F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 075 CFA del 21 Gennaio 2021 (Sig. Granata Tommaso – Procura Federale) N. 081/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 075/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
N. 081/2020-2021 REGISTRO RECLAMI
N. 075/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta da:
Mario Luigi Torsello Presidente
Silvia Coppari Componente
Patrizio Leozappa Componente (relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. RG 081/CFA/2020-2021, proposto dal sig. Granata Tommaso in data 11.12.2020 contro la Procura federale interregionale per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Toscana, pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 33/TFT del 6 novembre 2020;
visti il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa; relatore nell’udienza dell’11 gennaio 2021, tenutasi in videoconferenza, l’avv. Patrizio Leozappa e uditi, per il reclamante, il sig. Granata personalmente e l’avv. Perugini e, per la Procura federale interregionale, l’avv. Bucchi; ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con reclamo spedito in data 7 dicembre 2020 e ricevuto in data 11 dicembre 2020, l’arbitro effettivo Tommaso Granata della Sezione A.I.A. di Siena ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Toscana, pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 33/TFT del 6 novembre 2020, con la quale, in accoglimento del deferimento Prot. 003158/967pfi19-20/MDL/mf dell’11 settembre 2020 del Procuratore Federale Interregionale, gli è stata inflitta la sanzione dell’inibizione a svolgere qualsiasi attività in ambito federale per mesi 8 (otto) per avere esposto nel referto e nel supplemento di rapporto della gara Lastrigiana – S. Michele C. Virtus del 12 gennaio 2020, valevole per il Campionato Under 15 Giovanissimi Regionali – Girone A del C.R.T., fatti mai avvenuti, violando in tal modo l’art. 4 del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art. 40 del Regolamento A.I.A., nonché l’art. 22 del C.G.S. per la mancata presentazione alle audizioni fissate per il 1° e l’8 luglio 2020 dalla Procura federale presso il Comitato Regionale Toscana.
2. Il reclamante, nel chiedere a questa Corte una congrua riduzione della sanzione inflitta, ammette la veridicità dell’addebito disciplinare relativo alla non veridica refertazione della gara, giustificando l’accaduto – per il quale si scusa preliminarmente – con la propria inesperienza e la perdita di lucidità dovuta alla concitazione degli eventi verificatisi dopo la fine della gara. Quanto alla contestazione per la mancata comparizione alle due audizioni, deduce di non aver mai ricevuto la comunicazione della convocazione dinanzi alla Procura federale per il giorno 1° luglio 2020 e di aver rappresentato l’impossibilità a comparire a quella disposta per l’8 luglio 2020, a causa della ricezione della relativa convocazione solo nella tarda mattinata dello stesso giorno.
3. All’udienza dell’11 gennaio 2021, tenutasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte, i legali delle parti hanno illustrato oralmente le rispettive difese, chiedendo accogliersi le rassegnate conclusioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO Il reclamo è inammissibile per essere stato coltivato oltre il termine decadenziale di sette giorni previsto dall’art. 101, comma 2, del C.G.S..
Tale termine decorre dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare e, nel caso di specie - nel quale il reclamo del sig. Granata è stato spedito per posta in data 7 dicembre 2020 - risulta decorso tanto con riferimento alla data di pubblicazione (avvenuta con Comunicato ufficiale n. 33/TFT del 6 novembre 2020) della decisione, quanto – e soprattutto ai sensi dell’art. 51, comma 4, del C.G.S. – con riferimento alla successiva data di comunicazione di quest’ultima all’odierno reclamante, avvenuta a mezzo di “raccomandata” del servizio postale spedita dal TFT Toscana in data 23 novembre 2020 e ricevuta in data 25 novembre 2020.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo.
Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.