F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 083 CFA dell’8 Marzo 2021 (Procura Federale/ASD Brugnato 1955-Sig. Salesiani Michele-ASD Valdivara 5 Terre) N. 115/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 083/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 115/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 083/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONE I

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello Presidente

Patrizio Leozappa Componente

Paola Palmieri Componente (relatore)

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. RG 115/CFA/2020-2021, proposto dalla Procura Federale;

contro

il Sig. Salesiani Michele, quale Presidente della società A.S.D. Brugnato 1955, la A.S.D.

Brugnato 1955 e la ASD Valdivara 5 Terre

per la riforma

della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria, pubblicata con il comunicato ufficiale n. 47 del 29/01/2021, di proscioglimento del Sig. Salesiani Michele all'epoca dei fatti, Presidente della Società A.S.D. Brugnato 1955, dalla violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS in relazione all'art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore-Tecnico e all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., della società A.S.D. Brugnato 1955 chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S. e della società A.S.D. Valdivara 5 Terre chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.G.S., a seguito del proprio deferimento n. 4698/l079pf19-20/GC/LDF/ac del 19 Ottobre  2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 26 Febbraio  2021, tenutasi in videoconferenza, l’avv. Paola Palmieri e udito, sempre in videoconferenza come da verbale, l’avv. Massimo Adamo per la Procura Federale, l’avv. Francesco Rondini per la società A.S.D. Valdivara 5 Terre nonché il suo Presidente e l’avv. Ignazio Sabatino per il Sig. Michele Salesiani e la società A.S.D. Brugnato 1955.

RITENUTO IN FATTO

1. Con esposto del Signor Roberto Podenzana, tesserato nella Stagione Sportiva 2019/2020 per la ASD Valdivara 5 Terre, con la qualifica di Dirigente accompagnatore veniva segnalato che, nella medesima stagione sportiva, il Signor Valter Lunghi era tesserato quale allenatore U-16 Regionale per la stessa società e risultava, altresì, ricoprire la carica di Direttore sportivo della società A.S.D. Brugnato 1955.

All’esito delle indagini la Procura federale, ritenendo fondata la segnalazione, con atto del 28 agosto 2020, comunicava agli interessati la relativa conclusione e, successivamente, spirato il termine concesso ed esaminate le memorie difensive, con atto del 19 Ottobre  2020, deferiva:

a) alla competente commissione disciplinare presso il settore tecnico:

- Sig. Lunghi Valter, tesserato nella stagione sportiva 2019/2020 per la società A.S.D. Valdivara 5 Terre con la qualifica di allenatore di base – cod. 55280 - per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1 e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 4, delle N.O.I.F., poiché, pur tesserato con la società A.S.D. Valdivara 5 Terre in qualità di allenatore del Settore Giovanile categoria allievi fascia B, ricopriva il ruolo ed esercitava le funzioni di direttore sportivo della società A.S.D. Brugnato 1955;

b) al Tribunale federale territoriale della Liguria:

- Il Sig. Salesiani Michele, all’epoca dei fatti, Presidente munito di poteri di legale rappresentanza della Società A.S.D. Brugnato 1955, per rispondere della violazione dell’art. 4,  comma  1,  del  Codice  di  Giustizia  Sportiva  in  relazione  all’art.  40,  comma  1,  del

Regolamento del Settore Tecnico e all’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F. per aver consentito o, comunque, non impedito al Sig. Lunghi Valter, tesserato nella stagione sportiva 2019/2020 per la società A.S.D. Valdivara 5 Terre con la qualifica di allenatore di base, di ricoprire il ruolo ed esercitare le funzioni di direttore sportivo della società A.S.D. Brugnato 1955, per la quale il Lunghi non era tesserato;

- la Società A.S.D. Brugnato 1955, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva della violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dal Presidente, Sig. Salesiani Michele e dal Sig. Lunghi Valter, nei cui confronti o nel cui interesse della predetta società era espletata dal Sig. Lunghi Valter l’attività contestata ai sensi dell’art. 2, comma 2, C.G.S.;

- la Società A.S.D. Valdivara 5 Terre, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell'art. 6, comma 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dal Sig. Lunghi Valter, tesserato per la predetta società in qualità di allenatore del Settore Giovanile categoria allievi fascia B.

In particolare la Procura riteneva particolarmente significative, ai fini dell’incolpazione, sia gli articoli di giornale (link del Giornale La Spezia riportante una intervista del Sig. Lunghi Valer e articolo di giornale ove il Sig. Lunghi veniva indicato come direttore sportivo del Brugnato) allegati all’esposto del Sig. Podenzana, sia i risultati delle audizioni di Salesiani Michele, Lunghi Valter e Podenzana Roberto. Nonché le risultanze della pagina Facebook. Nel giudizio celebratosi il 20 Gennaio  2021 dinanzi al Tribunale federale territoriale della Liguria,  il  rappresentante  della  Procura  federale,  riportandosi  integralmente  all’atto  di incolpazione,  chiedeva  affermarsi  la  responsabilità  dei  deferiti  e,  conseguentemente, comminarsi, a carico del sig. Salesiani Michele, 6 mesi di inibizione, a carico delle Società

A.S.D. Valdivara 5 Terre euro 200,00 di ammenda e a carico della società A.S.D. Brugnato 1955, euro 600,00 di ammenda.

All’esito, il Giudice territoriale deliberava di prosciogliere tutti i soggetti deferiti “perché l'addebito non sussiste”, con motivazione depositata il 29 Gennaio  2021. In particolare, il Tribunale, sulla base del materiale probatorio esaminato, non riteneva raggiunta la prova della responsabilità dei soggetti deferiti per i fatti loro rispettivamente ascritti. L’articolo di stampa non poteva ritenersi probante in quanto era il giornalista a qualificare il Lunghi come Direttore sportivo del Brugnato e ciò in contrasto con le fonti ufficiali che lo vedevano registrato come allenatore del Brugnato e del tutto estraneo alla società Brugnato 1955. Le medesime fonti non potevano poi essere smentite dalla pagina Facebook in quanto la stessa non costituiva emanazione della società e non era tenuta da soggetti tesserati “ ciò per cui l’indicazione del Sig. Lunghi quale Direttore sportivo può essere dovuto ad un errore ovvero può essere il frutto di una mera ipotesi poi non concretizzatasi”.

Con separato giudizio era trattato il procedimento a carico dell’allenatore dalla Commissione disciplinare del Settore tecnico che dichiarava il sig. Lunghi Valter responsabile dell’addebito contestato, condannandolo alla sanzione della squalifica per mesi uno come da decisione pubblicata sul C.U. n. 206 del 25 Gennaio  2021.

La Commissione disciplinare, riteneva che:

<< - in base all’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ai tecnici, a prescindere dal tesseramento, è fatto divieto di compiere “attività per più di una società”, quando queste avvengano “nel corso della medesima stagione sportiva”;

- il sig. Lunghi ha svolto a favore della società ASD Brugnato 1955 un’attività di fatto riconducibile a quella di Direttore sportivo, giacché ha fornito una serie di nominativi di calciatori al Presidente della suddetta società per la costituzione ex novo della squadra, dopo il fallimento della precedente gestione;

- l’attività di ‘collaborazione’ è stata espletata nell’estate 2019, segnatamente fino agli inizi di agosto, periodo in cui il sig. Lunghi ha deciso di tesserarsi per la Valdivara Cinque Terre (tesseramento peraltro formalmente perfezionato in data 12/12/2019);

- tali circostanze risultano dalle audizioni del deferito e del Presidente della ASD Brugnato 1955, il quale in particolare ha riferito che il Sig. Lunghi aveva dato “consigli” e fornito “contatti” per la nuova società, ma “verso i primi del mese di agosto 2019 […] preferiva non assumere  alcun impegno  con  la ASD Brugnato 1955”,  perché “il  progetto  della formazione della prima squadra non decollava secondo le aspettative”>>.

Tanto premesso, avverso la decisione del Tribunale territoriale Liguria pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 29/01/2021, la Procura federale proponeva reclamo deducendo i seguenti motivi:

“Omesso esame o comunque erronea valutazione dei fatti posti a base del deferimento- travisamento e, comunque, errata interpretazione e valutazione delle risultanze delle indagini - motivazione erronea, apparente, contraddittoria - e/o comunque illogica e insufficiente – violazione e/o errata applicazione del disposto di cui all’art. 38, comma 4 del N.O.I.F”.

In sintesi, la Procura censurava la decisione del Tribunale federale per avere ignorato le risultanze decisive e omesso una compiuta disamina delle prove, in particolare omettendo di dare il giusto valore all’articolo di giornale del 28 Ottobre  2019 ed ignorando l’ulteriore articolo posto a sostegno del deferimento. La decisione di primo grado, inoltre, sulla base della tesi della Procura, aveva anche omesso di considerare le risultanze delle audizioni da cui emergeva che il Lunghi aveva svolto attività di direttore sportivo o meglio, un’attività di collaborazione nel periodo estivo e fino ad agosto, periodo in cui poi si era tesserato per il Valdivara.  Tale  condotta  integrava  la  tipica  attività  del  direttore  sportivo  consistente nell’avere fornito una serie di nominativi al presidente della società per la costituzione ex novo della squadra dopo il fallimento della precedente gestione. Proprio su tali elementi la commissione disciplinare del settore tecnico aveva fondato il giudizio di colpevolezza nei confronti del Lunghi. Non potevano poi ignorarsi le risultanze del giudizio avviato a seguito del deferimento del Lunghi, definito con la sentenza della Commissione di disciplina che riteneva Valter Lunghi responsabile degli addebiti con sanzione della squalifica di un mese. In vista dell’udienza si sono costituiti con memoria difensiva il Sig. Salesiani, quale legale rappresentante della ASD Brugnato 1955 che, oltre a confutare il reclamo, ha prodotto una distinta della gara tenutasi dal Valdivara in data 27 Ottobre  2019 e la soc. Valdivara 5 Terre che ha chiesto il rigetto del reclamo e, in subordine, invocato l’attenuante dell’art. 6 del C.G.S.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato per le seguenti considerazioni.

Come esposto in fatto, la Procura fonda l’appello sul rilievo di un incompleto esame istruttorio da parte del Giudice di primo grado, che non avrebbe preso in considerazione alcuni elementi probatori e trascurato la rilevanza di altri.

Osserva il Collegio che effettivamente, a sostegno del deferimento, erano posti due articoli di giornale:

- un articolo del Giornale Città della Spezia, tratto dal link della pagina Quotidiano cittadino

- Redazione 28/10/2019, intitolato: “Il Brugnato “torna” alla vittoria, riportava un ‘intervista rilasciata a fine di una partita dove è il commento (n.d.r. virgolettato) del Direttore sportivo

del Brugnato 1955 Sig. Lunghi Valter: “Una nostra grande prestazione, partita a senso unico con supremazia del Brugnato. Abbiamo segnato tre gol e sbagliato almeno altre cinque occasioni nitide. Giusta la vittoria. Non potevamo iniziare meglio il campionato, pubblico da altre categorie con 250 persone sugli spalti”.

- un altro articolo di giornale dal titolo: “La leggenda del Brugnato torna a far parlare di sé dopo 14 anni di assenza” riportava testualmente: “Per tornare al presente, la società si è data un organigramma, che è ancora in fase di evoluzione, che vede Michele Salesiani nelle vesti di presidente, mentre Federico Sartelli fungerà da vice, a Fabio Sartelli è stata affidata la carica di segretario. Valter Lunghi sarà il nuovo direttore sportivo mentre i dirigenti…”.

Il sito della ASD Brugnato 1955, che riportava, alla data del 20/9/2019, l’organigramma societario dove, alla voce “Direttore sportivo”, veniva indicato il nome di Lunghi Valter. Dalle audizioni dei deferiti emergeva che l’attività di ‘collaborazione’ del Sig. Lunghi, consistita nel dare consigli e fornire contatti per la nuova società, era stata espletata nell’estate 2019. Il Lunghi, agli inizi di agosto, decideva di tesserarsi per la Valdivara Cinque Terre. Effettivamente il Tribunale di primo grado ha esaminato solo il primo articolo, escludendone l’efficacia probante in quanto era “il giornalista a qualificare il Lunghi come Direttore sportivo del Brugnato e non è il sullodato a qualificarsi in quanto tale”. L’articolo era, inoltre, ritenuto in contrasto con le fonti ufficiali che vedevano il Lunghi registrato quale allenatore della Valdivara ed estraneo alla soc. Brugnato.

Osserva il Collegio che, in via generale, le notizie giornalistiche non possono costituire prova dei fatti riportati, a meno che non sussistano elementi di riscontro di carattere oggettivo, quanto meno tali da far ritenere che l’articolo riporti una notizia veritiera. Oltretutto, nel caso in esame, di tratta di piccole testate giornalistiche di carattere locale e on line che possono non dare completo affidamento su un accurato controllo delle fonti.

In ogni caso, l’articolo del cui omesso esame la Procura si lamenta, esprime una valutazione prognostica ventilando l’intenzione della società di completare l’organigramma anche con il Lunghi nella veste di direttore sportivo. L’articolo, inoltre, è privo di data e non consente di collocare temporalmente il contesto.

Quanto all’articolo del 28/10/2019 tratto da una testata giornalistica on line di carattere locale, lo stesso è privo di rilievo oggettivo per le considerazioni espresse dal Tribunale, tenuto conto che all’epoca risulta documentalmente provato che il Lunghi fosse allenatore della Valdivara.

E ciò, anche a prescindere dalla produzione in giudizio da parte dell’appellato Salesiani che, in allegato alla memoria, ha trasmesso una scheda tecnica del 27 Gennaio  2019, da cui risulta che il Lunghi era impegnato in altra partita sul campo del Falconara Lerici in qualità di allenatore della Valdivara 5 Terre, squadra per la quale risulta effettivamente tesserato a decorrere dal 12 Settembre.

Anche gli ulteriori elementi non consentono di dare sostanza agli addebiti contestati.

Quanto alla pagina Facebook, non risulta superata la statuizione del Tribunale federale secondo cui la stessa “non costituisce emanazione ufficiale della società e non è tenuta da soggetti ed essa tesserati, ciò per cui l’indicazione del Signor Lunghi quale Direttore sportivo può essere dovuta ad un errore ovvero può essere frutto di una mera ipotesi poi con concretizzatasi.”

Il fatto che il collaboratore delegato alle indagini abbia ricontrollato con data 27/7/2020 il sito della ASD Brugnato, il quale riportava alla data del 29/9/2019 l’organigramma societario dove alla voce “Direttore sportivo” veniva indicato il nome di Lunghi Valter, non pare significativo. Non trattandosi di sito ufficiale della società ma di pagina di un socio gestito dai tifosi, le relative risultanze sono prive di rilevo oggettivo, né risulta qui in contestazione l’obbligo della società di verificare la corrispondenza al vero di notizie emergenti dalla pagina FB, gestita da non tesserati.

Quanto agli ulteriori elementi acquisiti in sede di indagine dal collaboratore delegato, tale conclusione non appare contraddetta, ed è anzi sostanzialmente confermata, dal complesso delle audizioni svolte dalla Procura in fase di istruttoria, da cui si rileva una sostanziale convergenza delle testimonianze sia del Salesiani che del Lunghi.

In effetti, il primo ha pacificamente dato atto di contatti intervenuti tra di loro nell’estate 2019 (nel maggio/giugno, come specificato nel verbale di audizione in atti) dovuti all’intenzione del Salesiani di costituire una nuova squadra aggiungendo che il Lunghi si era limitato a consigliargli alcuni nominativi di calciatori mentre già ai primi di agosto, lo stesso gli comunicava che preferiva non assumere alcun impegno con la ADS Brugnato avendo deciso di accettare l’offerta, quale allenatore, della soc. Valdivara, come poi accaduto.

Tale ricostruzione non solo è plausibile ma coincide con il fatto, documentalmente provato, che il Lunghi risulta effettivamente tesserato per la Valdivara a far data dal 12 Settembre 2019, come da scheda agli atti del fascicolo di primo grado.

Dal complesso di tali dichiarazioni, pertanto, emerge solo che tra i soggetti sono intercorsi contatti informali in un periodo in cui il Lunghi non era ancora tesserato per il Valdivara e il Salesiani stava ancora ipotizzando di fondare una nuova squadra.

Tali risultanze non consentono di ravvisare una qualche scorrettezza nel comportamento del Salesiani per violazione del generale dovere di correttezza sportiva di cui all’art. 4 del C.G.S o dell’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ai sensi del quale “i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale”, ovvero dell’art. 40, primo comma, del Regolamento del settore tecnico, ove si prevede che “i tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse (…)”.

E’ pur vero che tale ultima disposizione prevede un divieto generale di doppia attività nella medesima stagione sportiva a prescindere dal tesseramento presso due società in quanto ciò che rileva, ai fini dell’illecito in questione, è la circostanza che il tecnico abbia svolto la propria attività per due società nella medesima stagione sportiva.

Tuttavia, anche tale residuale possibilità non risulta minimamente acclarata in quanto ciò che è emerso è riferibile solo ad alcuni contatti di natura informale avvenuti in un momento in cui il Lunghi non ancora tesserato per la Valdivara, né risulta in alcun modo che, al momento in cui il Salesiani contattava il Lunghi, quest’ultimo stesse, di fatto, già operando in veste di allenatore presso la stessa. Si tratta di un tema di indagine che non risulta approfondito in audizione e che non è stato evidenziato in sede di reclamo. Quanto al periodo successivo, non vi è nulla di più dei menzionati articoli.

Tanto basta per ritenere non provati gli addebiti nei confronti del Salesiani e, di conseguenza della società ADS Brugnato, coinvolta ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S.

Quanto alla posizione della Valdivara, coinvolta per responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 2 del C.G.S, nel richiamare quanto già detto, si osserva altresì che la decisione della Commissione disciplinare, richiamata dalla Procura a sostegno del reclamo, non costituisce precedente vincolante per il Collegio, i fatti potendo comunque essere rivalutati ai fini

dell’apprezzamento degli addebiti – mossi con distinto atto di deferimento - nei confronti della società rispetto ai fatti ascritti al proprio allenatore.

Con il reclamo la Procura si limita a lamentare che non si sia tenuto conto delle risultanze istruttorie esaminate dalla Commissione di disciplina in altro giudizio senza peraltro chiarire, anche all’esito della discussione, se tale decisione sia divenuta definitiva.

La sentenza pronunciata nei confronti del Lunghi, in ogni caso, costituisce un precedente liberamente valutabile dal Collegio nel presente giudizio, in cui occorre accertare gli addebiti nei confronti di diversi soggetti e delle rispettive società di appartenenza.

Si osserva, infine, che il Collegio non intende in tal modo discostarsi dal consolidato orientamento secondo cui lo standard probatorio nel processo sportivo non deve spingersi fino alla certezza assoluta della commissione dell’illecito e il superamento di ogni ragionevole dubbio, come invece è previsto dall’ordinamento penale. Risulta, infatti, al contempo osservato che il grado di prova deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità anche se inferiore alla esclusione di ogni ragionevole dubbio (Collegio di Garanzia del Coni, S.U., decisione 2 agosto 2016, n. 34 e, in precedenza, S.U., decisione 10 Febbraio  2016 n. 6).

In sostanza, in ambito disciplinare, occorre comunque che, attraverso la libera valutazione delle prove, quanto meno l’organo di giustizia sportiva raggiunga una ragionevole convinzione della fondatezza degli addebiti sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti. (in tal senso CFA SSUU n. 95-2019/2020, ove si richiama l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza federale “secondo cui «per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 Gennaio  2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte)» (CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23.8.2012)”.

Nel caso in esame, tuttavia, proprio alla luce dello standard probatorio indicato, non può ritenersi raggiunto un ragionevole convincimento in quanto, per le ragioni evidenziate, il deferimento è sorretto da meri elementi indiziari, non sufficienti a sostenere, con un sufficiente grado di probabilità, la colpevolezza dei deferiti.

Il reclamo, pertanto, deve essere respinto.

P.Q.M.

respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

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