F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 057 CFA del 14 Dicembre 2020 (Sig. Mario Abbatuccolo-SSD RL Rapallo R. 1914 Rivarolese-Procura Federale Interregionale) N. 047/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 057/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
N. 047/2020-2021 REGISTRO RECLAMI
N. 057/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello Presidente
Marco La Greca Componente - relatore
Patrizio Leozappa Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero RG 047/CFA 2020-2021, proposto dal signor Mario Abbatuccolo e dalla S.S.D. R.L. Rapallo R. 1914 Rivarolese, in persona del legale rappresentante pro tempore,
contro
la Procura Federale interregionale della FIGC
per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale della Liguria pubblicata con il C.U. n. 26 del 19 Ottobre 2020;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti gli atti della causa;
Relatore l’Avvocato dello Stato Marco La Greca e uditi, nelle udienze del 24 Novembre e del 4 Dicembre 2020, per i reclamanti l’Avv. Alessio Centanaro, presente anche il signor Abbatuccolo, che ha chiesto di potere assistere, e per la Procura federale interregionale l’Avv. Annamaria De Santis;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 28 luglio 2020, la Procura federale interregionale deferiva al Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale della Liguria il sig. Mario Abbatuccolo, quale direttore generale della SSDRL Rapallo R. 1914 Rivarolese, “per la violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all’art. 31 c.1, 2^ cpv, nonché in relazione all’art. 96 (Premi di preparazione) delle NOIF, per avere richiesto il pagamento del premio di preparazione in favore del Campomorone Sant’Olcese ai genitori del calciatore Matteo Cimmino per ottenere la liberatoria e lo svincolo del medesimo”; la stessa Procura deferiva altresì la società S.S.D. R.L. Rapallo R. 1914 Rivarolese “per rispondere, ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere” dal sig. Mario Abbatuccolo.
Innanzi al Tribunale federale i soggetti deferiti si costituivano depositando memoria difensiva con la quale, nel dolersi preliminarmente, e per quanto ora rileva, di non avere avuto la disponibilità, come asseritamente da loro richiesto, delle due registrazioni telefoniche delle quali la Procura aveva prodotto le trascrizioni (dal che, a loro dire, sarebbe dovuta derivare la restituzione degli atti alla Procura e la regressione del procedimento alla fase delle indagini, per violazione delle norme sul diritto di difesa e del contraddittorio), esponevano nel merito un complessivo riesame del materiale probatorio offerto dalla Procura, dal quale sarebbe in realtà emerso che il sig. Abbatuccolo non aveva richiesto il pagamento del premio di preparazione ai genitori dell’atleta, ma si era limitato - a ciò chiamato, in via amichevole e quale conoscitore della normativa federale, dalle due società interessate - a quantificare l’entità del premio stesso.
All’esito del giudizio, il Tribunale, sempre per quanto ora rileva, ha in primo luogo ritenuto che fosse superfluo acquisire la registrazione delle due telefonate (comunque non agli atti del Tribunale stesso), non essendovi motivo di dubitare della conformità della trascrizione all’audio originale; nel merito, poi, ha ritenuto che, a fronte di quanto osservato dai deferiti, il quadro probatorio consentisse di ritenere dimostrato che l’Abbatuccolo avesse effettivamente richiesto alla Signora Gennaro, madre del giovane atleta e denunziante, il diretto pagamento del premio che sarebbe invece stato dovuto dalla società dello stesso giovante atleta.
Ai deferiti sono state quindi inflitte le sanzioni di quattro mesi di inibizione per l’Abbatuccolo e di 250 euro di ammenda per la società.
Avverso tale decisione sono insorti gli odierni reclamanti che ripropongono le due questioni dianzi riportate, relativamente alla indisponibilità dell’audio originale delle due telefonate intercorse tra l’Abbatuccolo e la madre del Gennaro, con la conseguente richiesta di restituzione degli atti alla Procura e regressione del procedimento alla fase delle indagini, e, comunque, alla infondatezza degli addebiti.
All’udienza del 24 Novembre 2020, sentiti il difensore dei reclamanti, che avevano anche depositato memoria, e il rappresentante della Procura, ritenuta l’utilità di ascoltare l’audio originale delle due telefonate menzionate sia nell’atto di deferimento che nella sentenza impugnata, il Collegio ne ha disposto l’acquisizione con ordinanza che ha fissato termini sia per il deposito della prova da parte della Procura che per eventuali memorie, contestualmente fissando nuova udienza per il successivo 4 Dicembre.
A tale ultima udienza (in vista della quale i reclamanti hanno depositato una ulteriore memoria), sentiti ancora sia il difensore dei deferiti che il rappresentante della Procura, il reclamo veniva trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In relazione ai fatti esposti viene primariamente in rilievo l’articolo 96, comma 1, delle NOIF, la cui portata dispositiva è chiarissima: “Le società richiedono per la prima volta il tesseramento come <giovane di serie>, <giovane dilettante> o <non professionista> di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come <giovani>, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un <premio di preparazione> sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo”.
La contestazione mossa ai soggetti deferiti è stata, sulla base del diverso e rispettivo titolo di responsabilità, quella di avere chiesto il pagamento del premio previsto dal riportato articolo 96, comma 1, delle NOIF, ai genitori dell’atleta.
La questione che si pone all’attenzione di questa Corte è essenzialmente di valutazione e riesame dei fatti e delle relative prove.
Nel caso di specie è pacifico che la società tenuta al pagamento del premio fosse la U.S.D. Pro Pontedecimo Calcio, il cui Dirigente, sig. Balestrero, riporta la sentenza del Tribunale federale, “secondo il racconto della Signora Gennaro… aveva suggerito al figlio Matteo di rivolgersi al Signor Abbatuccolo Mario, già dirigente della Rivarolese 1919, per chiedere il rilascio della liberatoria, facendogli altresì presente che nel caso in cui non avesse ottenuto la liberatoria, per poter fare il nuovo tesseramento, avrebbe dovuto pagare lui e la sua famiglia il corrispettivo del <premio di preparazione>”.
Parimenti pacifico è che la società avente diritto a riscuotere il premio fosse la U.S.D Campomorone Sant’Olcese, che si era fusa con la società U.S.D. Rivarolese 1919. Va precisato che l’Abbatuccolo, all’epoca dei fatti, era dirigente della società S.S.D.R.L. Rapallo Ruentes 1914 – Rivarolese (pag. 17 del documento n. 10 del fascicolo del Tribunale federale), mentre in precedenza era stato dirigente della U.S.D. Rivarolese, poi fusasi con la Campomorone Sant’Olcese (sebbene nella denominazione della nuova società non sia stata conservata traccia della denominazione di quest’ultima). L’Abbatuccolo, dunque, non rivestiva alcun ruolo nella società avente diritto a riscuotere il premio. Ciò non di meno, egli venne in qualche modo chiamato in causa (propriamente dalla società tenuta a pagare il premio) rispetto ad una questione che riguardava, si ripete, da una parte, la U.S.D Campomorone Sant’Olcese (la società che aveva diritto a riscuotere il premio) e dall’altra la U.S.D Pro Pontedecimo Calcio (la società tenuta al pagamento), con un ruolo che sembra collocarsi tra la rappresentanza di fatto della Campomorone Sant’Olcese (mentre era stato in precedenza dirigente della società confluita in quest’ultima) e, secondo la sua prospettazione difensiva, come esperto della “materia” che si sarebbe prestato a fornire informazioni e delucidazioni sulla procedura e sugli importi dovuti.
Dato sin d’ora atto di questa possibile anomalia, appare tuttavia preferibile, per ordine logico, affrontare prioritariamente la questione oggetto di deferimento e in relazione alla quale sono state comminate le sanzioni al tesserato e alla società, ovvero l’accusa di avere, quale che fosse il titolo di svolgimento dell’attività (se in via amichevole o come rappresentante di fatto), chiesto alla madre dell’atleta di pagare il premio invece dovuto dalla società interessata al tesseramento.
Al riguardo, come si è esposto nella ricostruzione in fatto, è parso utile al Collegio acquisire l’audio delle due telefonate registrate per verificare, anche sulla base delle sollecitazioni difensive dei reclamanti, da una parte se non vi fossero espressioni caratterizzate da ambiguità lessicale e dunque suscettibili di interpretazioni diverse, e, dall’altra, per verificare se il tono complessivo potesse aiutare a discernere, al di là delle parole testuali, la effettiva portata delle due conversazioni.
Si è, peraltro, ritenuto che ciò non dovesse in alcun modo comportare, come sostenuto dalla parte reclamante, una regressione alla fase delle indagini, non venendo in rilievo questioni afferenti il diritto al contraddittorio, né di difesa - le trascrizioni erano state messe debitamente a disposizione dei deferiti - ma semplicemente di valutazione del materiale probatorio, che il Collegio del reclamo ha ritenuto opportuno effettuare con l’ascolto anche degli audio originali.
Si tratta di due registrazioni, delle quali significativa del dialogo tra le due parti è in realtà solo la prima; la seconda consiste in una brevissima conversazione con la quale l’Abbatuccolo rettifica al ribasso l’importo precedentemente comunicato (per un errore a suo dire dovuto alla consultazione della tabella relativa ad una diversa categoria); anche tale seconda conversazione, peraltro, come più avanti si vedrà, riveste un importante valore confermativo “estrinseco” della portata da attribuire ad un’altra dichiarazione in atti.
Ebbene, l’ascolto conferma quanto era evincibile anche dalla lettura delle trascrizioni, ovvero che il dialogo è connotato da un carattere di neutralità rispetto all’accusa mossa al deferito di avere egli chiesto alla madre del ragazzo di pagare il premio di preparazione. Il dialogo in questione è invero suscettibile di essere interpretato in un senso o un altro a seconda degli accordi e dei dialoghi che si assumono essere già intercorsi tra le parti. Lo stesso Tribunale federale, pur dopo avere affermato che “la trascrizione della telefonata intercorsa con il Signor Abbatuccolo” rappresenterebbe un “ulteriore riscontro a quanto riferito dalla Signora Gennaro”, afferma altresì che “Tale riscontro, peraltro, costituisce un elemento ad abundantiam rispetto al quadro probatorio già delineatosi, poiché le dichiarazioni della Signora Gennaro, unitamente ai testi delle conversazioni testuali intrattenuti con i Signori Abbatuccolo e Danna, sono più che sufficienti a dimostrare la condotta posta in essere dal deferito; condotta che, come si è cennato, è consistita nell’aver richiesto alla Signora Gennaro di versare una somma di denaro alla società Campomorone Sant’Olcese a titolo di premio di preparazione per ottenere lo svincolo del figlio”.
Posto che, come già osservato, la registrazione delle due telefonate, di per sé, non conferma la denuncia della signora Gennaro, non venendo in nessun passaggio esplicitato che debba essere lei a corrispondere l’importo che, peraltro, certamente l’Abbatuccolo quantifica, occorre allargare l’esame agli ulteriori elementi che il Tribunale federale ha ritenuto idonei a dimostrare l’addebito mosso allo stesso deferito.
Ebbene, ritiene il Collegio che tali elementi non diano adeguato riscontro alla tesi accusatoria della Procura. Non le testimonianze assunte, nessuna delle quali fa riferimento a questa specifica richiesta dell’Abbatuccolo. E nemmeno i messaggi scambiati tra la signora Abbatuccolo e la signora Gennaro (pure espressamente citati, a sostegno dell’impianto accusatorio, dal Tribunale federale), in uno dei quali, anzi, l’Abbatuccolo formula l’auspicio, nel prosieguo, di “avere a che fare con i Dirigenti della società dove” il figlio della signora sarebbe andato a giocare “per evitare qualsiasi fraintendimento o polemica” (pag. 130 del documento n. 10 del fascicolo del Tribunale federale).
Una possibile spiegazione di quanto accaduto può forse essere ricavata dall’esame diretto della dichiarazione resa dalla stessa signora Gennaro alla Procura federale il 21 Febbraio 2020 (pag. 124 e ss. del documento n. 10 del fascicolo del Tribunale federale), nell’ambito della quale la signora precisava che quando il figlio Matteo aveva iniziato ad allenarsi con la Pro Pontedecimo, “un dirigente di questa società, signor Balestrero”, aveva fatto “presente a Matteo che nel caso in cui il Campomorone non gli avesse rilasciato il lasciapassare, avrebbe dovuto pagare lui il corrispettivo del premio di preparazione per potersi tesserare. Per questo motivo, Balestrero ci ha invitati a chiamare noi il Signor Abbatuccolo che trattava i premi di preparazione per il Campomorone Sant Olcese”.
Come si vede, secondo la dichiarazione della stessa signora Gennaro, era stato in realtà il dirigente della società Pro Pontedecimo a chiarire che questa non avrebbe pagato il premio cui pure era tenuta, e che nel caso in cui la società di provenienza non avesse acconsentito ad una liberatoria non onerosa, sarebbero stati i genitori stessi a dovere fare fronte a quella spesa.
E’ dunque il dirigente della società tenuta al pagamento (la Pro Pontedecimo) a dire a chiare lettere alla madre che l’importo dovrà essere versato da lei, e fa poi il nome dell’Abbatuccolo come persona con cui avrebbe dovuto parlare per i premi dovuti alla società Campomorone.
In un successivo passaggio della dichiarazione resa in quello stesso giorno, la signora Gennaro fa inoltre riferimento ad un confronto piuttosto vivace avuto con il signor Abbatuccolo nel quale questi avrebbe sostenuto che erano i “genitori a dover pagare. Alla fine”, continuava la signora Gennaro, “gli ho chiesto di quantificare la somma richiesta e lui mi ha risposto 556 euro. Immediatamente dopo mi ha richiamato per dirmi che si era sbagliato nei conteggi e che la somma dovuta era di 444 euro”. Il riferimento agli importi comunicati con due distinte telefonate, delle quali la seconda immediatamente successiva alla prima, rende palese che la signora alludeva proprio alle due conversazioni oggetto delle registrazioni di cui sono stati acquisiti gli audio originali.
Ebbene, a fronte di quanto dichiarato dalla signora, seppure la discussione sia stata effettivamente vivace, il signor Abbatuccolo, come già rilevato, non ebbe mai a dire in quelle conversazioni che fossero “i genitori a dover pagare”.
Tale passaggio della dichiarazione della signora, unitamente alla valutazione degli ulteriori elementi appena ricordati, rende plausibile l’ipotesi che la conversazione si sia svolta tra le parti su un piano argomentativo non coincidente, basato su presupposti conoscitivi differenti: l’una aveva avuto l’indicazione che avrebbe dovuto essere lei a pagare (informazione ricevuta proprio dalla persona rappresentante della società che invece avrebbe dovuto farlo) e di parlare con un’altra persona (l’Abbatuccolo) che, a sua volta, almeno sulla base di quanto risultante dagli atti, fornisce i conteggi e le cifre, ma mai afferma, almeno esplicitamente, che sia la madre a dovere provvedere al pagamento (vi è anzi il passaggio, pure dianzi riportato, contenuto in una chat di messaggi, nel quale auspica un dialogo diretto tra le società, il che sembra deporre nella direzione opposta a quella di chi esigerebbe, o anche solo accetterebbe il pagamento da parte del genitore anziché della società). Può dunque essere accaduto che la signora Gennaro abbia attribuito all’Abbatuccolo una posizione, quella di chi chiede il pagamento dai genitori, dandola per scontata sulla base di quanto aveva in realtà affermato un’altra persona (tra l’altro, come ripetuto, interessata a sottrarsi all’obbligo di pagamento che era a suo carico).
Da quanto esposto, pare dunque al Collegio che, complessivamente, non possa dirsi raggiunta, rispetto alla contestazione mossa all’Abbatuccolo, la prova della commissione dell’illecito, che, secondo quanto anche di recente le Sezioni Unite di questa Corte federale d’appello hanno avuto modo di ribadire, si deve “attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità”, ancorché “inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio”, e deve dunque consistere in una “ragionevole certezza” (Sezioni Unite CFA, decisione n. 19 del 21 Settembre 2020) che qui non si ritiene sussistere.
Residua un margine di perplessità del Collegio rispetto al comportamento dell’Abbatuccolo, che si connota di non chiara valenza rispetto alla possibile assunzione di un ruolo - che sarebbe certamente abusivo - di rappresentante di fatto di una società diversa da quella per cui l’Abbatuccolo stesso era tesserato.
Sebbene la Corte possa, in ipotesi e anche d’ufficio, ai sensi del Codice di giustizia sportiva, riqualificare o derubricare un determinato comportamento e mantenerlo, con una diversa gravità, nell’area dell’illecito, non può non rilevarsi che, nel caso di specie, è proprio quel comportamento che, pur considerato nella sua materialità storica, non ha esplicitamente costituito motivo di addebito; procedere ora, in sede di giudizio di reclamo, senza che la parte abbia potuto prendere posizione in ottica compiutamente difensiva sin dalla fase di indagini rappresenterebbe, in questo caso sì, una violazione del diritto al contraddittorio e di difesa.
Per tale ragione il Collegio, che comunque non ha al riguardo maturato più di una consistente perplessità - su un fatto e un comportamento non costituenti oggetto di addebito, né di puntuale ricerca della prova - ritiene di non potere procedere, sotto tale profilo, ad una riqualificazione dell’illecito disciplinare.
Il reclamo va dunque accolto, con la conseguente riforma della sentenza rispetto all’accertamento dell’illecito in capo all’Abbatuccolo, nonché delle sanzioni comminate a questi e, in via mediata, alla società.
P.Q.M.
La Corte Federale d’Appello (Sezione prima), pronunciando sul reclamo proposto dal Sig. Mario Abbatuccolo e dalla società S.S.D. R.L. Rapallo R. 1914 Rivarolese, lo accoglie e, per l’effetto, annulla le sanzioni irrogate.
Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.
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