F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 054 CFA del 26 Novembre 2020 (Procura Federale Interregionale-Vaiani + altri) N. 045/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 054/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 045/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 054/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Carlo Sica Presidente

Ivo Correale Componente (relatore)

Enrico Crocetti Bernardi Componente

Ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo n. RG 45/CFA/2020-2021 proposto dal Procuratore Federale Interregionale;

contro

- Marco Bertelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Diana e Vittorio Rigo, con domicilio eletto nel loro studio in Vicenza, viale Verdi, 4;

- Hellas Verona FC Spa e Giancarlo Filippini, rappresentati e difesi dall’avv. Stefano Fanini, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, stradone San Fermo, 17;

- Torino Football Club Spa e Bava Massimo, rappresentati e difesi dall’avv. Eduardo Chiacchio, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Centro Direzionale, Isola A/7;

- Benedetto Vaiani e AC Giovani Fucecchio 2000, rappresentati e difesi dall’avv. Daniele Rocchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Pisa, piazza Donati, 15;

- Genoa Cricket and Football Club Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via De’ Marchi, 4/2;

- Luca Baldini, SSD Antignano arl, Roberto Angarelli, ASD Portuale Guasticce, Pierluigi Serafini, Alessandro Bezzini, ASD Salivoli Calcio, Fabrizio Baldacci, Asd Collevica, Umberto Colzi, ASD San Giusto, Andrea Borracelli ASD Atletico Grosseto, Francesco Amato, SSD arl Jolly Montemurlo, Roberto Degli Innocenti, Asd Polisportiva Prato Nord, Simone Nogara, Sangimignano Sport Scoopsd Benassi Elio, AS Progetto Intesa ALL CAMP, Mario Arfanotti, AS GS Arci Pianazze, Alessia Mancini, ASD Apige, Mario Angelo Morosi, ASD Capoliveri, , Michele Sbravati, Massimo Tarantino, AS Roma Spa, Massimo Indragoli, AS Lucchese Libertas 1905 Srl, Paolo Pastacaldi, US Città di Pontedera Srl, Mario Ferretti, AS Arezzo Srl, Luca Baldi, ASD Pisa Academy;

per la riforma

della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 17/TFN-SD 2020/2021 del 12.10.2020, che ha accolto parzialmente il deferimento e, per l’effetto, irrogato la sanzione dell’ammenda di € 300,00 (trecento/00) nei confronti della società FC Fornacette Casarosa ASD e prosciolto i restanti incolpati dalle violazioni loro ascritte.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione di Marco Bertelli, Hellas Verona spa, Giancarlo Filippini, Torino Football Club Spa, Bava Massimo, Benedetto Vaiani, AC Giovani Fucecchio 2000 e Genoa Cricket and Football Club Spa, con la relativa documentazione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 16 Novembre 2020, tenutasi in videoconferenza, il dott. Ivo Correale e uditi, per la reclamante, i rappresentanti della Procura Federale Interregionale, e, per le parti costituite, i rispettivi difensori, come da verbale;

RITENUTO IN FATTO

1. Il presente contenzioso nasce con richieste di deferimento da parte della Procura Federale Interregionale nei confronti di diversi soggetti, tra cui gli odierni reclamati in epigrafe, concernenti:

a) per quanto riguardava le persone fisiche, la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS (oggi trasfuso nell’articolo 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, della stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, paragrafo 9.3, lettera A1 ed in ulteriore riferimento al Comunicato Ufficiale n° 3 del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 15/07/2016, punto 3, lettera A, per avere, nella qualità specificata, omettendo ogni necessaria diligenza e vigilanza, consentito la partecipazione della propria squadra al torneo internazionale 1° edizione “King's Cup”, tenutosi nei giorni 27-28 maggio 2017, valevole per la categoria “Esordienti 2° anno“, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC;

b) per quanto riguardava la FC Fornacette Casarosa ASD, la responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per quanto ascritto ai sigg.ri Orsini Marco (Presidente) e Mazzei Ferdinando (collaboratore non tesserato), a loro volta soggetti nei cui confronti si procedeva con autonomo atto di deferimento avanti alla competente Commissione Disciplinare del Settore Tecnico,

c) per quanto poteva occorrere e per quanto riguardava il sig. Ferdinando Mazzei, allenatore dilettante, responsabile dell'organizzazione del torneo internazionale “1' edizione King's Cup” del 27-28 maggio 2017, nel corso della stagione sportiva 2016-2017 non regolarmente tesserato e comunque elemento rientrante fra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, vigente all’epoca dei fatti, svolgente attività di collaboratore della FC Fornacette Casarosa ASD, per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS (oggi trasfuso nell’articolo 2 , comma 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione agli articoli 37, comma 1, 33, 1 comma e 35 , commi 1 e 3 del nuovo Regolamento per il Settore Tecnico, giusto comunicato ufficiale n° 69 del 13/06/2018, nonché in riferimento al Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, della stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, paragrafo 9.3, lettera A1 ed in ulteriore riferimento al Comunicato Ufficiale n° 3 del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 15/07/2016, punto 3, lettera A, per avere: svolto, nella stagione 2016/2017, attività dirigenziale e/o di collaboratore (e, quindi diversa dalle proprie attribuzioni) a favore della FC Fornacette Casarosa ASD, il tutto in assenza del necessario tesseramento con la società e della dovuta sospensione dall’albo del Settore Tecnico; organizzato, per conto della FC Fornacette Casarosa ASD il torneo nazionale “King's Cup”, omettendo scientemente di richiedere ed ottenere le necessarie autorizzazioni federali, come richiesto dalla normativa di riferimento;

d) per quanto riguardava il sig. Marco Orsini, allenatore di base, nella stagione sportiva 2016- 2017 formalmente tesserato con la società FC Fornacette Casarosa ASD, quale allenatore in seconda della prima squadra, ma di fatto Presidente della stessa società, come da iscrizione nel foglio censimento della medesima stagione, per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 1bis,comma 1, del CGS (oggi trasfuso nell’articolo 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione all’ articolo 37, comma 1, del nuovo Regolamento per il Settore Tecnico, giusto comunicato ufficiale n° 69 del 13/06/2018, nonché in riferimento al Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, della stagione 2016/2017,pubblicato il 01/07/2016, paragrafo 9.3, lettera A1 ed in ulteriore riferimento al Comunicato Ufficiale n° 3 del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 15/07/2016, punto 3, lettera A, per avere, nella sua qualità, omettendo ogni necessaria diligenza e vigilanza, permesso lo svolgimento del torneo internazionale “King's Cup”, tenutosi nei giorni 27-28 maggio 2017, consentendo alla squadra della FC Fornacette Casarosa ASD di parteciparvi, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC;

e) per quanto riguardava le restanti società sportive, tranne US Pontedera, AS Lucchese Libertas, Empoli FC, Genoa FC, Torino FC, AS Roma e Hellas Verona FC, la violazione a titolo di responsabilità diretta per quanto ascritto ai rispettivi presidenti all’epoca dei fatti, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva;

f) per quanto riguardava US Pontedera, AS Lucchese Libertas, Empoli FC, Genoa FC, Torino FC, AS Roma e Hellas Verona FC, la violazione a titolo di responsabilità oggettiva per quanto ascritto ai rispettivi dirigenti responsabili del settore giovanile, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva.

2. La fattispecie era relativa all’organizzazione e alla partecipazione al torneo giovanile su indicato, per le quali si riscontrava l’assenza di preventiva autorizzazione da parte della FIGC, o meglio si riscontrava l’ostensione, da parte della società organizzatrice, di una autorizzazione datata 10 maggio  2017, ritenuta falsa  in quanto  redatta  con logo  della Federazione adottato solo in tempi successivi, nell’Ottobre  2017, e con caratteri grafici ugualmente non usuali per il maggio 2017. Indipendentemente dalla responsabilità sulla “falsità” del documento, su cui erano avviate indagini distinte, la Procura contestava alle società partecipanti e ai loro rappresentanti, a ciascuno per quanto addebitabile, l’omessa verifica delle sussistenza e veridicità di tale autorizzazione, da effettuarsi al momento dei fatti, e la conseguente partecipazione al torneo non autorizzato.

3. In un primo giudizio avanti al Tribunale competente, addivenivano al patteggiamento della sanzione il sig. Tommaso Guasti e le società ASD Tau Calcio Altopascio, ASD Maliseti Tobbianese ed Empoli FBC Spa, giusta decisione n. 142/TFN-SD 2019/2020, mentre il giudizio proseguiva nei confronti dei restanti deferiti. Con successiva decisione n.153/TFN- SD 2019/2020, fatti salvi i patteggiamenti, era accolta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità e/o inefficacia formulata da alcuni dei deferiti, rilevando il Tribunale il mancato rispetto del termine perentorio previsto dall’attuale art. 125 CGS per la notifica del deferimento, nel contempo rimettendo gli atti alla Procura federale in relazione alla fattispecie della falsa autorizzazione al torneo.

4. A seguito del reclamo della Procura Federale Interregionale, questa Corte disponeva la separazione delle posizioni di Luca Baldini, Roberto Angarelli, Pierluigi Serafini, Fabrizio Baldacci, Andrea Borracelli, Benassi Elio, Arfanotti Mario, Mario Angelo Morosi, Massimo Indragoli, SSD Antignano arl, ASD Portuale Guasticce, ASD Collevica, ASD Atletico Grosseto, AS Progetto Intesa All Camp, GS Arci Pianazze e AS Lucchese Libertas 1905 Srl, nei cui confronti rilevava non essersi perfezionata nei termini di legge la comunicazione della fissazione dell’udienza dinanzi a sé del 30 luglio 2020, e ne disponeva la convocazione per l’udienza del 1 Settembre 2020. Quanto alle ulteriori posizioni, con la decisione n. 101/2019- 2020, era invece accolto il reclamo e, per l’effetto, erano rimessi gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare per il giudizio di merito, ai sensi dall’art. 106 CGS. Ciò in quanto la Corte riteneva che alla vicenda dovesse applicarsi il CGS previgente e che la Procura Federale Interregionale non fosse incorsa in alcuna decadenza, sia per l’assenza di termini perentori, sia per la ragionevolezza del termine utilizzato per il deferimento in ragione della presenza di più soggetti. All’esito dell’ulteriore udienza del 1 Settembre 2020, analoga decisione era assunta con riferimento ai soggetti le cui posizioni erano state precedentemente stralciate.

5. Con la decisione in epigrafe qui impugnata, il Tribunale, ripronunciatosi in argomento, accogliendo parzialmente il reclamo, irrogava la sanzione dell’ammenda di euro 300,00 nei confronti della società FC Fornacette Casarosa ASD e disponeva il proscioglimento per tutti i restanti deferiti.

In sintesi, il giudice di primo grado, per quanto riguarda i proscioglimenti che qui rilevano, fondandosi sull’affidamento, apprezzabile positivamente, riposto sulla situazione di apparenza giuridica e fattuale creata dalla nota datata 10 maggio 2017, rilevava:

i) la comunicazione del 10 maggio 2017 solo successivamente allo svolgimento della manifestazione era stata dichiarata non veridica dalla FIGC;

ii) la stessa Procura Federale Interregionale non aveva avuto immediata percezione della sua non veridicità, tanto che soltanto in sede di dibattimento nel giudizio era stata in grado di evidenziarne i tratti identificativi e distintivi, mercé la nota di chiarimenti successivamente acquisita dalla stessa FIGC;

iii) la circostanza che le squadre partecipanti avrebbero acquisito all’atto della partecipazione al torneo la copia dell’autorizzazione non era stata contestata dalla Procura ed era desumibile da concordanti e univoche presunzioni non confutate mediante allegazione di idonee prove critiche indirette;

iv) era da escludersi, come invece sostenuto dalla Procura, che la nota del maggio 2017 costituisse un “falso grossolano” rilevabile “ictu oculi”, in quanto, se la società organizzatrice disponeva di tutti gli elementi per apprezzare la veridicità o meno del documento, le squadre invitate dalla stessa al torneo – tramite i loro rappresentanti - si erano invece trovate dinanzi ad una situazione di “apparenza iuris” provocata dalla verosimiglianza di esso, che palesava tutti gli elementi minimi e astrattamente idonei a raffigurare una situazione fattuale apparentemente corrispondente alla realtà; né si poteva pretendere una diligenza superiore a quella media richiesta agli operatori del settore, consistente nell’onere di conoscere i caratteri della stampa utilizzati dalla Federazione, la collocazione esatta del logo e, soprattutto, nel dubitare della sottoscrizione di un documento recante nominativi e firme;

v) in disparte la riconosciuta buona fede della società Genoa FC, che si era pure premurata di comunicare al Comitato Regionale ligure la sua partecipazione al torneo in questione, la Procura neppure aveva allegato ulteriori elementi fattuali in grado di comprovare, con ragionevole grado di certezza, che i deferiti avrebbero potuto rilevare “aliunde” le palesate difformità dell’autorizzazione.

Su tali premesse, il Tribunale riteneva estensibile il proscioglimento anche ai soggetti non ritualmente né tempestivamente attinti dalle convocazioni per l’udienza di trattazione, in ossequio ai principi del “favor rei”, di cui all’art. 129 c.p.p. applicabile “per relationem” in ragione della natura sanzionatoria del procedimento, nonché di effettività della tutela giurisdizionale, di economicità dell’azione giudiziaria e di concentrazione del giudizio (art. 277 c.p.c.).

5. Con rituale reclamo a questa Corte, il Procuratore Federale Interregionale contestava la decisione, presentando, in sintesi, i seguenti motivi di doglianza.

Con il primo, era lamentata l’illogicità della motivazione e l’erronea valutazione delle prove, in quanto risultava pacifico che sia l’autorizzazione al torneo sia il regolamento fossero documenti falsi, e che la nota del 10 maggio 2017 era stata formata in realtà molti mesi dopo il torneo, al fine di attribuire alle squadre il convincimento sulla verosimiglianza del documento; peraltro, la descritta difformità materiale era facilmente rilevabile, con media diligenza, consultando l’”home page” del sito della Federazione, accessibile senza l’utilizzo di credenziali d’accesso, fermo restando che il “vecchio” logo e le modalità di redazione dei documenti erano in uso da oltre un decennio in Federazione e le novità grafiche, di cui al documento del 10 maggio 2017, erano entrate in uso solo nell’Ottobre  2017. A ciò doveva aggiungersi che il logo era pure collocato in posizione diversa da quella usuale. Pertanto, nessuna delle squadre poteva essere ingannata da un logo in tutto e per tutto difforme dall’originale della FIGC fino a quel momento in uso.

In secondo luogo, sosteneva il Procuratore reclamante che il Tribunale aveva, di fatto, operato un’inversione dell’onere probatorio, addossando sulla Procura Federale l’onere di dimostrare che i  deferiti avessero  omesso  ogni necessaria  diligenza e  vigilanza  nel consentire  la partecipazione delle proprie squadre al torneo, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato.

In terzo luogo, il procuratore Federale lamentava la contraddittorietà della motivazione; se infatti era stata assodata la falsità del documento del questione, nessuna prova era stata acquisita sull’effettivo invio ai partecipanti anche dell’altra documentazione a corredo, come confermato anche dalla dichiarazione del rappresentante dell’Hellas Verona; in sostanza, la massima parte dei deferiti si era difesa in giudizio sostenendo di avere fatto legittimo affidamento sulla autorizzazione del 10 maggio 2017, ma nessuno di loro aveva prodotto la nota della società Fornacette con la quale tale autorizzazione sarebbe stata trasmessa. Proprio in forza del principio di affidamento richiamato dal Tribunale, che contempera l’obbligo cautelare in capo a determinati soggetti di prevenire l’inosservanza di regole da parte dei terzi, certamente tale principio non esonerava da responsabilità, specie in situazioni, come quella che ci occupava, in cui una società (il Fornacette) non aveva fornito ai partecipanti alcun elemento che lasciasse anche solo lontanamente ipotizzare che lo svolgimento del torneo fosse stato autorizzato, ma soltanto alcuni documenti interni, ossia il regolamento del torneo e il calendario delle gare.

In definitiva, per il Procuratore, “…dall’esame dell’intero compendio probatorio, l’unica ricostruzione fattuale possibile è la seguente: il falso è stato compiuto successivamente al torneo non autorizzato, presumibilmente, alla fine del 2019, in prossimità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini del presente procedimento ed è stato trasmesso alle squadre affinché le stesse potessero utilizzarlo processualmente come scudo alla propria responsabilità disciplinare nell’aver partecipato al torneo stesso. Non si vede come i fatti possano essere interpretati differentemente, anche in considerazione che, nella citata lettera del 27 Novembre 2019, il Presidente della Fornacette, nel trasmettere il «materiale necessario» alle squadre, suggerisce loro che potrebbe metterle al riparo da responsabilità”.

6. Si costituivano in giudizio Marco Bertelli, Hellas Verona spa, Giancarlo Filippini, Torino Football Club Spa, Bava Massimo, Benedetto Vaiani, AC Giovani Fucecchio 2000 e Genoa Cricket and Football Club Spa, illustrando in specifiche memorie le tesi orientate a rilevare l’inammissibilità del deferimento per tardività (per quanto riguardava Marco Bertelli) e/o l’infondatezza del gravame.

7. Il reclamo era chiamato in trattazione all’udienza del 16 Novembre 2020, tenutasi con la modalità della “videoconferenza” come da verbale, Erano uditi i difensori delle parti costituite, tra cui quello del Genoa Cricket and Football Club Spa che introduceva una nuova eccezione di “ne bis in idem”, e la causa era trattenuta in decisione. In pari data era pubblicato il dispositivo.

RITENUTO IN DIRITTO

I) Il Collegio, preliminarmente, ritiene di prescindere dalle eccezioni della parti reclamate Marco Bertelli e Genoa Cricket and Football Club Spa, in considerazione dell’infondatezza del reclamo nei sensi che si vanno a illustrare.

II) Il Collegio rileva che il deferimento era fondato, sostanzialmente, e per le singole norme applicabili ai responsabili “persone fisiche” e alle società sportive, sull’aver consentito la partecipazione al torneo in questione sebbene lo stesso non fosse stato autorizzato. Il nucleo decisorio, pertanto, deve fondarsi sulla conoscibilità o meno, con l’ordinaria diligenza, dell’assenza di tale autorizzazione al momento della partecipazione allo stesso.

In particolare, assodato che in effetti non vi era stata alcuna autorizzazione federale e che la nota 10 maggio 2017 non aveva un confezionamento “grafico” coevo a quello di effettivo utilizzo della FIGC, fermo restando che sul profilo relativo a tale “falso” si sta svolgendo un diverso procedimento, il Collegio, in primo luogo, non può non rilevare la contraddittorietà della posizione della Procura Federale, che nel presente reclamo, da un lato, contesta il fatto che le società non abbiano dimostrato di aver ricevuto al momento di svolgimento del torneo la cartellina completa della necessaria documentazione (secondo l’affermazione dal Presidente della società Fornacette) e quindi della “falsa” autorizzazione, dall’altra, sostiene che la nota del 10 maggio 2017 era stata confezionata “postuma”, almeno dopo l’entrata in uso del nuovo logo e del nuovo distinto grafico, confermando così, però, che di tale “falso grossolano” certo le società e i loro responsabili non potevano accorgersi al momento della partecipazione.

La questione, quindi, inerendo il deferimento che ha originato il presente contenzioso alla sola partecipazione senza autorizzazione e non al confezionamento e uso del falso documento, deve incentrarsi sulle censure che escludono, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, che la società organizzatrice avesse fornito alcun elemento che “…lasciasse anche solo lontanamente ipotizzare che lo svolgimento del torneo fosse stato autorizzato”, limitandosi questi soltanto ad alcuni documenti interni, ossia il regolamento del torneo e il calendario delle gare.

III) Il Collegio ritiene che, in realtà sussistevano elementi che potevano far ritenere la conformità alle regole federali da parte delle società partecipanti al momento dello svolgimento del torneo.

Si rammenta che solo a partire dalla stagione 2019-20 ciascuna autorizzazione è obbligatoriamente posta sul sito della Federazione, sicché per il periodo precedente deve ricorrersi a presunzioni per verificare la conoscibilità “ab externo” della presenza di un’autorizzazione allo svolgimento di torneo giovanile internazionale.

In primo luogo, pur non essendo in sé un elemento decisivo, la stessa circostanza della partecipazione di numerosissime società sportive al torneo, tra cui alcune professionistiche e una svizzera, potevano indurre a ritenere la presenza dell’autorizzazione. Ciò non bastava, ma a questa osservazione deve aggiungersi che:

- se pure nella cartellina fornita a ciascun partecipante poteva non essere presente la nota del 10 maggio 2017, verosimilmente confezionata dopo l’Ottobre  2017, ben potevano essere presenti il regolamento del torneo e il calendario di cui non risulta fornita prova di falsità e che ben potevano costituire, a differenza di quanto ritenuto dalla Procura, elementi idonei a far ritenere comunque presente l’autorizzazione;

- il regolamento risultava avere avuto l’approvazione del Settore Giovanile e Scolastico (v. dichiarazione Mazzei) e le società non potevano a loro volta chiedere e verificare l’effettività di tutte le operazione di validazione di tale regolamento, peraltro regolarmente depositato presso la delegazione FIGC di Pisa e in ordine al quale erano sorte delle complicazioni solo sull’utilizzo di “arbitri AIA” e sul pagamento della relativa “tassa”;

- non è contestato che il regolamento e il calendario avessero un timbro della FIGC in ciascuna pagina, il quale timbro non risulta mai contestato dalla Procura per la sua struttura grafica e, quindi, per la sua veridicità;

- risulta che almeno una squadra professionistica (Genoa Cricket and Football Club Spa) aveva comunicato al Comitato Regionale la partecipazione al torneo, a testimonianza della sua buona fede e della verosimiglianza della documentazione fornita (in disparte, si ribadisce, la nota del 10 maggio 2017);

- risulta in atti, comunque, il versamento della relativa “tassa” da parte della società Fornacette in data 2 maggio 2017;

- le singole società non potevano essere onerate del verificare se gli arbitri della manifestazione erano appartenenti all’AIA o ad altra organizzazione in grado di fornire arbitri;

- risulta che vi era stata una sostanziosa corrispondenza tra la stessa FIGC e la società organizzatrice proprio sulla questione arbitri, dialogo da potersi ritenere inutile, per le società partecipanti, in assenza di autorizzazione preventiva.

Ne consegue che la tesi del giudice di primo grado, in ordine alla ragionevole certezza sulla presenza di un’autorizzazione, che non richiedeva un grado di diligenza ulteriore per approfondire la questione, deve essere confermata sotto il diverso profilo finora illustrato, in quanto sussistevano elementi idonei a far ritenere la regolarità della manifestazione.

Alla luce di tutto quanto dedotto, quindi, rilevata la infondatezza di quanto lamentato dal Procuratore Federale Interregionale, il Collegio, definitivamente pronunciandosi,

P.Q.M.

respinge il reclamo.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

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