F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 079 CFA del 5 Febbraio 2021 (Guarascio Eugenio-Avventuriera Nino-Cosenza Calcio srl-Procura Federale) N. 087/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 079/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 087/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 079/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

nella seguente composizione Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello Presidente

G. Paolo Cirillo Componente

Mauro Mazzoni Componente

Carlo Sica Componente

Ivo Correale Componente (relatore)

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. RG 087/CFA/2020-2021, proposto da Eugenio Guarascio, Nino Avventuriera e dal Cosenza Calcio s.r.l., tutti rappresentati e difesi dall’avv.to Cesare Di Cintio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bergamo, via Torquato Tasso, 31;

contro

la Procura Federale;

per la riforma

della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 79/TFN-SD del 23 dicembre 2020, ciascuno relativamente alla propria sanzione come irrogata, in accoglimento parziale del deferimento;

Visto il reclamo ed i relativi allegati;

Visto il decreto del 7 gennaio 2021 con cui il reclamo in epigrafe è stato rimesso dal Presidente di questa Corte alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 99, comma 5, CGS;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza del 26 gennaio 2021, tenutasi in videoconferenza, il dott. Ivo Correale e uditi gli Avv.ti Francesca Auci e Serena Angileri in sostituzione dell’Avv.to Cesare Di Cintio per le parti reclamanti e l’Avv. Giorgio Ricciardi della Procura Federale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con distinti atti del 16 Novembre 2020 (rispettivamente n. 5991/1088pf19/20/GC/gb n. 6007/1140pf19/20/GC/blp), la Procura Federale deferiva dinanzi al Tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare il sig. Eugenio Guarascio, nella qualità di presidente e legale rappresentante (tesserato all'epoca dei fatti) della società Cosenza Calcio S.r.l. (d’ora in avanti “Cosenza”), il sig. Nino Avventuriera, nella qualità di Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la medesima società, nonché la stessa società Cosenza per quanto segue:

1) in relazione al deferimento n. 5991/1008,

- il sig. Guarascio:

"a) per violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle ‘Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri’: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'Alt. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 2/6/2020 a distanza di 7 giorni dal precedente del 26/5/2020;

b) per violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari": per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'Alt. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test del 14/6/2020; nonché per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test del 9/6/2020;

c) per violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari": per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza per non aver provveduto a far rispettare ai calciatori che accedevano all'impianto sportivo le norme in riferimento all'utilizzo dei DPI, inoltre, per non aver fatto osservare l'obbligo di dotazione del personale, oltre che dei dispositivi predetti, anche dei necessari materiali disinfettanti per la ripetuta igienizzazione della strumentazione sanitaria e delle postazioni di controllo della temperatura e della saturazione; per non aver, altresì, provveduto a far predisporre gli apposti percorsi di entrata ed uscita dall'impianto lasciando che venisse utilizzata una sola corsia priva di qualsiasi forma di divisione nonché della relativa segnaletica; per non aver effettuato le operazioni necessarie volte ad assicurare nei locali palestra la prescritta aerazione e ventilazione forzata, inoltre, per non aver fatto osservare l'obbligo di deposito in appositi locali separati dei materiali puliti da quelli sporchi, riunendoli in un'unica stanza priva anch'essa di percorsi separati utili ad evitare la contaminazione, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID- 19";

- il sig. Avventuriera:

"a) per violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle ‘Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri’: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'Alt. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver eseguito il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 2/6/2020 a distanza di 7 giorni dal precedente del 26/5/2020;

b) per violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C. U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari": per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'Alt. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver eseguito il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test del 14/6/2020; nonché per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test del 9/6/2020;

c) per violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C. U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari": per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza per non provveduto a far rispettare ai calciatori che accedevano all'impianto sportivo le norme in riferimento all'utilizzo dei DPI, inoltre, per non aver osservato l'obbligo di dotazione del personale, oltre che dei dispositivi predetti, anche dei necessari materiali disinfettanti per la ripetuta igienizzazione della strumentazione sanitaria e delle postazioni di controllo della temperatura e della saturazione; per non aver, altresì, assicurato la predisposizione degli appositi percorsi di entrata ed uscita dall'impianto lasciando che venisse utilizzata una sola corsia priva di qualsiasi forma di divisione nonché della relativa segnaletica; per non essersi attenuto alle norme contenute nel protocollo che prescrivono il mantenimento della necessaria aerazione e ventilazione forzata nei locali palestra, inoltre, per non aver osservato l'obbligo di deposito in appositi locali separati dei materiali puliti da quelli sporchi, riunendoli in un'unica stanza priva anch'essa di percorsi separati utili ad evitare la contaminazione, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-19";

- la società Cosenza:

"- per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell'art. 6, comma 1, del C. G. S, vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Guarascio Eugenio, Presidente e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti della Società Cosenza Calcio S.r.l., come sopra descritto,

- per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell'art. 6, comma 2, del C. G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Avventuriera Nino, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società Cosenza Calcio S.r.l., come sopra descritto,

- per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi del C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020, che pone gli obblighi in ordine all'osservanza dei Protocolli Sanitari, finalizzati al contenimento dell'emergenza epidemiologia da Covid-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti, a carico anche delle Società in modo diretto";

2) in relazione al deferimento n. 6007/1140:

- il sig. Guarascio:

"a) per violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C. U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari": per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'Alt. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 17/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 12/6/2020; del test eseguito in data 23/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 18/6/2020; del test eseguito in data 30/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 25/6/2020; del test eseguito in data 9/7/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 4/7/2020; del test eseguito in data 14/7/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 9/7/2020; nonché per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 17/6/2020 a distanza di 22 giorni dal precedente del 26/5/2020;

b) per violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari": per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza per non provveduto ad assicurare nei locali palestra, spogliatoi e doccia la necessaria aerazione e ventilazione forzata come da protocollo, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-19";

- il sig. Avventuriera Nino,

"a) per violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari": per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'Alt. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver eseguito il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 17/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 12/6/2020; del test eseguito in data 23/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 18/6/2020; del test eseguito in data 30/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 25/6/2020; del test eseguito in data 9/7/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 4/7/2020; del test eseguito in data 14/7/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 9/7/2020; nonché per non aver eseguito il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 17/6/2020 a distanza di 22 giorni dal precedente del 26/5/2020;

b) per violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari": per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza per non provveduto ad assicurare nei locali palestra, spogliatoi e doccia la necessaria aerazione e ventilazione forzata come da protocollo, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-19";

- la società Cosenza,

"a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell'art. 6, comma 1, del C. G. S. vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Guarascio Eugenio, Presidente e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti della Società Cosenza Calcio S.r.l., come sopra descritto,

b) per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell'art. 6, comma 2, del C. G. S. vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Avventuriera Nino, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società Cosenza Calcio S.r.l., come sopra descritto,

c) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi del C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020, che pone gli obblighi in ordine all'osservanza dei Protocolli Sanitari, finalizzati al contenimento dell'emergenza epidemiologia da Covid-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti, a carico anche delle Società in modo diretto".

I fatti contestati consistevano, quindi, nelle su riportate violazioni e omissioni a partire dalla data che la Procura Federale individuava nel 26 maggio 2020 mentre i deferiti nel 3 giugno 2020, di inizio degli allenamenti.

2. All’esito del dibattimento in primo grado, la Procura Federale concludeva per l'accoglimento del deferimento e per l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Eugenio Guarascio: ammenda di € 4.875,00, pari al 75% della sanzione richiesta per la società Cosenza;

- per Nino Avventuriera: ammenda di € 4.875,00, pari al 75% della sanzione richiesta per la società Cosenza;

- per la società Cosenza: ammenda di € 6.500,00 così computata: € 1.500,00 per la prima violazione + € 500,00 per ciascuna altra violazione;

3. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con la decisione sopra indicata, riteneva che erano fondate le contestazioni della difesa dei deferiti in ordine all’affermazione che il “tempo zero” dovesse essere individuato alla data di inizio degli allenamenti, del 3 giugno 2020 e non del 26 maggio 2020, e che, in relazione alla contestata omessa effettuazione dei tamponi in data 14 giugno 2020, la Procura federale non aveva indicato per quale ragione il Cosenza avrebbe dovuto fare l'analisi in siffatta data. Conseguentemente, in ordine alle predette contestazioni, i deferiti erano tutti prosciolti.

Invece, per quanto riguardava le altre contestazioni, il Tribunale concludeva nel senso che segue:

- sulla violazione delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, per non aver eseguito i tamponi a distanza di 4 giorni e i test sierologici a distanza di 14 giorni, la violazione risultava provata “per tabulas” e non appariva dirimente quanto evidenziato dai deferiti in ordine alla circostanza per la quale le date a cui si riferiva la Procura Federale non sarebbero state quelle di effettuazione delle analisi, bensì quelle di processazione dei campioni prelevati, dato che non erano le date di effettuazione ma il mancato rispetto dei termini tra un “test” e un altro che formavano oggetto di deferimento, per cui, se tutti i “test” avevano la data del giorno successivo al prelievo, il fulcro della contestazione non cambiava comunque;

- relativamente al mancato raggiungimento degli “standard” probatori richiesti non apparivano condivisibili le eccezioni sollevate dai deferiti, poiché le attestazioni contenute nella relazione dei collaboratori della Procura Federale all'uopo incaricati di effettuare l'ispezione facevano piena prova, in assenza di allegazioni contrarie dei deferiti;

- non appariva configurabile la violazione del “ne bis in idem”, come pure lamentato dai deferiti, in quanto con il primo deferimento era contestata la violazione della data di effettuazione del “test”, mentre con il secondo deferimento la violazione dell'intervallo prescritto dal protocollo tra un'analisi e un'altra;

- per quanto concerneva le ulteriori violazioni del protocollo, riteneva il giudice di primo grado che non coglievano nel segno le considerazioni per cui otto giorni non sarebbero stati sufficienti per garantire l'adeguamento alle richiamate “Indicazioni”, dato che le prescrizioni ivi contenute erano, infatti, vincolanti e, in assenza di adeguamento, le società non avrebbero dovuto proprio iniziare gli allenamenti collettivi;

- sul mancato utilizzo da parte dei calciatori che accedevano allo stadio dei necessari “DPI” la relazione ispettiva era stata chiara nell’individuare che i calciatori accedevano senza indossarli, nonostante il Protocollo prescrivesse che "tutti i soggetti dovranno essere dotati dei Dispositivi di Protezione Individuale"; né risultavano contestazioni in ordine all'assenza dei necessari materiali disinfettanti per la ripetuta igienizzazione della strumentazione sanitaria e delle prestazioni di controllo della temperatura e della saturazione;

- sull'assenza di percorsi di entrata e in uscita, nonché della relativa segnaletica, il protocollo prescriveva che i soggetti seguissero un percorso differenziato in entrambi i sensi per accedere al (e uscire dal) luogo di allenamento e l’asserita impossibilità tecnica di prevedere percorsi separati non era stata in alcun modo dimostrata, né poteva farsi a meno di rappresentare che avrebbero potuto essere adottate cautele specifiche che avessero consentito ai soggetti interessati di seguire ugualmente percorsi differenziati;

- con riferimento alla necessaria areazione e ventilazione forzata nei locali palestra spogliatoi e doccia la stessa relazione allegata dalle difese dei deferiti affermava che, all'epoca, delle ispezioni la struttura non rispettava gli “standard” minimi. Sul non aver predisposto locali separati per i materiali puliti e quelli sporchi, la circostanza invocata dai deferiti che in tali ambienti poteva accedere soltanto personale autorizzato debitamente provvisto dei relativi “DPI” e che i materiali in questione si trovavano a debita distanza per impedire qualsivoglia contaminazione, per il Tribunale non poteva rappresentare un esimente, essendo espressamente richieste dalla normativa tali prescrizioni. Fermo restando che, nella relazione ispettiva, era stato espressamente chiarito che non erano state messe in pratica precauzioni per evitare la contaminazione.

4. Anche alla luce delle precedenti decisioni con le quali il Tribunale aveva dichiarato l'efficacia di accordi di patteggiamento per casi analoghi, il Collegio condivideva i criteri di quantificazione delle sanzioni individuati dalla Procura federale e, conseguentemente, determinava le sanzioni e in 3.750,00 ciascuno per i Sigg.ri Guarascio e Avventuriera e in € 5.000,00 per il Cosenza.

5. Con rituale reclamo a questa Corte, i tre deferiti, ciascuno per la propria sanzione, chiedevamo la riforma di tale decisione, lamentando, in sintesi, quanto segue.

I reclamanti rilevavano che il Tribunale, prosciogliendoli per il resto, aveva accolto i seguenti punti del deferimento, quali:

- il punto c) del deferimento n. 5991/1008, "per non aver fatto osservare l'obbligo di dotazione del personale, oltre che dei dispositivi predetti;

- il punto a) del deferimento n. 6007/1140, "per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il “test” del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al “test” eseguito in data 17/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 12/6/2020, al “test” eseguito in data 23/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 18/6/2020; al “test” eseguito in data 30/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 25/6/2020; al “test” eseguito in data 9/7/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 4/7/2020; al “test” eseguito in data 14/7/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 9/7/2020; nonché per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il “test” sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al “test” eseguito in data 17/6/2020 a distanza di 22 giorni dal precedente del 26/5/2020";

- il punto b) del deferimento n. 6007/1140, "per non provveduto ad assicurare nei locali palestra, spogliatoi e doccia la necessaria aerazione e ventilazione forzata come da protocollo, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-19".

6. In relazione al “punto a)” suddetto e alla motivazione del Tribunale, i reclamanti osservavano che, dal materiale documentale prodotto, vi erano le dichiarazioni di colui che aveva eseguito i “test”, il quale confermava la circostanza, pure documentata negli atti allegati, per cui, dovendo ricorrere all’ausilio del laboratorio “Synlab” con sede in Firenze (consigliato dalla Lega di Serie B), i prelievi avvenivano nel pomeriggio e, pur immediatamente trasportati nel capoluogo fiorentino, vi giungevano in tarda notte ed erano acquisiti la mattina del giorno successivo a quello del prelievo stesso: da qui la data del quinto giorno presa a riferimento dalla Procura e dal Tribunale. In realtà, quindi, i prelievi, erano correttamente eseguiti dal Cosenza il quarto giorno e non il quinto e illogica, nonché contraddittoria, appariva la motivazione del giudice di primo grado, che riteneva provata “per tabulas” la violazione, dato che, tanto nella documentazione raccolta dalla Procura, quanto dalle integrazioni fornite nelle relative memorie difensive, le prove invece erano tutte a conferma delle argomentazioni esposte dai deferiti.

I reclamanti rilevavano un’ulteriore, macroscopica, illogicità riguardante la distanza degli esami sierologici eseguiti dal 26 maggio al 17 giugno, laddove il Tribunale aveva prosciolto gli odierni deferiti perché il “tempo zero” non poteva essere considerato al 26 maggio 2020 ma alla data di inizio degli allenamenti del l 3 giugno 2020, data in cui peraltro è avvenuto anche il “test” sierologico, con conseguente rispetto del tempo di intervallo richiesto, di 14 giorni, che caratterizzava il secondo sierologico del 17 giugno 2020.

I reclamanti censuravano anche le affermazioni del Tribunale sulla eccepita violazione del principio del “ne bis in idem”, visto che nel primo deferimento era contestato che non era stato fatto “eseguire al Gruppo Squadra il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 17/6/2020 a distanza di 22 giorni dal precedente del 26/5/2020", mentre nel secondo "per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 17/6/2020 a distanza di  22 giorni dal precedente del 26/5/2020".  Ne

conseguiva che in entrambi i casi era contestato sempre e solo l'intervallo di tempo e non la data di effettuazione.

7. In relazione ai punti b) e c) sopra riportati, i reclamanti osservavano di aver dimostrato, con perizie e documentazione, lo sforzo e l'impegno del Cosenza nel cercare di adottare quanto richiesto in termini strutturali, considerando l’eccezionalità della situazione pandemica e che gli allenamenti della squadra erano iniziati il 3 giugno, per cui alcuni di tali requisiti potevano essere stati predisposti “frettolosamente”. Ai calciatori erano stati forniti tutti gli strumenti di protezione ed erano state dettagliatamente spiegate, sia per iscritto che oralmente dal dott. Avventuriera, le procedure da mettere in atto per la prevenzione alla diffusione del virus né la società poteva controllare, all’esterno e all’interno, se le autovetture dei calciatori fossero dotate di “protezioni”, fermo restando che gli strumenti di protezione dovevano essere richiesti al personale addetto prima di accedere allo stabile, al quale gli atleti facevano ingresso nel pieno rispetto delle regole, fermo restando che in quel periodo le norme statali a riguardo avevano previsto un affievolimento all'utilizzo delle mascherine all'aperto.

L'unica violazione "strutturale", comune ad entrambi i deferimenti, relativa all'areazione e ventilazione dei locali, per i reclamanti era insussistente, dato che l'obbligo all'aereazione forzata esisteva nel limite in cui le condizioni strutturali dell'impianto non consentivano una ventilazione sufficiente a garantire un ricambio d'aria adeguato, ma molti degli spazi esaminati durante l'ispezione consentivano invece un ricambio d'aria sufficiente, tramite le grandi finestre di cui erano dotati; inoltre, la ventilazione forzata era stata poi installata e munita di ulteriori accessori rispetto a quelli previsti dalla normativa, sebbene in alcuni spazi non ve ne fosse alcuna necessità (come per il locale palestra) e altri erano muniti già di un sistema di ventilazione forzata. I reclamanti osservavano, inoltre, che lo stadio è di proprietà del Comune e in otto giorni non sarebbe stato possibile installare ulteriori impianti nel rispetto delle norme generali.

I reclamanti osservavano che, ad ogni modo, nessun caso di positività era stato riscontato, a riprova dell'attenzione e della scrupolosità con cui erano stati adempiuti gli obblighi previsti per legge e con cui tutti avevano operato e che tutte le suesposte ragioni non erano state minimamente considerate dal Tribunale federale nella propria decisione, il quale si era limitato a confermare le violazioni senza comprendere le effettive peculiarità delle circostanze come dimostrate dai reclamanti, non considerandole neanche in termini di applicazione di misure attenuanti e limitandosi a calcolare una quota fissa per ciascuna presunta violazione,

senza garantire un trattamento differente e meno afflittivo per le circostanze che presentavano peculiarità documentate.

8. I reclamanti concludevano, pertanto, chiedendo in via principale l’annullamento della decisione in epigrafe e, in via subordinata, l’applicazione della “pena base” nella misura minima tenuto conto delle circostanze attenuanti rilevabili.

9. Si costituiva in giudizio la Procura federale, che depositava una memoria contenete l’esposizione delle tesi orientate a rilevare l’infondatezza del gravame.

Nel corso dell’udienza tenutasi in videoconferenza il 26 Gennaio  2021 i difensori delle parti ulteriormente illustravano le loro argomentazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminando le censure dei reclamanti, il Collegio rileva la fondatezza della prima, orientata a lamentare l’erroneità della sentenza nella parte in cui aveva rilevato che fosse dimostrata “per tabulas” la violazione della normativa indicata, non risultando eseguiti i tamponi a distanza di quattro giorni l’uno dall’altro e i “test” sierologici a distanza di quattordici giorni.

La Corte federale d’appello, esaminando proprio la documentazione in atti, riscontra che era contestato ai deferiti di aver effettuato i tamponi nelle date del 17 giugno, 23 giugno, 30 giugno, 9 luglio e 14 luglio, ciascuno a distanza di cinque giorni – e non quattro – dai precedenti, rispettivamente del 12 giugno, 18 giugno, 25 giugno, 4 luglio e 9 luglio.

In realtà, agli atti risulta una tabella in cui sono indicate le date dell’esame, quindi della processazione, che appaiono distanti cinque giorni l’uno dall’altro.

Quel che ha sottolineato però la sentenza impugnata, proprio a confutazione della tesi dei deferiti che evidenziavano la considerazione delle date di analisi presso il laboratorio autorizzato, è che quel che contestava la Procura “…non sono le date di effettuazione ma il mancato rispetto dei termini tra un test e un altro” e che “…se tutti i test hanno la data del giorno successivo al prelievo il dato non cambia. Sono sempre decorsi cinque giorni tra un tampone e un altro, nonché 22 giorni tra un test sierologico e un altro, in palese violazione del citato protocollo”.

Tale ragionamento deduttivo, però, non può essere condiviso, in quanto la tesi espressa dai deferiti, come riproposta in questa sede, è che le date di prelievo erano giuste e rispettose del termine di quattro giorni, ben potendo risultare la data della processazione il giorno successivo, in virtù del tempo di trasporto del campione da Cosenza a Firenze.

Fuorviante, dunque, appare la deduzione per la quale esaminando le date delle analisi doveva dedursi che il prelievo fosse stato sempre eseguito il giorno prima.

Ebbene, dalla relazione del collaboratore della Procura federale del 14 luglio 2020 in ordine ai “test” sul “gruppo squadra”, si leggono le seguenti date di prelievo/tampone (e non di esame come per l’altra tabella sopra ricordata): 2 giugno – 6 giugno – 10 giugno – 12 giugno – 17 giugno – 18 giugno – 23 giugno – 25 giugno – 30 giugno – 2 luglio – 4 luglio – 9 luglio – 14 luglio.

Dall’ulteriore documentazione e prendendo a riferimento le date di caricamento della richiesta di processazione, si nota che alcune richieste sono del giorno stesso del prelievo, altre del giorno successivo.

La circostanza può verosimilmente ascriversi a quanto illustrato dai deferiti, secondo cui spesso i tamponi arrivavano a Firenze in orario notturno, oltre le 00.00, per cui non può essere il giorno di esame a fornire un elemento probatorio.

Risultano in atti, per i calciatori Asencio e Bruccini, le diagnosi del laboratorio “Synlab”, da cui si rileva: per Asencio, una “richiesta” del 14 luglio ore 00.00, una del 9 luglio, ore 1,24, altra del 4 luglio, ore 21.46.

Orbene, il Collegio osserva che mentre le prime due attestano che il prelievo non possa che essere avvenuto il giorno precedente, visto il numero di ore di viaggio necessarie tra Cosenza e Firenze, quest’ultima, delle 21.46 attesta che il prelievo sia avvenuto lo stesso giorno, per cui tra il 4 luglio e l’8 luglio decorrono quattro giorni e non cinque. Risulta altresì una richiesta del 30 giugno ore 2.00, con prelievo quindi del 29 giugno, entro quattro giorni dal precedente del 25 giugno.

Lo stesso vale per il calciatore Bruccini, per il quale risulta una richiesta del 14 luglio ore 00.00, con prelievo, quindi, del 13 luglio, e una del 4 luglio ore 21.44. Così anche per il calciatore Bittante (richiesta del 4 luglio ore 21.46 con prelievo evidentemente lo stesso giorno, a fronte di successiva richiesta del 9 luglio ore 1.22 con prelievo evidentemente il giorno precedente).

E’ vero che tale ragionamento non può essere esteso per tutte le date, visto che alcune richieste sono successive di cinque giorni in ore posteriori alle 00.00 e, quindi, con prelievi entrambi del giorno precedente (vedi Bruccini, richiesta del 14 luglio ore 00.00 con prelievo il 13 e richiesta del 9 luglio ore 1.24 con prelievo l’8, distante cinque giorni dal 13) ma, nell’esame complessivo si rileva il difetto di motivazione della sentenza di primo grado, che avrebbe dovuto approfondire la documentazione nel senso ora descritto, senza limitarsi a richiamare la circostanza della distanza di cinque giorni tra una processazione e l’altra, visto che alcune avvenivano lo stesso giorno e altre no.

Per quanto riguarda la contestazione sulla data dell’esame sierologico, lo stesso Tribunale ammette che la data “tempo zero” sia quella della ripresa degli allenamenti al 3 giugno e non al 26 maggio, come osservato dai reclamanti, sommando 14 giorni al 3 giugno il risultato che si ottiene è il 17 giugno 2020, e quindi la data del secondo sierologico effettuato è in termini. Chiarito ciò e ritenuto che tale illogicità possa portare all’accoglimento parziale del motivo di reclamo e alla conseguente riduzione della sanzione, come da dispositivo, relativamente agli altri motivi del gravame il Collegio ne constata l’infondatezza.

Riguardo alla lamentata violazione del principio del “ne bis in idem”, questa Corte rileva che con il primo deferimento era contestata la violazione della data di effettuazione del “test” tra il 26 maggio 2020 e il 2 giugno 2020 e tra il 9 giugno e il 14 giugno 2020, nonché per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il “test” sierologico alla scadenza dei 14 giorni con riferimento al “test” del 9 giugno 2020; mentre con il secondo deferimento il tutto era riferito a date ulteriori e successive.

Infondata, come detto, è anche la residua parte del reclamo, in ordine alle modalità di gestione del centro sportivo di allenamento.

Che via sia stato sforzo e impegno del club nel cercare di adottare quanto richiesto in termini strutturali, come evidenziato dai reclamanti, non è disconosciuto in senso assoluto ma ciò vale per tutte le squadre professionistiche che si sono trovate, come il Cosenza, a fronteggiare all’improvviso l'eccezionalità degli eventi che hanno caratterizzato l'anno 2020.

Riguardando tale emergenza la salute degli stessi calciatori e di tutti gli operatori del “gruppo squadra”, particolarmente rigida doveva essere l’osservanza del “Protocollo sanitario” e delle altre norme adottate.

Non bastava fornire ai calciatori i “DPI” ma la società doveva assicurarsi che gli stessi li indossassero e ciò non risulta dalla relazione né i reclamanti hanno fornito elementi oggettivi a confutazione, essendo sufficiente la dichiarazione del collaboratore della Procura in tal senso.

Così pure che lo stadio non sia di proprietà del Cosenza ma del Comune – situazione simile a quasi tutte le società professionistiche – non può essere un’esimente al fine della dotazione di impianti di ventilazione forzata che comunque la società reclamante dice di aver in seguito realizzato ma dopo l’inizio degli allenamenti.

Che vi fosse impossibilità di prevedere percorsi separati di entrata e di uscita non è circostanza dimostrata, fermo restando che non vi erano disposizioni specifiche e ben la società avrebbe potuto provvedere in qualunque modo.

Così pure che i materiali puliti e quelli sporchi, pur collocati nel medesimo ambiente a distanza, fossero manipolati solo da personale autorizzato e dotato di “DPI” non integra un’esimente alla violazione delle disposizioni sanitarie richiamate nel deferimento, dato che era richiesta precisamente la predisposizione di ambienti separati.

Le circostanze attenuanti, poi, risultano considerate dal Tribunale, che ha infatti provveduto a irrogare sanzioni più basse di quelle richieste dalla Procura.

Alla luce di quanto illustrato, pertanto, il reclamo può trovare solo parziale accoglimento.

P.Q.M.

accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, ridetermina le sanzioni nelle seguenti misure:

- sig. Eugenio Guarascio: ammenda di € 2.000,00 (duemila/00);

- sig. Avventuriera Nino: ammenda di € 2.000,00 (duemila/00);

- società Cosenza Calcio S.r.l.: ammenda di € 3.000,00 (tremila/00).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

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