F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 064 CFA del 07 Gennaio 2021 (Sig. Bolami Francesco Paolo – A.S.D. Vastese Calcio 1902/Procura Federale) N. 056/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 057/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 064/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 056/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 057/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 064/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello Presidente

Francesco Cardarelli Componente

Angelo De Zotti Componente (relatore)

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui reclami n. RG. 056/CFA/2020-2021 e n. RG. 057/CFA/2020-2021 proposti dal Sig. Bolami Francesco Paolo e dalla società A.S.D. Vastese Calcio 1902;

contro

la Procura federale;

per la riforma

della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare C.U. n. 48 del 24.11.2020;

Visti i reclami e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza del giorno 28 dicembre 2020 il dott. Angelo De Zotti e uditi: l’Avv. Flavia Tortorella per i reclamanti e l’Avv. Alessandro Avagliano per la Procura Federale.

RITENUTO IN FATTO

Con reclami inviati a mezzo PEC in data 30 Novembre 2020, i reclamanti in epigrafe hanno impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare C.U. n. 48 del 24.11.2020, con la quale è stata inflitta a Francesco Paolo Bolami la sanzione della inibizione di giorni 30 per violazione dell’art. 22, comma 1 CGS e alla A.S.D. VASTESE CALCIO 1902 la sanzione dell'ammenda di € 300,00, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 18, comma 1, inciso B) del previgente CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Bolami Francesco Paolo nella veste di Presidente della società.

Con la decisione in epigrafe il Tribunale Federale Nazionale ha accolto parzialmente il reclamo riducendo le richieste sanzionatorie della Procura federale, entro limiti di minore entità in considerazione del rigetto del primo capo d’imputazione.

Avverso tale decisione propongono appello ambedue i ricorrenti deducendo i seguenti motivi: In via preliminare:

1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 119, comma 3^ e 4^, 123, comma 1^ e 125, comma 2^ del CGS.

2) Assenza e/o insufficienza della prova in ordine agli illeciti ipotizzati.

La Procura Federale non ha prodotto memorie scritte.

All’udienza pubblica svoltasi on line il 28 Dicembre 2020 parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità e/o l’inammissibilità dell’azione disciplinare intrapresa nei suoi confronti, ovvero nel merito proscioglierla dai relativi capi di incolpazione, mentre la Procura Federale ha chiesto la conferma della decisione impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente, riuniti i ricorsi, va esaminato il motivo con cui i reclamanti deducono la violazione ovvero la falsa applicazione dell’art. 119, comma 4^, del CGS nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che al deferimento fossero applicabili le norme del codice previgente, atteso che l’evento che ne ha dato causa, rappresentato dall’incontro del 12 maggio 2019 tra Olympia Agnonese e ASD Vastese Calcio 1902, è anteriore alla data del 17 giugno 2019 e dunque al momento di adozione del nuovo Codice di Giustizia Sportiva.

Questo assunto della decisione è erroneo, come dedotto dai reclamanti, atteso che la pendenza del procedimento, che fissa il discrimine tra il vecchio e il nuovo Codice di Giustizia Sportiva,non si determina in base al fatto che ha generato il procedimento, ma in base al momento in cui, con l’iscrizione della notizia criminis nel registro della Procura Federale, il procedimento disciplinare viene a tutti gli effetti avviato.

E nella specie tale momento non è certamente anteriore al 10 Gennaio  2020, vale a dire al momento in cui la notizia dei fatti è stata trasmessa alla Procura federale dalla Sezione vertenze economiche del TFN e quindi iscritta nel registro dei procedimenti aperti su richiesta degli Organi di giustizia sportiva della FIGC in data 10/01/2020 (erroneamente indicato con la data del 10/01/2019) e portante il n. 21 pf of 19/20.

Ne consegue che già per questo motivo la decisione appellata va riformata, posto che l’errore che ha condotto il giudice di prime cure a confermare la validità della procedura di deferimento si riflette, per derivazione, sulla pronuncia con cui il TFN ha accolto parzialmente il reclamo, riducendo le richieste sanzionatorie della Procura federale entro limiti di minore entità in considerazione del rigetto del primo capo d’imputazione.

Occorre cionondimeno, per questa ragione, che il Collegio si pronunci anche sui restanti profili di illegittimità denunciati dai reclamanti e precisamente sulla violazione dei termini della procedura di deferimento (art. 119, comma 3^ e 4^, art. 123, comma 1^ e 125, comma 2^ del CGS), termini che il primo giudice ha qualificato come ordinatori, seguendo l’indirizzo prevalente nel vecchio codice e che sono ormai ritenuti perentori sulla scorta delle norme del nuovo codice di Giustizia Sportiva (cfr. per tutte CFA Sez. 1^ n. 053 del 25 Novembre 2020 e CFA sez. 4^ n. 101 del 3 agosto 2020).

Dirimente a questo fine è perciò stabilire il momento in cui la Procura Federale ha avviato il procedimento  disciplinare  nei  confronti  degli  incolpati:  momento  che  i  reclamanti individuano nell’iscrizione nel registro effettuata in data 10/01/2020 e che, al contrario, la Procura Federale fissa nella diversa data del 29 luglio 2020 con iscrizione nel registro al n. 120 pfi 20/21 contestualmente alla nota di trasmissione atti del TFN avvenuta in pari data. Per meglio comprendere i profili di divergenza tra le due date occorre rammentare che la prima iscrizione era avvenuta in esito all’ordinanza istruttoria n. 8/TFN-SVE del 19 Dicembre 2019, con la quale la Sezione vertenze economiche del TFN investiva la Procura Federale degli accertamenti relativi al numero di spettatori presenti alla partita del 12 maggio 2019 tra Olympia  Agnonese  e  ASD  Vastese  Calcio  1902,  ciò  che  aveva  generato  la  vertenza economica dinanzi alla S.V.E. del TFN e altresì in ordine alla mancata presentazione dinanzi allo stesso TNF del Sig. Francesco Paolo Bolami, presidente della squadra di calcio, convocato per produrre la documentazione richiesta dallo stesso TFN.

Ciò premesso il Collegio ritiene, considerata anche l’assenza di difesa della controparte federale, che il motivo di reclamo sia fondato.

Infatti milita a favore di questa conclusione sia la documentata iscrizione in data 10 Gennaio  2020, nel registro dei procedimenti, della notitia criminis, sia la circostanza, parimenti riscontrabile in atti, che i due procedimenti avviati in tempi diversi ineriscono alla stessa notitia criminis e dunque è provato che la Procura Federale in data 10 Gennaio  2020 disponeva già degli stessi elementi circostanziati, utilizzati anche in seguito, per procedere nei confronti degli incolpati.

E per quanto in particolare riguarda il Bolami, della cui condotta la Procura Federale era stata espressamente investita con l’ordinanza del 19 Dicembre 2019 (doc. 34 in atti), non solo la Procura ha omesso gli accertamenti in sede di verifica istruttoria ma, con la seconda iscrizione del 29 luglio 2020, ha sostanzialmente riavviato lo stesso procedimento disciplinare che non aveva coltivato dopo la prima iscrizione del 10 Gennaio  2020.

Per queste ragioni sono stati violati i termini perentori di cui alle norme sopracitate e ciò ha comportato l’estinzione del procedimento disciplinare inutilmente promosso ex novo con l’atto di deferimento adottato in data 29.10.2020.

I reclami vanno quindi accolti e per l’effetto è annullata la decisione impugnata e dichiarata l’estinzione del procedimento disciplinare nei confronti di ambedue le parti reclamanti.

Va infine disposta la restituzione del contributo versato per l’accesso alla giustizia sportiva.

P.Q.M.

Preliminarmente riuniti i reclami in epigrafe, li accoglie e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

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