F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 060 CFA del 28 Dicembre 2020 (Procura Federale/Sig. Pietro Codoni – Sig. Alvaro Albanesi – A.S.D. Nuova Pescia Romana 2004) N. 058/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 060/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 058/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 060/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Carlo Sica Presidente Marco Stigliano Messuti Componente Ivo Correale Componente (relatore) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul  reclamo  n.  RG  59/CFA/2020-2021  proposto  dal  Procuratore  Federale  F.F.  e  dal Procuratore Federale Aggiunto;

contro

i Sigg. ri Alvaro Albanesi, Pietro Codoni e la società A.S.D. Nuova Pescia Romana 2004, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della decisione del Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Lazio pronunciata nella riunione del 15.10.2020, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 16.10.2020, motivazione non contestuale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 134 del 26.11.2020, con la quale sono stati prosciolti tutti i deferiti dalle infrazioni loro ascritte.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 17 Dicembre 2020, tenutasi in videoconferenza, il dott. Ivo Correale e udita, per i reclamanti, la rappresentante della Procura Federale l’Avv. Annamaria De Santis;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

1. Il presente contenzioso nasce da una segnalazione dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio – Lazio, alla quale seguivano attività di indagine da parte della Procura Federale, sfociate nei seguenti deferimenti:

a) alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, per quanto riguardava il sig. Antonio Cedrini, all’epoca dei fatti allenatore responsabile della prima squadra della A.S.D. Nuova Pescia Romana 2004, società partecipante al campionato di Promozione laziale, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva, di cui all’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 37 e 39, lett. D) e Da) del Regolamento del Settore Tecnico, avendo assunto solo formalmente la conduzione tecnica della squadra, consentendo che, in propria vece, anche durante gare ufficiali, le funzioni relative fossero assunte dal sig. Pietro Codoni, soggetto privo della necessaria abilitazione federale per l’iscrizione nei ruoli del Settore Tecnico e che figurava nelle distinte di gara quale “massaggiatore”;

b) al competente Tribunale Federale Territoriale:

b1) per quanto riguardava il sig. Pietro Codoni, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva, di cui all’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all’art. 23 delle N.O.I.F., per i fatti suddetti;

b2) per quanto riguardava il sig. Alvaro Albanesi, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della A.S.D. Nuova Pescia Romana 2004, per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all’art. 23 delle N.O.I.F. e agli artt. 37 e 39, lett. D) e Da) del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito o, comunque, non impedito il comportamento dei suddetti sigg.ri Cedrini e Codoni;

b3) per quanto riguardava la società A.S.D. Nuova Pescia Romana 2004, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva in violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva.

2. La tesi della Procura Federale era basata su esposti pervenuti via “mail”, articoli di stampa, precedenti provvedimenti disciplinari e diverse risultanze istruttorie sul punto, tra cui quelle derivanti da audizioni di atleti e documentazione fotografica.

3. Il giudizio avanti al Tribunale competente si concludeva con la decisione in epigrafe, con la quale i soggetti deferiti erano tutti prosciolti dalle infrazioni rispettivamente ascritte.

In sintesi, il giudice di primo grado, rilevava:

i) dalle audizioni dei tesserati convocati risultava che l’allenatore Cedrini era sempre stato presente agli allenamenti e alle gare ufficiali, tranne una volta per assenza, come da relative distinte di gara;

ii) dalle stesse distinte, risultava che il sig. Codoni – a sua volta tesserato come dirigente- tecnico addetto alla prima squadra - era stato sempre indicato come “massaggiatore”, tranne in una occasione ove aveva svolto le funzioni di “dirigente accompagnatore”;

iii) dalle audizioni non era emerso che materialmente il sig. Codoni desse la domenica la formazione negli spogliatoi e istruisse i calciatori sulla tattica da seguire;

iv) nel settore regionale dilettanti, è prassi costante che all’allenatore si affianchino figure, indicate come “dirigenti-tecnici”, che lo coadiuvano nella gestione del “gruppo squadra” e possono verificarsi casi in cui tale dirigente, per sua indole, possa tendere a sovrapporsi al ruolo dell’allenatore;

v) il rapporto di collaborazione in tal senso, non essendo normato, non può dare luogo a violazioni e l’allenatore, quale unico responsabile della conduzione tecnica, è libero di esercitare come crede il proprio mandato, fermo restando che, nel caso di specie, risultava che il sig. Cedrini si era dimesso a Febbraio  2020 per motivi familiari e che il sig. Codoni aveva partecipato con successo al primo corso utile per l’abilitazione alla funzione di allenatore.

4. Con rituale reclamo a questa Corte, il Procuratore Federale F.F. e il Procuratore Federale Aggiunto contestavano la decisione, lamentando mancanza e illogicità della motivazione, omesso esame o comunque erronea valutazione dei fatti posti a base del deferimento nonché violazione e/o errata applicazione del disposto di cui all’art. 23 delle N.O.I.F.

In sintesi, i reclamanti ponevano in evidenza che il Tribunale aveva omesso la valutazione di alcune specifiche risultanze istruttorie e travisato i fatti posti a fondamento della sua pronuncia.

In proposito, i reclamanti ripercorrevano l’intero quadro degli elementi indiziari proposti, tra cui spiccava la verifica sul campo effettuata da un collaboratore della Procura in data 9 Febbraio  2020, corroborata anche da prove fotografiche, in occasione di una partita di campionato della A.S.D. Nuova Pescia Romana 2004, che invece il giudice di primo grado aveva del tutto ignorato. Inoltre, anche le audizioni dei tesserati avevano confermato il ruolo di allenatore “di fatto” assunto dal sig. Codoni.

A ciò doveva aggiungersi che, comunque, anche riguardo al settore dilettantistico, la recente normativa federale è andata in senso opposto a quello richiamato dal Tribunale, imponendo sempre la presenza di allenatori abilitati, persino per tutte le categorie giovanili (tranne che per la Terza Categoria).

Il reclamo era chiamato in trattazione all’udienza del 17 Dicembre 2020, tenutasi con la modalità della “videoconferenza” come da verbale; era udita la rappresentante della Procura e la causa era trattenuta in decisione. In pari data era pubblicato il dispositivo.

DIRITTO

I. Il Collegio, preliminarmente, rileva l’irritualità della memoria difensiva con controdeduzioni del sig. Alvaro Albanesi, in quanto la costituzione è avvenuta in questa sede senza il patrocinio tecnico di un difensore, necessario invece ai sensi dell’art. 100, comma 2, C.G.S.

II. Passando a esaminare il merito, il Collegio rileva la fondatezza del reclamo nei sensi che si vanno a precisare.

Risulta fondata, in particolare, la doglianza legata alla carenza di istruttoria relativa alla omissione della valutazione di alcune specifiche risultanze probatorie, con conseguente travisamento dei fatti.

La decisione qui reclamata, infatti, si limita a citare, come elementi istruttori presi a riferimento, le – genericamente indicate – audizioni dei tesserati, da cui faceva emergere, però, unicamente la circostanza che il sig. Cedrini fosse stato sempre presente agli allenamenti e alle gare ufficiali, risultando anche indicato nelle distinte di gara quale “allenatore”.

Il Collegio rileva, però, che tale circostanza in realtà non era in contestazione, nel senso che se pure il sig. Cedrini fosse stato presente agli allenamenti e alle gare ufficiali, quel che rilevava era la contemporanea presenza del sig. Codoni in entrambi le sedi e quale allenatore “di fatto”.

In più, proprio dalle audizioni dei tesserati - che la Procura Federale riporta in sintesi nel suo reclamo - emerge che in realtà gli allenamenti erano svolti dal sig. Codoni (audizioni Malé e Brutti) e che il sig. Cedrini era un suo “collaboratore” (audizioni Raucci e Sacripanti). Dalla documentazione ulteriore, poi, emerge che un collaboratore della Procura aveva avuto modo di fare delle fotografie durante una partita di campionato il 9 Febbraio  2020, ove era ritratto il sig. Codoni in chiaro atteggiamento di allenatore durante l’intera durata della gara.

Tali elementi appaiono al Collegio sufficienti per l’accoglimento del reclamo, non potendo rilevare in senso contrario l’ulteriore deduzione del Tribunale, secondo cui non emergeva dalle audizioni chi - tra il Codoni e il Cedrini evidentemente – dava la domenica  la formazione, in quanto assume importanza, ai fini della fattispecie, la sostanzialità dello svolgimento delle funzioni di allenatore, che non si esauriscono certo nella mera indicazione

dello schieramento di gioco nei giorni di gara ma si affermano anche e soprattutto nel periodo in cui si svolgono gli allenamenti e si confermano durante la gara, come d’altronde rilevato dal collaboratore della Procura nell’occasione suddetta. Sul punto valga quanto richiamato dagli stessi reclamanti in ordine alla sufficienza di un solo episodio per integrare l’illecito (C.F.A. Sez. I, n. 81CFA/19-20).

Neppure può convenirsi con il giudice di primo grado laddove afferma che è prassi nelle società dilettantistiche che soggetti qualificati come “dirigenti-tecnici” coadiuvino l’allenatore, dato che nel caso di specie è assodato il contrario, ove è stato il soggetto qualificatosi come “dirigente tecnico” a svolgere in concreto funzioni di allenatore e ad essere stato - semmai - adiuvato da un allenatore abilitato.

III. Premesso ciò in ordine alla fondatezza del reclamo, il Collegio ritiene di contenere le sanzioni come indicate in dispositivo, atteso che comunque era presente un allenatore tesserato a coadiuvare il sig. Codoni, il quale peraltro ha poi acquisito la relativa abilitazione, e facendo la prova fotografica e la relazione del collaboratore della Procura riferimento a una sola gara.

IV. Alla luce di tutto quanto dedotto, quindi, rilevata la fondatezza di quanto lamentato dai reclamanti nei limiti suddetti, il Collegio, definitivamente pronunciandosi,

P.Q.M.

accoglie parzialmente il reclamo e irroga le seguenti sanzioni:

- al Sig.Pietro Codoni l’inibizione di 1(uno) mese;

- al Sig.Alvaro Albanesi l’inibizione di gg 15 (quindici);

- alla società A.S.D. Nuova Pescia Romana 2004 l’ammenda di € 200,00 (duecento).

Dispone la comunicazione alla Procura reclamante, con PEC.

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