F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 076 CFA del 22 Gennaio 2021 (Sig. Minelli Daniele-Sig. Baroni Niccolò-AIA-FIGC-Sig. Abbattista Eugenio) N. 063/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 064/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 076/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 063/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 064/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 076/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

PRIMA SEZIONE

 

composta da:

Mario Luigi Torsello Presidente

Silvia Coppari Componente (relatore)

Patrizio Leozappa Componente

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

- sul reclamo di registro n. 063/CFA/2020-2021, proposto da Minelli Daniele, della Sezione AIA di Varese, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianluca Ciotti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina Viale dello Statuto 19, pec: avv.gianlucaciotti@puntopec.it fax 0773416485;

- sul reclamo di registro n. 064/CFA/2020-2021 proposto da Baroni Niccolò, della Sezione AIA di Firenze, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianluca Ciotti e dall’Avv. Leonardo Guidi ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Latina Viale dello Statuto 19

Contro

Associazione Italiana Arbitri, in persona del Presidente, rappresentate pro – tempore rapp.ta e difesa dagli Avvocati Di Stasio Valerio pec: distasio@pec.studiodistasio.it e Avv. Giancarlo Perinello  pec:  giancarlo.perinello@venezia.pecavvocati.it,  elett.te  dom.ta  in  Roma  Via Campania 47 (aia@pec.figc.it)

nonché

F.I.G.C, Federazione Italiana Gioco Calcio, in persona del Presidente e/o rappresentante pro - tempore;

e nei confronti

di Abbattista Eugenio, appartenente alla sezione AIA di Molfetta rapp.to e difeso dall’Avv. Tonio Di Iacovo del foro di Roma e con lo stesso elettivamente domiciliati in Roma Via Castro Pretorio n. 122 pec. tonio.di.iacovo@cert.studiopirola.com.

per l’annullamento e/o la riforma

delle decisioni n. 53/TFN sezione disciplinare (2020/2021) e n. 54/TFN sezione disciplinare (2020/2021);

visti i reclami e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza, tenutasi in video conferenza dell’11 Gennaio  2021 il Cons. Silvia Coppari e uditi, per i reclamanti ed i resistenti, i difensori e le parti come da verbale;  ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

CONSIDERATO IN FATTO

1. Con due distinti reclami proposti ex art. 101 C.G.S., depositati in data 11 Dicembre 2020 (rubricati ai numeri di RG 063/CFA/2020-2021 e 064/CFA/2020-2021), aventi contenuto sostanzialmente identico, gli Arbitri Effettivi (A.E.) Daniele Minelli, della Sezione A.I.A. di Varese, e Niccolò Baroni, della Sezione A.I.A. di Firenze, hanno chiesto la riforma delle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, indicate in epigrafe con le quali sono stati rigettati i ricorsi dagli stessi proposti avverso la delibera adottata dall’ A.I.A., pubblicata con il C.U. n. 35 del 31.8.2020.

1.1 Con tale ultima delibera, l’Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.), “visti gli artt. 11, comma 6, lett. a), e 18, comma 1, lett. g), del vigente Regolamento A.I.A.” e “viste le proposte formulate dagli Organi Tecnici Nazionali, in merito alla formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la Stagione Sportiva 2020/2021”, ha deliberato la formazione dei ruoli arbitrali nazionali C.A.N. A, C.A.N. B e C.A.N. C per la Stagione Sportiva 2020/2021, disponendo la dismissione dei suddetti Arbitri Effettivi – entrambi inquadrati, nella stagione sportiva 2019/2020 nell’organico della C.A.N. B – “per motivate valutazioni tecniche”.

1.2 I ricorsi di primo grado hanno censurato la deliberazione dell’ A.I.A. di cui al C.U. n. 35 del 31.8.2020 sotto tre distinti profili: in primo luogo, per la asserita carenza di motivazione del provvedimento di dismissione adottato nei loro confronti, in secondo luogo per la pretesa violazione dell’art. 22 delle NOFT (Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici), in terzo luogo, per eccesso di potere (per erroneità dei presupposti – difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, arbitrarietà, illogicità), violazione del giusto procedimento e dei principi in materia di trasparenza e imparzialità. I ricorrenti hanno in particolare dedotto, sotto tale ultimo profilo: a) l’omessa informativa agli interessati delle risultanze tecniche su cui l’A.I.A. avrebbe fondato la propria decisione; b) l’assenza, quanto meno in termini di esplicitazione, degli eventuali criteri che  avrebbero condotto alla loro dismissione;  c) la disparità di trattamento che sarebbe derivata dal diverso numero di gare (in astratto idonee ad incidere sulla media finale delle valutazioni) alle quali furono designati; d) la mancata preventiva comunicazione, “ove esistente”, dei criteri di attribuzione dei voti riferiti alle prestazioni visionate, cui sarebbero stati attribuiti “voti illogici, frutto di mero arbitrio” che nulla avrebbero “a che vedere con la (tanto) declamata esistenza di una discrezionalità tecnico valutativa”; e) la mancanza di indipendenza degli Organi Tecnici (OO.TT.), poiché le relative modalità di nomina li renderebbe asserviti all’“Organo Politico”.

1.3 Il Tribunale Federale, con le decisioni impugnate, ha respinto i ricorsi dichiarandoli in parte inammissibili, per tardività, con riguardo alle contestazioni sollevate nei confronti delle deroghe concesse agli A.E. Eugenio Abbattista e Ivan Robilotta, e infondati per la restante parte.

2. Con gli odierni appelli, i ricorrenti hanno riproposto le medesime censure sollevate in primo grado denunciando l’erroneità delle sentenze gravate per i motivi di seguito sintetizzati.

2.1 In primo luogo, il TFN avrebbe ritenuto idoneamente motivata la delibera dell’A.I.A. impugnata,    operando    “un    inammissibile    capovolgimento    dell’onere    probatorio”, relativamente alla prova dell’avvenuta (tempestiva e puntuale) comunicazione delle relazioni e dei voti, di fatto ponendola a carico dei ricorrenti e, comunque, assumendo presupposti di fatto non corretti giacché: «a) con Abbattista dismesso per limiti di appartenenza all’Organo Tecnico e b) [con] l’ulteriore dismesso preso dalla graduatoria, partendo dal 25esimo (ultimo), in difetto di ogni altra motivazione, non sarebbe assolutamente comprensibile l’iter logico- giuridico» che avrebbe condotto alle disposte dismissioni degli appellanti. Inoltre, la motivazione della delibera dell’A.I.A. di cui al C.U. n. 35 del 31.8.2020 non potrebbe essere, come erroneamente ritenuto dal TFN, “integrata” per relationem dal verbale del 31 agosto 2020 del Comitato Nazionale, poiché tale atto, sul piano sostanziale, non conterrebbe alcuna deliberazione, e, sul piano formale, risulterebbe persino privo dei requisiti essenziali minimi (di forma e di pubblicità) necessari per la stessa imputabilità dell’atto ad un organo dell’A.I.A.

2.2 In secondo luogo, sarebbe “erronea la declamata inammissibilità per decadenza (tardività) per le concesse deroghe agli aa.ee. Eugenio Abbattista ed Ivan Robilotta”, in quanto, fermo restando che il suddetto verbale del 31 agosto 2020 del Comitato Nazionale non potrebbe considerarsi (a causa del difetto dei requisiti minimi suddetti) “atto proprio dell’A.I.A.”, né tanto meno dotato di rilevanza esterna, il Tribunale non avrebbe considerato che, in ogni caso, i ricorrenti lo avevano espressamente impugnato. Peraltro, con le decisioni di primo grado gravate, il verbale in questione sarebbe stato considerato, in maniera del tutto contraddittoria, al contempo, come “atto integrativo del Comunicato Ufficiale n. 35 e poi anche del n. 44”, e poi, ai fini della declaratoria di inammissibilità, in parte qua, dei ricorsi, come atto a “valenza autonoma e distinta dal Comunicato Ufficiale” n. 35 del 31.8.2020.

2.3 In terzo luogo, Il Tribunale Federale avrebbe errato con riguardo alla corretta interpretazione dell’art. 28 [recte: 22] delle NFOT sull’ordine di dismissioni imposto da tale norma regolamentare.

2.4 In quarto luogo, gli odierni appellanti lamentano l’erroneità delle decisioni di primo grado nella parte in cui hanno escluso la dedotta violazione delle norme regolamentari [artt. 25, comma 2, lett. e), e 39, comma 3, del regolamento A.I.A.; nonché art. 6, comma 16, lett.a), NOFT] che stabiliscono il diritto degli arbitri di essere informati periodicamente dei risultati delle loro prestazioni tecniche, ribadendo come, nelle fattispecie sottoposte a scrutinio, non sarebbero stati loro inviati né la “copia integrale della relazione dell’Osservatore Arbitrale (O.A.)”, né il voto dell’Organo Tecnico (O.T.), né “le relazioni dei componenti O.T.”.

2.5 In quinto luogo, nelle sentenze impugnate mancherebbe un’idonea motivazione in ordine alla contestata “assenza di criteri prestabiliti” per l’assegnazione del voto alle rispettive prestazioni tecniche, oltre che alla ritenuta carenza della “necessaria correlazione simmetrica tra giudizio valutativo della prestazione (descrizione della prestazione) e voto assegnato che, in alcune relazioni”, si sarebbe dimostrato irrazionale ed illogico e ciò, in particolare, con riguardo al “voto cambiato a Robilotta”, che gli avrebbe consentito un importante, quanto incomprensibile, avanzamento in graduatoria.

2.6 In sesto luogo, gli appellanti hanno dedotto la violazione dell’art. 1, comma 2, del Reg. A.I.A., ritenendo del pari non soddisfacente la motivazione dell’affermata infondatezza della relativa censura (operata con le sentenze di primo grado), secondo cui «dal documento prodotto sub n. 4 dall'AIA, è dato rilevare che tutti gli arbitri in organico sono stati designati con regolarità, per un numero di gare che varia da 14 a 17 e che tutte le gare sono state oggetto di visionatura. Come già ritenuto da questo Tribunale in altre circostanze analoghe, infine, "la censura appare irragionevole laddove sembra richiedere un'identità di partite, laddove nel corso del campionato l’utilizzo degli arbitri dipende da molteplici incognite" (Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - c.u. N. 37/TFN - Sezione Disciplinare -2018/2019). Di certo emerge, dalla documentazione in atti, una indiscussa e non contestata regolarità nell'utilizzo del ricorrente, designato per la direzione di ben 16 gare, tutte oggetto di visionatura, di cui 5 da parte di un componente dell'Organo Tecnico» (così: §§ 4.3. di entrambe le decisioni nn. 53 e 54 del TFN).

2.7 Infine, i ricorrenti censurano le sentenze impugnate nella parte in cui è stata esclusa l’illegittimità in via derivata della deliberazione dell’A.I.A. gravata per la denunciata “illegittimità  del  Regolamento  A.I.A.  e  delle  Norme  di  funzionamento”,  poiché  non assicurerebbero idonee “garanzie di imparzialità, indipendenza e terzietà nel procedimento di nomina dei componenti degli organi tecnici e degli Osservatori Arbitrali”. Il TFN ha sul punto rilevato, “anche in questo caso, che non viene dedotta alcuna lesione specifica della posizione del ricorrente in ragione delle modalità di nomina dei responsabili e dei componenti degli Organi Tecnici da parte di soggetti eletti dalla base degli associati, vi è che nella specie sono rappresentate considerazioni di natura extra giuridica estranee al sindacato di questo collegio, al più meritevoli di approfondimento in altri contesti e sedi” (così: §§ 4.5. di entrambe le decisioni nn. 53 e 54 del TFN). Tale motivazione, tuttavia, a giudizio degli appellanti, non avrebbe adeguatamente tenuto conto del fatto che tutte le violazioni singolarmente contestate con i gravami, oltre ad avere una propria autonoma rilevanza, evidenzierebbero al contempo, se lette unitariamente fra loro – attraverso cioè “la combinazione tra illegittimità normative (assenza di indipendenza degli Organi Tecnici)” ed “illegittimità per violazioni di diritti degli arbitri” – l’assoluta carenza di qualunque corrispondenza del “processo selettivo” in esame a criteri di interesse generale, volti ad assicurarne la necessaria imparzialità e correttezza.

3. Si è costituita l’A.I.A. con articolata memoria contestando la fondatezza dei reclami sotto tutti i profili sollevati.

4. Si è costituito anche il controinteressato Eugenio Abbattista, eccependo l’inammissibilità del ricorso del Minelli per carenza di interesse (posto che “predeterminato in due il numero degli avvicendamenti da dismettere dalla C.A.N. B (…) il ricorso non potrebbe mai condurre alla reintegra di Davide Minelli”, che rimarrebbe comunque escluso dall’organico della C.A.N. B), e chiedendo in ogni caso il rigetto nel merito di entrambi i reclami.

5. All’udienza del giorno 11 Gennaio  2021, tenutasi mediante videoconferenza, entrambi i reclami, dopo rituale discussione, sono stati trattenuti in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, tenuto conto dell’evidente rapporto di connessione oggettiva sussistente fra gli odierni gravami, che impone una trattazione unitaria delle censure sollevate, occorre disporne la riunione.

2. La Corte ritiene quindi di poter passare all’esame del merito delle impugnazioni unitariamente considerate.

2.1 Con entrambi i gravami viene denunciata, innanzitutto, la violazione dei principi di trasparenza e di imparzialità per la ritenuta assenza della motivazione del provvedimento di dismissione adottato nei confronti degli appellanti con la delibera dell’A.I.A. di cui al C.U. n. 35 del 31.8.2020.

In particolare, tale carenza si compendierebbe non solo nell’oggettiva insufficienza dell’apparato motivazionale dell’atto in sé e per sé considerato a esplicitare le ragioni della decisione presa, ma anche nella stessa (ritenuta) imperscrutabilità dei criteri in concreto utilizzati dagli Organi Tecnici (a ciò deputati) per operare le valutazioni poste a base del provvedimento.

A tale difetto si affiancherebbe, specularmente, quello della mancata comunicazione di tutte le decisioni propedeutiche via via adottate e, financo, della decisione finale lesiva della posizione dei ricorrenti.

2.2 Orbene, va premesso che la delibera dell’A.I.A. di cui al C.U. n. 35 del 31.8.2020 con cui gli odierni appellanti sono stati dismessi per “motivate valutazioni tecniche” costituisce l’atto conclusivo della procedura volta alla selezione dei ruoli arbitrali nazionali per la stagione sportiva 2020/2021, che si è articolata, come previsto dal Regolamento A.I.A., in quattro fasi: a) la formazione degli organici, b) la valutazione tecnica delle prestazioni, c) la comunicazione delle risultanze di tali prestazioni, d) l’adozione dei provvedimenti di conferma, promozione od avvicendamento dai ruoli.

A conclusione di ciascuna delle suddette fasi sono state adottate specifiche decisioni di cui è stata data idonea pubblicità.

Sicché le censure sollevate debbono essere apprezzate alla luce dell’iter in concreto seguito e degli atti presupposti che ne costituiscono il fondamento giustificativo.

2.3 Tanto precisato, deve rilevarsi che, come condivisibilmente affermato dal Tribunale di primo grado sul punto, «il C.U. qui impugnato, lungi dal riportare unicamente i nominativi dei due arbitri dismessi dalla C.A.N. B (…)», nelle sue premesse richiama tra gli altri, l’art. 11, comma 6, lett. a, in forza del quale il Comitato nazionale ha legittimamente deliberato «in ordine: a) all’inquadramento annuale degli arbitri, degli assistenti e degli osservatori a disposizione degli Organi tecnici nazionali e alle relative promozioni e dismissioni, su proposta dei responsabili degli Organi tecnici nazionali”, nonché le proposte formulate dagli Organi Tecnici Nazionali in merito alla formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la Stagione Sportiva 2020/2021».

Pertanto, dalle premesse del provvedimento si ricava, oltre che il fondamento normativo del potere in concreto esercitato, che «le ragioni dell’assunzione dei provvedimenti adottati», si desumono dalle proposte dagli Organi Tecnici Nazionali richiamate, che quindi ne formano «parte integrale ed inscindibile».

2.4 In particolare, le ragioni in concreto poste a fondamento della valutazione tecnica di dismissione con riferimento a ciascuno degli odierni appellanti sono specificamente ed esaustivamente illustrate nel citato verbale della riunione del Comitato Nazionale in data 31 agosto 2020, dal quale emerge che il Comitato Nazionale ha assunto, all’unanimità dei presenti, su proposta del responsabile C.A.N. B, le seguenti decisioni:

a) di conferma “in deroga” nell’organico della C.A.N. B dell’A.E. Abbattista, ai sensi dell’art. 29, comma 4, delle NFOT considerato “l’eccellente rendimento assicurato dal predetto associato nel corso della stagione sportiva 2019/2020, in quanto Eugenio Abbattista ha occupato la terza posizione nella graduatoria finale di merito, mancando per solo 8 millesimi di punto la promozione all’organo tecnico superiore”;

b) di conferma dell’A.E. Robilotta, ai sensi dell’art. 22, comma 5, delle NFOT, in quanto, ancorché sia “risultato all’ultimo posto nella graduatoria di merito (Ivan Robilotta, di anni 31) è al primo anno di appartenenza nell’organico della predetta commissione ed ha conseguito una media globale che, pur collocandolo nella suddetta posizione, è risultata sufficiente (8,487) e indicativa di possibili miglioramenti tecnici una volta superata la difficoltà di inserimento nella categoria di appartenenza”;

c) dell’avvicendamento “per motivata valutazione tecnica degli AE Minelli e Barone”, a seguito della conferma dell’A.E. Robilotta, e “per effetto dello scorrimento della graduatoria finale di merito”.

2.5 Con riguardo a quest’ultimo punto il Comitato Nazionale, sempre nella riunione del 31 agosto 2020, ha invero precisato che, premesso che “al penultimo posto della graduatoria di merito si è collocato l’A.E. Daniele Minelli, riportando una media globale definitiva (8,488) superiore a quella di Robilotta di appena un millesimo di voto” e che “al terzultimo nella graduatoria di merito si è collocato l’A.E. Niccolò Baroni che ha riportato una media globale definitiva di 8,493 e quindi superiore a quella di Robilotta di appena sei millesimi di voto”, la prevalenza del Robilotta sui suddetti A.E. si giustificava sia considerato  che “l’età anagrafica di entrambi – Baroni (anni 37) e di Minelli (anni 37) – risulta di gran lunga superiore a quella sopra indicata di Robilotta”, sia per “l’assenza di prospettive tecniche valide” in capo agli odierni ricorrenti, desunta, quanto al Minelli, dal fatto che costui avesse “completato il settimo anno di appartenenza alla C.A.N. B e quindi non appar[iva] prospettabile alcun tipo di miglioramento futuro”, quanto all’A.E. Baroni, dal fatto che quest’ultimo “pur essendo al quarto anno di appartenenza alla C.A.N. B, [aveva] dimostrato nel corso delle ultime stagioni una qualità tecnica appena sufficiente, risultando ventesimo su ventisei arbitri della C.A.N. B nella SS 2016/2017, ventunesimo su ventotto nella SS 2017/18 e ventitreesimo su 27 nella SS 2018/19”.

2.6 Orbene tale atto, diversamente da quanto affermato dagli appellanti, soddisfa tutti gli elementi essenziali, sia di forma che di contenuto, della decisione adottata dal competente C.N. ai sensi dell’art. 11, comma 6, lettera a), del Regolamento A.I.A. posta a fondamento del C.U. n. 35 gravato, di cui ne costituisce parte integrante.

Inoltre, la motivazione degli avvicendamenti disposti evidenzia con chiarezza quale sia stato il percorso logico che ha condotto alle decisioni adottate e i relativi riferimenti normativi.

Sicché la censura di carenza di motivazione deve essere senz’altro respinta.

2.7 Peraltro, da tale verbale risulta che “le motivate ragioni tecniche” delle dismissioni disposte nei confronti degli odierni appellanti sono il frutto di una serie logicamente connessa di atti (adottati nell’ambito della procedura volta alla selezione dei ruoli arbitrali nazionali sopra citata), giacché la delibera impugnata costituisce l’epilogo di una sequenza provvedimentale in forza della quale è stato via via definito il quadro di elementi decisivi da considerare – a partire dalla consistenza dell’organico degli Organi Tecnici Nazionali anche della C.A.N. B (cfr. C.U. n. 39 del 23.8.2019) della stagione sportiva 2019/2020, per arrivare al numero di avvicendamenti da effettuare (cfr. C.U. n. 65 del 24.4.2020) –, restringendo così il margine di discrezionalità tecnico infine esercitato con l’atto impugnato.

E ciò in coerenza con l’art. 22 NOFT che rappresenta il paradigma normativo di riferimento, il quale stabilisce: «1. Al termine di ogni stagione sportiva ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell’art. 16. 2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l’avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: a. dimissioni dall’Associazione o dall’Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione; b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti; c. mancato svolgimento, per causa imputabile all’arbitro, dell’attività minima prescritta dall’art. 6, comma 1; d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all’art. 2, comma 4; e. superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 15 senza aver conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all’Organo Tecnico superiore ovvero la deroga di cui al successivo art. 29; f. decorso del limite massimo di stagioni sportive di appartenenza a ciascun Organo Tecnico senza aver ottenuto la deroga di cui al successivo art. 29 ovvero conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all’Organo Tecnico superiore, limite così fissato: (omissis) 4) in otto stagioni sportive per gli arbitri inquadrati nell’organico C.A.N. B».

2.8 Da ciò discende che l’impugnazione degli avvicendamenti infine operati nei confronti degli  odierni  appellanti  non  avrebbe  potuto  prescindere  dalla  specifica  ed  espressa impugnazione anche delle “conferme” e delle “deroghe” che ne costituiscono un logico presupposto.

Pertanto, non essendovi stata una esplicita impugnazione anche di tali decisioni, idonea a radicare sin dal primo grado il contraddittorio con tutti i controinteressati, non vi è dubbio che debba essere confermata la rilevata inammissibilità per tardività delle contestazioni sollevate con riguardo ai presupposti per le deroghe concesse agli A.E. Abbattista e Robilotta.

2.9 Né potrebbe valere in senso contrario la pretesa omissione di una tempestiva e integrale “pubblicità” di tutte le decisioni adottate al riguardo da parte dei competenti OOTT.

Infatti, risulta in atti che le decisioni presupposte hanno formato specifico oggetto dei C.U. n. 39 del 23.8.2019 e n. 65 del 24.4.2020 e infine n. 35 del 31.08.2020, debitamente pubblicati sul sito dell’A.I.A.

Quanto al verbale della riunione del C.N. in data 31 agosto 2020, ancorché non sia stato comunicato agli interessati in forma integrale, né pubblicato unitamente al C.U. n. 35, è stato nondimeno provato in giudizio che il C.N. inviò una mail (lo stesso 31 agosto 2020) di “Comunicazione ai sensi dell'art. 6, comma 17, NFOT”, a entrambi gli odierni appellanti, con la quale li informava che, “nella riunione tenutasi il 31 agosto 2020”, era stato “deliberato” il loro “avvicendamento dagli Arbitri a disposizione del predetto Organo Tecnico, per motivate valutazioni tecniche”, precisando altresì la “media globale definitiva al termine della stagione sportiva” da ciascuno conseguita, nonché la rispettiva posizione “nella graduatoria finale di merito”.

Tale comunicazione risulta quindi conforme al disposto regolamentare citato secondo cui: “Il Comitato Nazionale, successivamente alla delibera di avvicendamento dagli Organi Tecnici Nazionali, invia ad ogni A.E., A.A. ed O.A. oggetto di tale provvedimento una comunicazione, tramite il portale informatico AIA, riportante la media globale definitiva conseguita, la posizione nella graduatoria finale di merito e la causale dell’avvicendamento”.

Gli interessati erano stati quindi messi nelle condizioni di conoscere tempestivamente gli elementi essenziali della decisione adottata, così come dei relativi effetti (immediatamente) lesivi che ne sarebbero conseguiti, potendone reperire la fonte integrale mediante richiesta di accesso agli atti (che invece fu in concreto espressamente limitata alla documentazione relativa ai referti degli OOTT e degli OOAA, e a quella concernente le graduatorie degli arbitri appartenenti alla C.A.N. B).

3. Peraltro, anche prescindendo dalla rilevata tardività delle contestazioni sollevate nei confronti delle deroghe concesse agli A.E. Abbattista e Robilotta, l’interpretazione dell’art. “28” [recte: 22] delle NOFT prospettata con i gravami non è condivisibile, dovendosi escludere, come correttamente affermato sul punto dal TFN, che tale disposizione imporrebbe “in via prioritaria” e obbligatoria la dismissione di tutti gli arbitri giunti al limite massimo di otto stagioni di appartenenza alla CAN B, giacché tale criterio risulta chiaramente applicabile al caso in cui sia “decorso il limite massimo di stagioni sportive di appartenenza a ciascun Organo Tecnico senza aver ottenuto la deroga di cui al successivo art. 29”.

3.1 Quanto all’asserita violazione delle norme regolamentari sul diritto degli arbitri ad essere informati “periodicamente delle risultanze delle loro prestazioni tecniche” (artt. 25 e 39 del Regolamento AIA, art, 6, comma 16, delle NFOT), il TFN ha correttamente rilevato la regolarità delle comunicazioni delle “votazioni”, poiché «i voti risultano comunque riportati sulla scheda gare; è stata inoltre fornita la prova dell’invio della media dei voti in data 10.12.2019 e 31.3.2020 (doc. 8) e delle relazioni (docc. da n. 17 a n. 37 produzione AIA) come prescritto dall’art. 6, comma 18, NOFT; nel mentre nell’immediatezza della conclusione delle gare la prestazione è stata oggetto del colloquio con l’osservatore e, quando presente, con il componente l’Organo Tecnico (art. 6, comma 6, NOFT), oltre che oggetto di valutazione e disamina nei raduni quindicinali (art. 6, comma 16, NOFT)».

Peraltro, gli appellanti non hanno in alcun modo dimostrato che i ritardi talvolta riscontrati nell’invio delle suddette comunicazioni (riconosciuti dalla stessa AIA) abbiano in concreto pregiudicato il diritto di difesa della rispettiva posizione soggettiva.

3.2 Quanto, poi, all’asserita violazione della par condicio da parte della delibera impugnata, in quanto essa non terrebbe conto del diverso numero di gare dirette dai singoli arbitri in graduatoria, è sufficiente osservare che è stato dimostrato in giudizio che tutti gli arbitri nell’organico della C.A.N. B sono stati utilizzati con modalità sostanzialmente analoghe e che, dunque, anche gli odierni appellanti risultano “impiegati con turni regolari” in conformità all’art. 6, comma 1, delle NFOT.

3.3 Con l’ultima censura, i gravami sollevano profili di pretesa illegittimità in via derivata della delibera impugnata derivanti dalla ritenuta carenza di imparzialità degli Organi Tecnici, i quali, in quanto nominati dal Comitato Nazionale A.I.A., sarebbero, in tesi, privi dei necessari caratteri di indipendenza e neutralità.

3.4 Ebbene, sul punto la Corte non può che rilevare che il tema di censura sollevato, in quanto volto a porre in discussione genericamente la legittimità dell’intero sistema di valutazione delle prestazioni tecniche arbitrali a partire dalle modalità stesse di selezione degli OOTT, in mancanza di alcun collegamento con una specifica lesione che ne sarebbe derivata ai danni degli odierni ricorrenti, risulta manifestamente inammissibile per difetto di interesse.

Non vi è dubbio infatti che, ancorché sia astrattamente condivisibile la necessità che le procedure di nomina in questione assicurino l’imparzialità degli organi tecnici deputati a garantire la parità di accesso arbitrale così come l’indipendenza di giudizio delle funzioni arbitrali stessi, gli appellanti avrebbero dovuto in ogni caso dimostrare come, in concreto, la pretesa “parzialità” degli OOTT intervenuti nella sequenza provvedimentale esaminata avesse, in concreto, pregiudicato la propria posizione in graduatoria e/o le valutazioni tecniche posta a base dell’avvicendamento gravato.

4. Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni svolte, gli appelli, previa loro riunione, sono infondati sotto tutti i profili sollevati e, quindi, debbono essere respinti.

PQM

preliminarmente riuniti i reclami, li respinge. 

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