F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 065 CFA del 12 Gennaio 2021 (Albinoleffe-LICP e altri) N. 065/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 066/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 067/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 068/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 069/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 070/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 071/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 072/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 073/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 074/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 075/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 076/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 077/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 078/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 079/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 080/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 083/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 065/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 065/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

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N. 073/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 074/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

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N. 076/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 077/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 078/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 079/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 080/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 083/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 065/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello Presidente

G. Paolo Cirillo Componente

Mauro Mazzoni Componente

Francesco Sclafani Componente

Gaetano Caputi Componente (relatore)

ha pronunciato, la seguente

DECISIONE

sui reclami nn.: RG 065/CFA/2020-2021 proposto dalla società U.C. Albinoleffe Srl in data 11.12.2020, RG 066/CFA/2020-2021 proposto dalla società U.S. Alessandria Calcio 1912 in data 11.12.2020

 

RG 067/CFA/2020-2021 proposto dalla società Carrarese Calcio 1908 Srl in data 11.12.2020,

RG 068/CFA/2020-2021 proposto dalla società A.S. Giana Erminio in data 11.12.2020,

RG 069/CFA/2020-2021 proposto dalla società Calcio Lecco 1912 Srl in data 11.12.2020, RG 070/CFA/2020-2021 proposto dalla società Novara Calcio SpA in data 11.12.2020,

RG 071/CFA/2020-2021 proposto dalla società Olbia Calcio 1905 Srl in data 11.12.2020, RG 072/CFA/2020-2021 proposto dalla società Piacenza Calcio 1919 Srl in data 11.12.2020, RG 073/CFA/2020-2021 proposto dalla società U.S. Pistoiese 1921 Srl in data 11.12.2020, RG 074/CFA/2020-2021 proposto dalla società U.S. Città di Pontedera Srl in data 11.12.2020,

RG 075/CFA/2020-2021 proposto dalla società Aurora Pro Patria in data 11.12.2020,

RG 076/CFA/2020-2021 proposto dalla società Pro Sesto 1913 Srl in data 11.12.2020,

RG 077/CFA/2020-2021 proposto dalla società A.C. Renate Srl in data 11.12.2020,

RG 078/CFA/2020-2021 proposto dalla società U.S. Pergolettese 1932 Srl in data 11.12.2020,

RG 079/CFA/2020-2021 proposto dalla società U.S. Grosseto Srl in data 11.12.2020,

RG 080/CFA/2020-2021 proposto dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 Srl in data 11.12.2020, RG 083/CFA/2020-2021 proposto dalla società Lucchese 1905 Srl in data 11.12.2020, tutte rappresentate e difese dall’avv. Alberto Porzio e dall’avv. Monica Fiorillo;

contro

F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore,

Lega Italiana Calcio Professionistico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Manuel Sandoletti e dall’avv. Francesco Bonanni,

nonché nei confronti di

Carpi F.C. 1909 S.r.l., Cesena F.C. S.r.l., Alma Juventus Fano 1906 S.r.l., Feralpisalò S.r.l., Fermana F.C. S.r.l., A.S. Gubbio 1910 S.r.l., Imolese Calcio 1919 S.r.l., F.C. Legnago Salus S.r.l., Mantova 1911 S.r.l., S.S. Matelica 1921 S.r.l., Calcio Padova S.p.A., A.C. Perugia Calcio S.r.l., Ravenna Football Club 1913 S.p.A., S.S. Sambenedettese S.r.l., Fussballclub Suedtirol GMBH S.r.l., U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., Virtusvecomp Verona S.r.l., Vis Pesaro dal 1898 S.r.l., A.S. Bisceglie S.r.l., Casertana F.C. S.r.l., Calcio Foggia 1920 S.r.l., Monopoli 1966 S.r.l., Paganese Calcio 1926 S.r.l., Palermo Football Club S.p.A., Potenza Calcio S.r.l., S.S. Teramo Calcio S.r.l., S.S. Turris Calcio S.r.l., U.S. Vibonese Calcio S.r.l., Virtus Francavilla Calcio S.r.l., U.S. Viterbese Castrense 1908 S.r.l., rappresentate e difese dall’avv. Matteo Sperduti

e di

- Ternana Calcio S.p.A., rappresentata e difesa dall’ avv. Fabio Giotti;

- Cavese 1919 S.r.l., rappresentata e difesa dall’ Avv. William Trucillo;

- Como 1907 S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., Via Alessandro Volta n. 70, 22100 Como, pec: como1907srl@pec.it;

- Juventus F.C. S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., Via Druento n. 175, 10151 Torino, pec: juventus.areasport@actalispec.it;

- A.S. Livorno Calcio S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., Via Indipendenza n. 16, 57126 Livorno, pec: livornocalcio@legalmail.it;

- U.S. Avellino 1912 S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., Via Zoccolari snc, 83100 Avellino, pec: usavellino1912@pcert.it;

- Società Sportiva Calcio Bari S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., Strada Torrebella c/o stadio San Nicola, 70124 Bari, pec: sscbari@pec.it;

- Calcio Catania S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., Via Etnea n. 221, 95121 Catania, pec: calciocatania@legalmail.it;

- S.S. Juve Stabia S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., Viale Europa n. 33, 80053 Castellammare di Stabia, pec: ssjuvestabiaspa@legalmail.it;

- Modena F.C. 2018 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Viale Monte Kosica 128, 41121 Modena, pec: modenacalcio@legalmail.it;

- U.S. Catanzaro 1929 S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, Via Gioacchino Da Fiore 38, 88100 Catanzaro, pec: uscatanzaro1929@pec.it;

- S.S. Arezzo S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, Viale Gramsci Snc, 52100 Arezzo, pec: ssarezzo@legalmail.it ;

per la riforma

della decisione del Tribunale federale nazionale n. 52/TFN-SD 2020/2021 in data 1.12.2020, depositata in data 4.12.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 4.1.2021, tenutasi in videoconferenza, il Dott. Gaetano Caputi e uditi:

- l’avv. Alberto Porzio e l’avv. Monica Fiorillo per le società reclamanti;

- l’avv. Sandoletti e l’avv. Bonanni per la Lega Italiana Calcio Professionistico;

- l’avv.to William Trucillo per Cavese 1919 s.r.l.;

- l’avv. Fabio Giotti per Ternana Calcio S.p.A.;

- l’avv. Matteo Sperduti per le società resistenti dallo stesso rappresentate e difese, come indicato in epigrafe;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La presente vicenda origina dalla impugnazione proposta davanti al Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare, dalle 17 società sportive oggi reclamanti, come indicate in epigrafe, della delibera dell’Assemblea della Lega Italiana Calcio Professionistico in data 2.10.2020, con la quale è stata approvata una modifica al Regolamento Minutaggio Giovani Stagione 2020/2021, in conseguenza della quale le società sportive ricorrenti hanno lamentato la illegittimità della predetta delibera per vizi nelliter di convocazione, lesione dei principi di mutualità, oltre alla asserita violazione del carattere di unicità ed inscindibilità del campionato di serie C nonché dell’equilibrio dello stesso, così paventando violazione dell’art. 49, comma 1, lett. b) delle NOIF.

Nel procedimento davanti al Tribunale federale nazionale si costituivano la Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché le società sportive controinteressate in atti indicate, che contestavano le avverse richieste, in taluni casi rilevando la inammissibilità dei ricorsi, dei quali comunque ne chiedevano il rigetto.

Con la decisione oggetto del presente reclamo, il Tribunale federale nazionale, riuniti i ricorsi, li ha dichiarati inammissibili per difetto di legittimazione, comunque indicando altresì le ragioni per il loro rigetto nel merito.

Avverso tale decisione hanno proposto separati reclami la società sportiva U.C. Albinoleffe s.r.l., nonché le ulteriori 16 società in epigrafe indicate, chiedendo ciascuna l’annullamento della decisione impugnata deducendone, con motivi analoghi, la erroneità circa la ritenuta carenza di legittimazione, nonché riproponendo i motivi di censura già sollevati davanti al Tribunale federale nazionale.

Nel corso del procedimento si sono costituite la Lega Italiana Calcio Professionistico nonché le società controinteressate in epigrafe indicate che hanno concluso per il rigetto dei reclami. All’udienza in data 4.1.2021 sono comparsi:

- l’avv. Alberto Porzio e l’avv. Monica Fiorillo per le società reclamanti, ribadendo le tesi esposte e riportandosi ai corrispondenti atti di reclamo depositati;

- per la Lega Italiana Calcio Professionistico, l’avv. Sandoletti e l’avv. Bonanni, che hanno concluso chiedendo il rigetto del reclamo;

- l’avv.to William Trucillo per Cavese 1919 S.r.l., che ha concluso per il rigetto dei reclami;

- l’avv. Fabio Giotti per Ternana Calcio S.p.A. che ha concluso per il rigetto dei reclami;

- l’avv. Matteo Sperduti per le società resistenti dallo stesso rappresentate e difese, come indicato in epigrafe, che ha concluso per il rigetto dei reclami.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente all’esame del merito, stanti evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, i differenti reclami proposti vanno riuniti, trattandosi di impugnazioni della medesima decisione di primo grado, assunta con la partecipazione delle stesse parti, e la cui legittimità è stata contestata in questa sede con analoghe motivazioni.

Ancora in via preliminare occorre prendere atto che, per mero errore materiale, alla presente udienza sono stati chiamati i ricorsi da n. 65 a 80 e non anche il n. 83 proposto dalla Società Lucchese; e ciò ancorché l’avviso di udienza abbia riguardato anche il reclamo proposto da tale Società

2. Tanto premesso, nel merito i reclami proposti non sono fondati e vanno rigettati nei sensi di cui in motivazione.

3. Nel caso specifico oggetto del presente procedimento, è stato contestato da parte di talune società sportive affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio ed affiliate per la stagione sportiva 2020-2021 alla Lega Italiana  Calcio Professionistico per disputare il Campionato di Serie C, la illegittimità della delibera dell’Assemblea della Lega Italiana Calcio Professionistico in data 2.10.2020, con la quale è stata approvata una modifica al Regolamento Minutaggio Giovani Stagione 2020/2021. Da parte delle 17 società ricorrenti è stata lamentata la asserita illegittimità della predetta delibera per vizi di convocazione della seduta e per asserita illegittimità del deliberato.

La decisione in questa sede impugnata ha rilevato il difetto di legittimazione delle società ricorrenti, e comunque la infondatezza nel merito dei ricorsi medesimi.

4. Con primo motivo, le parti reclamanti lamentano l’asserito errore di giudizio dei primi giudici che hanno ritenuto non sussistente la legittimazione attiva dei ricorrenti.

La questione deve essere esaminata alla luce dei criteri dettati dall’art. 86 CGS.

Com’è noto, ai sensi dell’art. 86, comma 1, del CGS vigente è consentito ricorrere agli organi di giustizia sportiva per l’annullamento delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio federale da parte degli organi della Federazione, della Procura federale, dei tesserati o degli affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta dall’ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto ed immediato dalle deliberazioni, tutte le volte in cui si rivelino contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi del CONI, allo Statuto e alle norme federali.

Orbene, nel caso di specie, le società ricorrenti, in qualità di società affiliate alla Lega Italiana Calcio Professionistico, assumono la veste di attori a pieno titolo del complesso delle attività compendiate nella organizzazione e nella partecipazione ai campionati sportivi svolti sotto l’egida della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Pertanto, alle stesse società deve riconoscersi una posizione soggettiva giuridicamente protetta, ai fini in esame, non diversa da quella dei soggetti comunque tesserati, espressamente contemplati tra gli organi e i soggetti che, ai sensi dell’art. 86, comma 1, CGS, hanno legittimazione attiva ad adire gli organi di giustizia sportiva per l’annullamento di atti e provvedimenti del tenore della delibera assembleare impugnata, in quanto in grado di incidere su posizioni giuridiche soggettive riconosciute agli stessi in seno all’ordinamento sportivo.

Al riguardo va precisato che in disparte deve essere valutata la eventuale sussistenza delle ulteriori condizioni richieste dal quadro normativo di riferimento, che invece attengono al merito del giudizio. Ma certamente ai sensi dell’art. 86, comma 1, CGS non possono ravvisarsi oneri aggiuntivi, comportamenti specifici o adempimenti di sorta in grado di condizionare ulteriormente il tesserato che intenda impugnare la deliberazione dell’organo collegiale citato. E tanto va precisato anche in funzione degli equivoci interpretativi che possono essere alimentati, in proposito, alla luce della formulazione dell’art. 86 CGS citato.

Infatti, come è noto, l’art. 86, comma 1, CGS nel fissare le condizioni del ricorso agli organi della giustizia sportiva, delinea una conformazione della legittimazione certamente ampia, nei termini sopra descritti.

Non del tutto sovrapponibile, invece, risulta la previsione del comma 2 del medesimo art. 86, ai sensi del quale, come è noto, è consentita l’impugnativa da parte di un componente del Consiglio federale o del Collegio dei revisori dei conti contro le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme federali; ma in tale evenienza si richiede, quale condizione necessaria, che lo stesso ricorrente risulti “assente o dissenziente”.

A parte ogni valutazione circa la congruenza di tale previsione rispetto alla posizione di un soggetto – come il componente del Collegio dei revisori dei conti - pur legittimato astrattamente alla luce di alcuni dei tratti posti dalla previsione normativa da ultimo citata, ma che ben difficilmente potrebbe risultare assente o dissenziente rispetto alle deliberazioni assunte da un organo (il Consiglio federale) nel quale non concorre ad esprimere la volontà collegiale, emerge in ogni caso la non perfetta sovrapponibilità di quanto previsto nel comma 2 in esame con quanto invece ammesso, in termini ben più generali, ai sensi del comma 1 sopra citato dell’art. 86.

Al di là di ogni riflessione sulla opportunità di un più mirato coordinamento anche attraverso una adeguata riformulazione normativa delle disposizioni in esame, la segnalata differenza di perimetro applicativo e scopo delle stesse consente di reputare non pertinente una sorta di sovrapposizione tra le stesse nella valutazione della sussistenza della legittimazione delle società ricorrenti nel presente procedimento.

Legittimazione che, invece, come sopra evidenziato, va valutata nei termini ampi ed inclusivi di cui alle previsioni del comma 1 dell’art. 86, senza gli equivoci interpretativi derivanti dalla pretesa di valutarne la sussistenza in forza dei criteri differenti dettati ai sensi del comma 2.

Piuttosto, fermo restando che la posizione delle società ricorrenti nel presente procedimento va valutata alla luce dei parametri dettati dal comma 1 dell’art. 86 in esame, il raffronto con quanto stabilito ai sensi del comma 2 del medesimo articolo conforta l’esito sopra illustrato contribuendo a mettere in luce principi generali applicabili al caso di specie.

Infatti, se è vero che ai sensi dell’art. 86, comma 2, CGS, nel caso di impugnativa di deliberazioni del Consiglio federale, si richiede (oltre alle altre condizioni indicate) che il ricorrente sia “assente o dissenziente”, ciò non può implicare la necessità che, per l’impugnazione di tutte le delibere adottate da organi collegiali nell’ambito dell’ordinamento sportivo, il ricorrente debba altresì rivestire il ruolo suddetto (e cioè di soggetto “assente o dissenziente”).

Basti pensare, infatti – come correttamente affermato dalle difese dei reclamanti – che anche il tesserato, ma non componente dell’organo collegiale interessato, può impugnare ai sensi dell’art. 86, comma 1, CGS la delibera che procuri un pregiudizio immediato e diretto; così come è fuorviante pretendere dal partecipante alla seduta, in funzione del riconoscimento della mera legittimazione, un comportamento ulteriore e del tenore specificato dal Tribunale federale nella decisione impugnata.

Piuttosto, una valutazione del comportamento tenuto in occasione della seduta collegiale da parte del ricorrente può rilevare a fini differenti, come evidenziato sub 8.2, ma non per condizionare l’ampia legittimazione attiva al ricorso riconosciuta dall’art. 86, comma 1, CGS.

5. Fermo quanto sopra esposto in termini di legittimazione al ricorso, va rilevato, sempre in via pregiudiziale rispetto all’esame del merito, che nel caso di specie è invece carente l’altra condizione dell’azione prevista dall’art. 86, comma 1, del Codice: l’interesse al ricorso, che si sostanzia nella sussistenza di un “pregiudizio diretto e immediato” derivante dalla deliberazione.

Tale interesse al ricorso deriverebbe, nella prospettazione dei reclamanti, dalla diminuzione delle risorse economiche spettanti alle società ricorrenti, in base a quanto rappresentato.

In realtà, prima di poter apprezzare la reale esistenza di un effettivo ed irreversibile pregiudizio del tenore segnalato, innanzi tutto dovrebbero osservarsi i dati a Campionato concluso; ovvero, allorché siano state giocate tutte le partite di calendario e, a parità di impiego di calciatori appartenenti a categorie giovanili, si registrasse una riduzione delle risorse distribuite.

Ma, nel caso di specie tale scenario non sussiste, in quanto il Campionato è ancora in corso e l’entità di utilizzo dei suddetti calciatori potrebbe ancora variare, così contribuendo a diversamente atteggiare ogni concreto raffronto.

In altri termini, manca quella lesione concreta ed attuale (anzi, addirittura “immediata”, come si esprime la disposizione in esame) della sfera giuridica del ricorrente, che sostanzia l’interesse a ricorrere.

In ogni caso, pur difettando, allo stato, i requisiti di immediatezza della lesione paventata dai reclamanti, per evitare che tale esito possa delinearsi effettivamente allorché saranno definitivi i dati sull’utilizzo dei calciatori di categoria giovanile, potrebbe risultare opportuno che gli organi competenti (in questo caso, l’Assemblea di Lega) valutino l’eventualità di adottare ogni più adeguata soluzione per sterilizzare sul nascere questo pericolo, anche tenuto conto dell’avvenuta modifica dei criteri a campionato già iniziato. Così, a puro titolo esemplificativo, potrebbe valutarsi l’opportunità di applicazione del nuovo regime di distribuzione delle risorse secondo una cadenza temporale, o con altre modalità attuative, meglio in grado di contemperare anche le aspettative delle società che possano aver fatto affidamento su una diversa conformazione dei criteri di distribuzione delle risorse in esame anche per la stagione 2020-2021, così improntando anche la relativa programmazione della suddetta stagione, ove mai l’esito della stessa – in termini di risorse distribuite per il titolo in esame – risulti definitivamente disallineato rispetto alle suddette aspettative.

6. Quanto sopra precisato assume carattere pregiudiziale ed assorbente rispetto ad ogni altra valutazione, dovendosi, pertanto, rilevare la inammissibilità dei ricorsi spiegati in primo grado per i profili indicati e le ragioni evidenziate.

7. Non pare invece fondato quanto evidenziato da alcune delle parti resistenti con la memoria di costituzione innanzi a questa Corte federale in data 31.12.2020, ove hanno evidenziato un asserito ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto presentato come volto ad impugnare la delibera dell’Assemblea della Lega Italiana Calcio Professionistico assunta in data 2.10.2020, “pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 51/L di pari data”. Senonché – prosegue la suddetta tesi difensiva – con il suddetto Comunicato Ufficiale non è stata pubblicata la delibera di Assemblea in data 2.10.2020, ma la nuova versione consolidata del Regolamento minutaggio per la stagione 2020-2021, comprensiva della modifica approvata in data 2.10.2020; mentre, a rigore, avrebbe dovuto essere impugnato il verbale della suddetta seduta.Il rilievo appare non fondato posto che le parti ricorrenti hanno provveduto ad impugnare altresì ogni atto presupposto e conseguente rispetto alla suddetta delibera di Assemblea, e pertanto anche – e fondamentalmente – la versione del Regolamento minutaggio frutto delle modifiche approvate in data 2.10.2020, come pubblicata sul C.U. dello stesso 2.10.2020, in questo senso potendosi agevolmente intendere il riferimento al citato Comunicato Ufficiale.

Peraltro, nessun dubbio di sorta sulla corretta identificazione dell’oggetto dell’impugnativa si è mai profilato per le parti resistenti, che hanno controdedotto ampiamente e con precisione di elementi, così confermando l’assenza di profili in grado di attentare alla pienezza della cognizione dell’oggetto del contendere e delle potenzialità difensive correlate.

8.1 Tanto ritenuto in termini di inammissibilità dei ricorsi originari per carenza di interesse, va comunque osservato che gli stessi sono altresì non fondati nel merito.

Le società ricorrenti davanti al Tribunale federale hanno lamentato, come segnalato:

a) violazione dell’art. 13, comma 4, dello Statuto della Lega Italiana Calcio Professionistico;

b) violazione dell’art. 22, comma 1, d.lgs. n. 9/2008.

8.2 Il primo dei profili evidenziati involge la lamentata violazione delle disposizioni che regolano la convocazione dell’Assemblea di Lega.

Ai sensi della disposizione menzionata, infatti, nel caso di integrazione dell’ordine del giorno successivamente alla convocazione già disposta – come effettivamente è avvenuto per la vicenda oggetto di esame in questa sede - è necessario che i nuovi argomenti siano resi noti alle società chiamate a partecipare almeno tre giorni prima della data dell’Assemblea con le stesse modalità previste per la convocazione.

Nel caso di specie, la suddetta integrazione dell’ordine del giorno è avvenuta in data 30.9.2020, per una seduta dell’Assemblea in data 2.10.2020. Pertanto, effettivamente si deve registrare non rispettato il termine di tre giorni richiesto dalla norma dello Statuto sopra indicata.

Tuttavia, la partecipazione delle società ricorrenti (ed in questa sede reclamanti) alla suddetta Assemblea, senza sollevare in quella sede alcun rilievo di sorta sul punto specifico, assume carattere decisivo per reputare non sussistente la doglianza lamentata. In questo senso, le affermazioni sul punto specifico contenute nella decisione oggetto di reclamo (avverso il cui capo di decisione i reclamanti hanno spiegato impugnazione) vanno intese non nel senso della sussistenza di oneri ulteriori rispetto all’eventuale voto contrario manifestato nel corso della seduta, ovvero in termini di esigenza di una manifestazione di volontà espressa di successiva impugnazione, ma nel senso che la condotta effettivamente serbata dalle società ricorrenti è incompatibile con il profilo di danno lamentato.

Infatti, la previsione dello Statuto richiamata è chiaramente preordinata a garantire la partecipazione informata ad una sessione assembleare, come di consueto in tutte le occasioni e circostanze analoghe, anche estranee allo stretto ambito sportivo; con la conseguenza, allora, che il rispetto di un termine dilatorio tra convocazione e seduta non è mai fine a se stesso, dovendosi considerare funzionale rispetto a quell’esigenza sostanziale, e potrà essere rinunciato tutte le volte in cui le parti reputino comunque di essere in grado di garantire una partecipazione consapevole ed informata alla seduta medesima.

Nel caso di specie, tutte le società che in questa sede lamentano il mancato rispetto di quel termine, lungi dal dimostrarsi non in grado di affrontare l’esame e il confronto in sede assembleare, hanno attivamente e costruttivamente partecipato alla dialettica collegiale, prendendo posizione nel merito. Quindi, testimoniando nei fatti di non avere patito alcuna menomazione della possibilità di piena cognizione delle questioni oggetto di esame, senza impedimento alla capacità di assumere una posizione consapevole sul merito delle questioni medesime (al di là della conclusione favorevole o contraria, per l’appunto, nel merito).

Né dagli interventi registrati nel verbale, ovvero da quanto comunque trasfuso in atti, risulta che alcuna delle società, che hanno lamentato il danno in esame davanti agli organi di giustizia sportiva, si sia limitata a segnalare in sede assembleare la suddetta violazione delle regole procedimentali sulla instaurazione del confronto collegiale, rifiutandosi di prendere posizione nel merito. Anzi, la dinamica collegiale attesta che ciascuna ha accettato pienamente il contraddittorio, esprimendo ragioni funzionali alla propria posizione e concludendo in senso difforme dal voto della maggioranza dei partecipanti, ma comunque interloquendo nel merito con piena e consapevole padronanza di causa, e comunque senza dare atto specificamente della propria impossibilità di partecipare al merito della discussione in quella seduta a causa del mancato rispetto dei termini di convocazione sopra ricordati.

Dal che è agevole desumere che, pur non rispettato il termine dilatorio tra integrazione dell’ordine del giorno e seduta assembleare interessata, non si è registrato quel deficit informativo che la previsione statutaria mira ad evitare, garantendo in tale prospettiva le prerogative dei partecipanti.

Con la conseguenza che, ove mai in una evenienza di tali caratteristiche si consentisse di far sì che il mero mancato rispetto di disposizioni volte ad orientare le cadenze della convocazione e della discussione dell’organo collegiale possano essere invocate anche da parte di chi a quelle occasioni abbia partecipato regolarmente e con piena cognizione di causa, ma senza alcuna lesione dell’interesse sostanziale tutelato dalle disposizioni in argomento, a ben vedere si offrirebbe alla parte diversa dalla maggioranza cristallizzata nell’esito della votazione di disporre di una ulteriore chance di sterilizzazione della decisione alla quale abbia pur sempre preso parte, sebbene con posizioni di merito diverse da quelle recepite dalla maggioranza suddetta. Il che risulterebbe un risultato estraneo alla finalità alla quale è informata la disposizione invocata, ed esorbitante rispetto alle prospettive di tutela alle quali la stessa mira a rispondere.

Piuttosto, occorre rilevare che, stante quanto sopra precisato, il profilo di lesione lamentato nei termini indicati non può reputarsi sussistente.

8.3 Con altra censura, le società ricorrenti hanno lamentato che con la decisione assunta in sede di Assemblea di Lega Italiana Calcio Professionistico del 2.10.2020 si sarebbe realizzata una violazione dei criteri di mutualità sanciti dall’art. 22 del d.lgs. n. 9 del 2008. La verifica di tale profilo rileva in funzione dell’accertamento della eventuale sussistenza della denunciata violazione di legge, in grado di dare corpo concretamente alla possibilità di impugnazione davanti agli organi di giustizia sportiva oggetto del presente procedimento in virtù delle sopra menzionate disposizioni del CGS.

La delibera in esame, come diffusamente rappresentato in atti, in sostanza ha mutato alcuni criteri di distribuzione tra le società sportive di contributi alle stesse derivanti dalla quota parte spettante alle suddette società in conseguenza dei proventi incassati dalla Lega di serie A come corrispettivo per la commercializzazione dei diritti di trasmissione televisiva.

Ai sensi dell’art. 22, comma 1, del d.lgs. 9.1.2008, n. 9, una quota pari al 10% delle risorse economiche derivanti da tutti i contratti di cui sopra è destinata “esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e l’utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio”. Ai sensi del successivo comma 2 del medesimo art. 22, alla Lega Italiana Calcio Professionistico spetta una quota del 2% (quindi, un quinto del totale delle risorse così segregate). I criteri e le modalità di erogazione sono stabiliti dalla Federazione italiana giuoco calcio.

In attuazione di tali disposizioni, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha adottato il “Regolamento per l’erogazione e rendicontazione certificata fondo mutualità”, prodotto dalle stesse parti ricorrenti, proprio per disciplinare i criteri di erogazione. All’art. 7 del menzionato Regolamento si prevede che le somme attribuite alle Leghe siano distribuite alle società associate “secondo le modalità previste dagli accordi interni alle Leghe stesse”.

Pertanto, la disciplina di legge sopra richiamata disegna vincoli invalicabili nella individuazione delle finalità cui devono essere destinati gli importi in esame; ferme tali destinazioni, spetta all’autonomia delle singole Leghe la decisione in concreto delle modalità, e conseguentemente anche dei criteri attraverso i quali operare la concreta distribuzione tra le società associate.

8.4 Nella presente fattispecie, è avvenuto che, con la delibera dell’Assemblea di Lega Italiana Calcio Professionistico in data 2.10.2020, impugnata in primo grado, sia stata adottata una decisione di modifica dei criteri di distribuzione tra le società associate delle risorse economiche sopra richiamate. Precisamente, mentre il precedente criterio prevedeva la distribuzione dell’intera dotazione finanziaria disponibile tra tutte le società esclusivamente in funzione dei minuti giocati da calciatori di categorie giovanili, con le modifiche approvate si è preventivamente deciso di suddividere le risorse totali in quote uguali tra i tre gironi in cui è articolato il Campionato di Serie C; quindi, per ciascun girone, di provvedere alla distribuzione in base al conteggio dei minuti giocati da calciatori di categorie giovanili di cui in precedenza si è detto.

Tale criterio, in sostanza, dividendo l’ammontare complessivo delle risorse distribuibili in tre panieri di uguale importo complessivo, può introdurre delle differenze nell’ammontare in concreto erogabile alle diverse società rispetto allutilizzo del precedente regime (che, come detto, a risorse complessive invariate, prevedeva un unico contesto nel quale operare il conteggio dei minuti giocati). E tali differenze possono rivelarsi di segno positivo o negativo, in base alla variabilità dei singoli contesti. Ma è indubbio che tale scenario rientra nella potestà decisionale dell’organo competente in base alle disposizioni sopra richiamate (l’Assemblea di Lega).

Né con le modifiche apportate si è prevista una destinazione delle risorse economiche in esame verso finalità diverse da quelle indicate ai sensi dell’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 9/2008. Seppure tale disposizione, come sopra evidenziato, non contempli solo la valorizzazione del settore giovanile, ma anche altri criteri concorrenti, nel caso in esame la delibera di Assemblea di Lega ha stabilito modalità di riparto differenti, pur sempre in base ai dati sull’utilizzo di giocatori di categoria giovanile.

Tale decisione, seppure diversamente apprezzabile in punto di merito da ciascuna società associata in base alle rispettive strategie e convenienze, non risulta in questo senso assunta in violazione di legge, come invece richiesto dall’art. 86 CGS. Pertanto, le doglianze evidenziate in questa sede contro la medesima decisione risultano non fondate sotto il profilo segnalato.

È appena il caso di aggiungere in proposito che nessun rilievo può assumere il raffronto con le opzioni indicate dalla legge delega n. 106 del 2007: è evidente, infatti, che l’esercizio concreto della potestà normativa delegata al Governo ai sensi dell’art. 76 Cost. si è espresso nei termini di una selezione tra le molteplici opzioni consentite dalla legge delega (art. 1, comma 3, lett. l), così circoscrivendo il ventaglio di finalità per le quali i contributi in esame possono essere destinati. Con la conseguenza che eventuali altre possibilità, pur indicate originariamente dalla legge delega, vanno considerate relegate nell’area di irrilevanza a fini della disciplina positiva, proprio per effetto del mancato esercizio della potestà legislativa sul punto specifico. Pertanto, eventuali richiami a obiettivi o finalità presenti nella legge delega, ma non trasfuse nel testo del decreto legislativo adottato – in termini di contenimento del perimetro complessivo fra i più ampi margini consentiti dalla legge delega - neppure possono essere valorizzate a fini interpretativi, risultando fuorviante una tale eventualità.

9. Alla luce dei rilievi che precedono, fermo quanto precisato in termini di legittimazione dei ricorrenti, i reclami presentati devono essere respinti.

P.Q.M.

Preliminarmente riuniti i reclami in epigrafe, li respinge nei sensi di cui in motivazione. Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

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