F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 050 CFA del 12 Novembre 2020 (Procura Federale Interregionale/Sig.ra Loprieno Angela – ASD Football Club CAPURSO) N. 036/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 050/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 036/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 050/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

IV SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Carlo Sica Presidente e Relatore

Federica Varrone Componente

Raffaele Tuccillo Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. RG 36/CFA/2020-2021, proposto dalla Procura Federale Interregionale

contro

la Sig.ra Angela Loprieno e la ASD Football Club Capurso

per la riforma

della  decisione  del  Tribunale  Federale  Territoriale  presso  il  Comitato  Regionale  Puglia pubblicata con C.U. n. 36 C.R. Puglia in data 29.09.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 2 Novembre 2020, tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Carlo Sica e uditi per la reclamante l’Avv. Nicola Monaco e l’Avv. Salvatore Conticchio per la resistente;

RITENUTO IN FATTO

La Procura Federale Interregionale, all’esito di indagine concernente l’ipotesi di apposizione di firma apocrifa del calciatore Christian Abbatescianni sul modulo di tesseramento del 20.12.2019, deferiva dinanzi al Tribunale Federale Territoriale Puglia la Sig.ra Angela Loprieno, Presidente della ASD Football Club Capurso, per rispondere dell’incolpazione di violazione dell’art. 4, comma 1, CGS in relazione agli artt. 32, comma 2, CGS e 39, comma 2, NOIF, nonché la citata società per responsabilità diretta.

Le deferite facevano pervenire memoria difensiva, eccependo, in via preliminare, l’improcedibilità del deferimento per mancato rispetto del termine fissato dall’art. 125 CGS per essere stata esercitata l’azione disciplinare dopo il decorso del trentesimo giorno dalla data ultima per il deposito di memorie e ulteriore improcedibilità del procedimento per il mancato rispetto del termine di cui all’art. 93 CGS per essere stata fissata l’udienza dopo il decorso del trentesimo giorno dalla data del deferimento. Nel merito, rilevavano la buona fede della Sig.ra Loprieno in quanto il calciatore si era allenato con la ASD F.C. Capurso ed aveva anche fornito alla società i propri documenti finalizzati al tesseramento, da intendersi in via di fatto convenuto con la società. Di tal che la leggerezza commessa dalla Sig.ra Loprieno era priva di volontà dolosa, anche alla luce della circostanza che il calciatore non era mai stato impiegato. In subordine, nella memoria difensiva, si chiedeva l’applicazione del minimo edittale con applicazione delle attenuanti ex art. 13, comma 1 lett. C) ed e), CGS.

Il Tribunale Federale Territoriale Puglia, in esito all’udienza del 28.09.2020, dopo aver udito i rappresentanti delle parti, rigettava la prima eccezione d’improcedibilità rilevando che il termine di trenta giorni andava fatto decorrere, nel caso di specie, dalla ricezione della comunicazione di conclusione delle indagini da parte della società (in quanto ultima comunicazione). Essendo quest’ultima intervenuta in data 14.07.2020, quel termine era stato rispettato, atteso che il deferimento era intervenuto in data 04.08.2020.

Per contro, il Tribunale accoglieva la seconda eccezione dichiarando l’improcedibilità del procedimento per mancato rispetto del termine dettato dall’art. 93 CGS non essendo stata fissata l’udienza entro il termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso.

Avverso la decisione ha proposto reclamo il Procuratore Federale Interregionale deducendo la nullità della decisione per inesistenza, mera apparenza, contraddittorietà della motivazione non rinvenendosi l’iter logico e fattuale che ha condotto il Tribunale alla declaratoria d’improcedibilità e, comunque, la sua erroneità e illogicità per aver ritenuto quel termine perentorio, laddove ha invece natura organizzatoria e sollecitatoria e valenza endoprocedimentale all’interno dei termini generali, questi sì perentori, di cui all’art. 110, comma 1, CGS.

Ha, quindi, chiesto la Procura l’annullamento della decisione di primo grado, la declaratoria di procedibilità del deferimento e l’affermazione di responsabilità delle reclamate. In subordine, l’annullamento della decisione reclamata con rimessione del deferimento al Tribunale Federale Territoriale per l’esame del merito.

Le reclamate hanno presentato memoria.

In particolare, hanno eccepito l’inammissibilità per tardività del reclamo proposto in data 06.08.2020; dunque otto giorni dopo la comunicazione della decisione (contestuale al dispositivo) avvenuta o da ritenersi avvenuta il giorno stesso dell’udienza.

Hanno eccepito, poi, l’improcedibilità del deferimento per violazione del termine di trenta giorni dalla comunicazione di conclusione indagini. Sul punto, hanno reiterato le ragioni esposte in primo grado.

Hanno eccepito, infine, la ulteriore improcedibilità per mancato rispetto del termine di trenta giorni tra il deferimento e la data dell’udienza di discussione. Sul punto, hanno reiterato le ragioni esposte in primo grado, rilevando, in particolare, che, tra la data del deferimento e l’udienza di discussione erano decorsi ben cinquantacinque giorni. Né è pertinente il richiamo da parte della Procura alla decisione della CFA a SS.UU. n. 23 – 2020/2021, atteso che quella decisione afferma che la valutazione sui termini endoprocedimentali debba avvenire caso per caso.

Da ultimo, sempre in rito, si è eccepito che la Procura, nel giudizio di primo grado, non ha presentato memorie di replica né controdedotto sulle eccezioni d’improcedibilità. Onde, va valutato, se del caso d’ufficio, “l’eventuale esistenza di eccezioni nuove non proponibili in grado di appello”.

Nel merito, le reclamate hanno reiterato le difese già prospettate in primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nell’esame delle censure sollevate da entrambe le parti, prioritario è l’esame di quelle sollevate

in rito dalle reclamate, in quanto finalizzate  a paralizzare  l’azione disciplinare attraverso eccezioni di tardività del reclamo e d’improcedibilità del procedimento disciplinare.

1.1 L’eccezione di tardività del reclamo è infondata. L’art. 101, comma 2, CGS dispone che “Il reclamo deve essere depositato … e trasmesso alla controparte entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare”. La disposizione indica due momenti a quo, alternativi tra di loro, come risulta dall’utilizzo della disgiunzione “o”, dai quali far decorrere il termine per il reclamo. Essendo i due momenti alternativi, non può, ovviamente, prevalere il primo dei due momenti (quale che esso sia) che renderebbe inutile la previsione del secondo. Nel caso di specie, la pubblicazione della decisione è avvenuta attraverso il C.U. del CR Puglia n. 36 in data 29.09.2020; di tal che il reclamo proposto con atto depositato e trasmesso alla controparte in data 06.08.2020 è tempestivo.

1.2 L’eccezione d’improcedibilità del deferimento per violazione del termine di trenta giorni tra la scadenza della data per presentare memorie a seguito della comunicazione di conclusione delle indagini e il deferimento è inammissibile. Tale eccezione è stata sollevata anche in primo grado ed è stata espressamente respinta dal Tribunale (capo primo della decisione). Pertanto, le allora deferite avrebbero dovuto proporre autonomo e tempestivo reclamo contro tale capo della decisone di primo grado a loro sfavorevole, non essendo consentito riproporre l’eccezione con la memoria difensiva. Del resto, l’art. 49, comma 11, CGS dispone espressamente che “La parte non può essere rimessa in termini dal ricorso o reclamo ritualmente proposto da altre parti”. In ogni caso l’eccezione è manifestamente infondata per le ragioni già indicate dal Tribunale, da aversi qui per condivise e recepite, avverso le quali non si rinvengono inoltre quelle “specifiche censure contro i capi della decisione impugnata” che l’art. 101, comma 3, impone, essendosi in presenza della mera reiterazione dell’eccezione formulata in primo grado senza tenere conto della motivazione, peraltro corretta, della decisione del Tribunale.

1.3 L’eccezione d’improcedibilità per mancato rispetto del termine di trenta giorni tra la data del deferimento e quella di fissazione dell’udienza di discussione ha, in realtà, natura di controdeduzioni al reclamo della Procura Federale Interregionale, che saranno esaminate e valutate nel successivo capo della presente decisione riguardante il reclamo stesso.

1.4 Da ultimo, le reclamate hanno eccepito che, in primo grado, la Procura non ha presentato memorie né controdedotto sulle eccezioni d’improcedibilità sollevate in primo grado, onde va valutato, se del caso anche d’ufficio, l’inammissibilità di eccezioni nuove non proponibili in grado di appello. L’eccezione è manifestamente infondata alla luce della circostanza che in questo grado la Procura non ha formulato eccezioni, ma lamentato la nullità e l’erroneità della sentenza di primo grado, ritualmente proponendo motivi di reclamo contenenti le specifiche censure contro il capo della decisione oggetto di reclamo. Né può rilevare in senso diverso quanto dedotto in ordine al fatto che la Procura non avrebbe interloquito sulle eccezioni proposte in primo grado dalle odierne reclamate (tra cui quella accolta e oggetto di reclamo), atteso che l’art. 49, comma 5, CGA statuisce che “La controparte ha diritto di trasmettere proprie controdeduzioni agli organi competenti, inviandone contestualmente copia al ricorrente o al reclamante…”. Trattandosi di diritto e, quindi, di facoltà, il mancato invio di controdeduzioni non rappresenta certo acquiescenza ai motivi di ricorso o di reclamo; e, tantomeno, ciò può rilevare nella sede dell’udienza, potendosi qualsiasi parte del procedimento anche rimettersi alla valutazione e decisione dell’Organo giudicante.

2.1 Passando al reclamo della Procura Federale Interregionale, esso è fondato e merita accoglimento.

Questa Corte a SS.UU. ha affermato, nella recentissima decisione n. 23-2020/2021 R.D. depositata il 25 Settembre 2020 che questa Sezione condivide e ha già condiviso integralmente (cfr. Sez. IV, dec. N. 43 depositata in data 06.11.2020), che i termini endoprocessuali dettati dall’art. 93 per la fissazione dell’udienza e per il suo svolgimento non hanno natura perentoria ma “svolgono una funzione acceleratoria al servizio del termine ultimo, consistente nella durata massima del giudizio”.

Né, in contrario, può essere data prevalenza al disposto dell’art. 44 CGS. Tale disposizione prevede che la natura perentoria di “tutti i termini stabiliti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal codice stesso”.

In proposito, l’art. 54 CGS stabilisce che “fatto salvo quanto previsto dall’art. 110” per i giudizi disciplinari “tutte le controversie sono decise dagli organi di giustizia sportiva entro 90 giorni dalla proposizione del ricorso di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell’eventuale reclamo in secondo grado”.

Tale disposizione fissa, senza alcun richiamo ai termini endoprocedimentali succitati, solo i termini per la decisione – essendo sufficiente al riguardo, come noto, il deposito del dispositivo – in primo e secondo grado.

Dal suo canto, l’art. 110 CGS fissa proprio i “Termini di estinzione del giudizio disciplinare” chiarendone sin dal titolo la natura perentoria dei termini che riguardano esclusivamente i gradi di merito del giudizio disciplinare e non fasi endoprocedimentali di entrambi i gradi.

Né può essere apprezzata in senso contrario la deduzione delle reclamate secondo la quale la decisione della Corte a SS.UU. n. 23-2020/2021 avrebbe affermato che la valutazione sui termini endo-processuali debba avvenire caso per caso. In realtà, il passaggio cui si riferiscono le reclamate, contenuto alla pag. 8, afferma solo, in un obiter, che va indagato caso per caso se considerare il termine come perentorio conduca a un effetto opposto a quello che il termine stesso intendeva assicurare. Ma, il principio nomofilattico affermato dalla Corte a SS.UU nella ridetta decisione, contenuto alla pag. 10, è il seguente: “ferma restando la perentorietà di tutti i termini previsti dal CGS, secondo quanto stabilito dall’articolo 44, comma 6, dello stesso CGS, non rileva, ai fini dell’estinzione del giudizio, il mancato rispetto dei termini endoprocessuali di cui all’articolo 93, comma 1, primo periodo, e 103, comma 1, primo periodo, del CGS, per la fissazione e lo svolgimento dell’udienza, là dove il termine complessivo di durata del giudizio sia stato comunque rispettato. Ciò premesso, atteso che il presente procedimento ha natura disciplinare e che la fissazione dell’udienza per la decisione al 28 Settembre 2020 risultava in tempi congrui rispetto al termine di novanta giorni ex art. 110, comma 1 prima parte, nel caso in scadenza alla data del 2 Novembre 2020, il reclamo non può che essere accolto.

3.1. Conseguentemente, la decisione di primo grado reclamata va annullata e il procedimento va

rinviato al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia ai sensi dell’art. 106, comma 2, ultimo periodo, del CGS.

P.Q.M.

accoglie il reclamo e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata e rinvia al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia ai sensi dell’art. 106, comma 2, ultimo periodo CGS.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it