F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 049 CFA del 10 Novembre 2020 (Procura Federale-Sig. Giulio Destratis) N. 040/CFA 2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 049/CFA 2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 040/CFA 2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 049/CFA 2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Carlo Sica Presidente

Federica Varrone Componente

Raffaele Tuccillo Componente (relatore)

 

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero RG 040/CFA/2020-2021, proposto dalla Procura Federale

contro

il Sig. Giulio Destratis

per la riforma della decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, di cui al C.U. n. 114/2020 in data 2.10.2020;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 2 Novembre 2020 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi l’Avv. Sandro D’Oria per la reclamante e l’Avv. Destratis Giulio quale resistente;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

 RITENUTO IN FATTO

Con atto dell’11 agosto 2020 la Procura Federale deferiva l’avv. Giulio Destratis per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, C.G.S. sia in via autonoma sia per quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del regolamento del settore T, per avere a mezzo di post pubblicati sul profilo personale di facebook e ripresi da testate giornalistiche e nazionali online, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del prestigio della reputazione e della credibilità del CR Puglia della LND, del suo Presidente e degli organi di giustizia sportiva.

Con decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, di cui al C.U. n. 114/2020 in data 2.10.2020, Giulio Destratis era prosciolto dall’addebito disciplinare contestatogli.

La Procura Federale proponeva reclamo avverso la citata decisione chiedendone la riforma. Si costituiva con memoria Giulio Destratis chiedendo il rigetto del reclamo proposto.

La causa era quindi discussa all’udienza del 2 Novembre 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo deve trovare accoglimento nei termini di cui in motivazione.

L’oggetto del giudizio è rappresentato dal deferimento dell’11 agosto 2020 con cui la Procura Federale deferiva l’avv. Giulio Destratis per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, C.G.S. sia in via autonoma sia per quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del regolamento del settore T, per avere a mezzo di post pubblicati sul profilo personale di facebook e ripresi da testate giornalistiche e nazionali online, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del prestigio della reputazione e della credibilità del CR Puglia della LND, del suo Presidente e degli organi di giustizia sportiva. Si tratta, in particolare, di 21 fatti descritti analiticamente nell’atto di deferimento.

2. Le eccezioni preliminari sollevate dal reclamato non possono trovare accoglimento.

2.1 Con una prima eccezione veniva sostenuta la nullità della comunicazione di conclusione delle indagini, in quanto era stato attribuito allo stesso il termine di 3 giorni, anziché di 5 giorni, come previsto dall’art. 123, comma 2, CGS, per chiedere ed estrarre copia dei documenti.

La concessione di un termine inferiore a quello previsto al fine di estrazione di copia degli atti non appare di per sé idoneo a ledere il diritto di difesa del reclamato. Si tratta, in sostanza, di un termine a tutela della parte che, intanto può presentare un rilievo ai fini della validità dell’atto, qualora la parte alleghi e provi di essere stata lesa in una delle sue prerogative funzionalmente legate al rispetto del termine. Nel caso di specie parte reclamata si è limitata a fare generico riferimento alla lesione del diritto di difesa, ma non ha descritto o indicato se da tale violazione sia effettivamente derivata una lesione delle sue prerogative (impossibilità di chiedere copia di un documento o di estrarne copia).

Nel caso di specie, tra l’altro, il reclamante ha avuto accesso ai documenti richiesti e presentato approfondita memoria. Ne discende che l’eccezione non può trovare accoglimento.

2.2 Con una seconda eccezione, la parte reclamata lamenta la genericità dell’atto di deferimento.

L’eccezione non può trovare accoglimento, in quanto dall’esame dell’atto emerge che la Procura ha analiticamente descritto tutte le condotte imputate al Destratis, corrispondenti a 21 post e articoli e ha descritto successivamente, con carattere grassetto, le specifiche parti degli articoli e degli scritti del deferito idonee a determinare un procedimento disciplinare a carico dello stesso. La condotta della Procura appare pertanto coerente con quanto disposto dall’art. 125 CGS, in base al quale, nell’atto di deferimento devono essere descritti i fatti che si assumono accaduti, devono essere enunciate le norme che si assumono violate, devono essere indicate le fonti di prova acquisite e deve essere formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

2.3 Parte reclamata ha evidenziato la violazione dell’art. 45, comma 7, CGS, in quanto l’Avv. D’Oria Alessandro fa parte ed agisce quale associato dello Studio Legale

Mormando con l’avv. Paolo Mormando, quest’ultimo già sostituto procuratore federale nel giudizio contro l’UG Manduria Sport difesa dal reclamato e pendente presso il Collegio di Garanzia dello Sport CONI. Il reclamato ritiene pertanto che “per ragioni di opportunità l’avv. D’Oria avrebbe dovuto astenersi dal compiere indagini sul sottoscritto, controparte,  in un  procedimento  ancora in  corso,  del suo  collega e associato”.

L’art. 45, comma 7, CGS prevede che “Ai componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva si applicano le norme in materia di astensione e di ricusazione previste dal Codice di procedura civile”. Nel caso di specie, non appare ricorrere alcuna delle ipotesi in cui può essere richiesta la ricusazione del componente dell’organo di giustizia sportiva ed è lo stesso reclamante ad evidenziare che, a suo giudizio, ricorrerebbero ragioni di opportunità (e, quindi, art. 51, comma 2, c.p.c.) per spingere il componente ad astenersi. Come da costante  orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’ipotesi di cui all’art. 51, comma 2, c.p.c. è inidonea a incidere non solo sulla possibilità per la parte di chiedere la ricusazione dell’organo, ma anche sulla validità dell’atto adottato dal componente dell’organo di giustizia sportiva.

2.4 Parte reclamata ha poi contestato l’improcedibilità del deferimento in merito all’art. 37, comma 2, del regolamento del settore tecnico che sarebbe riferito ai soli rapporti con i colleghi e, quindi, non ai rapporti tra il reclamato e Vito Roberto Tisci che non è iscritto nell’apposito albo del settore tecnico.

L’eccezione è destituita di fondamento. L’art. 37 prevede che “1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali. 2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale. 3. In caso di violazione delle norme deontologiche, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari”. Dall’interpretazione letterale della disposizione emerge che la prima parte del secondo comma dell’articolo in esame si riferisce ai rapporti tra tecnici e tutti gli altri consociati, mentre la sola seconda parte del periodo che segue la congiunzione “e”, relativa al principio di deontologia professionale, riguardi i rapporti tra colleghi. In particolare, dalla citata disposizione emergono due regole: i tecnici devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva; i tecnici, nei rapporti con i colleghi, devono ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale.

Ne discende che il richiamo all’art. 37, comma 2, nell’atto di deferimento non è qualificabile come erroneo, dovendo ritenersi applicabile la disposizione ai rapporti tra il reclamato e Tisci, così come nei confronti di tutti gli organi e soggetti dell’ordinamento sportivo.

2.5 Parte reclamata contesta poi la mancanza della relazione con la quale l’Avv. D’Oria affidatario delle indagini, propone al Procuratore Federale di dover procedere al deferimento. L’eccezione non può trovare accoglimento, in quanto tale atto ha carattere interno e informale. Il codice, d’altro canto, non prevede che lo stesso debba essere inserito in un documento formale.

2.6 Parte reclamata contesta ancora la violazione dei termini previsti ex art. 85 CGS, in relazione agli artt. 44 CGS della FIGC e 29 CGS del Coni. In particolare, a giudizio del reclamato, sarebbe intervenuta la doppia decadenza prevista dall’art. 85 CGS, in quanto il deferimento del Procuratore Federale è datato 11 agosto 2020; entro dieci giorni (21 agosto 2020) l’organo giudicante avrebbe dovuto fissare l’udienza di discussione, che si sarebbe dovuta celebrare necessariamente entro il termine massimo di 30 giorni (10 Settembre 2020). Si tratterebbe di termini perentori, entrambi non rispettati, in quanto l’avviso di fissazione udienza è stato inviato con Pec del 9 Settembre 2020 e l’udienza è stata fissata per il 2 Ottobre  2020.

L’eccezione non può trovare accoglimento. Le sezioni unite della Corte federale d’Appello, con la decisione n. 23 del 28.9.2020, con specifico riferimento ai termini interni del procedimento sanzionatorio, hanno precisato, con orientamento pienamente condivisibile, che “Sarebbe dunque stridente con la ratio sottesa sia alla previsione dei complessivi termini di durata previsti dal citato articolo 54, sia della stessa previsione contenuta nell’articolo 44, ritenere che derivino conseguenze estintive dell’intero giudizio in un caso in cui il mancato rispetto del termine di fissazione dell’udienza e di suo svolgimento non abbia inciso in alcun modo sullo svolgimento (celerissimo) dell’intero giudizio. Si tratta, del resto, di un termine il cui mancato rispetto non altera nemmeno l’equilibrio tra le parti, dal momento che esso si dispiega per l’appunto in egual modo nei confronti di entrambe”. Inoltre “La fissazione dell’udienza l’undicesimo giorno anziché il decimo e il suo svolgimento il trentatreesimo giorno anziché il trentesimo cessano di avere un autonomo rilievo nel momento in cui il termine e l’interesse superiori sono, come nel caso di specie, comunque rispettati. Risulterebbe dunque contrario alla ratio che ispira la riforma del CGS quella di fare da ciò derivare la drastica conseguenza della estinzione del giudizio, che si risolve sempre in un diniego di giustizia. E’ proprio la ricordata ratio sottesa alla previsione in esame, volta a garantire l’effettività della tutela, che conduce a svolgere riflessioni ulteriori rispetto al dato formale e letterale della disposizione, e che impone all’interprete di indagare caso per caso se considerare il termine come perentorio conduca a un effetto opposto a quello che il termine stesso intendeva assicurare”. A giudizio delle sezioni unite, in particolare, vi sono termini che hanno un carattere strumentale, servente a un termine superiore. Nel sistema delineato dal CGS, tale carattere strumentale è ravvisabile nei termini che svolgono una funzione acceleratoria al servizio di un termine ulteriore, consistente nella durata massima del giudizio. Le sezioni unite hanno quindi precisato che “E’ proprio tale “sistema di preclusioni procedimentali… a garanzia del contraddittorio e della corretta organizzazione del lavoro del giudicante” che non viene in rilievo nel caso in esame, dal momento che la violazione dei termini di cui all’articolo 93, comma 1, prima parte, non altera in alcun modo l’equilibrio tra le parti processuali e si tratta comunque di termini preordinati strumentalmente ad assicurare un termine superiore, quello della durata del giudizio, che è stato qui largamente rispettato (con una durata pari a un terzo di quella massima consentita). Non v’è dubbio, infatti, come già accennato, che taluni termini, per loro natura, non si prestino ad essere considerati perentori, se non con un effetto contrario a quello che il rispetto del termine intendeva presidiare. Si ponga il caso del termine di durata massima del giudizio; se oggetto del giudizio è un provvedimento incidente in maniera negativa nella sfera giuridica del soggetto che l’abbia attivato, far derivare dal superamento del termine massimo di durata l’estinzione del giudizio, con il conseguente consolidamento del provvedimento negativo, produrrebbe per l’appunto un effetto opposto a quello che il termine intendeva assicurare”.

Nel caso di specie, il termine di durata complessivo è stato rispettato e la violazione in oggetto è legata a termini strumentalmente finalizzati al rispetto di un termine superiore.

2.7 Con un’ulteriore eccezione, parte reclamata contesta l’ambito soggettivo di applicabilità delle sanzioni nell’ordinamento sportivo, riferendo di non essere tesserato e che le sanzioni non potrebbero operare per i tecnici iscritti agli albi o ai ruoli del settore tecnico, ma solo per quelli tesserati per le quali intendono prestare la propria attività.

L’eccezione non è meritevole di accoglimento. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS “I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”. Ai sensi dell’art. 2, rubricato “ambito di applicazione soggettivo”, “il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. Ferma la sussistenza, pertanto, di una serie di diritti e obblighi derivanti dal tesseramento, il rapporto con l’ordinamento sportivo, ai fini sanzionatori, è legato allo svolgimento di attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento sportivo. Nel caso di specie, lo svolgimento di attività rilevante per l’ordinamento federale da parte del reclamato non è in contestazione e il Destratis può senz’altro essere ritenuto soggetto rientrante, ai fini disciplinari, tra i destinatari degli obblighi previsti dall’art. 2 CGS e, quindi, tra i soggetti ai quali è applicabile il procedimento disciplinare e le sanzioni in caso di violazione degli obblighi in questione.

3. Nel merito il reclamo deve essere ritenuto parzialmente fondato.

3.1 Con riferimento ai capi di incolpazione formulati nell’atto di deferimento il collegio ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuta la decisione impugnata in relazione ai rapporti con Tisci e la LND (nn. da 1 a 11 e da 18 a 21). Il contenuto dei post di Destratis non appare, ad avviso del collegio, lesivo della reputazione di organi federali, in quanto le espressioni utilizzate non travalicano i limiti di verità, pertinenza e continenza. Il linguaggio utilizzato, sebbene in forma critica, non appare offensivo, ma rientra nei limiti della correttezza, anche nella prospettiva del dibattito ‘politico’ in atto e della prospettiva elettorale in cui si pone il reclamato. I fatti riportati risultano corrispondenti alla realtà. I commenti del deferito su tali fatti non travalicano i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica, tenuto conto della sua posizione di soggetto intenzionato a candidarsi alla Presidenza del Comitato Regionale della Puglia, che consente di giustificare alcune frasi o espressioni polemiche e accese, purché, come nel caso di specie, non trasmodino in ostilità e gratuito attacco personale.

3.2 Un discorso differente deve essere svolto con riferimento ai capi di incolpazione riferiti al Destratis in cui lo stesso non si limita a criticare l’operato del presidente ma effettua un collegamento tra organi di giustizia sportiva e presidente, lesivi della reputazione di tali organi (capi nn. 12, 13, 14, 15, 16, 17). In particolare, ai sensi dell’art. 23 CGS, “Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA”.

Con il “post” pubblicato in data 27.6.2020, articolo pubblicato in data 27.6.2020 sulla testata giornalistica online “salentosport.net” ed articolo pubblicato in data 29.6.2020 sulla testata giornalistica online “erreemmenewn.it, il Destratis ha riferito “IN- GIUSTIZIA SPORTIVA PUGLIESE: UN ANNO DI RICORSI RESPINTI E SOLDI INCASSATI DALLA FEDERAZIONE La pazienza delle società calcistiche, dei dirigenti, dei calciatori e dei tesserati ha un limite. Anche quella degli avvocati. Questo limite è stato ampiamente superato dai massimi esponenti della giustizia sportiva pugliese. Non appartengo alla categoria dei pavidi, dei vigliacchi e dei lustrascarpe ed in ogni circostanza mi assumo la responsabilità di ciò che dico mettendoci sempre la faccia. Costi quel che costi. Così, al termine di questa infausta stagione sportiva, ritengo doveroso stilare un resoconto dell’attività svolta dai giudici sportivi pugliesi. I comunicati ufficiali della stagione sportiva 2019/2020 sono stati dei bollettini di guerra. Ammende e multe salatissime per le società, continue e pesanti squalifiche per i calciatori. Un ritratto poco veritiero del movimento dilettantistico pugliese che sembrerebbe animato da indisciplinati e violenti. Queste le risultanze delle decisioni dei giudici sportivi. Il 96% (!!!) dei reclami di appello avverso le decisioni del Giudice Sportivo sono stati dichiarati inammissibili o respinti dalla Corte Sportiva Territoriale Pugliese. Nemmeno uno accolto! Solo due irrilevanti riduzioni di sanzioni in un’annata. E' possibile che le società non abbiano mai ragione? Non credo proprio! E' un vero e proprio scandalo perché questo ha come stretta conseguenza che la FIGC incameri (oltre alle multe) anche le tasse-reclamo che le società affiliate versano (130 euro per ogni ricorso). In  pratica, il  Comitato Regionale quest’anno ha trovato  un modo alternativo per fare cassa. Altro che aiuti economici e sostegni per le affiliate. Certo, le società potrebbero far valere i propri diritti, in ultimo grado, nelle sedi romane della giustizia sportiva ma lì il costo dei reclami è altissimo! In via Pende sicuramente questo lo sanno, così come dovrebbero sapere che le società, pur di non affrontare tali ulteriori esose spese, finiscono per subire passivamente le decisioni pugliesi, loro malgrado. Con buona pace della giustizia. Quella giustizia che non deve mostrarsi forte solo con i deboli. A ciò si aggiunga che il Tribunale Federale Territoriale si è pronunciato altre 11 volte sui deferimenti, applicando in ben 10 casi sanzioni durissime a carico delle società. I giudici di cui parlo sono gli stessi che l’estate scorsa avevano condannato pesantemente ben 4 prestigiose società pugliesi e 14 persone (dirigenti, calciatori ed allenatori) nel più grande processo per illecito sportivo che la Puglia ricordi. Una decisione che è stata totalmente annullata dalla Corte Federale di Appello con sede appunto a Roma, che ha riabilitato tutti. In tutto ciò il Presidente Tisci cosa fa? Nulla. Come al solito. Invece di mandare immediatamente a casa, Giancarlo De Peppo, Antonio Contaldi e Giuseppe Ciarli Conte (rispettivamente presidente e componenti della Corte Sportiva e del Tribunale Federale Territoriale), consente loro di continuare ad esercitare questo incarico. E questi insieme ai loro colleghi (chissà poi perché tutti di Bari) continuano a respingere tutti i ricorsi mortificando, economicamente e non solo, le società pugliesi. Possibile che nessuno paghi tra i responsabili della mancata applicazione del Codice di Giustizia Sportiva? O devono pagare solo le affiliate e i loro tesserati? Ai Presidenti delle società che giustamente si lamentano, Tisci risponde di non saperne nulla. Che non è cosa sua. Io devo ricordargli che è proprio lui che, di fatto, sceglie i membri della giustizia sportiva e sempre a lui compete la facoltà di rimuoverli. Ora basta! Si sappia che questa non è una battaglia personale. Le mie parole intendono dar voce a tantissime brave persone (dirigenti, tesserati e tifosi) che ogni domenica sono sui campi da gioco ad alimentare il fantastico mondo dilettantistico pugliese che già costa tanti sacrifici sia economici che affettivi per tutte le ore che quotidianamente gli stessi sottraggono alle proprie famiglie…”.

Con il successivo post pubblicato in data 8.7.2020, articolo pubblicato in data 8.7.2020 sulla testata giornalistica online “www.blunote.it” e articolo pubblicato in data 8.7.2020 sulla testata giornalistica online “salentosport.net”, Destratis dichiarava che “RICORSI ERANO VALIDI! ORA TISCI RESTITUISCA IL DENARO La Corte Federale di Appello (con sede a Roma) ha inflitto l'ennesima umiliazione alla “giustizia sportiva pugliese”. La decisione che mi è stata notificata ieri, ha chiarito inequivocabilmente che la LND Puglia ha incassato illegittimamente ben 20 tasse reclamo versate dalle società pugliesi. In relazione ad un mio reclamo, proposto con l'unico intento di ottenere una pronuncia interpretativa sulla normativa, la CFA ha infatti statuito che: “Nel caso di reclamo di società avverso l’inflizione di un’ammenda o di una squalifica di un proprio tesserato non sussiste alcun onere da parte della società reclamante di inviare il ricorso o reclamo alla società che è stata avversaria nella partita giocata precedentemente”. Senza entrare troppo in questioni tecnico-giuridiche, nel corso di questa stagione sportiva purtroppo è accaduto che i giudici della Corte Sportiva Territoriale (sede Bari) abbiano sostenuto irragionevolmente e illegittimamente, che qualunque preannuncio di reclamo e il reclamo stesso, per essere ammissibili, dovevano essere inviati, in ogni caso, per conoscenza alla società contro la quale si era disputata la partita. In questi mesi mi sono battuto per far loro capire che si sbagliavano, in quanto è evidente che in caso di squalifica di un calciatore o di multa comminata ad una società, non può esserci “controparte” a cui comunicare il reclamo perché l’avversaria non ha alcun interesse diretto nel ricorso. Tant’è che il Codice di giustizia sportiva parla di “eventuale controparte”. Inoltre ritenevo che far affrontare alle società anche l'ulteriore costo di due raccomandate A/R (le affiliate non hanno l'obbligo di avere la Pec) fosse inutile oltre che contrario alla disciplina vigente. La controparte esiste solo nei procedimenti che hanno ad oggetto il risultato di una partita, laddove può esserci un danno per la società avversaria qualora il ricorso venga accolto. Questo lo capisce chiunque abbia buon senso. Ebbene, oltre ai tantissimi ricorsi respinti, oggi contiamo anche tutti quei ricorsi che non sono stati neppure letti dai giudici sportivi pugliesi. Incuranti, hanno ritenuto di “non essere tenuti a pronunciarsi”, incamerando comunque la tassa reclamo. Reclami dichiarati a priori “inammissibili” perché privi della comunicazione del preannuncio e del ricorso ad una fantomatica controparte. In pratica, la LND ha continuato ad incassare queste tasse senza che questi giudici si pronunciassero nel merito dei ricorsi degli affiliati (società, dirigenti, calciatori, allenatori). Alla luce di questa pronuncia della CFA tutte queste decisioni sono da ritenere in contrasto con il dettato normativo. Tutto ciò è gravissimo. Le 20 società pugliesi danneggiate hanno il sacrosanto diritto di vedersi perlomeno restituire quanto hanno versato nelle casse della Federazione, per multe e tasse reclami, senza ottenere giustizia. Dubbi sorgono anche sulla regolarità dei campionati per le squalifiche scontate dai calciatori in quanto divenute definitive. Molti di questi reclami avevano infatti ad oggetto le squalifiche. Tisci risponda alle precedenti e a queste ulteriori legittime istanze e ne tragga le dovute conseguenze. Lui è il Presidente e avrebbe dovuto controllare. Si dimetta insieme al capo della giustizia sportiva pugliese, Giancarlo De Peppo. Da parte mia si sappia che continuerò inesorabilmente a mettere sotto la lente di ingrandimento tutti i macroscopici errori della giustizia sportiva pugliese. Le società meritano un'altra giustizia, un altro presidente e un altro consiglio direttivo”.

Con i post il Destratis ha svolto un collegamento tra organi della giustizia sportiva, esito dei ricorsi e operato del Presidente Tisci che, da un lato, contiene affermazioni non rispondenti al vero sui presupposti per la nomina e la revoca degli stessi, dall’altro, appare finalizzato a collegare Presidente e organi di giustizia sportiva, in senso contrario ai requisiti di indipendenza, imparzialità e terzietà che costituiscono prerogative degli stessi organi. In questo senso, l’art. 45, comma 2, CGS precisa che “Gli organi del sistema della giustizia sportiva agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e terzietà”. Le affermazioni del Destratis, generando un collegamento tra Presidente e organo di giustizia sportiva, ledono la reputazione degli stessi organi di giustizia sportiva, in quanto ne mettono in forte discussione l’indipendenza, l’autonomia e la terzietà. La giurisprudenza di legittimità ha precisato in tema di diritto di critica che “In tema di diffamazione, l'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato” (Cass. pen., sez. V, 19.2.2020, n. 17243; in senso conforme Cass. pen., sez. V, 29.11.2019, n. 15089). Nel caso di specie, mentre appaiono esercizio di tale diritto le affermazioni relative a Tisci, si riscontrano termini e concetti inutilmente offensivi nei confronti degli organi di giustizia sportiva pugliesi.

Ulteriori elementi negativi delle citate dichiarazioni si possono poi cogliere in relazione ai riferimenti e alle allusioni effettuate tra tasse reclamo e decisioni dei giudici sportivi nell’ambito   dell’esercizio   dell’attività    decisionale.    Come    noto,    in    tema di diffamazione a mezzo stampa, le notizie e le valutazioni esternate con espressioni dubitative  o  interrogative,  se  non  corrispondenti  al  vero,  possono  ledere l'altrui reputazione quando le frasi utilizzate nel contesto della comunicazione, in quanto allusive, insinuanti e suggestive, siano idonee ad ingenerare nel lettore il convincimento dell'effettiva rispondenza a verità del fatto adombrato (Cass. pens. Sez. V, 12.11.2019, n. 8). Nel caso di specie, emerge un collegamento tra costi del reclamo, organi della giustizia sportiva e federazione stessa, lesivo della reputazione dell’organo di giustizia sportiva seppur in modo allusivo o suggestionante.

Tali dichiarazioni trascendono, quindi, dal limite dell’esercizio del diritto di critica e appaiono lesive della reputazione degli organi di giustizia sportiva.

Ne discende che, con riferimento ai capi di incolpazione in questione, il reclamo deve trovare accoglimento e deve essere comminata a Destratis la sanzione della squalifica di mesi uno. Nella determinazione dell’entità della squalifica si tiene in considerazione la posizione di candidato del Destratis che legittima l’utilizzo di espressioni più colorite e di un legittimo esercizio del diritto di critica specie nella fase elettorale. Tale diritto, tuttavia, ai fini dell’an, non può tradursi nell’utilizzo di espressioni di carattere ingiurioso o lesive della reputazione degli organi della giustizia sportiva.

P.Q.M.

accoglie il reclamo e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Giulio Destratis la sanzione della squalifica di mesi 1 (uno).

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

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