F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 069 CFA del 14 Gennaio 2021 (Sig. Filippo Alberto Fava/Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta) N. 93/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 069/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

N. 93/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 069/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONE I

 

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello Presidente

Domenico Luca Scordino componente (relatore)

Elio Toscano componente

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 093/CFA/2020-2021, proposto dal Sig. Filippo Alberto Fava, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Filosa per la riforma della delibera del Tribunale federale territoriale del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta riunito in funzione di Collegio di Garanzia Elettorale n. 29 del 6/01/2021 con la quale si è disposto di non ammettere la candidatura del Signor Fava “in quanto il predetto ha presentato la propria proposta di candidatura di Delegato Assembleare anziché per quella di componente del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, risultante invece dalle designazioni delle società e dalla delega conferita per la presentazione della candidatura”. Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 9/01/2021, in videoconferenza, l’avv. Domenico Luca Scordino e udito l’avv. Domenico Filosa per il reclamante.

RITENUTO IN FATTO

Il ricorrente ha presentato la propria candidatura all’Assemblea ordinaria elettiva convocata per il 10/01/2021. Con Comunicato Ufficiale n. 29 del 6/01/2021, il Tribunale federale territoriale del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, riunito in funzione di Collegio di Garanzia Elettorale, ha però disposto di non ammettere la candidatura del Signor Fava “in quanto il predetto [candidato] ha presentato la propria proposta di candidatura di Delegato Assembleare anziché per quella di componente del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, risultante invece dalle designazioni delle società e dalla delega conferita per la presentazione della candidatura”.

Avverso tale delibera, il Signor Fava ha proposto reclamo – ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 del C.U. 130A (recante le “Norme procedurali per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti”) e 100 del Codice di Giustizia Sportiva – chiedendone l’annullamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorrente si affida ad un unico motivo. Sostiene, in particolare, si sia trattato di un mero errore formale “che ha fatto sì che si allegasse il diverso modulo per la proposta di candidatura a Delegato Assembleare Regionale L.N.D. (doc. 2) anziché quello corretto relativo alla candidatura a Componente del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta (doc. 3)”.

Tale errore, peraltro, sarebbe stato chiaramente riconoscibile, e dunque esattamente interpretabile la volontà del reclamante, per via della PEC dallo stesso ricorrente inviata contestualmente alla candidatura e altresì in ragione delle stesse designazioni allegate alla domanda che risultavano tutte riferite alla candidatura “corretta”. L’errore formale andava quindi superato con una giusta ponderazione degli interessi in gioco.

Il ricorso può essere accolto.

Depone in tal senso l’osservazione per cui le norme procedurali delle assemblee della Lega Nazionale Dilettanti, dettate con riguardo alla presentazione delle candidature, si esprimono con connotazione deontica solo con riferimento ai termini di presentazione (“le candidature devono essere presentate … almeno 5 giorni prima della data fissata per la relativa

Assemblea elettiva ordinaria”), ma non impongono formulari o moduli da presentare a pena di nullità o inammissibilità delle candidature stesse.

Dunque, le predette norme non prevedono sanzioni espresse di esclusione dalla candidatura nel caso del mancato rispetto di particolari forme o formule sacramentali che appunto non vi sono.

In un simile quadro, appare rilevante – nel caso in discussione – la specifica circostanza per cui la PEC di accompagnamento della candidatura precisasse che la candidatura stessa era riferita alla carica di Componente del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta e non a quella di Delegato Assembleare.

Per la medesima carica di Componente del Consiglio Direttivo, inoltre, erano correttamente sottoscritte le designazioni allegate.

Proprio la PEC ora citata può allora considerarsi prevalente nell’offrire la corretta interpretazione alla candidatura e nel consentire – sempre per il caso specifico – l’applicazione del generale principio del favor partecipationis.

Del resto, ai sensi dell’art. 2, comma 5, secondo periodo, del Codice CONI “I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto”.

Disposizione, quest’ultima, correlata, sul piano processuale, al successivo comma 6 che sancisce il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

Informalità che non va interpretata come clausola in bianco che tutto consente, ma che, appunto, non deve introdurre oneri di forma eccessivi o comunque non proporzionati agli obiettivi perseguiti dai procedimenti di cui trattasi.

P.Q.M.

accoglie il reclamo e, per l’effetto, ammette la candidatura del sig. Fava Filippo Alberto come Componente del Consiglio Direttivo del Comitato regionale Piemonte Valle –

D’Aosta.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

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