F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 068 CFA del 14 Gennaio 2021 2021 (Sig. Bonfiglioli Sandro/Comitato Regionale Emilia Romagna) N. 090/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 068/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 090/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 068/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Torsello Presidente

Antonella Trentini Componente (relatore)

Federica Varrone Componente

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 090/CFA/2020-2021, proposto dal sig. Bonfiglioli Sandro, per l’annullamento, previa eventuale sospensione, della decisione del 4 gennaio 2021 emessa dal Tribunale federale territoriale dell’EmiliaRomagna, in qualità di Collegio di garanzia elettorale.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza del giorno 8 gennaio 2021, in videoconferenza, l’Avv. Antonella Trentini; nessuno è comparso per il reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Emilia-Romagna, riunito in speciale Collegio di garanzia elettorale, con nota via PEC datata 04.1.2021, ricevuta lo stesso giorno alle ore 17:45, dava comunicazione al sig. Bonfiglioli Sandro dell’esito delle verifiche del procedimento elettorale, ove veniva dichiarata l’esclusione della sua candidatura “in quanto priva dei requisiti di cui all’art. 8 delle Norme Procedurali per le Assemblee della LND”, ed in specie “perché la proposta è firmata da Società (ASD Pol. Aurora) priva di legittimità non essendo di puro calcio femminile”.

Con ricorso del 05.01.2021 il sig. Bonfiglioli, in proprio, ha impugnato il citato provvedimento.

Nell’impugnazione il ricorrente deduce:

- errata inclusione della Società ASD Bologna F.C. 1909 nell’elenco delle società “pure” femminili aventi diritto al voto, poiché detta società avrebbe partecipato al campionato di serie C e non al campionato regionale di Eccellenza; tale inclusione comporterebbe un totale di n. 6 società “pure” regionali;

- errata inclusione in ogni caso, poiché con C.U. n. 95/A del 18/09/2020 la FIGC ha svincolato il parco tesserati dell’ASD Bologna F.C. 1909, sicché - attribuendo il titolo sportivo di Serie C femminile alla S.p.A. Bologna F.C. 1909 – ha reso libere le giocatrici dilettanti di reperire una squadra differente;

-  errata applicazione dell’art. 8, delle Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D. (Regolamento Elettorale L.N.D.), per aver ritenuto necessaria la firma di due società “pure” (da 6 a 9 società “pure”) in luogo di una (fino a 5 società).

Alla luce di detti vizi, conclude il Bonfiglioli per la revoca (ndr. annullamento) della decisione impugnata con riammissione della propria candidatura, previa sospensione del provvedimento in caso di decisione non tempestiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente occorre esaminare il profilo di ammissibilità del reclamo ai sensi dell’art. 100, comma 2, del C.G.S. vigente secondo cui “Salva diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore”.

Tale disposizione – secondo il significato reso palese dalle parole utilizzate dal legislatore federale – prevede dunque che la difesa tecnica (e quindi la sottoscrizione del ricorso e l’assistenza in giudizio di un difensore) è requisito dell’azione, con la conseguenza che il reclamo proposto innanzi alla Corte federale d’appello, in assenza del difensore, deve ritenersi inammissibile.

Tale è, del resto, il costante orientamento di questa Corte federale (CFA, Sez. III, n. 41/2019-2020; CFA, sez. III, n. 42-2019/2020; CFA, SS.UU., n. 59/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 92/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 17/2020-2021; CFA, sez. II, n. 59/2020-2021).

Più in generale il Collegio di Garanzia del CONI, con decisione n. 24 del 16.3.2018 - traendo occasione dalla necessaria assistenza del difensore nel procedimento che si svolge dinanzi a tale Collegio - ha ritenuto che “ciò risulta coerente con la sempre maggiore complessità e specificità che ha assunto nel tempo il contenzioso in materia di sport e della conseguente necessità di dover rispettare regole, anche processuali, dettate dal Regolamento di Giustizia Sportiva e dai regolamenti di giustizia adottati dalle singole Federazioni, che richiedono una specifica competenza che non può essere richiesta ai singoli soggetti interessati. Proprio il fine di consentire una effettiva tutela ai soggetti che operano nel mondo dello sport nei diversi gradi della giustizia sportiva, rende necessaria l’assistenza in tali giudizi di soggetti che professionalmente siano in grado di utilizzare gli strumenti che mette a loro disposizione l’ordinamento sportivo. […], si deve quindi ritenere che le citate disposizioni prevedono l’obbligo della difesa tecnica nei giudizi davanti agli organi della giustizia sportiva, fatti salvi i casi di una diversa espressa previsione contenuta negli Statuti delle singole Federazioni”.

D’altra parte anche nel processo amministrativo l’art. 22, commi 1 e 2, dispone che avanti agli organi della giurisdizione le parti devono valersi del ministero di avvocati.

Tale regola è il riflesso dell’inviolabilità del diritto di difesa sancito dall’art. 24, comma 2, Cost., cui la legge può derogare solo in maniera espressa.

In conclusione, chi si rivolge alla Corte federale deve munirsi di un difensore abilitato.

Ciò è pienamente compatibile con la Costituzione, giacché la difesa tecnica costituisce un rafforzamento della tutela giurisdizionale e non già una sua menomazione. Conseguentemente il reclamo in epigrafe - che è stato proposto senza il ministero di un difensore - è inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe, ai sensi dell’art. 100, comma 2 CGS.

Dispone la comunicazione alla parte con posta elettronica certificata.

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