F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 077 CFA del 04 Febbraio 2021 (Sigg.ri Tramutola Nicola-Chiaradia Pietro-Giacomarro Domenico/Procura Federale) N. 084/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 085/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 086/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 077/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 084/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 085/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 086/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 077/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello Presidente

G. Paolo Cirillo Componente

Mauro Mazzoni Componente

Carlo Sica Componente

Marco Lipari Componente (relatore)

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui reclami riuniti:

n. RG 84/CFA/2019-2020 proposto dal Sig. Tramutola Nicola avverso la sanzione della squalifica per anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) inflitta in seguito al deferimento del Procuratore Federale n. 6252/1168pf19-20 COV GC/GT/ag del 23.11.2020, per violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5 CGS, vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 30, comma 1, 2 e 5, CGS) (Decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 78/TFN-SD del 23.12.2020);

n. RG 85/CFA/2019-2020 proposto dal Sig. Chiaradia Pietro avverso la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) inflitta in seguito deferimento del Procuratore Federale n. 6252/1168 pf19-20 COV GC/GT/ag del 23.11.2020 per violazione dell'art 1 bis, comma 5, CGS, vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 2, comma 2, del CGS), dell'art. 7, comma 7, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 30, comma 7, del CGS) e dell’art. 7 comma 1, 2 e 5 CGS, vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 30, comma 1, 2 e 5, CGS) (Decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 78/TFN-SD del 23.12.2020);

n. RG 86/CFA/2019-2020 proposto dal Sig. Giacomarro Domenico avverso la sanzione della squalifica per anni 2 (due) e mesi 3 (tre) inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale n. 6252/1168pf19-20 COV GC/GT/ag del 23.11.2020 per violazione dell’art. 7 comma 1, 2 e 5 CGS, vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 30, comma 1, 2 e 5, CGS) (Decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 78/TFN-SD del 23.12.2020).

per l’annullamento o la riforma

della decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 78/TFN-SD del 23.12.2020. Visti i reclami e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in video conferenza il giorno 28 Gennaio  2021, il Pres. Marco Lipari e uditi i difensori, l’Avv. Chiriaco Pantaleo per i Sigg. Tramutola Nicola e Chiaradia Pietro;

l’Avv.ti Alessandro Calcagno e Silvia Abbo per il Sig. Giacomarro Domenico;

per la Procura Federale l’Avv. Nicola Monaco, l’Avv. Silvia Loche e il Dott. Gioacchino Tornatore Procuratore Federale Aggiunto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I tre reclami, proposti contro la stessa decisione del Tribunale Nazionale Federale, Sezione Disciplinare n. 78/TFN-SD del 23.12.2020, devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del codice di giustizia sportiva.

2. La pronuncia impugnata consegue al provvedimento n. Proc. 6252 /1168 pf 19-20 COV GC/GT/ag, 23 Novembre 2020, con cui la Procura Federale aveva deferito dinanzi al Tribunale federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Giacomarro Domenico, all’epoca dei fatti Allenatore tesserato per la società AZ Picerno (intermediario tra il calciatore della USD Bitonto, Patierno Francesco Cosimo all’epoca dei fatti e Mitro Vincenzo, direttore generale della società AZ Picerno all’epoca dei fatti), in ordine alla violazione dell’art. 7 co. 1, 2 e 5, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 30, comma 1, 2 e 5, CGS) per avere, in concorso con Tramutola Nicola, indicato al punto successivo, con i soggetti (Turitto Onofrio, Picci Antonio Giulio, Montrone Giovanni, Fiorentino Daniele, Mitro Vincenzo, Patierno Francesco Cosimo, De Santis Vincenzo, De Santis Nicola e Anaclerio Michele) già sanzionati nell’ambito del proc. n. 1491 pf18-19, definito con decisione emessa dalla Corte Federale di appello a SS.UU. n. 19 del 21 Settembre 2020 (decisione di 1° grado pronunciata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, n. 1/TFN-SD 2020/2021 del 31 agosto 2020, pubblicata il 4 Settembre 2020), nonché con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Picerno - Bitonto, disputata in data 05/05/2019 e valevole per la determinazione della classifica finale del Campionato di Serie D, Girone H; in particolare, per avere, per conto della società AZ Picerno, nella circostanza rappresentata da Mitro Vincenzo, direttamente e personalmente delineato i dettagli dell’accordo illecito con il calciatore della USD Bitonto Patierno Francesco Cosimo, a seguito del quale veniva concordata con quest’ultimo la consegna della somma di € 10.000,00 (proveniente dalla società AZ Picerno), a fronte di una iniziale richiesta di € 25.000,00, come contropartita dell’illecito accordo volto a determinare un risultato finale della gara favorevole al Picerno e, comunque, utile per la promozione nella serie superiore; somma, che ricevuta dal capitano, Patierno Francesco Cosimo, veniva da quest’ultimo ripartita e distribuita, fra i tesserati della USD Bitonto coinvolti nell’illecito;

- Tramutola Nicola, all’epoca dei fatti Allenatore in seconda, tesserato per la società AZ Picerno (intermediario tra il calciatore della USD Bitonto, Patierno Francesco Cosimo e  Mitro Vincenzo, direttore generale della società  AZ Picerno), in ordine alla violazione dell’art. 7 co. 1, 2 e 5 del CGS, vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 30, comma 1, 2 e 5, CGS) per avere, in concorso con Giacomarro Domenico (indicato al punto precedente), con i soggetti (Turitto Onofrio, Picci Antonio Gìulio, Montrone Giovanni, Fiorentino Daniele, Mitro Vincenzo, Patierno Francesco Cosimo, De Santis Vincenzo, De Santis Nicola e Anaclerio Michele) già sanzionati nell’ambito del proc. n. 1491 pf18-19, definito con decisione emessa dalla Corte Federale di appello a SS.UU. n. 19 del 21 Settembre 2020 (decisione di 1° grado pronunciata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, n. 1/TFN-SD 2020/2021 del 31 agosto 2020, pubblicata il 4 Settembre 2020), nonché con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Picerno - Bitonto, disputata in data 05/05/2019 e valevole per la determinazione della classifica finale del Campionato di Serie D, Girone H; in particolare, per avere, per conto della società AZ Picerno, nella circostanza rappresentata da Mitro Vincenzo, direttamente e personalmente consegnato materialmente la complessiva somma di € 10.000,00 unitamente all’assegno bancario in garanzia (provenienti dalla società A.Z. Picerno) al calciatore della USD Bitonto Patierno Francesco Cosimo, a fronte dell’accordo illecito concordato fra con quest’ultimo e Mitro Vincenzo per il tramite di Giacomarro Domenico, e a fronte di una iniziale richiesta di € 25.000,00, come contropartita dell’illecito accordo volto a determinare un risultato finale della gara favorevole al Picerno e, comunque, utile per la promozione nella serie superiore; somma, che ricevuta dal capitano, Patierno Francesco Cosimo, veniva da quest’ultimo ripartita e distribuita, fra i tesserati della USD Bitonto coinvolti nell’illecito;

- Chiaradia Pietro, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività all'interno o nell'interesse della società AZ Picerno o, comunque, rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS, vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 2, comma 2, del CGS), in ordine alla violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS, vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 30, comma 7, del CGS) per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare l'accordo illecito volto all’alterazione del risultato della gara Picerno - Bitonto, disputata in data 05/05/2019, dietro corrispettivo in denaro, del quale egli era venuto a conoscenza, avendo avuto modo, tra l’altro, di accompagnare personalmente il Tramutola all’incontro con il Patierno per la consegna della somma di denaro convenuta;

- Mitro Vincenzo, all’epoca dei fatti direttore generale della società AZ Picerno Srl, soggetto attualmente inibito per anni quattro sulla base della decisione emessa dalla Corte Federale di appello a SS.UU. n. 19 del 21 Settembre 2020 nell’ambito del proc. n. 1491/pf18- 19 (decisione di 1° grado pronunciata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, n. 1/TFN-SD 2020/2021 del 31 agosto 2020, pubblicata il 4 Settembre 2020), ma continuante a svolgere attività all'interno o nell'interesse della società A.Z. Picerno o comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del CGS, in ordine alla violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, per avere inviato a Tramutola Nicola, tramite l’applicazione “Telegram”, nelle date 15-10-20 e 16-10-20, nel tentativo di esercitare interferenze e pressioni nei confronti di quest’ultimo, alcuni messaggi volti a mistificare la realtà dei fatti che il Tramutola avrebbe dovuto riferire nel corso dell’audizione programmata dinnanzi ai rappresentanti della Procura Federale, nell’evidente scopo di evitare a se stesso e alla società Picerno ulteriori provvedimenti sanzionatori, così come si evince dal tenore letterale di alcuni dei predetti messaggi di seguito riportati: “Nicola buongiorno quello che interessa alla procura non è la consegna materiale della busta che puoi tranquillamente dire che te l’ha consegnata R.L. anche perché a lui poco importa non è tesserato, ma la provenienza che parlato con Giacomarro dovrebbero essere soldi raccolti delle multe!”; “ Quindi i soldi sono quelli delle multe che erano depositati in sede e Rocco la mattina li ha consegnati ! La società così come già parlato con giak non deve in qs fase essere chiamata in causa! Eravamo rimasti con lui che l’accordo l’ha preso lui con Patierno e i soldi erano delle multe mo cosa c’entra rimettere in mezzo me e di conseguenza la società! ; “ hai solo consegnato una busta recapitata dal magazziniere”; “ Se si fanno nomi di gente tesserata la società rischia ancora altro” ;

- AZ Picerno Srl (matr. 943107) a titolo di responsabilità oggettiva, ex artt. 7, co. 2, e 4, co. 2 del CGS, vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfusi negli artt. 30, comma 2, e 6 co. 2 del CGS), in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati e soggetti che svolgevano e svolgono attività all'interno o nell'interesse della società AZ Picerno o, comunque, rilevante per l'ordinamento federale in relazione alla gara Picerno - Bitonto del 05/05/2019, per i fatti così come sopra descritti.

3. All’esito del giudizio, la decisione oggetto di reclamo ha accolto parzialmente il deferimento e, per l’effetto, ha irrogato ai soggetti incolpati le seguenti sanzioni:

- per il sig. Giacomarro Domenico, anni 2 (due) e mesi 3 (tre) di squalifica;

- per il sig. Tramutola Nicola, anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) di squalifica;

- per il sig. Chiaradia Pietro, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per il sig. Mitro Vincenzo, anni 1 (uno) di inibizione;

- per la società AZ Picerno Srl, € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda, riferita all’addebito contestato al sig. Mitro

4. Avverso detta decisione del Tribunale Federale hanno proposto tre separati reclami i Signori Giacomarro, Tramutola e Chiaradia, prospettando distinti motivi di censura, di seguito esaminati.

5. Il reclamo del Sig. Tramutola contesta la valutazione dei fatti operata dalla decisione di primo grado, in ordine alla corretta qualificazione dell’illecito accertato e al conseguente grado di responsabilità dell’incolpato, influente sulla misura della sanzione applicata.

Secondo l’impostazione del reclamante, il fatto emerso in seguito allo svolgimento delle indagini e del procedimento di primo grado andrebbe inquadrato nella fattispecie della omessa denuncia di un tentativo di frode sportiva posto in essere dagli altri soggetti autori della combine, indicati nel Sig. Mitro e nei calciatori autori delle dichiarazioni autoaccusatorie.

6. In quest’ottica, una volta appurato che l’accordo illecito tra i tesserati delle due società era stato raggiunto, integrando perfettamente l’ipotesi dell’illecito sportivo, preordinato all’alterazione della gara tra il Picerno e il Bitonto, nessun rilievo potrebbe assumere la condotta ulteriore addebitata al Tramutola.

7. Pertanto, a suo dire, il fatto andrebbe qualificato, a tutto concedere, come ipotesi di omessa denuncia, ma non come concorso nell’illecito sportivo, commesso interamente dagli altri tesserati sanzionati con la decisione emessa dalla Corte Federale di appello a SS.UU. n. 19 del 21 Settembre 2020 nell’ambito del proc. n. 1491/pf18-19 (decisione di 1° grado pronunciata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, n. 1/TFN-SD 2020/2021 del 31 agosto 2020, pubblicata il 4 Settembre 2020).

8. La tesi è priva di pregio, perché si basa su un’errata ricostruzione dei fatti accertati dal Tribunale Federale e perché trascura di considerare la struttura dell’illecito sportivo e la particolare conformazione assunta nel caso di concorso di più soggetti.

Al riguardo, la decisione di primo grado si è già espressa in modo chiaro e compiuto, attraverso una motivazione che questa Corte condivide integralmente.

Ad analoga conclusione, in punto responsabilità, si perviene quanto alla posizione del Tramutola.

Che questi abbia materialmente consegnato al Patierno, prima della gara, la busta contenente l’assegno a garanzia, subito dopo la gara la prima tranche di denaro e, il giorno successivo, il resto della somma concordata, oltre che circostanze riferite dal Patierno e dal Montrone, sono circostanze ammesse dallo stesso incolpato.

A tale proposito, a nulla rileva che i vari passaggi abbiano asseritamente avuto luogo quando l’accordo era già stato concordato. A tutto voler concedere, infatti, è ben vero, che l’illecito previsto e sanzionato dall’ art. 7 CGS vigente ratione temporis, ora trasfuso nell’art. 30 CGS è “un illecito di attentato [         ..] che si attiva nel momento in cui sia iniziata la condotta potenzialmente lesiva”, tanto, sebbene al fine di offrire una protezione rafforzata al bene giuridico protetto consente di arretrare la soglia di punibilità al compimento di una attività idonea ad alterare lo svolgimento di una competizione, non esclude, però, la possibilità di sussumere nella previsione normativa e di sanzionare fatti e comportamenti successivi alla promessa senza dei quali non si sarebbe conseguito il risultato voluto.

Infatti, anche a volere ritenere che le modalità di dazione della somma siano state concordate unicamente tra Mitro, Giacomarro e Patierno, non vi è dubbio che la mancata consegna dell’assegno a garanzia (ferma l’idoneità dei precedenti atti a configurare l’ipotesi di cui all’art. 7 CGS - FIGC allora vigente) sarebbe stata chiara manifestazione della volontà di recedere dall’accordo e non avrebbe garantito il risultato della gara.

Ciò non di meno, la stessa consegna dell’assegno a garanzia costituisce atto diretto “ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione” senza la quale, pertanto, e sempre fermo il pur sanzionabile già avvenuto accordo sub specie conati, non si sarebbe nemmeno giunti all’effettiva alterazione del risultato in questione.

Se, dunque, il solo raggiungimento dell’accordo e/o la sola promessa del pretium sceleris sono autonomamente idonei a configurare la fattispecie illecita considerata, altrettanto e a maggior ragione deve dirsi quanto alla fattiva partecipazione ad un frammento della fattispecie illecita specificamente finalizzato al conseguimento del risultato e, ancora di più, a risultato conseguito, quanto alla corresponsione del saldo del “corrispettivo” promesso.”

9. Alle considerazioni svolte dalla pronuncia del Tribunale vanno aggiunti i seguenti rilievi.

Va sottolineato, intanto, che nel corso del giudizio di primo grado l’ipotesi accusatoria ha trovato pieno riscontro probatorio, con riguardo all’esatta ricostruzione della dinamica dei fatti. In particolare, è stato accertato che il Sig. Tramutola ha consegnato materialmente la complessiva somma di € 10.000,00 unitamente all’assegno bancario in garanzia (provenienti dalla società A.Z. Picerno) al calciatore della USD Bitonto Patierno Francesco Cosimo, a fronte dell’accordo illecito concordato fra quest’ultimo e Mitro Vincenzo per il tramite di Giacomarro Domenico, e a fronte di una iniziale richiesta di € 25.000,00, come contropartita dell’illecito accordo volto a determinare un risultato finale della gara favorevole al Picerno e, comunque, utile per la promozione nella serie superiore; somma, che ricevuta dal capitano, Patierno Francesco Cosimo, veniva da quest’ultimo ripartita e distribuita, fra i tesserati della USD Bitonto coinvolti nell’illecito.

10. Si tratta, all’evidenza, di un comportamento che non è rimasto confinato nella passiva omissione della doverosa segnalazione del grave illecito in atto, ma è consistito in un concorso attivo e determinante nella realizzazione delle attività finalizzate alla frode sportiva. L’apporto causale all’illecito attiene ad un elemento particolarmente significativo, costituito proprio dalla dazione del vantaggio economico richiesto dai calciatori per addomesticare il risultato della gara programmata tra il Bitonto e il Picerno.

Non potrebbe mutare questa evidente conclusione la circostanza che le precedenti condotte degli altri tesserati fossero già qualificabili, di per sé, come integranti la fattispecie dell’illecito sportivo, anche prescindendo da ulteriori condotte riguardanti la materiale dazione delle somme di denaro concordate.

11. Tale profilo, infatti, si collega alla struttura dell’illecito sportivo, che considera integrata la fattispecie già quando le condotte dei responsabili consistono nell’adozione di atti orientati alla realizzazione della frode sportiva. Ma questa scelta del legislatore federale, visibilmente finalizzata all’esigenza di reprimere con fermezza comportamenti dolosi di estrema gravità, intende anticipare e allargare l’area della punibilità delle condotte vietate. Non può certo determinare la sottrazione dalla sanzione di ulteriori attività con cui altri soggetti contribuiscono fattivamente al tentativo di realizzare l’alterazione fraudolenta della competizione calcistica.

Detta impostazione, del resto, risulta pienamente coerente con gli approdi ermeneutici cui è pervenuta la giurisprudenza penale in ordine all’accertamento della responsabilità per la commissione di reati associativi o a struttura concorsuale.

12. In concreto, poi, è palese la rilevanza causale del comportamento tenuto dal Tramutola, il quale ha materialmente effettuato il trasporto e la consegna della somma pattuita per effettuare l’illecita combine della partita.

13. Sotto altro aspetto, e in via subordinata, il Sig. Tramutola si duole dell’entità della sanzione subita, giudicandola eccessiva in relazione ai fatti accertati e al trattamento punitivo degli altri deferiti.

Anche tale motivo di gravame non merita condivisione. La squalifica di un anno e sei mesi applicata dal Tribunale risulta senz’altro congrua in relazione alla oggettiva e indiscutibile gravità dell’accertato illecito sportivo ed all’effettivo ruolo assunto dal reclamante, il quale, è stato l’autore della consegna materiale del denaro offerto per alterare una gara decisiva del Campionato. Contrariamente all’assunto dell’interessato, non si tratta di un apporto materiale e secondario alla realizzazione dell’illecito, ma ne costituisce, semmai, una condotta centrale e decisiva nello sviluppo dell’attività fraudolenta compiuta dagli incolpati.

Né emerge alcuna sproporzione rispetto alle sanzioni applicate agli altri incolpati, tutte calibrate su una adeguata valutazione del loro comportamento processuale e del ruolo assunto nella vicenda.

14. Il reclamo del Sig. Chiaradia non tocca i profili fattuali della decisione di primo grado, ma deduce essenzialmente il vizio di “Incompetenza per materia del TNF per violazione dell'art. 84 lett. a) CGS —FIGC”, deducendo di essere estraneo all’ordinamento federale e, quindi, sottratto alla sua giurisdizione sanzionatoria. In linea subordinata, il reclamante chiede di essere prosciolto da ogni addebito e, in ulteriore subordine, una riduzione della sanzione fino al minimo edittale, senza svolgere, al riguardo, alcuna specifica critica alla decisione di primo grado.

In sintesi, l’interessato sostiene che la pronuncia impugnata abbia erroneamente ritenuto la sussistenza di un rapporto di collegamento organico dell’incolpato con la società Picerno, rilevante per l’ordinamento federale, pur in assenza di un formale tesseramento e di un contratto privatistico.

Ne conseguirebbe, quindi, l’estraneità del reclamante all’ordinamento federale e il difetto di giurisdizione degli organi di giurisdizione sportiva. Al fine di riscontrare un nesso di rilevanza idoneo a determinare l’assoggettamento al potere disciplinare federale non potrebbe ritenersi sufficiente la circostanza che, in passato, il Chiaradia fosse stato iscritto al registro degli agenti dei calciatori.

Il reclamante osserva, infatti, che tale iscrizione è cessata sin dal 2015. Pertanto, al momento della commissione di fatti contestati con l’atto di deferimento, era ormai carente, da tempo, ogni residua connessione con il sistema giuridico federale.

A dire  del reclamante, in ogni  caso, una volta  escluso, correttamente, il collegamento sostanziale con la società Picerno, il Tribunale non avrebbe potuto ipotizzare la sussistenza dell’inserimento soggettivo nell’ordinamento federale, facendo leva sulla pregressa iscrizione nell’elenco degli agenti, dal momento che tale prospettazione era assente nell’atto di deferimento.

La Procura Federale ha replicato che la giurisdizione sportiva sussiste, nel caso di specie, perché, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, molteplici elementi convergono nel senso della dimostrazione di uno stabile rapporto tra il deferito e la società Picerno.

15. La tesi del reclamante non è condivisibile. Non vi è dubbio, intanto, che la Procura Federale abbia impostato l’atto di deferimento ipotizzando che il reclamante, pur in assenza di atti formali al momento della commissione dell’illecito, avesse conservato un significativo ruolo di fatto nella gestione e nell’organizzazione della società Picerno, con il conseguente pieno assoggettamento all’ordinamento federale e alla correlata responsabilità disciplinare.

Il Tribunale Federale, però, ha ritenuto che gli elementi probatori segnalati dalla Procura, seppure indicativi della sussistenza di un certo collegamento tra la società e il Chiaradia, non fossero sufficienti per dimostrare l’esistenza di un rapporto organico di fatto, idoneo, di per sé, a determinare l’assoggettamento alla giustizia federale, nonostante la mancanza di un formale tesseramento.

A tal fine, invece, il Tribunale ha valorizzato soltanto il diverso elemento, pure prospettato dalla Procura, rappresentato dall’asserita esistenza di una pregressa iscrizione nell’albo degli agenti dei calciatori, venuta meno a partire dal 2015.

16. In linea generale è ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui anche gli agenti dei calciatori sono assoggettati alla responsabilità disciplinare prevista dall’ordinamento sportivo, in quanto, pur non essendo tesserati, svolgono, all’evidenza, un’attività di assoluto rilievo per il sistema.

Ma è del pari palese che tale rilevanza disciplinare delle condotte poste in essere dagli agenti sussiste solo nel periodo temporale in cui l’attività è svolta, in connessione con la persistente iscrizione negli albi. Risulta dimostrato che il Chiaradia, sin dal 2015, non è più iscritto all’albo e non ha certamente rinnovato l’iscrizione prevista dalla recente riforma dell’attività degli agenti.

Il Collegio ritiene, tuttavia, di condividere la tesi difensiva espressa dalla Procura Federale, secondo cui il Chiaradia, già presente nel mondo calcistico in qualità di procuratore dei giocatori, abbia conservato un ruolo attivo, rilevante per l’ordinamento sportivo, consistente nella collaborazione ininterrottamente svolto nell’ambito della società Picerno.

In tal senso si pone la testimonianza del dirigente Musolino, che qualifica il Chiaradia come collaboratore esterno, presente all’attività sportiva della squadra, insieme alla circostanza dell’attribuzione del formale incarico di responsabile dell’area tecnica, sia pure nella stagione successiva a quella di realizzazione dell’illecito sportivo.

17. Nel merito, il reclamante si è limitato a dedurre una generica richiesta di proscioglimento o di riduzione della sanzione, senza articolare critiche specifiche alla motivazione del Tribunale.

Pertanto, il reclamo va respinto in relazione a tutti i motivi proposti.

18. L’articolato reclamo del Sig. Giacomarro ritiene ingiusta la decisione assunta, sotto diversi profili, riguardanti lo svolgimento processuale del giudizio e il merito della sentenza di primo grado, chiedendone l’annullamento e la riforma, “sia nella parte in cui non ha ritenuto sussistenti gli evidenti motivi di invalidità e improcedibilità in rito, sia nella parte in cui non ha provveduto a derubricare la condotta ascritta al deferito per gli ulteriori motivi indicati in atto;

- in via subordinata, e senza che da ciò possa derivare alcuna ipotetica acquiescenza alla mancata derubricazione dei fatti, contesta altresì l'evidente sproporzione ed incongruità della sanzione comminata al signor Giacomarro in rapporto a quelle già in precedenza inflitte con le decisioni in atti agli altri soggetti corresponsabili del medesimo illecito.

19. Anzitutto, il reclamante si duole della circostanza che la Procura abbia valutato separatamente la sua posizione, insieme a quella degli altri incolpati Tramutola e Chiaradia, impedendo lo svolgimento di un unico procedimento, comune a quello di cui al deferimento riguardante gli altri soggetti incolpati dello stesso illecito sportivo, culminato nella decisione di appello della Corte Federale n. 19/2020.

Il motivo non merita accoglimento.

Al riguardo, la sentenza di primo grado ha confutato la tesi del reclamante, svolgendo la seguente motivazione.

Fermo l’accertamento dell’avvenuta alterazione della gara, invero, di cui nessuno degli odierni deferiti dubita, nemmeno il Giacomarro, l’odierno procedimento attiene, quanto a questi ed al Tramutola, unicamente al ruolo avuto nella preparazione e nella consumazione del già accertato illecito, alla cui preparazione e consumazione hanno partecipato anche altri soggetti.

Vi è, dunque, essendo emersa nel corso delle indagini del procedimento n. 1491 pf 18-19 la eventuale responsabilità di ulteriori soggetti che lo stato delle indagini non consentiva di approfondire, che bene ha fatto la Procura a disporre lo stralcio delle relative posizioni, così consentendo a detti soggetti, nell’ambito del nuovo procedimento, di esercitare compitamente il diritto di difesa già nella fase delle indagini.

Tanto più, si precisa, che l’atto di deferimento conseguente al procedimento n. 1491 pf 18-19, conteneva l’espressa riserva di perseguire tutti gli altri soggetti eventualmente coinvolti nei medesimi fatti, onde, non si veda di cosa possa oggi dolersi il Giacomarro.

20. Ad integrazione degli argomenti espressi dal Tribunale, è opportuno sviluppare le ragioni che conducono alla reiezione del gravame.

Non vi è dubbio che, in linea di principio, l’organo inquirente deve assicurare l’unitarietà dei procedimenti disciplinari riguardanti una medesima vicenda sostanziale, nell’interesse delle parti alla pienezza del contraddittorio e alla unitarietà delle attività istruttorie, già nella fase delle indagini evitando ogni artificioso e ingiustificato frazionamento delle azioni disciplinari. Il criterio generale del simultaneus processus, del resto, intende garantire la massima speditezza dei giudizi e mira a prevenire il rischio di possibili contrasti tra i giudicati.

21. Non può escludersi, tuttavia, che  in relazione a fatti disciplinari particolarmente complessi nella loro struttura, caratterizzati dal coinvolgimento di una pluralità di soggetti, si renda necessaria l’attivazione di distinti procedimenti, in una successione temporale direttamente connessa alla conoscenza del fatto ottenuta dalla Procura Federale. In questo senso si pone, univocamente, la giurisprudenza costante di questa Corte e degli altri organi di giustizia sportiva. Fra le tante decisioni in tal senso è sufficiente citare la pronuncia delle Sezioni Unite n. 33/2020-2021, nonché la decisione della Commissione Nazionale Disciplinare di cui al comunicato ufficiale n. 59/CDN (2008/2009).

Questa situazione si è verificata nella vicenda in esame. L’organo inquirente non ha compiuto una irragionevole separazione di procedimenti unitari, ma ha avviato un’indagine originata dai nuovi elementi riguardanti la posizione dei Signori Giacomarro e Tramutola.

22. Non vi è alcuna norma, del resto, che vieti questa scissione procedimentale, purché, ovviamente, sia garantito il rispetto delle norme riguardanti lo svolgimento delle indagini e la fase del giudizio. Va ricordato, al riguardo, che il codice di giustizia sportiva favorisce la riunione di processi relativi al “medesimo fatto”, così prendendo atto della circostanza che le azioni disciplinari possano essere state esercitate ritualmente in tempi diversi e mediante l’avvio di separate indagini, ancorché riguardanti una vicenda sostanziale unica.

D’altro canto, però, il favore per la riunione dei giudizi non deve pregiudicare la celerità della loro definizione, anche tenendo conto della perentorietà dei termini riguardanti le indagini e il processo sportivo disciplinare.

Pertanto, va escluso, in radice, che lo svolgimento separato dei procedimenti disciplinari costituisca, di per sé, un vizio determinate la nullità del deferimento.

Nel caso concreto, non vi è dubbio che l’organo inquirente abbia correttamente sviluppato le indagini riguardanti l’illecito sportivo ascritto ad un primo gruppo di incolpati e solo successivamente, quando ha avuto contezza della possibile responsabilità di Tramutola e Giacomarro abbia tempestivamente e ritualmente avviato un’ulteriore indagine nei loro confronti, senza violare alcuna norma del codice.

23. Non sono pertinenti i richiami al principio della unitarietà del processo nei casi di litisconsorzio necessario, poiché esso non riguarda la diversa ipotesi dei procedimenti disciplinari, incentrati sull’accertamento della responsabilità dei singoli soggetti incolpati: in tale situazione non si è in presenza di una fattispecie di litisconsorzio.

24. Al riguardo, la giurisprudenza sportiva ha affermato un orientamento univoco e costante.

In particolare la Terza Sezione della Corte di Giustizia Federale, con Comunicato Ufficiale n. 292/CGF (2008/2009) ha ritenuto inapplicabile la normativa processualcivilistica del litisconsorzio necessario ai giudizi disciplinari: “Vale la pena di ricordare che si tratta di istituti tipicamente civilistici, i quali non trovano applicazione, ad esempio, neppure nel processo penale, come si verifica nei casi i cui un coimputato chieda il c.d. rito abbreviato od il patteggiamento della pena od in cui uno od alcuni soltanto dei coimputati condannati in primo grado proponga qualche impugnazione a differenza degli altri. Né va dimenticato, soprattutto, che il giudizio sportivo non presenta carattere civile, né penale, ma tipicamente amministrativo, per cui in ipotesi semmai è soltanto a quest’ultima branca dell’ordinamento statale che dovrebbe aversi riguardo. A parte il fatto che pur in questa l’istituto in discorso non avrebbe carattere di generale applicazione, ma secondo una autorevole e cospicua parte della letteratura (vedi, per esempio, Carnelutti, Betti, Allorio, Denti) e della giurisprudenza esso dovrebbe essere limitato nella sua applicazione unicamente ai casi puntualmente previsti dalla legge, nei quali per di più è sempre possibile che la integrazione del contraddittorio incompleto venga ordinata dal giudice del dibattimento entro un termine successivo da lui fissato (art. 102 cod. proc. civ.). Ne risulta ulteriormente confermata la infondatezza di ogni tentativo di trarre in via analogica dalla disciplina processual civilistica statale la esistenza di una norma regolatrice valevole per la fattispecie in esame.”

25. Il reclamante sostiene che la scelta procedimentale della Procura, avallata dalla decisione del Tribunale, avrebbe menomato il suo diritto di difesa, impedendogli di contrastare l’ipotesi accusatoria sin dall’avvio del procedimento disciplinare nei confronti degli altri incolpati. Si tratta, però, di una doglianza generica, non accompagnata dalla indicazione degli elementi concreti che avrebbero inciso negativamente sull’accertamento dei fatti (anche in ordine alla qualificazione del fatto e al grado di responsabilità) e sul contraddittorio processuale.

Non è chiaro, in particolare, se il reclamante si dolga di non avere partecipato al procedimento definito con la condanna delle due società giudicate responsabili dell’illecito sportivo, allo scopo di contestare, in radice, l’intera sussistenza della combine tra le due società calcistiche, o se lamenti solo la possibile incidenza pregiudizievole sulla sua posizione che sarebbe determinata dal precedente giudizio disciplinare, svoltosi in sua assenza.

26. In entrambi i casi, tuttavia, la separazione dei procedimenti non ha costituito un concreto vulnus del suo diritto di difesa, una volta appurato che la precedente vicenda disciplinare non ha rappresentato, per il Tribunale, un vincolo incondizionato nel presente giudizio, tale da impedire alle parti di svolgere tutte le opportune deduzioni istruttorie e argomentative.

Lo stesso reclamate, come già rilevato dalla pronuncia di primo grado, del resto, non mette in dubbio che l’illecito sportivo si sia effettivamente compiuto, ma contesta il deferimento là dove si prospetta un suo ruolo attivo nella parte conclusiva della realizzazione dell’illecito, sulla base, quindi, degli elementi istruttori raccolti dalla Procura nella seconda indagine relativa all’episodio.

27. Poiché non emerge alcuna illegittimità nella decisione della Procura di valutare separatamente la posizione del Sig. Giacomarro, cade anche la conseguente censura di violazione dei termini per la conclusione delle indagini, prospettata nel corso del giudizio di primo grado, ma non esaminata espressamente dal Tribunale.

Risulta, infatti, che le indagini abbiano correttamente rispettato la tempistica prevista per il loro svolgimento, atteso che la decorrenza va riferita non al momento in cui l’organo inquirente ha avuto notizia dell’illecito, ma al successivo tempo in cui è emerso il diretto coinvolgimento del reclamante.

28. Non è esatto affermare che al Sig. Giacomarro sia stato precluso di difendersi in ordine alla contestazione dell’illecito sportivo. Infatti, il Tribunale ha preso atto del giudicato riguardante il procedimento disciplinare che ha coinvolto le società Picerno e Bitonto, insieme agli atti istruttori assunti in tale contesto, come fatti storici, senza inferirne affatto la responsabilità dell’attuale reclamante. A tale riguardo, invece, sono stati accuratamente vagliate ulteriori risultanze probatorie, pienamente idonee a comprovare, nel rispetto del contraddittorio, l’apporto causale del reclamante alla commissione dell’illecito.

Parimenti, il riferimento alle dichiarazioni accusatorie rese dal Patierno, in istruttoria e nel dibattimento svoltosi in altro giudizio, è stato ritualmente considerato dal tribunale, perché attiene ad un dato storico oggettivo, ritualmente acquisito, secondo modalità non vietate dal codice, che non hanno impedito al Giacomarro di svolgere concretamente le proprie deduzioni difensive e le contestazioni ritenute utili a sostenere la propria tesi.

29. Il reclamante sostiene che, in ogni caso, gli elementi istruttori acquisiti agli atti dimostrerebbero la sua estraneità alla commissione dell’illecito sportivo, in quanto si sarebbe limitato solo a fare da “nuncius” e intermediario tra il Sig. Mitro e i calciatori del Bitonto. In altre parole, il suo ruolo sarebbe consistito solo nell’agevolazione neutrale dell’incontro, senza alcuna diretta partecipazione alla realizzazione dell’accordo illecito. Pertanto, a suo dire, il fatto addebitatogli andrebbe qualificato come ipotesi di omessa denuncia.

Ma è palese l’erroneità di questo assunto: un conto è apprendere dell’esistenza di un accordo illecito, omettendo di denunciarlo; un altro è mettere in contatto i soggetti delle due società chiamati a definirne i dettagli (prezzo, modalità della combine). Non si tratta della mera omissione  dell’adempimento  di  un  dovere  informativo,  ma  della  attiva  e  determinante cooperazione alla formazione dell’accordo fraudolento tra i diversi soggetti responsabili. Nella vicenda in esame, quindi, il Giacomarro ha contribuito attivamente all’illecito, ne è stato parte attiva e determinante, non semplice testimone.

30. Il reclamante ritiene che lo stesso Mitro lo avrebbe indirettamente scagionato, affermando che la società non era a conoscenza dell’intervenuta combine. Ma la dichiarazione isolata del Mitro non fa alcun riferimento esplicito alla posizione dei singoli tesserati del

settore agonistico (calciatori e allenatori) e si riferisce, plausibilmente, alla direzione amministrativa della società.

31. Non vi è pertanto motivo di discostarsi dalla ricostruzione fattuale affermata dal Tribunale, secondi cui “Quanto al fatto contestato al menzionato Giacomarro, le dichiarazioni rese dal medesimo, nonché quelle auto ed etero accusatorie del Patierno, consentono di affermarne la responsabilità con ragionevole certezza.

Giacomarro, contattato telefonicamente da Patierno Francesco Cosimo su suggerimento del tesserato della USD Bitonto Anaclerio Michele quando già aveva appreso dallo stesso Mitro della trattativa in corso per il tramite di De Santis Vincenzo (direttore sportivo della società Potenza Calcio), lungi dal sottrarsi dal concordare le condizioni dell’accordo, assumeva un ben definito e fondamentale ruolo nel raccogliere e riportare le condizioni cui l’accordo avrebbe potuto essere raggiunto e che, infatti era concretamente raggiunto, finanche esigendo che il tutto fosse tenuto all’oscuro della squadra per evitare “cali di tensione”.

Che nella circostanza il Giacomarro, a tutto voler concedere, non si sia limitato a fare il portavoce o il semplice intermediario, come detto, è confermato dalle dichiarazioni in atti del Patierno, a cui il primo riferiva “di essere a conoscenza della trattativa in corso, così come era a conoscenza che la somma di € 25.000,00 richiesta da Anaclerio era stata ritenuta eccessiva dal Picerno, aggiungendo che l’accordo si sarebbe potuto concludere per una somma non superiore ad € 10.000,00 a fronte della vittoria del Picerno” (v. dichiarazione Patierno Francesco Cosimo).

È di tutta evidenza come, essendo a conoscenza dell’antefatto e della disponibilità dell’AZ Picerno, e, per essa, del Mitro Vincenzo, a corrispondere la minore somma di € 10.000,00#, il Giacomarro si sia spinto sino ad offrire tale minore somma e a chiudere l’accordo su tali basi.

32. Il reclamante si duole, infine, dell’entità della sanzione subita, anche in relazione ad una ipotizzata sproporzione rispetto a quella irrogata ad altri tesserati. Indica, in tal senso, la misura delle squalifiche applicate ai calciatori ideatori della frode, ridotta in funzione di un apporto collaborativo nel corso delle indagini.

Nemmeno questo mezzo di censura merita condivisione. La sanzione della squalifica per anni due e mesi tre risulta correlata, infatti, alla gravità del fatto e al ruolo centrale assunto nella concreta finalizzazione dell’accordo illecito con i calciatori, né si pone in contraddizione con il trattamento applicato agli altri incolpati.

Non è trascurabile, infatti, la particolare posizione dell’allenatore della squadra, in relazione alla sua evidente capacità di orientare l’andamento della gara, condizionando l’atteggiamento della squadra in campo, la scelta dei giocatori schierati durante la partita. Si tratta, all’evidenza di un apporto causale oggettivamente significativo, che può senz’altro giustificare una sanzione più severa rispetto a quella dei giocatori.

33. Il reclamante ritiene che la sanzione andrebbe comunque rideterminata alla luce della cooperazione prestata ai fini dell’accertamento dell’illecito e dei suoi responsabili. Questo elemento, seppure non esplicitato nella motivazione, risulta considerato dal Tribunale, che ha comunque applicato una sanzione contenuta nella sua misura.

Non vi è ragione, quindi, di discostarsi dalla valutazione espressa dalla sentenza di primo grado, ai fini di una possibile riduzione della squalifica, poiché l’apporto istruttorio del reclamante non si è tradotto in una completa ammissione di responsabilità (a differenza dei calciatori sanzionati in altro giudizio), né ha determinato l’acquisizione di significativi nuovi elementi atti ad acclarare le responsabilità di altri tesserati.

34. In conclusione, quindi, il reclamo del Sig. Giacomarro va integralmente respinto.

P.Q.M.

preliminarmente riuniti i reclami in epigrafe, li respinge. 

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

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