dire, per il Sig. Mario Grande 1 mese di inibizione e per la Società ASD S.C. Vultur 1921 la sanzione dell’ammenda di € 300,00» ovvero, in subordine, le sanzioni ritenute di giustizia.

2. All’udienza del 29 Ottobre  2020, tenutasi tramite videoconferenza, sentiti il rappresentante della Procura Federale e la difesa dei deferiti, come da verbale, il reclamo passava in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione sottoposta all’esame della Corte riguarda l’ipotizzata integrazione della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, ad opera della frase pubblicata dal Sig. Mario Grande, Presidente della Società ASD C.S. Vultur 1921, sul proprio profilo Facebook, «e adesso viene il bello».

1.1 Ebbene, occorre premettere che, in base al citato art. 4, comma 1, del CGS, tutti i soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo «sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva».

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il dovere di tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, sebbene solitamente riconducibile al canone di lealtà sportiva in senso stretto (c.d. “fair play”), ha assunto una dimensione più ampia, che si estende anche oltre l’ambito della competizione sportiva in sé e per sé considerata e della corretta applicazione delle regole di gioco, traducendosi in una regola di condotta generale che investe qualsiasi attività comunque rilevante per l’ordinamento federale, in ogni rapporto a qualsiasi titolo riferibile all’attività sportiva (CFA, sez. I, n. 38- 2019/2020).

1.2 In altri termini, la “lealtà sportiva” costituisce una clausola generale che si sostanzia, da un lato, in una regola di  comportamento oggettivamente valutabile  e, dall’altro,  in un parametro di legittimità del comportamento in concreto tenuto da ciascun associato e affiliato all’ordinamento sportivo.

Proprio il carattere necessariamente ampio ed elastico della clausola generale in esame comporta, sul piano della fattispecie astratta, un’attenuazione dei principi di legalità e tipicità

dell’illecito sportivo (c.d. “principio di indeterminatezza” dell’illecito sportivo), che richiede l’individuazione volta per volta, in base alle circostanze del caso concreto, del precetto specificamente violato (CFA, Sez. I, n. 77/2019-2020), giuridicamente rilevante, al fine di ricostruire la regola comportamentale che si sarebbe dovuta tenere.

2. Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie sottoposta a scrutinio, non può invero dubitarsi che, in forza della clausola generale della lealtà sportiva, i Presidenti delle A.S.D., proprio per il ruolo di rappresentanti di un’intera compagine sportiva e della relativa tifoseria, siano tenuti a improntare tutte le proprie esternazioni (scritte e verbali), relativamente alle competizioni sportive (disputate o ancora da disputare), alla massima sobrietà ed equilibrio, dovendo astenersi da qualunque affermazione potenzialmente idonea a denigrare l’avversario o, peggio, a istigare comportamenti violenti e antisportivi.

2.1 Ciò precisato, occorre quindi accertare se abbia in concreto violato il canone di lealtà sportiva l’espressione «E adesso viene il bello», pubblicata dal Presidente della A.S.D. C.S. Vultur 1921 sul proprio profilo Facebook, a commento di due immagini fotografiche che mostravano, rispettivamente, da un lato, gli spalti pressoché vuoti del Campo Sportivo “Vulcano” di Castelluccio Inferiore, in cui si era svolta la partita di andata fra la A.S.D. C.S. Vultur 1921 e il Rotonda Calcio, vinta da quest’ultima squadra, e, dall’altro, quella dello Stadio Comunale “Corona” di Rionero in Vulture, in cui si sarebbe dovuta disputare la partita di ritorno (fra le medesime squadre), con gli spalti gremiti di tifosi.

3. Ebbene, questa Corte ritiene immune da censura la valutazione operata dal Tribunale di prime cure in termini di oggettiva inidoneità della frase in questione a violare il canone di lealtà sportiva, al cui rispetto era senz’altro tenuto il Presidente della squadra sfidante, odierno deferito, ancorché tale frase risultasse «inserita in un contesto di accesa rivalità sportiva».

3.1 Assume rilievo dirimente, al riguardo, la circostanza che la frase contestata sia univocamente riferita a uno specifico evento sportivo (la partita di ritorno), rispetto al quale il Presidente si è limitato a evocare il c.d. “fattore campo”, ossia l’auspicata presenza della tifoseria sugli spalti a sostegno della squadra che aveva perso nel girone di andata. Tale espressione di sfida, quindi, non travalica i limiti di una manifestazione del pensiero improntata ai canoni della correttezza sportiva, poiché essa è oggettivamente riconducibile a una situazione di fisiologica contrapposizione agonistica ed è priva di alcun contenuto o tono aggressivo, né, tanto meno, oltraggioso nei confronti dell’avversario.

Ciò, peraltro, trova conferma indiretta anche nella circostanza che, in occasione dell’evento sportivo poi disputato, non si è verificato alcun episodio di violenza.

3.2 Né, del resto, nel caso in esame, il carattere o i contenuti censurabili della frase potrebbero in qualche modo essere desunti aliunde, ossia dal tipo di commenti che ne sarebbero seguiti da parte dei presunti sostenitori del Vultur, pubblicati sulla bacheca del profilo del social network utilizzato dal Sig. Mario Grande, i quali, secondo la tesi della Procura, sarebbero sfociati «quasi sempre, in insulti verso la Soc. Rotonda Calcio».

3.3 Infatti, a prescindere dalla circostanza che tali commenti non sono stati prodotti in giudizio, né specificati nell’atto di deferimento, sicché essi esulano dal perimetro fattuale sottoposto alla cognizione di questa Corte, deve in ogni caso ritenersi che essi avrebbero potuto assumere un qualche rilievo solo qualora il loro contenuto avesse potuto essere ricondotto sul piano logico-causale a quello della frase pubblicata dall’odierno deferito.

4. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo della Procura Federale Interregionale deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado impugnata.

P.Q.M.

respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

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