F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 078 CFA del 4 Febbraio 2021 (Dott. Felicio De Luca/F.I.G.C. ed altri) N. 097/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 078/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 097/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 078/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONE I

 

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello Presidente

Angelo De Zotti componente (relatore)

Marco La Greca componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro n. 097 proposto dal Dott. Felicio De Luca, nato a Torre Annunziata il 06 maggio 1961, C.F. DLCFLC61E06L245D, ed ivi residente alla Via Gino Alfani, 94, rapp.to e difeso dall’Avv. Maurizio Russo (C.F.: RSSMRZ50H19F839B) con Studio in Napoli alla Via S. Teresa degli Scalzi 8

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla Via Gregorio Allegri 14

e nei confronti de

la Lega Nazionale Dilettanti, in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Lucio Giacomardo, la Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I., in persona del Procuratore Generale dello Sport, il Dott. Luca Galea quale controinteressato

per la riforma

della decisione del T.F.N., Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n.91 del 26.01.2021 in relazione al ricorso proposto dal Dott. Felicio De Luca avverso il provvedimento di “non ammissibilità” della sua candidatura a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 4 Febbraio  2021 tenuta in videoconferenza il Pres. Angelo De Zotti e udito l’avv. Viglione per la FIGC; gli avv.ti Russo e Giacomardo hanno rinunciato alla partecipazione all’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con Comunicato Ufficiale n. 122/A pubblicato il 3.12.2020 il Presidente Federale convocava l’Assemblea federale elettiva per il giorno 22.2.2021 prevedendo al punto n. 5 dell’ordine del giorno “Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti” e allegando il Regolamento Elettorale e dei Voti dell’Assemblea Elettiva approvato dal Consiglio Federale nella medesima data.

Il giorno successivo era pubblicato ulteriore Comunicato Ufficiale, n. 130/A, avente a oggetto le Norme procedurali per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti approvate dal Consiglio Federale sempre nel corso della riunione del 3.12.2020.

Alla stregua dei predetti Comunicati Ufficiali, dello Statuto della F.I.G.C. (artt. 21 e 31 dello Statuto F.I.G.C.) e dell’art. 10 del Regolamento della Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. (approvato dal Consiglio Federale nella medesima riunione e pubblicato con il C.U. n. 124 del 4.12.2020) la candidatura a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C. doveva essere presentata almeno quaranta giorni prima dalla data di convocazione dell’assemblea federale, nella specie il 12.1.2021, a seguito della designazione del candidato da parte dell’Assemblea della L.N.D..

Il dott. Felicio De Luca sul presupposto che la L.N.D. era impossibilitata a celebrare l’Assemblea elettiva entro la data di presentazione della candidatura a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C., a causa dei vincoli imposti dalle Norme Procedurali per le Assemblee della LND di cui al già menzionato Comunicato Ufficiale n. 130/A e della comunicazione del Presidente federale del 2.11.2020 (prot. n. 5667) con la quale era stato rappresentato alla L.N.D., sulla base di un parere reso dalla Corte di Appello Federale, che “necessariamente le Assemblee delle componenti federali [si sarebbero dovute tenere] a decorrere dal 1.1.2021 e la loro convocazione [avrebbe dovuto] essere conseguente alla convocazione dell’Assemblea Federale Elettiva”, depositava l’ultimo giorno utile, il 12 Gennaio  2021, la propria candidatura, specificando di aver “a tale proposito ricevuto il gradimento (rectius: la indicazione) dei Delegati Assembleari della L.N.D. in relazione a tale candidatura da ratificare nel corso dell’Assemblea Nazionale della L.N.D. in programma per il 6.02.2021”.

Con provvedimento del Segretario Generale del 13.1.2021 la candidatura del dott. Felicio De Luca non era ammessa per violazione dell’art. 31, comma 3, dello Statuto F.I.G.C., in quanto “non presentata da alcuna lega/componente tecnica”.

In particolare, nel Provvedimento si evidenziava altresì “che la Lega avrebbe dovuto presentare la candidatura del dott. De Luca a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti a seguito di relativa delibera dell’assemblea della LND da adottarsi “almeno 40 giorni prima dell’assemblea” federale”.

Avverso il Provvedimento il dott. Felicio De Luca, con atto notificato alle parti proponeva ricorso ex art. 2 Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive e, in via subordinata, ex art. 79 C.G.S. - F.I.G.C. In via principale il ricorrente chiedeva l’accertamento e la declaratoria della ammissibilità della candidatura del ricorrente attesa la riferibilità di quest’ultima alla L.N.D. ex art. 31 dello Statuto F.I.G.C. stante il gradimento dei Delegati Assembleari della L.N.D. “da ratificare nel corso dell’Assemblea Nazionale della L.N.D. in programma per il 6.02.2021” e l’impossibilità di tenere l’Assemblea di designazione entro la data di presentazione delle candidature.

Subordinatamente “tenuto conto che in caso di mancata possibilità per la L.N.D. di designare il candidato alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C. vi sarebbe una gravissima violazione del diritto di elettorato passivo del ricorrente, del diritto alla designazione in capo alla L.N.D. ex art. 31 dello Statuto F.I.G.C., nonché del diritto di elettorato attivo dei Delegati Assembleari della L.N.D.” chiedeva di ordinare alla F.I.G.C. di differire l’Assemblea Federale, già  convocata  per il  6.2.2021, al fine  di  consentire la designazione del candidato per la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C. In ogni caso chiedeva l’annullamento del Provvedimento, nonché l’adozione di “ogni provvedimento, anche di tipo cautelare, ritenuto più idoneo, ex art. 96 C.G.S. F.I.G.C., ad assicurare la partecipazione del Dott. Felicio De Luca all’Assemblea Federale elettiva, convocata per il 22.2.2021, quale candidato alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C. su designazione della L.N.D” e, in caso di accertamento di violazioni statutarie e regolamenti la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l’individuazione degli eventuali responsabili.

Si costituiva in giudizio la Lega Nazionale Dilettanti aderendo alle richieste formulate dal dott. Felicio De Luca. In particolare, la L.N.D. affermava la violazione del diritto di designare un candidato alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C., stante l’impossibilità per la Lega di celebrare l’Assemblea nazionale tempestivamente.

Da ultimo la L.N.D. deduceva di aver inserito all’Ordine del giorno dell’Assemblea Nazionale convocata per il 6.2.2021 una delibera di ratifica (con efficacia ex tunc) della candidatura presentata dal dott. Felicio De Luca quale soggetto designato dalla L.N.D. Si costituiva in giudizio anche la F.I.G.C. in persona del Presidente pro tempore, dott. Gabriele Gravina, che depositava, al fine di evidenziare l’infondatezza del ricorso, una relazione del Segretario Generale con la quale si chiariva: i) i predetti comunicati ufficiali, che secondo la prospettazione del ricorrente e della L.N.D. avrebbero reso impossibile la celebrazione tempestiva dell’Assemblea Nazionale, erano stati approvati in seno al Consiglio Federale “all’unanimità dei presenti e, dunque, anche con il voto favorevole del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e degli altri quattro Consiglieri presenti, espressione della medesima Lega” e non sono stati dalla stessa L.N.D. impugnati; ii) la candidatura non rispettava i requisiti previsti dall’art. 31, comma 3, dello Statuto; iii) il ricorrente, nonostante alla data del 12.1.2021 fossero già stati eletti tutti i delegati assembleari, non allegava alla candidatura neppure la designazione della maggioranza dei delegati assembleari della L.N.D., come invece effettuato per la candidatura del Presidente della stessa L.N.D., dott. Cosimo Sibilia, a Presidente Federale proposta il medesimo giorno.

Con Decisione n. 91/TFN-SD 2020/2021 il Tribunale Federale Nazionale, ritenuta la legittimità del provvedimento di non ammissione della candidatura del De Luca, rigettava il reclamo.

Appella tale decisione la parte soccombente che contesta la decisione di prime cure e conclude nei termini che seguono: 1) Previa integrale riforma della Decisione del T.F.N., n.91 del 26.01.2021, in via preliminare, accertare e dichiarare la “ammissibilità“ della candidatura dell’odierno reclamante, Dott. Felicio De Luca, come presentata alla Segreteria Federale della F.I.G.C. il 12.01.2021, alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C., e, di conseguenza, previo annullamento del provvedimento della F.I.G.C. di “non ammissibilità” della candidatura alla suindicata carica, ordinare alla F.I.G.C. di ammettere – eventualmente “con riserva” sino all’avvenuta ratifica da parte dell’Assemblea della L.N.D. già convocata per il 6.2.2021 – il Dott. Felicio De Luca quale candidato designato dalla L.N.D. alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.; 2) In linea subordinata, sempre previa integrale riforma della impugnata Decisione, ordinare alla F.I.G.C., in persona del Presidente Federale di differire l’Assemblea Federale, già convocata per il 22.2.2021, ad altra data, così da consentire che all’esito dell’Assemblea della L.N.D, già convocata per il 6.2.2021, possa essere espressa la designazione del candidato per la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C. e presentata la relativa candidatura, da parte della L.N.D., nel termine di 40 giorni antecedenti l’Assemblea Federale ai sensi dell’art. 21 dello Statuto F.I.G.C.; 3) In ogni caso, in accoglimento del presente Reclamo, riformare integralmente la giustamente impugnata Decisione del T.F.N., Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n.91 del 26.01.2021 e, conseguentemente, annullare il provvedimento di “non ammissibilità” della candidatura del Dott. Felicio De Luca alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C..

Si è costituita in giudizio la Lega Nazionale Dilettanti aderendo alle richieste formulate dal dott. Felicio De Luca e per ribadire che di aver inserito all’Ordine del giorno dell’Assemblea Nazionale convocata per il 6.2.2021 una delibera di ratifica (con efficacia ex tunc) della candidatura presentata dal dott. Felicio De Luca quale soggetto designato dalla L.N.D.

Si è costituita in giudizio anche la F.I.G.C. che ha depositato una memoria difensiva con la quale eccepisce l’infondatezza del ricorso, chiedendone l’integrale reiezione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare osserva il Collegio che la propria competenza nel caso in esame – come osserva il reclamante nel ricorso in primo grado - discende dal regolamento emanato dal CONI in materia di impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive.

In particolare, l’art. 2, lett. g), di tale regolamento prevede che la Corte federale di appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro sette giorni dal ricevimento dell’appello con deposito contestuale delle motivazioni.

Si tratta, com’è evidente, di un procedimento speciale che è stato introdotto dal legislatore per venire incontro ad esigenze di speditezza, ulteriori e specifiche rispetto alle ordinarie ragioni sottese ai principi di certezza e celerità del processo sportivo.

E ciò al fine di giungere in tempi rapidissimi – e in via definitiva – alla soluzione all’interno dell’ordinamento federale delle controversie riguardanti le candidature alle assemblee.

2. Ciò premesso, il reclamo è inammissibile.

2.1 Sotto un primo profilo, perché è principio di carattere generale che i motivi di gravame, pur se non rubricati in modo puntuale né espressi con formulazione giuridica rigorosa, devono essere comunque esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale. Parte reclamante deve, in altri termini, offrire indizi dai quali ragionevolmente desumere vizi della decisione avversata, incombendo su di essa - anche nel giudizio sportivo - l’onere della formulazione e dell’individuazione dei vizi inficianti la decisione di cui si duole, adducendo concreti elementi idonei a dimostrare quantomeno la possibilità di sussistenza dei denunciati vizi.

Ciò che il reclamante non ha fatto, venendo meno a tale onere di specificità.

2.2 Il gravame è inammissibile sotto un secondo - e complementare - profilo in quanto, ai sensi dell’art. 101, comma 3, primo periodo, del Codice di giustizia sportiva “Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata”.

La previsione sopra detta trova corrispondenza nell’art. 37, comma 3, del precedente Codice di giustizia sportiva secondo cui: “La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di prima istanza limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati” e richiama l’analoga previsione del Codice del processo amministrativo (anche in questo caso contenuta nell’art. 101) secondo cui “Il ricorso in appello deve contenere […] le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata […].

Con la conseguenza che è necessario che siano mosse motivate e specifiche critiche alla decisione.

Ciò che il reclamante non ha fatto.

2.2.1 In particolare non risultano mosse censure al capo di decisione con il quale il Tribunale federale nazionale ha ritenuto che (punto n. 2.1 della decisione reclamata):

- la candidatura a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C. deve essere presentata alla Segreteria da ciascuna Lega o Componente tecnica in quanto la ratio della necessaria previa individuazione/designazione del candidato da parte di ciascuna componente federale risiede nella necessità di sottoporre al vaglio dell’Assemblea federale elettiva candidature che siano già espressione di una lega o di una componente tecnica e che, dunque, abbiano già raccolto consenso con riferimento alla carica;

- la successiva ratifica della candidatura ad opera dell’Assemblea Nazionale non potrebbe sanare, ovvero, comunque, integrare il predetto requisito stante l’efficacia ex tunc della deliberazione; ciò sia perché costituisce principio generale dell’ordinamento sportivo che ai fini della verifica dell’eleggibilità alle cariche federali occorre verificare il possesso dei requisiti alla data di presentazione della candidatura, sia perché è errato il riferimento alla ratifica in quanto non vi è alcun atto di individuazione o designazione del candidato emesso da un organo incompetente della L.N.D. che debba essere ratificato dalla Assemblea Nazionale, bensì una mera dichiarazione di fatto altrui da parte di un privato.

3. Le ragioni sopra riportate sarebbero sufficienti a dichiarare il reclamo inammissibile poiché tale capo della decisione - in quanto non impugnato - risulta passato in giudicato, ai sensi dell’art. 329, comma 2, c.p.c., secondo cui “L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.”.

Secondo la costante giurisprudenza, difatti, allorché - come nella fattispecie - la decisione gravata si fonda su una pluralità di motivi ciascuno dei quali da solo in grado di sostenerla - perché fondato su specifici e autonomi presupposti logico-giuridici - occorre, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione, che tutti siano fatti oggetto di censura, pena l’inammissibilità del gravame (Cons. Stato, Sez. IV, 16/3/2005, n. 1106; Cons. Stato, Sez.VI, 28/01/2019, n.723).

3.1 Ad ogni modo il reclamo, oltre a essere inammissibile, è comunque infondato nel merito nelle (limitate) parti in cui censura la pronuncia reclamata.

Tale decisione, difatti, ha chiaramente e compiutamente spiegato che la candidatura è stata ritenuta inammissibile ai sensi dell’art. 31, comma 3, dello Statuto.

Tale norma dispone che "per l'elezione del Presidente del Collegio, l’Assemblea federale vota sulle candidature presentate alla Segreteria federale da ciascuna lega o componente tecnica. Ai fini delle candidature si applicano le previsioni dell'art. 21, comma 4".

Il richiamato art. 21, comma 4, così, tra l'altro, dispone: "le candidature a Presidente federale e a Consigliere federale diverso dai membri di diritto devono essere presentate presso la segreteria federale almeno 40 giorni prima dell’Assemblea".

La candidatura del dott. De Luca non è stata presentata da nessuna lega o componente tecnica.

Nella candidatura presentata dal dott. De  Luca si legge esclusivamente "avendo a tal proposito ricevuto il gradimento (rectius la indicazione) dei delegati assembleari della LND in relazione a tale candidatura, da ratificare nel corso della assemblea nazionale della LND in programma per il 6 Febbraio  2021 ".

Ebbene, questa motivazione, come chiarito nella decisione di prime cure, non è minimamente scalfita dalle doglianze del reclamante, perché ambedue le norme menzionate sono state correttamente richiamate e applicate, giacché la candidatura del De Luca (cfr. doc. n. 9 nell’elenco allegati al reclamo) è indiscutibilmente autoreferenziale, nel senso della provenienza esclusiva da parte dello stesso candidato, e quindi è incontestabile che la stessa non è stata presentata dai soggetti legittimati – in via esclusiva - menzionati nello stesso articolo 21, comma 4^.

E qui mette conto aggiungere, a conferma di quanto sopra, che in atti non si rinviene neanche la prova della presentazione della candidatura del De Luca e del c.d. gradimento espresso dai delegati assembleari della LND in relazione a tale candidatura.

3.2 Quanto alle giustificazioni che il reclamante adduce, che si sostanziano nell’assunto che non è stato possibile per la LND convocare l’Assemblea per la formalizzazione delle candidature prima del 12 Gennaio  2021 - e che pertanto sarebbe stato doveroso per la Segreteria ammettere la candidatura del dott. De Luca subordinatamente alla prevista ratifica della stessa nell’assemblea da tenersi il prossimo 6 Febbraio  - il Collegio osserva che tali critiche sono, nel loro complesso, inconsistenti sia in fatto che in diritto, come bene spiegato nella decisione appellata.

L’assunto secondo cui non sarebbe stato possibile per la LND assumere una decisione assembleare prima del 12 Gennaio  2021 per rispettare i termini di indizione delle assemblee ordinarie - dovendo attendere la celebrazione delle Assemblee elettive dei Comitati Regionali, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile - è erroneo per più ragioni.

E ciò sempre ammesso che la questione rilevi in relazione alla assoluta insanabilità dell’autocandidatura del dott. De Luca.

In primo luogo, perché i termini delle assemblee ordinarie possono essere ridotti per le assemblee straordinarie e comunque, motivatamente, per ragioni di urgenza, che nella specie indubitabilmente sussistevano.

Ma tale soluzione non è stata esperita dalla Lega nazionale dilettanti, pur avendone la piena facoltà.

In particolare la Lega avrebbe potuto convocare l’Assemblea in tempo utile per la candidatura anche richiedendo ai comitati regionali di celebrare le assemblee con cadenze temporali finalizzate a consentire la partecipazione dei delegati eletti all’assemblea della Lega.

In secondo luogo, perché la convocazione dell’Assemblea, onde rispettare il termine di 20 giorni dalla sua celebrazione, poteva essere congruamente anticipata in maniera tale da essere effettuata e quindi svolgersi subito dopo il 1° Gennaio  2021.

Al riguardo, la parte reclamante  (come pure la LND) sembra incorrere nell’equivoco di ritenere che l’articolo 1, comma 3, delle “Norme procedurali per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti”, nel prevedere che “l’Assemblea della L.N.D. è convocata dal Presidente della L.N.D: a) in via ordinaria elettiva, dopo la celebrazione delle Assemblee elettive dei Comitati Regionali”, abbia inteso stabilire che l’atto della convocazione non potesse essere emesso se non dopo lo svolgimento delle assemblee presupposte, mentre invece il termine dilatorio riguardava la data di effettivo svolgimento dell’assemblea presupponente.

In terzo luogo, anche se per qualsiasi ragione non fosse stato possibile rispettare il termine di legge, sarebbe stato possibile adottare provvedimenti motivati dall’urgenza, dando atto della designazione della candidatura del reclamante nei termini, sia pure con richiesta di ratifica, con modalità non diverse da quelle seguite per la candidatura del dott. Cosimo Sibilia che - come anche rilevato dal Tribunale - ha allegato le dichiarazioni dei delegati assembleari alla propria candidatura a Presidente federale depositata il medesimo giorno di quella dell’odierno reclamante.

Nulla di tutto questo è stato fatto.

Né la circostanza che tale procedura sia espressamente prevista dall’art. 24, comma 5, dello Statuto FIGC per i candidati all’elezione di Presidente federale - diversamente da quanto deduce il reclamante - precludeva la possibilità dell’utilizzo della procedura medesima nel caso in esame.

Sotto tale profilo, non può accedersi alla tesi del reclamante che - richiamandosi ai principi dell’atto collegiale - ritiene che non sarebbe equiparabile la volontà assembleare con la somma delle singole volontà dei partecipanti.

Tale principio, difatti – quantomeno in ambito federale – è contraddetto apertamente dalla disposizione di cui all’art. 24, comma 5, dello Statuto FIGC, sopra citata.

3.3 Quanto alla ratifica della designazione - e fermo restando il passaggio in giudicato del relativo capo di decisione di primo grado, come sopra detto - è del tutto evidente che la ratifica, secondo i principi generali, inerisce ad un provvedimento adottato con urgenza e/o da un organo incompetente, laddove nella specie alcun provvedimento, neppure tardivo, di presentazione della candidatura del De Luca è stato adottato dalla LDN.

L’istituto della ratifica, pertanto, non può essere invocato nella fattispecie in esame in quanto manca un presupposto fondamentale per l’applicazione dell’istituto e cioè l’esistenza di un atto emanato da un organo dell’Amministrazione, essendosi in presenza di una mera iniziativa personale del reclamante.

A ragione, pertanto, il Tribunale federale nazionale ha ritenuto che, nel caso in esame, non vi è alcun atto di individuazione o designazione del candidato emesso da un organo della Lega che debba essere ratificato dalla Assemblea Nazionale, ma una mera dichiarazione di fatto altrui da parte di un privato.

3.4 A tutto ciò va aggiunto, conclusivamente, che non solo il provvedimento impugnato è legittimo e non può essere annullato per le considerazioni svolte nei confronti della sentenza appellata, ma altresì che se la candidatura autoreferenziale del reclamante fosse stata ammessa, questo diverso provvedimento, per la natura inderogabile delle regole sulle competizioni elettorali, sarebbe stato all’evidenza illegittimo e suscettibile di invalidazione sia prima che dopo l’eventuale elezione dell’interessato.

Per tutto quanto precede il reclamo è inammissibile e, comunque, infondato nel merito.

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello (sezione prima), definitivamente pronunciando sul reclamo in epigrafe, lo rigetta.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori tramite PEC.

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