F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 063 CFA del 5 Gennaio 2021 (Procura Federale/Francesco Borsato-Massimiliano Macrelli-ASD Real San Basilio 1960) N. 060/CFA/2020/2021 REGISTRO RECLAMI N. 063/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 060/CFA/2020/2021 REGISTRO RECLAMI

N. 063/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONE IV

composta dai Sigg.ri:

 

Carlo Sica Presidente

Marco Stigliano Messuti Componente

Federica Varrone Componente (relatore)

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero RG 060/CFA 2020-2021, proposto dalla Procura Federale,

Contro

il sig. Francesco BORSATO, il Sig. Massimiliano MACRELLI, quale Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Real San Basilio 1960 (già Asd Alma Parioli) e la società

A.S.D. Real San Basilio 1960 (già Asd Alma Parioli), non costituiti

per la riforma

della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 134 del 26.11.2020, comunicato in data 30.11.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 28.12.2020, tenutasi in videoconferenza, l’avv. Federica Varrone e udito, sempre in videoconferenza come da verbale, per la Procura Federale, l’avv. Lorenzo Giua

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto del 18.8.2020 il Procuratore Federale Interregionale deferiva innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio:

- il sig. Francesco BORSATO, per violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 39 del Regolamento Settore Tecnico, per aver svolto, pur essendo tesserato quale dirigente accompagnatore e privo della necessaria abilitazione, l’attività di allenatore della società Asd Alma Parioli (ora A.S.D. Real San Basilio 1960), matricola 932437, iscritta al campionato di prima categoria, girone C, Lazio;

- il Sig. Massimiliano MACRELLI, quale Presidente e legale rappresentante della società Asd Alma Parioli (ora A.S.D. Real San Basilio 1960), per violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 39 del Regolamento Settore Tecnico, per aver acconsentito che il Sig. Francesco Borsato, pur essendo tesserato quale dirigente accompagnatore e privo della necessaria abilitazione, svolgesse l’attività di allenatore della predetta società;

- la società Asd Alma Parioli (ora A.S.D. Real San Basilio 1960), a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte contestate al proprio legale rappresentante e al tesserato dirigente.

1.1 In fatto, la Procura Federale deduceva che il procedimento traeva origine da una nota dell'A.I.A.C. Lazio, trasmessa alla Procura Federale dal Settore Tecnico della FIGC, con la quale si segnalava che la conduzione tecnica della società Alma Parioli (ora A.S.D. Real San Basilio 1960), nel corso della stagione sportiva 2019/2020, era stata affidata al Sig. Francesco Borsato, pur non avendo quest'ultimo la necessaria qualifica.

La Procura evidenziava che, nel corso dell’attività istruttoria, erano stati acquisiti numerosi articoli di stampa, nei quali il sig. Borsato veniva sempre definito come tecnico della predetta

società e costui non aveva mai chiesto la rettifica alle testate che lo avevano definito come tale. Era stato inoltre accertato che il sig. Borsato aveva rilasciato diverse interviste comportandosi come se fosse l'allenatore dell'Alma Parioli.

La ricorrente inoltre rilevava che agli atti d’indagine era stato acquisito un video tratto dal canale youtube, relativo alla gara Castrum Monterotondo – Alma Parioli del 18.02.2020, dal quale si evinceva chiaramente che il sig. Borsato stava svolgendo le funzioni di allenatore.

La Procura riferiva altresì che in sede di audizione il Sig. Borsato aveva dichiarato di aver aiutato l'allenatore ufficiale della società nell'attività tecnica, avendo avuto quest'ultimo dei seri problemi di salute.

Fra gli atti di indagine, la Procura riteneva che fossero di particolare valenza dimostrativa:

1. la nota di trasmissione dell'Ufficio di segreteria del settore tecnico della F.I.G.C. del 08.01.2020, acquisita dalla Procura FIGC in data 09.01.2020, prot. N. 8418;

2. AIAC: l’informativa al Comitato Regionale Lazio LND del 03.01.2020 avente ad oggetto la conduzione tecnica dell’ASD Alma Parioli;

3. AIAC Gruppo regionale Lazio: l’esposto all’AIAC n. 29 del 07.12.2019;

4. il filmato tratto da YouTube: youtube.com/watch?v=Sybtvu2xj_c relativo alla partita del 18.02.2020, Castrum Monterotondo – Alma Parioli, valevole per la 19’ giornata del campionato di Prima categoria, girone C, Lazio.

1.2 In diritto, la Procura Federale osservava:

1) che il comportamento del Sig. Francesco BORSATO era disciplinarmente rilevante in quanto contrario all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 39 del Regolamento Settore Tecnico, per aver svolto, pur essendo tesserato quale dirigente accompagnatore e privo della necessaria abilitazione, l’attività di allenatore della società Asd Alma Parioli, iscritta al campionato di prima categoria, girone C, Lazio;

2) che il comportamento del Sig. Massimiliano Macrelli, quale Presidente e legale rappresentante società Asd Alma Parioli, era disciplinarmente rilevante in quanto contrario all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 39 del Regolamento Settore Tecnico, per aver acconsentito che il Sig. Francesco Borsato, pur essendo tesserato

quale dirigente accompagnatore e privo della necessaria abilitazione, svolgesse l’attività di allenatore della predetta società;

3) la società Asd Alma Parioli doveva rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte contestate al proprio legale rappresentante ed al dirigente.

2. All’udienza del 17.9.2020 il Tribunale Federale Territoriale, rilevato che il deferimento era stato proposto nei confronti della società Alma Parioli dopo che questa aveva cambiato denominazione sociale in ASD Real San Basilio 1960, ordinava alla Procura la rinnovazione della notifica.

Rinnovata la notifica, nessuno dei deferiti si costituiva in giudizio.

3. Il giudizio avanti al Tribunale competente si è concluso con la decisione indicata in epigrafe, con la quale i soggetti deferiti sono stati tutti prosciolti dalle infrazioni rispettivamente ascritte.

In sintesi, il giudice di primo grado, ha rilevato che “i fatti oggetto del presente procedimento non risultano adeguatamente provati dall’istruttoria espletata né dalla documentazione prodotta”, in quanto:

i) la Procura ha prodotto in giudizio solo degli articoli di stampa nei quali il sig. Borsato è genericamente definito come allenatore della società e delle foto tratte da un video su youtube, ma detti documenti hanno un “valore solamente indiziario, non sufficienti a raggiungere la piena prova della colpevolezza del deferito”;

ii) il video tratto da youtube non offre alcuna certezza relativamente alla circostanza che la persona ripresa sia il Sig. Borsato e gli articoli di stampa sono provenienti da soggetti terzi che avrebbero dovuto confermare le circostanze in sede di audizione;

iii) non è stata “acquisita o indagata la circostanza relativa alla presenza o meno di allenatore abilitato”, né sono state svolte audizioni dei tesserati della società deferita.

4. La Procura Federale, con tempestivo atto del 5 Dicembre 2020, ha proposto reclamo avverso la predetta decisione, lamentando l’erronea valutazione delle emergenze probatorie in ordine all’insussistenza della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 39 del regolamento settore tecnico.

In sintesi, la reclamante lamenta che il Tribunale avrebbe omesso la valutazione di alcune specifiche risultanze istruttorie e travisato i fatti posti a fondamento della sua pronuncia.

In proposito, la Procura reclamante ripercorre l’intero quadro degli elementi indiziari proposti, tra cui avrebbe particolare rilievo il video tratto da youtube e l’ammissione da parte del sig. Borsato in sede di audizione di essere la persona ivi ritratta, circostanza completamente ignorata dal Giudice di prime cure.

Inoltre, la reclamante riporta ampi stralci delle interviste rilasciate dal sig. Borsato dal cui contenuto si ricaverebbe chiaramente che lo stesso si atteggiava a tutti gli effetti come tecnico e non come dirigente accompagnatore.

Secondo la Procura, gli elementi indiziari sarebbero ulteriormente supportati dall’intervista resa il 16 Ottobre  2019 dal capitano della squadra, Vozza, ove vi sarebbe un esplicito riferimento al rapporto dello stesso con il Barbato, definito inequivocabilmente come il mister della squadra.

5. I deferiti non si sono costituiti in giudizio.

6. All'udienza del 28 Dicembre 2020, tenutasi in videoconferenza, è comparso, per la Procura Federale, l'Avv. Lorenzo Giua che ha insistito per l’accoglimento del reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio rileva la fondatezza del reclamo, nei sensi che si vanno di seguito a precisare.

Innanzitutto, come osservato dalla Procura reclamante, il Tribunale ha completamente ignorato le dichiarazioni rilasciate dal Sig. Borsato in data 24 luglio 2020 in sede di audizione presso la Procura Federale, ove lo stesso ha ammesso di essere la persona ritratta nella fotografia estratta dal video tratto da youtube durante una gara della predetta società. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, dunque, vi è la certezza che la persona ripresa nel video sia il sig. Borsato.

Al riguardo si osserva che, come è ampiamente riportato nella relazione d’indagine del 4.6.2020, nel video il Borsato è chiaramente visibile in piedi, nell’area tecnica antistante la panchina, con maglietta bianca e pantalone nero, intento a dare indicazioni ai ragazzi in campo. Risulta, pertanto, in modo inequivocabile lo svolgimento delle funzioni di allenatore da parte del reclamato.

Per quanto concerne le interviste rilasciate dal sig. Borsato – di cui la Procura Federale riporta ampi stralci - emerge con chiarezza che le stesse venivano rese dal reclamato nella veste di allenatore della squadra e non come mero dirigente accompagnatore. In sede di audizione, peraltro, il sig. Borsato ha confermato di aver rilasciato dette interviste e non ne ha smentito il contenuto.

Il sig. Borsato ha anche confermato di essere a conoscenza che alcune testate giornalistiche lo avevano definito come “mister” ed ha al riguardo precisato di non aver chiesto la smentita perché non aveva dato importanza alla cosa.

Questa Corte d’Appello ritiene che, proprio in presenza dei numerosi articoli che qualificavano il sig. Borsato come allenatore, sarebbe stato specifico onere dello stesso chiarire durante le interviste la sua veste di mero dirigente accompagnatore, in modo da sgombrare il campo da qualsiasi equivoco ed evitare di incorrere nella responsabilità disciplinare contestata.

Il materiale probatorio si completa infine con l’intervista rilasciata in data 16 Ottobre  2019 dal capitano della squadra, tale Vincenzo Vozza, nelle quale quest’ultimo riferisce del proprio rapporto con il sig. Borsato che viene inequivocabilmente indicato come il mister della squadra.

Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, i fatti oggetto del procedimento risultano dunque ampiamente provati.

Il materiale probatorio acquisito dalla reclamante, infine, smentisce anche l’affermazione del Collegio di prime cure, secondo cui la Procura non avrebbe “acquisito o indagato la circostanza relativa alla presenza o meno di allenatore abilitato”, in quanto agli atti del giudizio di primo grado risulta depositato il foglio di censimento dell’ASD Alma Parioli, relativo alla stagione sportiva 2019-2020, da cui risulta la totale assenza di un allenatore ufficiale.

QQ

 

uesta Corte ritiene pertanto che il materiale probatorio raccolto dalla Procura Federale sia assolutamente sufficiente a dimostrare la piena prova della colpevolezza dei deferiti.

Premesso ciò in ordine alla fondatezza del reclamo, per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, il Collegio ritiene di ridurre leggermente le richieste della Procura e, per l’effetto, irroga al Sig. Francesco Borsato la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), al Sig. Massimiliano Macrelli la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), alla società ASD Real San Basilio 1960 la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento).

Alla luce di tutto quanto dedotto, quindi, rilevata la fondatezza di quanto lamentato dalla Procura reclamante, il Collegio, definitivamente pronunciandosi

P.Q.M.

lo accoglie e, per l’effetto, irroga al Sig. Francesco Borsato la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre), al Sig. Massimiliano Macrelli la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre), alla società ASD Real San Basilio 1960 la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento).

Dispone la comunicazione alle parti.

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