F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 053 CFA del 25 Novembre 2020 (Procura Federale Interregionale/U.S. Calvarese 1923 ed altri) N. 046/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 053/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 046/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 053/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONE I

 

composta da:

Mario Luigi Torsello Presidente

Angelo De Zotti Componente

Mauro Sferrazza Componente (relatore)

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 046/CFA del 2020, proposto dal Procuratore federale interregionale

contro

Sig. ..omissis.. e società U.S. Calvarese 1923, per la riforma della decisione assunta dal Tribunale federale territoriale presso la L.N.D. – C.R. Liguria, di cui al C.U. n. 24/TFT – CR Liguria, in esito al procedimento relativo all’accertamento di presunta frase discriminatoria dal contenuto razziale (“stai zitto negretto”) pronunciata nei confronti di un calciatore della società U.S.D. Santerenzina, in occasione della gara U.S.D. Calvarese 1923 – U.S.D. Santerenzina, valevole per il campionato juniores, disputatasi il 9 Febbraio  2019.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Sentito, all’udienza tenutasi in data 19 Novembre 2020, da remoto in modalità video conferenza, il relatore Mauro Sferrazza; udito, per la reclamante Procura federale, l’avv. Nicola Monaco e, per gli appellati, l’avv. Silvia Abbo, per la USD Calvarese 1923 e l’avv. Alessandro Calcagno per il Sig. ..omissis..;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

All’esito delle attività di indagine svolte nell’ambito del procedimento proc n. 1440 pfi18-19, la Procura federale, con atto del 17 luglio 2020, ha deferito dinanzi al Tribunale federale territoriale del Comitato regionale Liguria della LND, il Sig. …omissis.. e la società US Calvarese 1923, in relazione ad una condotta discriminatoria dal tenuta primo – secondo la prospettazione accusatoria – nei confronti di un tesserato della società Santerenzina, in occasione di una gara del campionato juniores della stagione sportiva 2018/2019.

Le difese dei deferiti hanno sollevato diverse eccezioni. In particolare, per quanto rileva ai fini del presente giudizio d’appello, i deferiti hanno eccepito il mancato rispetto di plurimi termini procedimentali, la cui violazione, stante la ritenuta perentorietà degli stessi determinerebbe l’estinzione del giudizio.

Alla luce di siffatta eccezione, il Tribunale ha atteso il pronunciamento in subiecta materia da parte delle Sezioni Unite di questa Corte federale d’appello, previsto proprio con riferimento a precedente provvedimento emesso dallo stesso Tribunale.

Tuttavia, la decisione n. 23 CFA del 28 Settembre 2020 delle Sezioni unite della suddetta Corte federale (secondo il cui principio di diritto “ferma restando la perentorietà di tutti i termini previsti dal CGS, secondo quanto stabilito dall’articolo 44, comma 6, dello stesso CGS, non rileva, ai fini della estinzione del giudizio, il mancato rispetto dei termini endoprocessuali di cui all’articolo 93, comma 1, primo periodo, e 103, comma 1, primo periodo, del CGS, per la fissazione e lo svolgimento dell’udienza, là dove il termine complessivo di durata del giudizio sia stato comunque rispettato”), non è stata ritenuta – dal Tribunale – direttamente applicabile nel procedimento che ci occupa, «poiché la stessa ha avuto ad oggetto solo i termini relativi al procedimento dinnanzi al Tribunale Federale Territoriale e non anche i termini previsti per le indagini della Procura Federale».

Osserva, inoltre, il TFT, nella decisione in questa sede oggetto di reclamo da parte della Procura federale:

«Ad avviso della Corte, peraltro, “alcuni termini, per loro natura, non si prestano ad essere considerati perentori, se non con un effetto contrario a quello che il rispetto del termine intendeva presidiare”.

Sul punto, i Giudici di Appello hanno ulteriormente affermato la sussistenza di “termini che hanno un carattere strumentale, servente a un termine superiore” e “tale carattere strumentale è ravvisabile nei termini (come quello, duplice, di cui all’articolo 93) che svolgono una funzione acceleratoria al servizio di un termine ulteriore, consistente nella durata massima del giudizio”.

Di conseguenza, la fissazione dell’udienza l’undicesimo giorno anziché il decimo e il suo svolgimento il trentatreesimo giorno anziché il trentesimo cessano di avere un autonomo rilievo nel momento in cui il termine e l’interesse superiori sono, come nel caso di specie, comunque rispettati”.

Pertanto, la Corte Federale ha concluso che “la previsione contenuta nell’articolo 44, comma 6, CGS, secondo cui tutti termini previsti dal Codice sono perentori, salvo che non sia diversamente stabilito, va dunque intesa nel senso che sono effettivamente tali tutti i termini che per loro natura siano suscettibili di essere considerati perentori”.

Ciò premesso, devesi ribadire che il pronunciamento in parola non può essere tout court fatto oggetto di applicazione nel caso di specie, per due ragioni:

1) la stessa Corte Federale ha riconosciuto la piena operatività, in linea generale, dell’art. 44 CGS FIGC, a mente del quale “tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori”;

2) la decisione della Corte è relativa a termini diversi rispetto a quelli per i quali si discute nel presente giudizio, sia in relazione alla fase procedimentale per cui gli stessi sono stati stabiliti sia in relazione ai soggetti destinatari.

Non solo. Stante il carattere generale della disposizione di cui all’art. 44 C.G.S. FIGC e la portata, viceversa, ristretta del provvedimento della Corte, questo Tribunale ritiene di non poter applicare le motivazioni offerte dal Supremo Consesso al caso di specie, stante il generale divieto di applicazioni analogica di disposizioni particolari e/o eccezionali in senso contrario a quello contenuto in norme di carattere generale.

Questo Tribunale, pertanto, deve stabilire se via sia stata violazione dei termini previsti dagli artt. ss. C.G.S. FIGC e se i medesimi siano da considerarsi perentori o meno.

In fatto, è necessario premettere quanto segue:

- le indagini hanno trovato la propria scaturigine da una denuncia sporta dalla società Santerenzina presso gli organi federali in data 11 Marzo 2019;

- il procedimento è stato iscritto nel registro della Procura in data 12 giugno 2019;

- la relazione finale della Procura è stata depositata in data 19 agosto 2019;

- la CCI è stata emessa in data 7 Ottobre  2019 e notificata ai deferiti nelle date 15 Ottobre  2019 (società) e 25 Ottobre  2019 (per compiuta giacenza, al deferito);

- l’atto di deferimento è stato inviato a Questo Tribunale in data 17 luglio 2020.

È necessario, successivamente, rammentare la scansione dei termini previsti dal CGS in relazione alle indagini:

- ai sensi dell’art. 119 co. 3, “la notizia dell'illecito è iscritta nel registro di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Procuratore federale o da quando lo stesso Procuratore la ha acquisita di propria iniziativa”;

- ai sensi dell’art. 119 co. 4, “la durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante”;

- ai sensi dell’art. 123 co. 1 “il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria”;

- ai sensi dell’art. 125 co. 2 “l'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato”.

Alla luce di quanto sopra, si può affermare che sia stato pacificamente violato il termine previsto dall’art. 119 co. 3 CGS, in quanto la notizia dell’illecito è stata iscritta a distanza di oltre novanta giorni rispetto alla sua ricezione da parte degli organi federali.

Per quanto attiene i termini previsti dagli artt. 119 co. 4, 123 co. 1 e 125 co. 2 è opportuno svolgere ulteriori considerazioni.

Come si è detto, il procedimento è stato iscritto in data 12 giugno 2019 ed è da tale momento che deve computarsi il termine di durata delle indagini.

Sul punto, non può accedersi alla tesi prospettata dai deferiti, a mente della quale l’iscrizione, indubbiamente tardiva, avrebbe dovuto essere retrodatata da Questo Tribunale alla scadenza del termine per la sua effettuazione.

Il Codice, infatti, stabilisce chiaramente che “la durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto”, di talché è solo dal giorno dell’iscrizione dell’illecito che deve essere computato il precitato termine».

Il Tribunale federale ligure, quindi, ha ritenuto non applicabile, al caso di specie, la disposizione di cui all’art. 52 CGS, modificato con l’aggiunta del comma 5 a mente del quale “nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini” e, per l’effetto, ritenuta, invece, applicabile la sospensione dei termini dal 1° al 31 agosto, ha accertato e dichiarato che «il procedimento in parola deve ritenersi che il termine di sessanta giorni per la conclusione delle indagini sia scaduto effettivamente in data 11 Settembre 2020.

A fronte di tale scadenza, deve rilevarsi che la CCI sia stata emessa solo in data 7 Ottobre  2019 e notificata nelle date 15 Ottobre  e 25 Ottobre  2019, cioè ben oltre il termine di venti giorni previsto dall’art. 123 co. 1 a mente del quale la CCI avrebbe dovuto essere notificata ai deferiti entro il 1 Ottobre  2019.

Non solo, l’ulteriore termine di quindici giorni dalla predetta notifica, per chiedere di essere sentiti o di presentare memorie, è scaduto in data 9 Novembre 2019, di talché l’atto di deferimento avrebbe dovuto intervenire entro e non oltre il 9 Dicembre 2019.

Come si è detto, al contrario, l’atto di deferimento è intervenuto solo in data 17 luglio 2020, cioè circa sette mesi la precitata scadenza.

Stanti le considerazioni in narrativa, deve ritenersi pacifico che, nel presente procedimento, siano stati violati i termini previsti dagli artt. 119 co. 3, 123 co. 1 e 125 co. 2 C.G.S.».

In definitiva, il Tribunale federale del C.R. Liguria, considerati perentori i suddetti termini, osservato che la disposizione di cui all’art. 44 CGS «fa esplicito riferimento a “tutti i termini previsti dal Codice” e stabilisce, contestualmente, che eventuali eccezioni a tale “totalità” debbano essere previste dal Codice medesimo e cioè demandate allo stesso Legislatore sportivo», ritenuto che «i termini in commento siano “per loro natura” destinati ad essere ordinatori, poiché non trattasi di termini “serventi” a termini superiori – come nell’ipotesi posta all’attenzione della Corte Federale – bensì di termini stabiliti autonomamente per ciascuna fase del procedimento attraverso il quale si articola l’esercizio dell’azione disciplinare da parte della Procura Federale», ha dichiarato come, «nel presente procedimento, non siano stati rispettati i termini di cui agli artt.119 co. 3, 123 co. 1 e 125 co. 2 C.G.S. FIGC» e che, dunque, «la Procura federale sia decaduta dalla possibilità di proporre validamente l’azione disciplinare e che la stessa debba essere dichiara estinta».

Il Tribunale federale territoriale del C.R. ha, pertanto, dichiarato «estinto il procedimento disciplinare nei confronti della società Calvarese e del Signor OMISSIS».

Avverso la predetta decisione ha proposto reclamo la Procura federale interregionale, con atto in data 22 0ttobre 2020, chiedendo: «1) in via principale, annullare la decisione impugnata, dichiarando procedibile l’azione disciplinare e per l’effetto, in accoglimento del deferimento 960/1440 pfi 18-19/jg, affermare la responsabilità disciplinare di tutti i deferiti, per quanto a essi rispettivamente ascritto, comminando loro le sanzioni richieste dinanzi al Giudice di primo grado: sig. ..omissis.. 12 giornate di squalifica, USD Calvarese € 2000,00 di ammenda, sanzioni da scontarsi tutte nella S.S. 20/21, ovvero le sanzioni ritenute di giustizia da codesta Onorevole Corte;

2) in via subordinata, annullare la decisione impugnata e rimettere il procedimento al Tribunale Federale Territoriale della Liguria, per l’esame nel merito del deferimento proposto nei confronti del sig. ..omissis.. e della società USD Calvarese».

Con distinte memorie difensive ex art. 103 CGS si sono costituiti nel presente giudizio d’appello la USD Calvarese 1923, come rappresentata e difesa, nonché il sig. ..omissis…., come assistito.

Secondo parte appellata, l’arresto del Tribunale federale ligure è meritevole di conferma, anche perché, pur non apparendo persuasivo l’assunto della Procura, in ogni caso, in forza del principio “tempus regit actum”, «l’applicazione del nuovo codice varrà – se non anche per la prima fase dell’attività inquirente – quanto meno per la fase successiva alla comunicazione di conclusione indagini e per il rinvio a giudizio».

Del resto, proseguono gli appellati, la Procura è ben conscia dell’applicabilità al caso di specie del nuovo codice giustizia sportiva, atteso che contesta al calciatore solo la violazione degli articoli 4 e 28 (e non già le relative norme del previgente codice) ed alla società «il titolo di responsabilità oggettiva dettato dal vigente articolo 6 del nuovo CGS (e non l’art. 4 del vecchio CGS); se vera fosse la tesi della Procura federale, il deferimento sarebbe invalido e nullo per difetto di contestazione».

Le numerose violazioni dei termini poste in essere dalla Procura federale costituiscono, comunque, a dire della società appellata, «motivo di decadenza dell’azione disciplinare in quanto hanno leso i diritti inviolabili del calciatore e della società incolpata, sia sotto il profilo della mancata celerità dell’azione e della ragionevole durata del processo (il fatto risale al Febbraio  2019), sia sotto il profilo del giusto processo e della parità delle parti nel contraddittorio».

La società USD Calvarese 1923 ed il sig. ….omissis… eccepiscono, inoltre, improcedibilità del deferimento per violazione del diritto di difesa del calciatore, nonché intervenuta prescrizione ex art. 40, primo comma, lett. a), CGS, contestando, sul punto, la decisione del Tribunale federale ligure.

Nel merito, entrambi gli appellati ribadiscono la infondatezza del deferimento, così, infine, concludendo:

Sig. ..omissis...:

- in via principale confermare la decisione gravata e comunque respingere il deferimento proposto e mandare esente il calciatore da ogni e qualsivoglia responsabilità;

- in via di subordine comminare una sanzione minima e simbolica e comunque in misura ritenuta equa e giusta anche al di sotto del minimo edittale sancito e previsto dall’art. 28 CGS, con riconoscimento delle esimenti e/o attenuanti sopra meglio indicate.

USD Calvarese 1923

- in via principale confermare la decisione gravata e comunque respingere il deferimento proposto e mandare esente il sodalizio sportivo da ogni e qualsivoglia responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1) Il reclamo merita accoglimento, nei termini di seguito precisati.

2) Con un unico, articolato, motivo di reclamo la Procura federale denuncia  erroneità manifesta della decisione impugnata e, segnatamente, la violazione degli artt. 119, comma 3, 123, comma 1, e 125, comma 2, CGS.

2.1 «Occorre preliminarmente evidenziare», deduce la reclamante Procura, «come indicato dallo stesso Tribunale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, che l’Iscrizione del procedimento nel Registro della Procura è stata fatta il giorno 12 giugno 2019, da ciò consegue l’applicabilità dei termini di cui al vecchio Codice di Giustizia Sportiva, stante l’entrata in vigore del nuovo Codice unicamente in data 17.06.2019, ovvero successivamente alla predetta iscrizione del procedimento del Registro della Procura».

«Anche a voler prescindere», prosegue la reclamante, «da qualsiasi riflessione in merito alla natura, ordinatoria o perentoria, dei termini del vigente Codice di Giustizia Sportiva, non vi è dubbio che se il Tribunale Federale Territoriale avesse ritenuto che il procedimento in esame rientrasse nella vigenza del precedente Codice, non avrebbe mai potuto ritenere perentori i termini ritenuti violati e conseguentemente ritenere estinta l’azione disciplinare».

Il Giudice di prime cure – ritiene la Procura – è, dunque, «incorso in un macroscopico errore di valutazione della normativa vigente.

È indiscutibile che il procedimento sportivo in questione sia stato aperto in data anteriore all’entrata in vigore del nuovo Codice di Giustizia Sportiva.

È poi un dato oggettivo che il vigente Codice di Giustizia Sportiva contenga una norma transitoria, all’art. 142, comma 1, di difficile fraintendimento:

“I procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell’entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti”.

Così disponendo, il Legislatore ha tenuto a rimarcare con precisione il fatto che ciò che determina l’applicabilità del previgente C.G.S. a un dato procedimento sportivo è la sua pendenza innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva.

Nessun dubbio può sorgere in ordine a quali siano gli organi del sistema della giustizia sportiva, i cui procedimenti pendenti continuano a svolgersi in base alle disposizioni del previgente C.G.S.

È infatti l’art. 45, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva a stabilire che: “Sono organi del sistema della giustizia sportiva:

a) i Giudici sportivi;

b) la Corte sportiva di appello;

c) il Tribunale federale;

d) la Corte federale di appello;

e) la Procura federale”.

[…]

Considerato, quindi, che tra gli organi del sistema della giustizia sportiva rientra per espressa disposizione normativa anche la Procura Federale, ben difficilmente si potrà ritenere, sulla base del combinato disposto degli artt. 45 e 142 C.G.S., che un procedimento sportivo pendente aperto in data antecedente all’entrata in vigore del nuovo C.G.S. non debba essere regolamentato dal Codice all’epoca vigente, con tutto ciò che a questo consegue in ordine alla natura ordinatoria dei termini della fase pre-dibattimentale del procedimento.

Può dirsi insomma acclarato che il procedimento n. 1440 pfi 18-19 è stato aperto in data anteriore rispetto all’entrata in vigore del nuovo C.G.S. e che quindi, in forza del combinato disposto degli artt. 45 e 142 C.G.S., ad esso debba applicarsi la normativa del previgente Codice di Giustizia Sportiva.

Ma se così è, sulla base dei principi sanciti dalla già citata pronuncia delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport n. 25 dell’8.3.2017, è innegabile che il termine tra la comunicazione di conclusione delle indagini e il deferimento degli incolpati abbia natura ordinatoria e non già perentoria, così come invece sostenuto dal Tribunale Federale Nazionale per giungere a una pronuncia di proscioglimento dei deferiti.

Con riferimento ai motivi di appello sopra esposti si è già pronunciata la Corte Federale di Appello per analogo caso e la stessa ha così statuito “Ai sensi dell’art. 142, comma 1, del CGS vigente i procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell'entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti”. Ne discende che, in deroga al principio del tempus regit actum, il legislatore del codice ha espressamente previsto l’ultrattività del precedente codice con riferimento ai procedimenti pendenti innanzi agli organi della giustizia sportiva. Sotto un profilo soggettivo, l’ambito applicativo della disposizione è riferibile agli organi del sistema della giustizia sportiva Sotto un profilo oggettivo, la disposizione fa riferimento ai procedimenti pendenti innanzi ai suddetti organi. Il Capo II, del Titolo V del Codice è espressamente riferito al “Procedimento disciplinare” ed anche le successive disposizioni di cui agli artt. 118 ss. del codice individuano il procedimento disciplinare come unico e le indagini come fase dello stesso procedimento. A tale conclusione si perviene, in base al criterio sistematico, argomentando dalla collocazione della disciplina delle indagini all’interno del capo dedicato al procedimento disciplinare. Sempre in chiave sistematica può ancora evidenziarsi che il deferimento costituisce solo uno degli alternativi esiti di una fase del procedimento disciplinare, come emerge dalle disposizioni in tema di archiviazione, se si considera che l’art. 122, comma 3, CGS qualifica espressamente l’archiviazione come “provvedimento”, da intendersi, quindi, come atto conclusivo di un procedimento instaurato. L’archiviazione prescinde dal deferimento ma costituisce una possibile e alternativa conclusione del procedimento disciplinare. Il legislatore peraltro non distingue tra atto interno e atto a rilevanza esterna (in senso differente si esprime il Collegio di Garanzia dello Sport n. 58 del 2016) al fine di individuare il momento di avvio del procedimento, potendosi eventualmente solo distinguere tra fasi di un unico procedimento, distinzione tra fasi procedimentali che tuttavia non appare dall’esame dell’art. 142. Ne discende che anche sotto il profilo oggettivo appaiono ricorrere i presupposti per applicare l’art. 142 CGS” (CFA 011/2020-2021). Nel caso di specie, il procedimento è stato iscritto il 12.06.2019, mentre il codice della giustizia sportiva vigente è entrato in vigore il 17 giugno 2019. Anche sotto il profilo temporale, pertanto, appare applicabile la citata disposizione».

3) Ritiene questa Corte che, nella fattispecie, debbano trovare applicazione le disposizioni di cui al previgente codice di giustizia sportiva, applicabile ratione temporis, atteso che i fatti oggetto del procedimento disciplinare si riferiscono ad epoca precedente l’entrata in vigore delle nuove (vigenti) previsioni di giustizia sportiva (cfr., in tal senso, CFA, sez. I, decisione n. 30/2019-2020; CFA, Sezione IV, decisione n. 101/2019-2020).

L’art. 142, comma 1, CGS vigente, infatti, prevede che «i procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell'entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti».

Orbene, nel caso di specie è pacifico che i fatti si riferiscano alla gara U.S.D. Calvarese 1923- U.S.D. Santerenzina, valevole per il campionato juniores, disputatasi il 9 Febbraio  2019.

Pacifico, altresì, che le indagini hanno avuto avvio a seguito di denuncia sporta dalla società Santerenzina presso gli organi federali in data 11 Marzo 2019 e che il fatto denunciato è stato iscritto nel registro della Procura in data 12 giugno 2019.

Il procedimento disciplinare, dunque, al momento (17 giugno 2019) dell’entrata in vigore del nuovo (vigente) codice di giustizia sportiva, era già pendente dinanzi alla Procura federale (ossia, dinanzi ad un organo del “sistema di giustizia sportiva”): di conseguenza, al caso di specie, non può che trovare applicazione il previgente codice di giustizia sportiva.

In tale quadro normativo di riferimento, occorre osservare come non fosse previsto, dal previgente codice di giustizia sportiva, alcuno specifico termine per l’iscrizione della notizia di illecito nell’apposito registro della Procura. Pertanto, ha errato – il Tribunale federale del C.R. Liguria della L.N.D. – laddove ha fatto applicazione, al caso di specie, della disposizione di cui all’art. 119, comma 3, del vigente codice giustizia sportiva (“la notizia dell'illecito è iscritta nel registro di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Procuratore federale o da quando lo stesso Procuratore la ha acquisita di propria iniziativa”) ed a dichiarare, per l’effetto, estinta l’azione disciplinare.

Del pari, il Tribunale federale territoriale ha erroneamente applicato le ulteriori disposizioni del vigente CGS che ha ritenuto violate e, segnatamente: l’art. 119, comma 3, (“la durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante”); l’art. 123, comma 1, (“il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria”); l’art. 125, comma 2, (“l'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato”).

Difatti, sotto il vigore del previgente codice giustizia sportiva, questa Corte federale, con orientamento consolidato, ha escluso la natura perentoria dei termini procedimentali connessi all’esercizio dell’azione disciplinare (ex multis: CFA,  SS.UU., n. 65/2016-2017; CFA, SS.UU., n. 92/2016-2017; CFA, SS.UU., n. 102-2016/2017; CFA, Sez. IV, n. 140/2016- 2017).

Tale è stato anche l’orientamento del Collegio di garanzia (decisione n. 25-2017).

A tali decisioni pertanto si rinvia, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del vigente codice giustizia sportiva, secondo cui “In relazione ai giudizi che hanno ad oggetto questioni di facile o pronta soluzione, le decisioni possono essere motivate in modo sintetico o mediante richiamo a precedenti pronunce degli organi di giustizia sportiva.”.

Privo di pregio l’assunto di parti appellate secondo cui il nuovo codice di giustizia sportiva troverebbe applicazione quantomeno per gli atti dell’organo inquirente successivi alla iscrizione della notizia di illecito nel registro: le norme di diritto sostanziale e processuali applicabili al caso di specie sono quelle vigenti al momento del fatto o, al più, della iscrizione dello stesso nell’apposito registro.

4) Per le suddette ragioni, in conclusione, visto l’art. 106, comma 2, CGS, e considerato che l’organo di giustizia di prime cure non ha provveduto sulle domande della Procura ed ha erroneamente  dichiarato  l’estinzione  dell’azione  disciplinare  nei  confronti  del  Sig.…omissis… e della società U.S. Calvarese 1923, e che, in ogni caso, non ha esaminato il merito, occorre annullare la decisione impugnata e rinviare, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione medesima.

5) Si manda alla Segreteria, affinché, attesa la particolarità del caso di specie, provveda – in sede di pubblicazione del testo della decisione sul sito della FIGC – alla omissione del nominativo dei calciatori interessati.

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello (I Sezione), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal Procuratore federale interregionale, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata e rinvia al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria ai sensi dell’art.106, comma 2, ultimo periodo CGS.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it