F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 084 CFA dell’ 11 Marzo 2021 (Cerbella Enrico ed altri/Procura Federale) N. 100/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 101/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 102/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 103/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 104/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 105/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 106/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 107/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 108/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 109/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 110/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 111/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 112/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 113/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 114/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N.. 084/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

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LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello Presidente

Claudio Franchini Componente

Mauro Mazzoni Componente

Carlo Sica Componente

Maurizio Fumo Componente (relatore)

 

ha pronunziato la seguente

DECISIONE

sui reclami nn. RG 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114/2020-2021 proposti dai Sigg.ri:

Cerbella Enrico, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Grazia Giorgi e Silvia Guerra, Ferrarese Claudio, rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Pinamonti, Macchetti Andrea, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano Lecce e Salvatore Catalano, Lazzarini Sergio, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Barbieri, Aiello Antonio, rappresentato e difeso dall’avv. Pierpaolo Livio, Masi Marco, rappresentato e difeso dall’avv. Federico Menichini, Bambini Leonardo, rappresentato e difeso dall’avv. Sabina Senatore,  Volpi Tommaso, rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Nucera, Bianchi Davide, rappresentato e difeso dall’avv. Flavia Tortorella, Vagaggini Renato, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Giotti e Eduardo Chiacchio, Garaffoni Mirko, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio de Rensis.  e dalle società:

USD Levico Terme, rappresentata e difesa dall’avv. Gianluca Pinamonti, ASD Sporting Club Trestina, rappresentata e difesa dall’avv. Sabina Senatore, USD Pianese SSD SRL, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Giotti, POL. DCS Scandicci 1908, rappresentata e difesa dall’avv. Emanuela Grandi.

contro

la Procura federale

per la riforma

della decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare, n. 93/TFN-SD 2020/2021, del 21 gennaio 2021, depositata il 27 gennaio 2021.

Visti i reclami e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 3 marzo 2021 tenutasi in videoconferenza il dott. Maurizio Fumo;

Uditi per i reclamanti gli avvocati: Giorgi Maria Grazia e Guerra Silvia per Cerbella, Pinamonti Gianluca per Ferrarese e per USD Levico Terme, Catalano Salvatore (anche in sostituzione dell’avv. Lecce Gaetano) per Macchetti; Barbieri Antonio per Lazzarini, Riccardo Guido in sostituzione dell’avv. Livio Pierpaolo per Aiello, Menichini Federico per Masi, Senatore Sabina per Bambini e per ASD Sporting Club Trestina, Nucera Mauro per Volpi, Tortorella Flavia per Bianchi, Giotti Fabio per USD Pianese SSD srl, Giotti Fabio e Chiacchio Eduardo per Vagaggini, de Rensis Antonio per Garaffoni, Grandi Emanuela per Pol. DCS Scandicci 1908, e per la Procura Federale l’avv. Mormando Paolo.

RITENUTO IN FATTO

1. I signori Volpi Tommaso, Lazzarini Sergio, Petrollini Gianni, Aiello Antonio, Macchetti Andrea, Garaffoni Mirko, Bianchi Davide, Cerbella Enrico, Masi Marco, Bambini Leonardo, Ferrarese Claudio, Vagaggini Renato sono stati deferiti al giudizio del competente organo di giustizia sportiva per rispondere, tra l’altro, delle condotte di cui ai capi di incolpazione dal 3 al 26 della intestazione della decisione di primo grado.

2. Analogamente deferite sono state le società ASD Sporting Club Trestina (da ora in poi il Trestina) USD Levico Terme (da ora in poi il Levico), US Pianese Srl (da ora in poi la Pianese) Pol. D. C.S. Scandicci 1908 s rl (da ora in poi lo Scandicci) per rispondere a titolo di responsabilità diretta e/o oggettiva, come rispettivamente contestate e riportate nella ricordata intestazione, in relazione alle condotte dei loro tesserati.

3. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, disposto, per motivi procedurali, lo stralcio delle posizioni dei sigg.ri Meoni Leonardo e Niccolai Giuliano e della società SSD Viareggio 2014 arl, preso atto che i calciatori Chiccarelli Samuele e Lazzarini Edoardo avevano definito la loro posizione ai sensi dell’art. 23 CGS previgente, all’esito della camera di consiglio del 21.1.2021 (con motivazione depositata il 27.1.2021), ritenendo infondata la prima incolpazione (avere Volpi, Lazzarini e Petrollini costituito un’associazione allo scopo di commettere un numero indeterminato di illeciti sportivi come previsto dall’art. 9, commi 1 e 2, del CGS in vigore fino al 16.6.2019, ora art. 17, commi 1 e 2 del vigente codice), riformulando in parte i residui addebiti e riqualificando le condotte a suo tempo ascritte a Cerbella, Ferrarese, Masi, Bambini e Vagaggini, ha affermato la responsabilità dei deferiti in relazione:

A) alla infrazione disciplinare di illecito sportivo (art. 7 commi 1 e 2 CGS previgente):

Volpi, Lazzarini, Aiello e Bianchi, in occasione della gara del Viareggio col Trestina del 3.3.2019, Volpi e Petrollini, in occasione della alla gara del Viareggio col Bastia del 31.3.2019, Petrollini, in occasione della gara del Viareggio con l’Aglianese del 7.4.2019, Volpi e Lazzarini, in occasione della gara del Viareggio con la Massese del 14.4.2019, Volpi, Lazzarini e Macchetti, in occasione della gara del Viareggio con la Pianese del 18.4.2019, Volpi, Lazzarini, Petrollini e Garaffoni, in occasione della gara del Viareggio con lo Scandicci del 5.5.2019, Volpi, in occasione della gara del Viareggio con la Sinalunghese del 12.5.2019;

B) alla infrazione disciplinare di omessa denuncia (art. 7, comma 7, CGS previdente), così riqualificata la originaria incolpazione: Bambini e Cerbella, in occasione della gara del Viareggio col Trestina del 3.3.2019, Ferraresi, in occasione della gara del Viareggio con il Bastia del 31.3.2019, Vagaggini e Masi, in occasione della gara del Viareggio con la Pianese del 18.4.2019;

C) alla infrazione disciplinare di cui all’art. 1 bis, comma 1, art. 10, comma 2, CGS previgente e art. 106 NOIF: Volpi per avere, nella stagione sportiva 2018-19, chiesto (e a volte ottenuto) somme di denaro ai calciatori Meoni Leonardo, Pelliconi Alex, Virga Federico, Chicchairelli Samuele, Falagnani Gabriel, Beluomini Cosimo per il loro tesseramento, ovvero per consentire loro di scendere in campo o, ancora, per concedere lo svincolo consensuale. Con riferimento a tale ultimo addebito, il Tribunale ha osservato che trattasi di una condotta di estrema gravità in danno degli atleti della stessa squadra della quale il Volpi era allenatore e, insieme con Lazzarini e Petrollini, il dominus.

3.1. Conseguentemente il giudicante di primo grado ha applicato le seguenti sanzioni:

anni cinque di squalifica, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, per il sig. Volpi Tommaso, anni quattro di inibizione per i sigg. Petrollini Gianni, Lazzarini Sergio e Garaffoni Mirko, anni quattro di squalifica per i sigg. Aiello Antonio e Macchetti Andrea, anni tre di squalifica per il sig. Bianchi Davide, anni uno di squalifica per i sigg. Cerbella Enrico, Masi Marco e Vagaggini Renato, anni uno di inibizione per i sigg. Bambini Leonardo e Ferrarese Claudio, euro 5.000,00 di ammenda per le società ASD Sporting Club Trestina, USD Levico Terme, US Pianese Srl, punti 2 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva per la società Pol.D. C.S. Scandicci 1908 Srl.

4. Il compendio probatorio è costituito essenzialmente dall’esito della attività di intercettazione (telefonica ed ambientale) espletata nell’ambito del procedimento penale 971/2019 RGNR, instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, da operazioni di osservazione controllo e pedinamento poste in essere dalla Polizia giudiziaria e da dichiarazioni rilasciate da alcuni protagonisti della presente vicenda.

4.1. In merito ha osservato il giudice federale di primo grado che “l’attività tecnica di ascolto delle utenze intestate a Tommaso Volpi e a diversi altri soggetti [……] consentiva di individuare una serie di partite oggetto di illecito sportivo”; esse vengono singolarmente indicate, unitamente alle relative contestazioni. Tutte riguardano gare in cui è coinvolta la SSD Viareggio e precisamente: con il Trestina in data 3.3.2019, con il Bastia, in data 31.3.2019, con l’Aglianese in data 7.4.2019, con la Massese in data 14.4.2019, con la Pianese, in data 18.4.2019, con lo Scandicci in data 5.5.2019, con la Sinalunghese in data 12.5.2019. In sintesi viene addebitata ad alcune delle persone sopra indicate la condotta consistente nell’aver compiuto atti diretti a concordare lo svolgimento e il risultato delle gare; ad altre la condotta omissiva di non aver denunciato i fatti appena descritti. Le società ASD Sporting Club Trestina, USD Levico Terme, US Pianese Srl, sono state riconosciute responsabili a titolo responsabilità diretta e/o oggettiva per il comportamento dei loro tesserati; lo stesso dicasi per la Pol.D. C.S. Scandicci 1908 Srl. Il Volpi, infine, come premesso, è stato riconosciuto responsabile anche dell’illecito di cui al capo 26 (artt. 1 bis, comma 1, 10, comma 2, CGS previgente, corrispondenti agli artt. 4, comma 1 e 32, comma 2, CGS in vigore, oltre che art. 106 NOIF, come sopra specificato.

5. Avverso la decisione sopra ricordata hanno proposto reclamo i soggetti fisici sopra indicati, tranne il Petrollini. Hanno proposto reclamo anche le quattro società sportive (ASD Sporting Club Trestina, USD Levico Terme, US Pianese Srl, Pol.D. C.S. Scandicci 1908 Srl.).

6. Aiello Antonio (allenatore del Viareggio) lamenta l’erroneità e l’incongruenza della motivazione che rispecchia un’erronea ricostruzione dei fatti. Non è dubbio che Volpi e Lazzarini abbiano tramato per concordare il risultato della gara col Trestina, ma Aiello, appena nominato allenatore del Viareggio, era all’oscuro di tali intenzioni. Invero è proprio dalle eseguite intercettazioni che si desume l’estraneità di questo reclamante. Emerge infatti che Volpi incarica tale Edoardo, allenatore in seconda, di avvisare Aiello delle sue intenzioni, ma Edoardo non gli dà ascolto e non esegue l’incarico. Quindi è per iniziativa dell’allenatore del Trestina che il rapporto si riallaccia; è costui a proporre esplicitamente il pareggio. La proposta però non giunge alle orecchie di Aiello. A tal punto è il capitano del Trestina che prende l’iniziativa e propone il pareggio a Bianchi Davide, incaricandolo di trasmettere la proposta all’Aiello, cui effettivamente il Bianchi si rivolge con la frase: “Mister, pareggio?” Aiello tuttavia interpreta a modo suo la domanda, credendo che gli venga chiesto di adottare una strategia difensiva (per conservare, appunto, il pareggio), tanto che fa uscire il calciatore Chicchiarelli e lo sostituisce con un difensore. A tal punto, però, il Bianchi comunica che la dirigenza del Trestina ha cambiato idea e, poco dopo, la predetta squadra segna e passa in vantaggio.

6.1 Tale ricostruzione è quella rispondente all’effettivo svolgimento dei fatti, come, d’altra parte, dimostrato dalla conversazione telefonica tra Volpi ed Aiello, intervenuta dopo la partita e nel corso della quale il primo rende edotto il secondo del tentativo di combine. È ovvio quindi che le dichiarazioni accusatorie del Chicchiarelli sono false e calunniose, essendo costui mosso da astio nei confronti dell’allenatore che lo ha escluso dal campo di gioco. Conclusivamente, va ribadito che fu l’allenatore in seconda (e non Aiello) a rivolgersi agli occupanti della panchina avversaria, mentre Aiello, solo nel finale della partita ha compreso che, sulla sua testa, si stava realizzando un accordo illecito.

6.2 Infine il reclamante chiede la sospensione degli effetti della decisione di primo grado, molto pregiudizievoli per il suo futuro lavorativo.

6.3 Nel corso della odierna riunione, l’avv. Guido, riportandosi allo scritto dell’avv. Livio, ha sottolineato come l’Aiello risulti interessato da un solo episodio, ma in realtà ne sia rimasto estraneo, non avendo avuto alcun contatto con i componenti della squadra avversaria; il sig. Aiello, presente, ha ricordato a sua volta come egli sia stato allontanato dal Viareggio per divergenze con i dirigenti; sia poi stato assunto per brevissimo tempo e sia infine andato nuovamente via. Pertanto la sua saltuaria presenza come allenatore della squadra appare incompatibile con le incolpazioni che gli sono state addebitate.

7. Bambini Leonardo (presidente Trestina) premesso che non è mai stato indagato dalla Procura di Lucca per il reato di frode sportiva e che il competente GIP ebbe esplicitamente ad escludere ogni suo coinvolgimento in illeciti accordi con i vertici della squadra del Viareggio, lamenta a) la violazione dell’art. 106 comma 2 CGS e la errata riqualificazione in omessa denuncia, b) la mancata risposta alle sue istanze istruttorie.

7.1 Secondo il Tribunale federale, egli avrebbe intuito che il Volpi gli stava proponendo di “aggiustare” la gara tra le due squadre. Tale convincimento i giudicanti deducono arbitrariamente dalla lettura delle dichiarazioni rese dallo stesso Bambini alla Polizia giudiziaria, atteso che egli qualificò come “peculiare” la conversazione avuta col Volpi, anche in relazione alla “fama del personaggio”. Orbene è noto che la stessa giurisprudenza sportiva è orientata nel senso che non è sufficiente un mero sospetto circa le intenzioni dell’interlocutore per far scattare l’obbligo di denuncia di una pretesa proposta di combine agonistica. In realtà egli interruppe quasi subito la conversazione col Volpi, considerandola sgradevole, anche per il tono confidenziale che costui aveva tentato di instaurare benché, per Bambini, fosse un perfetto sconosciuto. In questo senso avrebbe dovuto essere valorizzata, da un lato, la querela proposto contro Meoni Leonardo per le calunniose affermazioni rese da costui, dall’altro, la dichiarazione scritta rilasciata dal sig. Mearelli Marcello. E di tale mancata acquisizione, oltre che dalla mancata acquisizione della video-audio registrazione della partita (entrambe chieste con memorie presentate il 24.11.2020 e il 18.1.2021 al Tribunale) il Bambini si duole. Conseguentemente chiede a questa Corte di acquisire la predetta dichiarazione scritta o, in alternativa di voler ascoltare il sig. Mearelli

7.2 Subordinatamente si chiede la applicazione della attenuante ex art. 13, comma 2, CGS (con estensione anche alla società Trestina), atteso lo specchiato vissuto sportivo del reclamante, mai coinvolto in fatti illeciti, sempre corretto nei comportamenti e dedito unicamente ad organizzare al meglio l’attività della sua squadra.

7.3 Nel corso della odierna riunione, l’avv. Senatore si è riportata al contenuto del reclamo in favore del Bambini e dell’ASD Sporting Club Trestina e l’avv. Mattia Cardelli, avendo sostituito l’avv. Senatore, successivamente allontanatosi, ha brevemente replicato alla requisitoria del rappresentate della Procura federale.

8. Bianchi Davide (calciatore del Viareggio) con il reclamo, deduce violazione dell’art. 7 commi 1 e 2, nonché degli artt. 128 e 13 CGS. Premesso che, quando in data 1.10.2020, ascoltato dalla Procura federale (senza assistenza del difensore), offrì la massima collaborazione, la difesa si duole: a) del fatto che non sia stata concessa la trattazione “in presenza” dell’udienza in primo grado; b) del fatto che il Bianchi sia stato ritenuto responsabile di illecito sportivo (in luogo della meno grave infrazione disciplinare ex art. 4, comma 1, CGS), benché nella sua condotta non sia ravvisabile né la idoneità, né la univocità degli atti (dovendo l’illecito sportivo modellarsi sullo schema del delitto tentato ai sensi dell’art. 56 cod. pen.); c) del fatto che la sanzione non sia stata adeguatamente ridotta per le concedibili attenuanti e per la collaborazione offerta. 8.1 A ben vedere questo calciatore si è limitato ad eseguire un ordine perentorio che gli veniva dai vertici della squadra, trovandosi egli in netta ed evidente condizione di subordinazione psicologica. Egli è tutt’altro che un soggetto portatore di un’elevata carica di “devianza sportiva”, tanto che, nelle intercettazioni, viene definito un “cacasotto”, uno che, se messo sotto torchio, “dice tutto”. Inoltre i giudici sportivi avrebbero dovuto tenere nel debito conto, sempre ai fini della quantificazione della sanzione, che si tratta di un campionato di dilettanti.

8.2 Conclusivamente per Bianchi si chiede, in via istruttoria, la sua audizione da parte della Corte; nel merito, la derubricazione nei sensi sopra indicati e, comunque, una rideterminazione in melius del trattamento sanzionatorio.

8.3 Nel corso della odierna riunione, l’avv. Tortorella si è riportata ai motivi di reclamo ed ha sottolineato ancora una volta come Bianchi abbia offerto piena collaborazione agli inquirenti, rendendosi pertanto meritevole di un trattamento sanzionatorio di maggior favore rispetto a quello riservatogli dal primo giudice.

9. Cerbella (allenatore Trestina) lamenta violazione di norme del CGS, nonché omessa valutazione di mezzi di prova. Argomenta come segue.

Il Tribunale, pur avendo derubricato l’originario addebito di illecito sportivo in quello meno grave di omessa denuncia, non dimeno basa il suo convincimento solo su di una mera presunzione, fondata unicamente sulle equivoche dichiarazioni di appartenenti alla squadra avversaria. Infatti, Bianchi Davide sostiene di aver proposto il pareggio al capitano della squadra avversaria, non ricevendo risposta alcuna, Meoni Leonardo afferma genericamente che la dirigenza della sua squadra tentava di accordarsi con i vertici avversari per giungere a un pareggio, Chicchiarelli Samuele dichiara che, sostituito a 5 minuti dalla fine, ebbe modo di udire, il suo allenatore, Aiello Antonio parlare con l’allenatore della società Trestina chiedendo di “finirla lì”. Orbene, a parte il fatto che Chicchiarelli fu sostituito 20, e non 5, minuti prima della fine della partita (il che la dice lunga sulla sua attendibilità), resta il fatto che la partita fu vinta appunto dalla squadra del Cerbella, che, oltretutto, non aveva interesse alcuno a conseguire un pareggio.

9.1 Né maggior rilievo può avere il contenuto di una conversazione intercettata tra Volpi e Aiello, in cui quest’ultimo, a proposito della partita, afferma che “quello lì non voleva”. È di tutta evidenza che non vi è alcun motivo per ritenere che “quello lì” fosse Cerbella. È ancora da sottolineare che dalle registrazioni audio, pur chiarissime nella parte in cui si parla della necessità di disporre 3 minuti di recupero, nulla emerge in relazione al preteso tentativo di combine.

9.2 Inoltre il Tribunale non ha minimamente valutato il contenuto del referto arbitrale, nel quale non vi è traccia dei presunti abboccamenti tra i vertici delle due squadre. È ancora da aggiungere che, né in sede istruttoria, né in sede dibattimentale, è stato esaminato il capitano del Trestina.

9.3 Infine, e subordinatamente, la difesa del Cerbella avanza le seguenti istanze istruttorie:

a) acquisire le riprese audio-visive, b) sentire il reclamante.

9.4 Nel corso della odierna riunione, il difensore avv. Giorgi si è riportato al contenuto del reclamo; il sig. Cerbella ha reso dichiarazioni, proclamando la sua estraneità ai fatti e sottolineando che la sua responsabilità è stata ritenuta semplicemente sulla base di una frase estrapolata da una conversazione telefonica tra Volpi e Aiello, nonché sulla base delle dichiarazioni del Bianchi che con lui non ha mai parlato, né avrebbe potuto data la distanza tra le panchine, mentre nulla risulta dal referto arbitrale.

10. Ferrarese (dirigente USD Levico Terme) lamenta gravi  carenze nell’apparato motivazionale, atteso che il Tribunale dà corpo ad un mero sospetto; lamenta inoltre lesione del diritto di difesa per non essere stato rispettato il termine di 20 giorni nel decreto di fissazione della comparizione per il procedimento disciplinare.

10.1 Il Tribunale, per avendo derubricato l’originario addebito di illecito sportivo in quello meno grave di omessa denuncia, non va oltre la mera presunzione della colpevolezza del Ferrarese. È innanzitutto da premettere che la squadra del Levico Terme milita nel campionato di serie D, ma nel girone C, diverso da quello (E) quello in cui giocano il Viareggio ed il Bastia. Non aveva quindi nessun motivo di interessarsi alla sorte delle predette squadre. La sua condotta è stata solo quella, accogliendo una richiesta del Petrollini, di tentare di stabilire un contatto tra costui e Boldini Lorenzo, capitano del Bastia. È però del tutto arbitrario ritenere che egli fosse a conoscenza della intenzione del Petrollini di proporre al Boldini di “truccare” la partita che le due squadre avrebbero dovuto disputare. Peraltro, piuttosto che fornire al Petrollini il recapito telefonico del Boldini, egli richiesto da quest’ultimo di fornire quello del Petrollini, in effetti non glielo comunicò mai. Di talché le frasi intercettate nel corso di una conversazione tra il reclamante e il Petrollini (“te la vedi con lui”, “se hai bisogno, dimmelo che glielo dico io”) sono espressioni di mera cortesia e non possono e non debbono essere interpretate in malam partem, in quanto sono solo indicative della disponibilità del Ferrarese a stabilire il contatto. Ma donde il Tribunale abbia tratto il convincimento della sua consapevolezza circa l’illecito accordo che Petrollini avrebbe avuto intenzione di proporre al Boldini non è davvero dato sapere. L’assoluta buonafede di questo reclamante si evince anche dal fatto che, nel conversare con Petrollini, egli non ricorre affatto ad espressioni convenzionali o criptiche, ma si esprime sempre “in chiaro”. È allora evidente che è molto più logico ipotizzare che egli supponesse che Petrollini volesse solo conoscere la formazione del Bastia che sarebbe scesa in campo, per comprendere se il Viareggio doveva prepararsi ad una gara difficile.

10.2 Il Tribunale federale, poi sembra non dare alcun peso al fatto che Ferrarese: a) non è mai stato indagato dalla Procura della Repubblica di Lucca, b) non ha avuto frequenti scambi telefonici con il Petrollini, c) benché sia amico di costui, non aveva rapporti stabili e frequenti con lo stesso

10.3 Riprova della sua estraneità la si rinviene anche nella conversazione telefonica del giorno 8.6.2019, nel corso della quale egli esprime al Petrollini la sua meraviglia per essere stato convocato presso la Procura di Lucca.

10.4 Il Ferrarese si duole ancora che le sue istanze istruttorie non siano state soddisfatte in primo grado.

10.5 Subordinatamente chiede che la sua condotta sia riportata ad una meno grave fattispecie disciplinare (art. 1 bis CGS previgente), con congrua riduzione del trattamento sanzionatorio, anche in applicazione del comma 2 dell’art. 13 del CGS.

10.6 Nel corso della odierna riunione l’avv. Pinamonti ha preso la parola per il Ferrarese e per la Levico Terme, ribadendo quanto sostenuto nella impugnazione scritta; il sig. Ferrarese, anch’egli presente, ha ribadito, a sua volta, la sua estraneità ai fatti.

11. Garaffoni Mirko (direttore sportivo Scandicci) ha proposto istanza per la trattazione in presenza. Con il reclamo richiede, in via principale, l’integrale riforma della decisione di primo grado, non essendo emerse valide prove a suo carico; in linea subordinata, la derubricazione dell’illecito sportivo in omessa denuncia. Avanza comunque richiesta di integrazione istruttoria mediante: a) audizione di Ciagli Simona, segretaria amministrativa dello Scandicci e Davitti Claudio allenatore della medesima squadra, b) il suo esame in dibattimento.

11.1 Lamenta violazione del diritto di difesa, anche perché il Tribunale ha completamente disatteso le sopra esposte richieste istruttorie. Premesso che, tra i componenti del Viareggio, egli conosceva solo il Petrollini, sostiene che il giudice di primo grado ha interpretato in maniera pregiudizialmente accusatoria il contenuto delle conversazioni intercettate (alle quali egli non ha mai preso parte), che, viceversa, si prestano a ben altra interpretazione. Invero è indubbio che tra il Viareggio e lo Scandicci vi furono contatti e anche un incontro (il 2.5.2019 presso l’hotel Delta Florence di Calenzano), ma ciò è da porre in relazione ai problemi derivanti dalla cessione di un calciatore (il Ferretti) dalla prima alla seconda squadra; di talché la frase “a Mirko la situazione è piaciuta come è stata prospettata” si riferisce a tale vicenda e non, come ha ritenuto il Tribunale, ad una pretesa combine tra le due compagini. Ciò avrebbe potuto essere confermato dal sig. Piconcelli e da successive telefonate. È poi da notare che al predetto incontro era presente la già ricordata signora Ciagli, anche essa completamente ignorata dalla Procura federale e dal giudice di primo grado. La stessa, viceversa, avrebbe potuto testimoniare sull’oggetto dell’incontro. Inoltre, ricostruendo i tempi dell’incontro presso il ricordato albergo, si ricava che il colloquio tra i rappresentanti del Viareggio (Petrollini, Volpi e Lazzarini) e Garaffoni (il presidente Riorandelli intervenne solo successivamente) non può essere durato più di 2 minuti, tempo davvero insufficiente per concordare le modalità attraverso le quali una partita doveva essere “aggiustata”. Paradossalmente poi il Tribunale ritiene che la conversazione tenuta dal Petrollini dopo l’incontro (“tanto vinco in casa”) costituisca ulteriore conferma dell’illecito accordo; tuttavia Viareggio e Scandicci pareggiarono. Ulteriore elemento incongruamente valutato a carico del reclamante è costituito dalle dichiarazioni di tale Bagiardi Massimo, che ebbe a riferire quanto appreso da Petrollini, vale a dire che la partita con lo Scandicci sarebbe stata “aggiustata” e che le due squadre avrebbero pareggiato. Tuttavia è lo stesso Bagiardi che aggiunge che, a suo modo di vedere, un pareggio non avrebbe affatto giovato allo Scandicci, data la sua posizione in classifica. Per altro, se lo Scandicci fosse stato retrocesso, avrebbe perso il premio di 25.000 euro assicurato alla squadra “più giovane”. Vi è poi altra conversazione intercettata in data 5.5.2019 tra Lazzarini Edoardo, giocatore del Viareggio e suo padre Sergi. Il tenore è chiaramente favorevole al Garaffoni (“quei figli di puttana non ci hanno aiutato”), così come favorevole è la conversazione del successivo giorno 7 tra Petrollini e tale Fiaschi (“se non c’è Mirko in panchina, sbagliano la sostituzione”). Tuttavia, entrambe tali conversazioni sono state ritenute confermative della ipotesi di accusa. In realtà la sostituzione (avvenuta al minuto 69 della gara) consistette nel far giocare un attaccante al posto di undifensore, chiara manifestazione da parte dello Scandicci di voler vincere, e non certo pareggiare, la partita.

11.2 Non è poi inutile rilevare che il GIP presso il Tribunale di Lucca ha completamente escluso la responsabilità del Garaffoni in ordine al reato di cui all’art. 1 comma 1 della legge 401/1989.

11.3 Nel corso della odierna riunione, l’avv. De Rensis ha ribadito le censure proposte con il reclamo, sottolineando, in particolare, come non sia stata presa in considerazione nessuna ipotesi alternativa (rispetto a quella  accusatoria) di interpretazione del contenuto  delle conversazioni intercettate; ha sottolineato ancora come fosse di tutta evidenza che l’incontro presso l’albergo Delta Florence, data anche la presenza della sig.ra Cialdi, segretaria amministrativa della società, non poteva che essere relativo alla discussione delle problematiche scaturenti dalla cessione del calciatore Ferretti e non certo ad un tentativo di “aggiustamento” della gara da disputarsi.

12. Lazzarini Sergio con il reclamo deduce, innanzitutto, la sua mancanza di legittimazione passiva (e quindi la improcedibilità dell’azione disciplinare nei suoi confronti), atteso che egli non ha svolto alcuna attività all’interno del Viareggio; si è solo limitato ad effettuare un prestito al Volpi per consentirgli di acquistare la squadra. Arbitrariamente il Tribunale federale afferma che lo stesso va considerato socio di fatto del Volpi e del Petrollini, o, addirittura, il vero presidente della squadra (e che dunque può essere chiamato a rispondere, in base al dettato dell’art. 1 bis, commi 1 e 5 CGS previgente, degli illeciti disciplinari a lui contestati). A ben vedere in una sola conversazione intercettata si fa riferimento al passaggio di denaro. Chi parla tuttavia non è Lazzarini, ma Volpi. Le uniche ragioni per le quali il reclamante si interessava alle sorti della società consistono nella sua amicizia col Volpi (al quale elargiva consigli tecnici e dal quale riceveva sfoghi e confidenze) e nel fatto che nel Viareggio giocava suo figlio Edoardo.

12.1 Si deduce inoltre, nel merito, la assoluta infondatezza della ipotesi di accusa nei confronti del reclamante, attesa la vaghezza, contraddittorietà e inconcludenza degli elementi raccolti dagli inquirenti e, purtroppo, condivisi dal primo giudicante, il quale ha correttamente escluso l’ipotesi che tra Lazzarini, Petrollini e Volpi fosse stata creata una struttura permanente con lo scopo di alterare il risultato delle partite nelle quali il Viareggio doveva giocare, ma, in maniera del tutto incoerente, non hanno riconosciuto la assoluta estraneità del reclamante anche in relazione a tutti gli altri addebiti. Invero in  alcune conversazioni intercettate si fa riferimento ai cc.dd. “accrediti”, che, secondo l’ipotesi di accusa, sarebbero gli accordi per falsare i risultati delle gare. Si tratta, tuttavia, di colloqui male interpretati dal Tribunale federale, quanto meno per quel che riguarda la posizione del Lazzarini, il quale, si ripete, si limitava a fornire solo consigli tecnici (cioè calcistici) al suo amico Volpi. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, anche recentemente, che la versione interpretativa che il giudice fornisce delle conversazioni intercettate deve essere dotata di adeguata e convincente motivazione; altrimenti, in assenza di precisi riscontri fattuali, il contenuto di conversazioni captate non può essere posto alla base di una affermazione di colpevolezza. Il principio deve aver vigore anche nel procedimento sportivo, nel quale regna il criterio del “più probabile che non”, atteso che si deve, in ogni caso, superare ogni e qualsiasi ambiguità in relazione al reale significato delle frasi intercettate. Il Tribunale, viceversa, si limita a trascrivere nella sua decisione alcune frasi tratte dalle captazioni telefoniche e ambientali, senza dare di esse alcuna valutazione motivazionale. Ne consegue che il preteso ruolo del Lazzarini nelle ipotizzate combine non rimane affatto chiarito. In conseguenza di tutto quanto premesso, con il reclamo, si chiede che lo stesso sia prosciolto in relazione a tutti i capi di incolpazione a lui addebitati (3, 4, 18, 22).

12.2 Nel corso della odierna riunione, l’avv. Barbieri ha insistito nel sostenere la mancanza di legittimazione passiva del Lazzarini, riportandosi, nel resto, al suo scritto.

13. Macchetti Andrea (allenatore Viareggio dopo Aiello) deduce l’insussistenza dei fatti a lui addebitati e lamenta l’erroneità della ricostruzione operata dal primo giudice e la conseguente falsata valutazione. Egli, come le eseguite intercettazioni dimostrano, è rimasto del tutto estraneo agli illeciti accordi stretti da altri soggetti. Oltretutto non ha nemmeno partecipato all’incontro tenutosi a Pistoia il 10.4.2019. Nella vicenda in ordine alla quale si procede il suo ruolo è del tutto marginale.

13.1 Non corrisponde al vero che egli abbia proposto all’allenatore della Pianese, Masi Marco, di concludere la partita con un pareggio. Le sue parole sono state equivocate; invero, avendo il Viareggio, verso la fine della partita, conseguito il risultato di 2 a 2 contro la squadra in testa alla classifica, il Macchetti si è limitato, rivolto ai suoi giocatori, ad auspicare che la partita si concludesse su quel risultato.

13.2 Oltretutto, le dichiarazioni del Masi, ascoltato solo dalla Polizia giudiziaria e mai dalla Procura federale, sono inutilizzabili perché rese da soggetto indagato (o indagabile) senza i prescritti previ avvertimenti. In ogni caso, si rende necessario, che il giudice di appello ascolti la versione del reclamante e quindi lo ponga a confronto col Masi. Né soccorrono le dichiarazioni di Vagaggini Renato perché esse sono de relato rispetto a quelle del Masi. Queste ultime, dunque, sono prive di qualsiasi elemento di riscontro.

13.3 La ricostruzione sposata dal primo giudice, per altro, è inattendibile anche per altre ragioni. Invero, nello stadio del Viareggio le panchine delle due squadre sono lontane; conseguentemente gli allenatori, se voglio dialogare, devono farlo ad alta voce. Orbene è incredibile che Macchetti abbia gridato la sua illecita proposta all’indirizzo del Masi.

13.4 Subordinatamente il reclamante chiede un ridimensionamento del trattamento sanzionatorio, del tutto sproporzionato in relazione alle sanzioni applicate agli altri incolpati e non adeguate alla condotta sempre corretta del Macchetti.

13.5 Con motivi aggiunti, la difesa del Macchetti, all’esito delle indagini difensive svolte, ribadisce la assoluta mancanza di prove atte a sostenere la ipotesi di accusa. Macchetti, appena succeduto al precedente allenatore del Viareggio, aveva tutto l’interesse a mantenere l’insperato risultato del pareggio, ma non per questo, può essere accusato di aver tentato di “aggiustare” la partita. Le uniche dichiarazioni accusatorie sembrano provenire da appartenenti alla compagine avversaria. Tuttavia il Vagaggini ha riferito genericamente di aver appreso solo successivamente che Macchetti avrebbe invitato al pareggio gli avversari. Si tratta di dichiarazioni imprecise e la cui fonte è rimasta ignota. Inoltre, come anticipato, la notevole distanza tra le panchine avrebbe costretto il reclamante ad usare un tono di voce incompatibile con il presunto contenuto del messaggio. Le persone sentite nel corso delle indagini difensive (Pucci Piero, Mei Maurizio, Becagli Andrea, Masiello Mario, Pregnolato Marco, i cui verbali sono allegati ai motivi aggiunti) hanno tutte negato di aver udito o visto Macchetti che si rivolgeva al Masi. In realtà il Macchetti si rivolse ai suoi giocatori, invitandoli ad impegnarsi per mantenere il risultato favorevole e Masi non può che aver percepito il tono di pura soddisfazione nelle parole del Macchetti.

    1. 6        In subordine si insiste per la derubricazione ai sensi dell’art. 1 CGS previdente.

13.7 Nel corso della odierna riunione, l’avv. Catalano, intervenuto a più riprese, si è riportato al ricorso e in particolare ai motivi aggiunti e all’esito delle indagini difensive, sostenendone l’ammissibilità e chiedendo il proscioglimento del suo assistito. Si è poi riportato alla richiesta subordinata sopra esposta.

14. Masi Marco (allenatore della Pianese) rileva che la sua responsabilità per omessa denuncia è stata ritenuta sulla base delle sue stesse dichiarazioni e delle dichiarazioni del Vagaggini. In effetti il reclamate ebbe a riferire che, dopo il pareggio ottenuto dal Viareggio, l’allenatore di quella squadra, Macchetti Andrea, gli gridò da lontano, una frase del tipo “la finiamo qui?”, frase alla quale egli reagì vivacemente. Per parte sua, il Vagaggini ha riferito di aver saputo, solo dopo la conclusione della partita, che il Viareggio aveva chiesto se ci si poteva accontentare del pareggio. Ebbene, la condotta del Macchetti, per quanto riprovevole, non può ritenersi integrare illecito sportivo; conseguentemente il Masi non può certo essere accusato di omessa denuncia. Lo stesso GIP del Tribunale di Lucca, d’altra parte, ha categoricamente escluso che l’episodio surriferito integrasse gli estremi della frode sportiva. Non è inutile osservare che, se pur si volesse prendere la frase del Macchetti per una proposta, mancherebbe qualsiasi contropartita per la Pianese. Perché mai avrebbe quindi dovuto prendere in considerazione quello che era un mero auspicio dei suoi avversari che, al più, invocavano la benevolenza dei giocatori della Pianese, invitandoli a non giocare con troppa foga? La giurisprudenza sportiva è concorde nel ritenere che, per la sussistenza dell’illecito sportivo, è necessario, sul piano oggettivo, che la proposta abbia una qualche concretezza, sia cioè, se pure astrattamente, idonea a determinare l’alterazione del risultato della gara. Per altro, neanche può essere affermato con certezza che Masi abbia perfettamente percepito le parole del Macchetti, atteso che lo stesso ha riferito che quest’ultimo gli rivolse una frase “del tipo” finiamola qui. E sempre la giurisprudenza sportiva ritiene che, perché scatti l’obbligo di denuncia, il soggetto non deve nutrire un mero sospetto circa la scorretta condotta del “proponente”, ma deve essere ragionevolmente certo che sia stata avanzata una proposta di combine. Scarso rilievo ha poi il contenuto  di conoscenza proveniente dal Vagaggini, trattandosi di dichiarazione de relato. Oltretutto, il procedimento è stato connotato da evidenti carenze istruttorie, infatti non è stato sentito Macchetti (che comunque in una sua memoria scritta ha negato i fatti), non è stato ascoltato l’assistente n.1, non sono state ascoltate le persone presenti sulle due panchine. Né è privo di rilievo che il Masi sia rimasto del tutto estraneo rispetto alle conversazioni intercettate.

14.1 Il reclamante chiede di poter visionare tutti gli atti di causa e di essere ascoltato, di persona, ovvero in persona del suo difensore.

14.2 A soli due giorni dalla data fissata per la trattazione dei ricorsi, la difesa del Masi ha fatto pervenire “memoria integrativa”, con la quale espone quanto segue: a) Masi non ha avuto contatti con Macchetti, né prima, né dopo, né durante la partita; né ha mai parlato con lui; b) i due non si conoscevano e sono rimasti a distanza di 25 metri (lo spazio che divide le due panchine); c) non è rimasto accertato l’esatto tenore delle parole rivolte da Macchetti a Masi;

d) per altro, il GIP presso il Tribunale di Lucca ha ritenuto non integrati gli estremi del reato di frode sportiva; e) non sono state sentite terze persone (es. l’assistente n. 1, gli occupanti le due panchine) che avrebbero potuto offrire un contributo di conoscenza; f) va posto in evidenza che in nessuna delle conversazioni intercettate compaiono i nomi di  Masi o Macchetti. Conseguentemente non è possibile, semplicemente in base a una frase sfuggita a quest’ultimo durante la partita, frase non si sa a chi diretta, giungere ad un giudizio di colpevolezza nei confronti di Masi. Inoltre, se la sanzione disposta dal primo giudice venisse applicata, il reclamante vedrebbe compromessa la sua carriera di allenatore professionista (attualmente allena la prima squadra della AC Pisa 1909). La previsione di cui al comma 7 dell’art. 7 CGS comporta che può essere ritenuto responsabile di omessa denuncia solo chi abbia chiaramente percepito che è in fase di esecuzione o di concreta progettazione un illecito sportivo, cosa che, per le ragioni sopra esposte, non si è verificata nel caso in esame.

14.3 Nel corso della  odierna riunione, l’avv. Menichini ha ribadito che, non essendo addebitabile al Macchetti alcuna condotta integrante illecito sportivo, non può, di conseguenza, ritenersi che il Masi si sia reso responsabile di omessa denuncia.

15. Vagaggini Renato (“tecnico” della Pianese), nel richiedere la trattazione in presenza e nel rappresentare la volontà di essere sentito (direttamente o tramite i suoi difensori), con il reclamo deduce violazione dell’art. 7, comma 7, CGS per violazione del diritto di difesa, insussistenza dell’obbligo di denuncia e per mancanza dell’elemento psicologico. È emerso chiaramente dalla attività di indagine che egli rifiutò qualsiasi contatto con tale Anichini Fabio, soggetto non tesserato FIGC, che gli chiese un incontro; non essendo un soggetto “interno” alla federazione, lo stesso, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 CGS, non può commettere illecito sportivo. Alla proposta, comunque, il reclamante rispose, via SMS, che avrebbero potuto incontrarsi alla fine del campionato. Vagaggini non ha mai contattato Volpi o Lazzarini, né è mai stato contattato dai predetti. Ebbene, va innanzitutto rilevato che, non potendo, come premesso, all’Anichini essere addebitato, neanche in via ipotetica, l’illecito sportivo di cui all’art. 7 commi 1 e 2 CGS previgente, conseguentemente non può sussistere l’obbligo di denuncia in capo a chi sia, eventualmente, venuto a conoscenza delle intenzioni (o delle “manovre”) del predetto. Sotto altro aspetto (e in piena coerenza con la giurisprudenza sportiva), va ricordato che non basta il mero sospetto o la soggettiva percezione del fatto che qualcuno stia tentando di “aggiustare” una gara per far scattare l’obbligo di denuncia. A maggior ragione non può rispondere di tale preteso comportamento omissivo chi si è addirittura rifiutato di incontrare un ipotizzabile corruttore. Nessun rilievo poi può essere attribuito alle dichiarazioni di Polidori Stefano del San Gimignano, che ebbe a riferire che Anichini gli aveva detto di aver preso contatto con Vagaggini e di avergli formulato l’illecita proposta, ma che quest’ultimo aveva opposto un rifiuto. Invero va osservato che, da un lato, si tratta di dichiarazioni de relato, dall’altro, che tali dichiarazioni (del Polidori) non sono mai state contestate al Vagaggini nell’atto di deferimento, di talché la motivazione della decisione del Tribunale, sul punto è “nulla”.

15.1 Deduce ancora carenza dell’apparato motivazionale in relazione all’illecito sportivo contestato a Macchetti Andrea (che dunque andava e va prosciolto), con conseguente impossibilità di addebitare al Vagaggini la condotta di omessa denuncia. Gli elementi a carico del Macchetti si risolvono nella sola accusa de relato proveniente da Masi Marco, né maggior rilievo hanno le dichiarazioni dello stesso Vagaggini in relazione all’allenatore del Viareggio, trattandosi di fatti appresi da persona rimasta ignota. E dunque, anche sotto tale profilo, si deve concludere per la insussistenza dell’illecito sportivo e, conseguentemente, sulla inipotizzabilità della omessa denuncia. Né può essere negato rilievo al fatto che il GIP presso il Tribunale di Lucca non ha riconosciuto sussistenti gli estremi del reato ex art. 1 legge 401 del 1989, anche sul presupposto che la Pianese non aveva interesse alcuno a conseguire un pareggio con il Viareggio. Orbene, poiché i fatti conosciuti dal giudice ordinario sono esattamente gli stessi conosciuti dal giudice sportivo, non è possibile (né logico) che si pervenga a due diverse e divergenti decisioni.

15.2 Nel corso della odierna riunione, l’avv. Chiacchio ha ulteriormente illustrato i motivi di reclamo sottolineando ancora una volta che il Vagaggini, al più, avrebbe avuto contatti con un soggetto non tesserato. Non sussisteva, quindi, alcun obbligo di denuncia.

16. Con riferimento a Volpi Tommaso, la difesa sostiene l’infondatezza degli addebiti. In particolare: quanto al capo 3 (gara Viareggio-Trestina), è lo stesso Tribunale federale che afferma che Volpi e Petrollini agivano “in parallelo”, l’uno all’insaputa dell’altro, ostacolandosi e mirando a risultati diversi. Si tratta dunque di condotte goffe ed inidonee a conseguire qualsiasi risultato. Le conversazioni intercettate cui si fa riferimento (in data 28.2 e 3.3.2019) non costituiscono valido elemento per affermare la colpevolezza del reclamante, infatti, nella prima, Volpi dice ad Aiello che può “pagare l’accredito” ad un certo procuratore; si tratta evidentemente di un contributo richiesto per una sponsorizzazione; nella seconda, emerge semplicemente che Volpi ha parlato con il presidente del Trestina, lamentandosi della situazione del Viareggio e auspicando un risultato non sfavorevole. Non si vede comunque come due soggetti (gli interlocutori) che non scendono in campo e non giocano potrebbero determinare il risultato della gara. In altra conversazione, sempre del 3.3.2019, Aiello comunica a Volpi che Bianchi, cioè un calciatore del Viareggio, è stato avvicinato dal capitano della Trestina, il quale ha proposto il pareggio. È allora evidente l’estraneità del Volpi che, oltretutto, per conseguire il risultato che gli si addebita aver perseguito, avrebbe dovuto accordarsi, non solo con il presidente della squadra avversaria, ma anche con il capitano e l’allenatore della stessa. Quanto ai capi 7 (gara Viareggio-Bastia) e 12 (gara Massese-Viareggio), nessun tentativo di combine è ipotizzabile. È pur vero che i colloquianti fanno ricorso ad un linguaggio che può apparire criptico e che è gergale, ma deve esser “decontestualizzato”. A tutto concedere, si potrebbe supporre la sussistenza di una condotta censurabile ai sensi dell’art. 4 CGS. Quanto al capo 15 (gara Viareggio-Pianese), le conversazioni intercettate cui si fa riferimento (dei giorni 14.4. e 15.4.2019) non costituiscono valido elemento per affermare la colpevolezza del reclamante, infatti in esse si fa riferimento solo alle società concorrenti del Viareggio. Quanto al capo 19 (gara Viareggio-Scandicci), la conversazione intercettata cui si fa riferimento (giorno 4.5.2019) non costituisce valido elemento per affermare la colpevolezza del reclamante, infatti in essa il Petrollini definisce il Volpi un “ciccione di merda”, in quanto ha mandato all’aria proprio un tentativo di “aggiustamento” di una partita. Quanto al capo 22 (gara Viareggio-Sinalunghese), dalla conversazione del giorno 6.5.2019 non emerge alcun elemento a carico del Volpi.

16.1 Infine, quanto al capo 26, non è affatto rimasto provato che il reclamante abbia preteso somme di denaro dagli atleti del Viareggio in cambio dell’impegno a farli scendere in campo o a consentire lo svincolo o altro ancora. È solo emerso che, in un caso, egli chiese aiuto a Meoni Leonardo. Le dichiarazioni accusatorie, a ben vedere, si basano tutte sul “sentito dire”.

16.2 Conclusivamente la Difesa del Volpi chiede sospendersi l’esecutività della decisione di primo grado, essendo egli attualmente allenatore della Atletico Lazio, attività dalla quale trae sostentamento per la vita familiare; nel merito, chiede il proscioglimento o, in subordine, la derubricazione ai sensi art. 4 CGS; in ulteriore subordine, la mitigazione del trattamento sanzionatorio; in via istruttoria chiede siano sentiti: i tesserati del Viareggio e, in particolare, oltre al capitano, il segretario, l’ accompagnatore, l’addetto alla sicurezza, il direttore sportivo, il magazziniere.

16.3 Nel corso della odierna riunione, l’avv. Nucera ha ribadito i motivi di reclamo e ha ulteriormente illustrato le censure formulate con l’atto scritto.

17. Per ASD Sporting Trestina il reclamo ricalca lo schema e i contenuti dei reclami proposti nell’interesse di Bambini e Cerbella. Si nega che siano stati acquisti elementi tali da giustificare l’affermazione di responsabilità dei predetti per omessa denuncia; conseguentemente si nega che il Trestina possa essere chiamato a rispondere per responsabilità diretta e/o oggettiva. In relazione a tale tipo di responsabilità, per altro, si ricorda come essa sia stata più volte sospettata di incostituzionalità da parte della dottrina. In particolare, poi, si ribadisce che il Bagiardi, pur riferendo di avere appreso da Volpi che quest’ultimo avrebbe proposto un “accordo” ai vertici del Trestina, espresse la considerazione che al Trestina detto accordo non sarebbe stato di alcun giovamento. Il convincimento del primo giudicante, pertanto, si basa unicamente sulle dichiarazioni rese alla Polizia giudiziaria proprio dal Bambini e dal Cerbella, dichiarazioni, tuttavia, interpretate in maniera errata e tendenziosa dal Tribunale federale. Invero il primo riferì solo della sgradevolezza di un colloquio che Volpi tentò di instaurare; il secondo riferì che un calciatore della squadra avversaria, nel momento in cui le due compagini erano in pareggio, ebbe ad esclamare che sarebbe stato bene “finirla lì”.

17.1 Con il reclamo ci si duole inoltre del fatto che le istanze istruttorie non siano state minimamente prese in considerazione né dalla Procura federale, né dal Tribunale. In particolare era stato richiesto: a) di acquisire la registrazione audio-video della partita (ciò avrebbe dato prova dell’alto contenuto di agonismo e del fatto che nessun contatto vi era stato tra le due panchine); b) di acquisire le dichiarazioni scritte di Mearelli Marcello; c), in alternativa, la escussione del Mearelli. Tale ultima richiesta (escussione) la reclamante difesa rinnova innanzi a questa Corte.

17.2 In subordine, ricordando che per Bambini e Cervella è stata chiesta la applicazione delle attenuanti ex art. 13 comma 2 CGS, si fa istanza perché la conseguente mitigazione del trattamento sanzionatorio sia estesa anche alla società.

18. Anche il reclamo in favore di Pol. DCS Scandicci ricalca lo schema e il contenuto del reclamo proposto nell’interesse di un tesserato della società, il Garaffoni. In particolare la società si duole del mancato ascolto della segretaria sig.ra Ciagli, con specifico riferimento all’incontro presso l’albergo Delta Florence e sottolinea il fatto che lo Scandicci non aveva interesse alcuno a concordare un pareggio. Anche in questo caso si fa richiesta di trattazione in presenza.

19. USD Levico Terme, con il reclamo, sostiene, in via principale, che il direttore sportivo della società, Ferrarese Claudio, erroneamente è stato ritenuto responsabile dell’addebito attribuitogli nella decisione di primo grado. Invero nessun elemento è emerso perché si possa ragionevolmente ritenere che lo stesso avesse giocato un ruolo nella pretesa combine che avrebbe dovuto “inquinare” lo svolgimento e il risultato della partita Bastia-Viareggio; parimenti non sono emersi elementi per ritenere che lo stesso fosse comunque conoscenza delle illecite iniziative attribuite al Petrollini e avesse quindi obbligo di denuncia. A ciò consegue che la responsabilità oggettiva della Levico non è nemmeno ipotizzabile.

19.1 A tutto voler concedere, se pure si vuole ritenere che il Ferrarese non abbia agito correttamente, non vi è ragione alcuna per ritenere che il suo operato debba riflettersi, a titolo di responsabilità oggettiva, sulla squadra della quale egli era direttore sportivo. Invero va considerato che tanto il Bastia, quanto il Viareggio, quanto il Levico militavano in serie D, ma le prime due squadre prendevano parte al girone E, mentre il Levico prendeva parte al girone C. Diverse quindi le competizioni, diverse le regioni d’Italia. È allora evidente che la condotta del Ferrarese è “avulsa dal ruolo che lo stesso ricopriva in seno alla società USD Levico Terme” (così testualmente). Un eventuale accordo tra Bastia e Viareggio non riguardava affatto il Levico, come è ovvio, e non poteva in alcun modo riflettersi sulla predetta società. Tanto il dettato dell’art. 7, comma 2, quanto quello dell’art. 4, comma 5, il primo relativo alla responsabilità oggettiva della società per la condotta di un suo tesserato, la seconda per la condotta di soggetto estraneo alla compagine sociale, hanno come fondamento e ratio, l’esigenza di evitare che un soggetto (affiliato o estraneo) commetta illeciti disciplinari nell’interesse o a vantaggio della società Tali argomentazioni difensive, pur prospettate al giudice di primo grado, non sono nemmeno state prese in considerazione, non essendo nemmeno stato colto il parallelismo evidente tra la normativa sopra sintetizzata e quella che ha ispirato la legge 231 del 2001, sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati eventualmente commessi da loro dirigenti o dipendenti. Per altro, come ebbe modo di chiarire la Corte federale di appello (decisione n. 21 del 19.1.2015), “il principio della responsabilità oggettiva necessita di temperamenti, sia pure rigorosamente interpretati, avuto riguardo ad un esame non formalistico, ma sostanziale dell’effettivo legame tra il fatto avvenuto e le specifiche responsabilità della società”. Nel caso in esame, i dirigenti del Levico erano del tutto ignari della condotta del Ferrarese, il quale, evidentemente, ha agito a loro insaputa, tenendo (se provata) una condotta che andava ad influire sui risultati relativi ad altro girone e che mai avrebbero potuto riflettersi sulla posizione in classifica del Levico.

19.2 Subordinatamente viene dedotta la violazione dei principi di cui all’art. 16 CGS, dovendo, in ogni caso, la sanzione essere proporzionata alla effettiva gravità dei fatti commessi. Orbene non è dubbio che, in tal senso, non può non essere valutata la assoluta mancanza di interesse della società all’esito dei pretesi accordi illeciti tra Bastia e Viareggio.

20. Per US Pianese il presidente, nel proporre reclamo, chiede che il dibattimento si svolga in presenza e chiede inoltre di essere sentito, in persona, o tramite il difensore. Si deduce violazione dell’art. 7 comma 7 CGS previgente sotto molteplici aspetti. Innanzitutto, l’addebito a carico della società Pianese deriva dalla affermazione di responsabilità dell’allenatore del Viareggio, Macchetti, affermazione che, tuttavia, si basa unicamente sulle dichiarazioni di Masi e Vagaggini, quest’ultima completamente de relato e quindi priva di rilevanza. La sola parola del Masi, per altro, non può essere sufficiente per una sicura ricostruzione dell’accaduto. Conseguentemente: poiché Macchetti avrebbe dovuto essere prosciolto dall’addebito di illecito sportivo, non poteva intervenire affermazione di responsabilità per omessa denuncia, che proprio nell’illecito trova il suo presupposto logico e giuridico. Né va trascurato che il Tribunale federale ha inteso discostarsi, senza adeguata motivazione, dalla decisione assunta dal GIP presso il Tribunale di Lucca, che ha respinto ogni richiesta di misura cautelare in relazione ai fatti relativi alla gara Viareggio-Pianese. Tanto premesso e ribadito che l’ipotesi di accusa si fonda sulle sole parole del Masi, va anche rilevato che tali dichiarazioni vengono riportate (e valutate) in maniera frammentaria da parte del primo giudicante. Oltretutto, si deve tener presente che Masi, allenatore di una squadra che, vincendo la partita col Viareggio, avrebbe guadagnato la promozione in serie C, era in uno stato d’animo particolare, essendo rimasto più che contrariato in seguito al pareggio ottenuto dalla squadra avversaria, fatto che, appunto, avrebbe fatto svanire le speranze di vittoria del campionato. In considerazione di ciò, quando egli riferisce di aver udito l’allenatore del Viareggio pronunciare al suo indirizzo una frase “del tipo finiamola qui” , non lo si può prendere alla lettera, essendo tutt’altro che certo il significato del messaggio e tutt’altro che sicura la percezione dello stesso da parte del reclamante.

20.1 Il Tribunale federale poi addebita al Vagaggini la condotta di omessa denuncia in relazione a un preteso tentativo di proporre un “aggiustamento” di partita da parte di un certo Anichini. Ebbene, costui è una persona non tesserata FIGC e, conseguentemente, è un soggetto cui mai potrebbe essere addebitata condotta costituente illecito sportivo. Ne consegue la non ipotizzabilità di alcuna condotta di omessa denuncia in capo al Vagaggini. Va ancora sottolineato: a) che non è emerso nessun contatto tra Anichini, da un lato, e Volpi e Lazzarini, dall’altro, b) che comunque tra Vagaggini e Anichini non vi fu alcun abboccamento, in quanto il secondo rifiutò di incontrare il primo, rispondendogli (per iscritto) che avrebbero potuto incontrarsi solo dopo la fine del campionato. Dunque, che Anichini volesse proporre una combine, poteva essere – al più – oggetto di un mero sospetto da parte del Vagaggini; ma, come è noto, il mero sospetto non radica l’obbligo di denuncia. Infine, neanche possono essere prese in considerazione (come viceversa il Tribunale federale fa) le dichiarazioni provenienti da tal Polidori Stefano. Al proposito si svolgono le medesime considerazioni sopra sintetizzate in relazione al reclamo proposto nell’interesse del Vagaggini.

20.2 La difesa della Pianese, poi, censura, in via subordinata, anche la omessa motivazione in relazione alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, lamentando che alla società è stata inflitta la medesima pena pecuniaria (euro 5000 di ammenda) inflitta alla società Trestina, benché la Pianese sia stata chiamata a rispondere solo a titolo di responsabilità oggettiva, mentre la Trestina sia per responsabilità diretta che per responsabilità oggettiva.

20.3 Nel corso della odierna riunione, l’avv. Giotti ha ribadito quanto esposto negli atti scritti ed ha insistito nella subordinata richiesta di adeguamento in melius del trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Tutti i reclami sono stati proposti avverso la medesima decisione; per tale ragione essi sono stati riuniti (come evidenziato nella intestazione). Pertanto alcune questioni preliminari ed alcune censure comuni possono essere esaminate e decise in unico contesto.

2. Le istanze di sospensione della efficacia della decisione di primo grado (Aiello e Volpi) devono ritenersi superate in ragione della celerità con cui sono stati trattati “nel merito” i reclami in appello, cui si riferisce la presente decisione.

2.1 Le istanze di trattazione “in presenza”, avanzate nell’interesse di Garaffoni, Vagaggini e delle società Pianese e Scandicci (dovendo intendersi per tali le richieste di celebrazione della riunione non da remoto, ma, appunto, con la presenza “fisica” - in unico ambiente - dei giudicanti, dei giudicabili e dei loro Difensori) non potevano – e non possono – essere soddisfatte in ragione della nota e perdurante situazione di allarme sanitario. Esse, d’altra parte, devono ritenersi implicitamente ritirate nel momento stesso in cui le parti hanno dichiarato di accettare la trattazione da remoto.

2.2 Le istanze provenienti da numerosi reclamanti di essere ascoltati (personalmente o attraverso la parola dei rispettivi Difensori) sono state soddisfatte. Invero, a parte che, come è ovvio, tutti i difensori hanno preso la parola, anche alcuni tra i reclamanti presenti (scil. in collegamento audio-visivo) hanno rilasciato dichiarazioni; altri hanno osservato il silenzio, rinunciando evidentemente al proposito di essere ascoltati; del che si è dato atto, tanto a verbale, quanto nella parte “Ritenuto in fatto” del presente scritto. Va notato, in particolare, che Macchetti, che pure aveva chiesto di essere posto a confronto con Masi, non ha poi coltivato tale richiesta.

3. Quanto alle numerose richieste istruttorie, ritiene il collegio che esse non possano essere accolte, sia per la loro genericità, sia in ragione della struttura e della funzione del giudizio di appello.

Sotto il primo aspetto, le richieste di acquisire “tutti gli atti di causa” (Masi) o di sentire tutti i tesserati del Viareggio, in particolare il capitano, il segretario, l’accompagnatore, l’addetto alla sicurezza, il direttore sportivo e il magazziniere (Volpi) non possono essere prese in considerazione, per la patente genericità, che le connota come meramente “esplorative”; lo stesso dicasi per le istanze di acquisire tutte le registrazioni audio-video delle gare in contestazione; sotto il secondo aspetto, va notato che, sia il codice di procedura civile, che quello di procedura penale prevedono il rinnovamento della istruzione dibattimentale in appello come fatto eccezionale, giustificabile solo nei casi in cui si sia in presenza di prove “nuove” o comunque non conosciute o non disponibili nella fase di primo grado; ovvero nel caso in cui il giudicante non sia in grado di decidere allo stato degli atti (cod. proc. civ. artt. 345 comma 3, 702 quater; cod. proc. pen. art. 603). È pur vero che l’art. 34 CGS abrogato (art. 50 vigente) prevede che “agli organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento”, ma, innanzitutto, tra tali organi è da includere, ovviamente, anche la Procura federale, in secondo luogo, la normativa surrichiamata non specifica in quale fase procedimentale tale potere possa e debba trovare piena attuazione. Sta di fatto che, da un punto di vista funzionale, la gran parte delle indagini si svolge nella fase pre-dibattimentale, proprio ad opera della Procura; il primo grado, d’altra parte, è la sede naturale della istruttoria dibattimentale, nel corso della quale le parti private, articolando e dettagliando le difese eventualmente già poste in campo in precedenza, possono compiutamente difendersi provando. In sintesi: è il primo grado la fase fisiologicamente destinata alla raccolta e valorizzazione delle prove, da offrire alla valutazione del giudicante. La struttura (e la logica) di qualsiasi procedura accertativa e valutativa che si articoli in varie fasi (o gradi di giudizio) - eventualmente attivabili su impugnazione di parte - non può che comportare la tendenziale limitazione del momento istruttorio alla prima fase (ovvero al primo grado), riservando a quelle successive la funzione primaria di apprezzamento delle censure mosse alla prima decisione e, in via del tutto residuale ed eventuale, la integrazione del compendio probatorio già raccolto. Si vuole, in sintesi, significare che anche nel giudizio sportivo, i principi generali sopra richiamati e desumibili dai sistemi processuali civile e penale devono trovare applicazione, in quanto, ricorrendo la eadem ratio, non ci si può diversamente determinare, anche in considerazione della esigenza di speditezza e concentrazione che caratterizza il procedimento disciplinare sportivo.

3.1. È dunque il giudizio di primo grado la sede in cui deve pienamente dispiegarsi l’attività istruttoria di parte e d’ufficio. Peraltro, nel procedimento sportivo, data la sua natura “mista” orale e documentale – nulla vieta alle parti di presentare memorie (sulla falsariga dell’art. 121 cod. proc. pen.), con allegate dichiarazioni, memoriali, certificazioni, fotografie ecc. che, una volta acquisite, restano agli atti e costituiscono il “materiale” sul quale il giudice deve fondare il suo convincimento. Orbene, nulla impediva ai reclamanti (o, almeno, alcun impedimento è stato dagli stessi rappresentato) di raccogliere ed offrire alla valutazione del Tribunale le prove che chiedono di esibire a questa Corte; né questo giudice di secondo grado, a fronte dell’imponente materiale probatorio posto a sua disposizione, ritiene di non essere in condizione di decidere sulle proposte impugnazioni.

4. Tanto premesso, si può passare alla trattazione delle singole posizioni, eventualmente accorpandole se esigenze espositive (o di sintesi) lo suggeriscano ed operando i necessari richiami per evitare inutili ripetizioni.

5. Poiché non è dubbio che Volpi e Lazzarini (oltre al Petrollini, non impugnante, come si è già precisato) sono gli indiscussi protagonisti della vicenda procedimentale in trattazione, conviene – per un’ordinata esposizione delle ragioni e degli argomenti sui quali si fonda la presente decisione – prendere le mosse dai capi di incolpazione e dai fatti ascritti ai due predetti. Essi sono accomunati dalla contestazione di illecito sportivo, relativa alle gare tra il Viareggio e le seguenti squadre militanti, all’epoca, nel girone E del campionato di serie D: Trestina, Massese, Pianese, Scandicci; il solo Volpi, poi, è stato chiamato a rispondere, sempre con riferimento alla incolpazione di illecito sportivo, anche con riferimento alle partite della sua squadra con il Bastia e la Sinalunghese. In sintesi essi sono stati ritenuti responsabili della fattispecie prevista dall’art. 7, commi 1 e 2, CGS previgente, con l’aggravante di cui al comma 6 (corrispondenti ai medesimi commi dell’art. 30 del CGS ora vigente) per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato di alcune gare disputate dal Viareggio; ciò allo scopo di conseguire vantaggi di classifica. Il solo Volpi infine è stato deferito (e ritenuto responsabile) in relazione al capo 26.

5.1 Con riferimento alla partita disputatasi il 3.3.2019 tra il Viareggio e la Trestina, il primo giudice ha fondato il suo convincimento innanzitutto sul contenuto delle conversazioni intercettate, rilevando che i colloqui tra Volpi e Lazzarini devono essere considerati inequivoci, anche in ragione del linguaggio criptico (ma, in ultima analisi, decifrato) con il quale i due si esprimevano.

Al proposito è appena il caso di rilevare che le conversazioni intercettate, non solo possono costituire credibile fonte di prova in danno dei colloquianti, ma anche quando si risolvono in precise accuse nei confronti di terze persone, non possono mai essere considerate alla stregua di chiamate in correità e, quindi, non necessitano del reperimento dei cc.dd. riscontri esterni, ma, anche se devono essere attentamente vagliate e correttamente interpretate, vanno considerate alla stregua di prove autonome ed autosufficienti, sulle quali il giudicante ben può fondare il suo convincimento (ciò a far tempo dalla “sentenza capostipite”, cass. pen., sez 5 sent. n. 13614 del 2001, Primerano e altri, fino alla pronuncia delle SS.UU penali, sent. n. 22471 del 2015, Sebbar e numerose altre successive).

Orbene, tra Volpi e Lazzarini si parla di un “accredito” da operare nei confronti del Bambini e della opportunità di ottenere un risultato di pareggio per il Viareggio. Le stesse parziali ammissioni del Bambini, d’altra parte, (e le ricordate dichiarazioni dell’Aiello che ha affermato di aver saputo, sia pure “a cose fatte”, dei tentativi di accordo messi in atto dai due predetti), oltre ad avere valore in sé, vanno lette, appunto, in relazione al contenuto delle ricordate intercettazioni, di talché, da un lato, ne risulta rafforzata la ipotesi di accusa nei confronti della dirigenza del Viareggio; dall’altro – e per logica conseguenza – finisce per essere probatoriamente corroborato anche l’addebito mosso allo stesso Bambini (la cui posizione verrà trattata funditus più avanti), che – pudicamente – ebbe a definire “anomala” la richiesta proveniente dal Volpi.

5.2 Per quanto specificamente riguarda il Lazzarini, pacifico essendo – per le ragioni appena sopra illustrate - il suo coinvolgimento nel tentativo di combine, resta da esaminare la eccezione di “mancanza di legittimazione passiva” dallo stesso avanzata in primo grado e, in sede di appello rinnovata.

Ebbene, a parte le condivisibili considerazioni formulate dal Tribunale federale (che ha dimostrato, in fatto, il reale coinvolgimento del Lazzarini nella gestione del Viareggio, tanto da dover essere considerato, appunto, socio di fatto), una dirimente considerazione va formulata sul piano logico: se effettivamente il Lazzarini si ritiene soggetto estraneo all’ordinamento sportivo (in quanto semplice finanziatore del suo amico Volpi), egli dovrebbe rimanere del tutto indifferente rispetto ad una sanzione (anni quattro di inibizione) che solo nell’ambito del predetto ordinamento ha vigore ed efficacia. In altre parole, sarebbe palese la sua mancanza di interesse alla impugnazione. È dunque quantomeno singolare che chi sostiene di non essere sottoposto alle norme e alle regole che vigono unicamente all’interno della FIGC, poi pretenda che, in base a quelle stesse norme e regole, un sanzione (che dovrebbe ritenere tamquam non esset) gli venga revocata (o, addirittura, ridotta, come richiesto nel corso delle presente riunione). In sintesi: il presupposto della esibita argomentazione si pone in non conciliabile contrasto con il suo sviluppo.

5.3 In realtà, in base all’art. 1 bis, commi 1 e 5 del CGS all’epoca vigente (art. 2 codice attuale), il predetto corpus normativo si applica anche ai “non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché [a] coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. Insomma: una sorta di concorso dell’extraneus in un’attività illecita propria dell’intraneus, non diversamente da quanto previsto dall’art. 117 cod. pen. in tema di c.d. concorso nel reato proprio.

Né si dica che, nel procedimento sportivo, il punto di riferimento è solo l’ordinamento civile, atteso che, in realtà, la responsabilità disciplinare nell’ordinamento sportivo è riconoscibilmente modellata su quella penale. Basta far riferimento ad alcune ipotesi di incolpazione, quale l’associazione finalizzata alla commissione di illeciti, di cui all’art. 9 (art. 17 codice vigente), o ad alcuni istituti quali la recidiva, la prescrizione, l’amnistia, l’indulto, la riabilitazione, la grazia, la revisione, l’applicazione di sanzioni su richiesta (artt.21, 25, 26 commi 1 e 2, 26 comma 3, 27, 39, 32 sexies, 23; rispettivamente artt. 18, 40, 41, 42, 43, 63, 126, 127 codice vigente). Né si può trascurare che nel “nuovo” codice sono state esplicitamente previste le circostanze attenuanti ed aggravanti (presenti “in embrione” anche nel comma 1 dell’art 16 del CGS vigente all’epoca dei fatti) e ne è stato disciplinato il concorso (artt. da 13 a 16 codice vigente). D’altronde la giurisprudenza sportiva costantemente (e pacificamente) fa riferimento anche a quella penale di legittimità.

5.4 Nel caso in esame, particolare rilievo hanno, tra le altre, le dichiarazioni di Meoni (alla polizia giudiziaria in data 14.6.2019, già ricordate) che ha chiarito che il Lazzarini, poliziotto in pensione, aveva investito la sua liquidazione per “acquistare” il Viareggio. È allora evidente che lo stesso va considerato, se non il dominus assoluto della squadra, quantomeno un personaggio profondamente coinvolto nella sua gestione, tanto che in lui i calciatori riconoscevano il vero presidente. Dunque, del tutto pertinente e corretta l’argomentazione esibita sul punto dal primo giudicante, che così ha motivato: “dagli atti acquisiti al fascicolo processuale emerge come Lazzarini, lungi dall’essere un mero “amico” di Volpi come asserito  dalla  difesa,  è  soggetto  inserito  -  pur  se  di  fatto  e  senza  ruoli  formali  -

nell’organizzazione societaria, che si interessa e agisce determinando le sorti delle gare del Viareggio (si vedano, a titolo di esempio, le s.i.t. rese da Andidero Diego in data 5.7.2019, le conversazioni tra Lazzarini e Volpi relative alla gara con la Pianese o il Trestina, la conv. n. 329 del 26.2.2019 con Volpi in cui, parlando dell’allenatore Aiello, Volpi spiega di avergli detto di chiamare Lazzarini perché “i soldi vanno alla società”; la conv. 2179 del 18.3.2019 sempre con Volpi, l’intercettazione ambientale n. 15 del 16.3.2019 tra Volpi e la compagna in cui questi afferma che “Sergio (…) mi ha detto che due partite li devi prendere”, le ambientali n. 10 del 10.4.2019 con Volpi e 11 del 11.4.2019 richiamata negli atti relativi alla gara con la Massese; conv. 9 del 10.4.2019 riportata nella parte relativa alla gara con la Pianese)”.

5.5 Tanto premesso e tornando alla partita tra Viareggio e Trestina, particolarmente significativa è la conversazione intercettata tra Volpi e Lazzarini, nel corso della quale il primo dice al secondo, una volta conclusasi la partita con un risultato diverso da quello per il quale i due avevano brigato, che l’allenatore della squadra avversaria si era scusato (scil. evidentemente per aver vinto), al che il Volpi replica che c’era poco da fare perché “quello” è un deficiente. Secondo il primo giudice “quello” è Aiello Antonio, allenatore del Viareggio. La deduzione è del tutto condivisibile, atteso che, in altra conversazione, il Volpi rimprovera aspramente l’Aiello perché costui – evidentemente non coordinandosi con l’imput della dirigenza – si era autonomamente attivato per concordare il pareggio con il suo omologo del Trestina.

5.6 La affermazione responsabilità di Volpi e Lazzarini è poi significativamente corroborata dalle dichiarazioni del patteggiante Chicchiarelli e di Bianchi e Meoni, dei quali si dirà successivamente.

5.7 Nessun rilievo può poi avere il fatto, come ha osservato il primo giudicante, citando consolidata giurisprudenza sportiva (Collegio di Garanzia 93/2017) che le manovre poste in essere da Volpi e Lazzarini non abbiano portato ad un effettivo “aggiustamento” della gara. L’assunto va certamente condiviso, dal momento che, per la sussistenza dell’illecito sportivo, rilevano gli atti anche semplicemente diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o ad assicurare un vantaggio in classifica. Si tratta dunque di una fattispecie a consumazione anticipata, che ricalca lo schema del reato tentato (art. 56 cod. pen.) o, se si vuole, dei delitti di attentato. L’idoneità degli atti va, naturalmente, valutata in astratto ed ex ante, unitamente alla loro unidirezionalità.

5.8 Va da sé che tali considerazioni, se pur svolte con riferimento alla partita Viareggio- Trestina, valgono per tutti i successivi casi analoghi.

6. Per quel che riguarda la partita del Viareggio con la Massese, è ancora una volta il contenuto delle conversazioni intercettate (nelle quali si parla apertamente di somme di denaro da versare), che dà concretezza all’ipotesi di accusa. Si apprende che un tal Piraino si è incaricato di creare un contatto tra le due dirigenze e di fornire “referenze” sull’affidabilità del Viareggio. Tra gli stralci più significativi va ricordato questo brano di conversazione tra i due reclamanti: “ ma se loro ce danno 15.000 euro e noi glie damo la partita e poi non gliela damo?”; ed ancora “se io a fine anno devo fa’ il ripescaggio le partite … me le venno tutte … io le combinerei tutte le partite, finte, poi ce le giocamo tutte … noi dovemo annà da questi qui e dire siccome noi semo retrocessi matematicamente pagatece che perdemo”. A fronte di tali esplicite dichiarazioni di intenti (nei quali si condensa la “filosofia truffaldina” di Volpi e Lazzarini), sembra davvero superfluo aggiungere ulteriori argomentazioni.

7. Venendo poi alla partita con la Pianese, sono, ancora una volta, le conversazioni intercettate che rendono evidente la responsabilità di Volpi e Lazzarini. Dalle stesse risulta che il contatto venne stabilito attraverso Anichini Fabio che si rivolse a Vagaggini Renato, il quale rifiutò l’offerta manipolatoria. Nell’atto di deferimento della Procura federale si legge, per altro, che proprio il Vagaggini ebbe a riferire che, anche durante lo svolgimento della gara, l’allenatore della Pianese fu contattato da quello del Viareggio, il quale insisteva per concludere un accordo. Ed in effetti Masi Marco accusa apertamente (salvo il successivo tentativo di ridimensionamento) Macchetti Andrea (succeduto ad Aiello). Ne deriva che, come ha correttamente ritenuto il primo giudice, il quadro probatorio appare compiuto e congruo, con la conseguenza che le censure formulate dai reclamanti vanno qualificate prive di qualsiasi fondamento.

8. Volpi, Lazzarini (con Petrollini) sono raggiunti da significativi elementi – ancora una volta desumibili dalle conversazioni intercettate – anche per quel che riguarda la gara con lo Scandicci. Garaffoni Mirko risulta essere stato contattato dallo staff del Viareggio. Le conversazioni vengono ritenute (a buona ragione) esplicite nel loro reale significato, atteso che si parla apertamente di somme di danaro. Ma “il discorso” con la squadra avversaria era molto articolato in quanto si progettava una doppia combine: prima le due squadre avrebbero dovuto pareggiare, quindi nei playout, il Viareggio avrebbe dovuto rendere il favore agli avversari, perdendo volontariamente il match (afferma infatti il Petrollini, non senza rammarico: “tu dai a me la domenica; dopo io do a te; hai capito come? [….] sembrava tutto fatto, poi è arrivato quel ciccione di merda!”). Nell’atto di deferimento si chiarisce il senso di questo progettato scambio: con il pareggio, lo Scandicci non avrebbe incontrato nel playout il San Gimignano, ritenuta squadra temibile; in cambio, come premesso, doveva essere concordata la sconfitta del Viareggio nel successivo incontro, sempre con lo Scandicci.

8.1 Il giudice di primo grado ha chiarito ad abundantiam le ragioni per le quali i contatti tra le due squadre e l’incontro presso l’hotel Delta Florence non possono essere giustificati dalla necessità di discutere la collocazione del calciatore Ferretti. A ciò è da aggiungere che, in una conversazione tra presenti (dunque in una intercettazione ambientale), Lazzarini Sergio ed Edoardo (padre e figlio), Volpi e Petrollini commentano il progetto di “aggiustamento” con l’affermare che a Garaffoni la “situazione” è davvero piaciuta e tuttavia lo Scandicci vuole “garanzie” (evidentemente sull’impegno del Viareggio a perdere la successiva partita; tanto che i quattro discutono se sia il caso di schierare la formazione juniores o quella dei titolari, che tuttavia avrebbero dovuto giocare per perdere). Ebbene, a fronte di tali affermazioni, costituisce motivo di imbarazzo per chi legge (ma, evidentemente non per chi ha proposto il reclamo) dover confutare la versione alternativa in base alla quale tali contatti non avevano alcun contenuto illecito ed erano, viceversa, relativi alle trattative per la cessione di un calciatore.

9. Il solo Volpi deve poi rispondere delle combine relative alle partite con Bastia e con la Sinalughese. Ebbene, anche questa volta, in entrambi i casi, il Tribunale federale ha correttamente valutato il contenuto delle conversazioni intercettate. Volpi, infatti, contattò Niccolai Giuliano (la cui posizione è stata stralciata) perché procurasse il famoso “accredito” presso il Bastia, ma attivò anche tale Pesce. Per parte sua, ma per i medesimi scopi manipolatori, Petrollini si rivolse a Ferrarese Claudio (del quale si dirà in seguito) perché contattasse un calciatore del Bastia, Boldoni Lorenzo. Il contatto auspicato dal Petrollini non ebbe luogo per la condotta dilatoria posta in essere sia da Ferrarese che da Boldoni, che avevano  probabilmente  sospettato  che  la  richiesta  del  Petrollini  avrebbe  potuto  essere finalizzata proprio a istaurare un rapporto tra le due squadre in vista di un “aggiustamento” del risultato della gara che, da lì a poco, avrebbe dovuto essere disputata.

10. Ancora Niccolai fu contattato, come dimostrano, ancora una volta, le intercettazioni, da Volpi in vista della partita del Viareggio con la Sinalunghese. Afferma il giudice di primo grado che, sempre dalla lettura delle trascrizioni delle conversazioni telefoniche, si evince che il contatto vi fu, ma che la proposta fu rifiutata.

11. Ebbene, a fronte di tali emergenze probatorie, la difesa del Volpi non ha opposto che generiche negatorie, ovvero fantasiose re-interpretazioni delle conversazioni intercettate.

12. Quanto alla incolpazione del capo 26, davvero non si comprende come il Volpi possa sostenere che l’ipotesi di accusa sia rimasta non provata, in quanto fondata solo su pettegolezzi o su voci incontrollate che correvano nell’ambiente. Innanzitutto, il giudicante di primo grado ha ricordato le numerose conversazioni intercettate nel corso delle quali questo reclamante, con espressioni allusive, parla delle somme ricevute per far scendere in campo gli atleti o per svincolarli (vengono citate le seguenti: n. 6907 del 7.06.2019, 2073 del 19.06.2019,  4320  del  21.06.2019,  7783  del  21.06.2019,  7492  del  24.06.2019,  82  del 14.04.2019, 1182 del 7.03.2019, 947 del 04.2019, 1904 del 13.06.2019, 6319 del 29.05.2019).

A ciò si aggiunge quanto risulta per tabulas vale a dire dalla consultazione dell’agenda acquisita agli atti del procedimento penale. In ordine a tali risultanze oggettive, nulla, con il reclamo, è stato dedotto, di talché gli ulteriori elementi derivanti dalle dichiarazioni di alcuni tra i diretti interessati (per tutti, ad es., Meoni Claudio in data 14.6.2019 alla polizia giudiziaria, Meoni Leonardo, sentito dalla Procura federale il 28.9 dello stesso anno) non possono davvero ritenersi affermazioni “per sentito dire”, sia perché, appunto provengono dai diretti interessati (Belluomni, Chichiarelli, Falegnani e il ricordato Meoni), sia perché puntualmente corrispondenti a quanto già documentalmente provato. Né vanno pretermesse le dichiarazioni del calciatore Virga Federico in sede di indagini penali (11.6.2019), avendo egli riferito che il Volpi, sotto minaccia di denunziarlo per presunti illeciti disciplinari, gli ingiunse di rinunciare agli stipendi arretrati e di firmare per la rescissione del suo contratto. Tali condotte, se pur non rientranti nel perimetro della incolpazione, ben descrivono la personalità e i metodi di un soggetto costantemente mosso da impulsi ed interessi venali. La controprova di ciò è agevolmente desumibile dalle dichiarazioni rese il 22.5.2019 da Capitani Alessandro alla polizia giudiziaria; invero egli, richiesto di chiarire per qual motivo il figlio Matteo, benché tesserato con il Viareggio, avesse giocato molto poco, ebbe a rispondere che la ragione risiedeva nel fatto che non aveva inteso versare alcuna cifra per ottenere che gli fosse accordato di scendere in campo. Analoghe dichiarazioni provengono da Pelliconi Tiziano ed Alex (ancora una volta, padre e figlio) in data 11.6.2019, nell’ambito del procedimento penale instaurato presso la Procura Repubblica di Lucca, a loro volta riscontrate dalle dichiarazioni (12.6.2019) del procuratore sportivo Piconcelli Daniel.

13. Quanto all’Aiello ed al Bianchi, poco è da aggiungere rispetto a quanto si è premesso. Aiello sostiene di essere rimasto all’oscuro delle manovre certamente messe in atto da Volpi e Lazzarini, ma è smentito, oltre che dal contenuto della conversazione intercettata del giorno 3.3.2019, dalle parole di Chicchiarini che ha affermato di aver udito la frase con la quale l’Aiello invitava gli avversari a “finirla lì”, oltre che da quanto riferito da Meoni Leonardo e dallo stesso Bianchi. Ed in effetti quest’ultimo, sentito dalla Procura federale, ha offerto piena collaborazione ed ha confermato di essere stato inviato proprio dall’Aiello a parlare con il capitano del Trestina per proporgli l’accordo in base al quale entrambe le squadre si sarebbero dovute accontentare del pareggio, sentendosi rispondere che, per questioni del genere, era necessario che egli riferisse al suo allenatore, vale a dire al Cerbella. Che l’intera squadra del Viareggio poi coltivasse il proposito di un pareggio concordato lo si desume anche dalla reazione rabbiosa conseguente al gol segnato, negli ultimi minuti dalla squadra avversaria (cfr. atto di deferimento). E non a caso, nella conversazione intercettata col Volpi, l’Aiello, nel tentativo di giustificarsi, ribadisce di aver mandato Bianchi a parlamentare con i componenti della squadra avversaria, ma la missione era fallita, perché, come gli aveva riferito il Bianchi stesso, “quello lì non voleva”. Nella sua versione dei fatti, l’Aiello tenta di rovesciare la dinamica degli avvenimenti, sostenendo, come si è visto, che Chicchairelli lo accusa falsamente perché egli ne aveva disposto la sostituzione e che fu il personale del Trestina a contattare Bianchi per proporre il pareggio. Ma la sua versione dei fatti è palesemente illogica, sia perché non è credibile che Chicchiarelli, pur di accusare Aiello, abbia danneggiato anche sé stesso (tanto che ha ritenuto opportuno patteggiare), sia perché è emerso che il Trestina non intendeva affatto accontentarsi del pareggio, tanto che continuò a giocare con forte agonismo e segnò il gol del vantaggio e della vittoria. D’altronde, nel suo atto di reclamo, il Bianchi non nega affatto di aver tenuto la condotta che gli si addebita (anche in considerazione delle dichiarazioni, ampiamente confessorie, rese in occasione del suo esame da parte della Procura federale), ma lamenta – come si è visto – il fatto che non si è tenuto conto che egli ha agito su mandato dell’allenatore, al quale non poteva opporre (ma non chiarisce perché) un rifiuto e comunque nega che la sua condotta integri gli estremi dell’illecito contestato, piuttosto che la meno grave infrazione disciplinare di cui al comma 1 dell’art. 4 del CGS. Al proposito non si può che ribadire quanto premesso al punto 5.6 circa la natura di fattispecie a consumazione anticipata dell’illecito sportivo; e certo non si può ragionevolmente negare che la condotta (sia pure meramente esecutiva di “ordini venuti dall’alto”) del Bianchi fosse astrattamente idonea a determinare l’alterazione del risultato della gara.

14. Con  riferimento  a  Bambini  e  Cerbella,  il  Tribunale  federale,  come  premesso,  ha riqualificato i fatti nella meno grave infrazione di omessa denunzia. Entrambi, con il reclamo, sostengono che la loro responsabilità è stata affermata solo sulla base di mere presunzioni, mancando la prova effettiva del fatto che essi avessero recepito e compreso la natura truffaldina dei goffi tentativi di contatto provenienti dalla squadra avversaria. Bambini, ascoltato dalla Polizia giudiziaria nell’ambito del procedimento penale incardinato presso la Procura Repubblica di Lucca, ebbe a dichiarare: “ho parlato con Volpi Tommaso, ma, prima di entrare in merito del dialogo, voglio precisare che era la prima volta che lo vedevo e lui si è avvicinato a me dopo che ha chiesto al magazziniere della mia squadra chi era il presidente. Per quanto riguarda il dialogo, già anomalo nella fase della presentazione in quanto altamente cordiale e non consono a persone che non si conoscono, il Volpi mi disse che erano in un mare di guai, dicendo che era un campionato duro e il Viareggio non era messo  bene;  io,  conoscendo  la  fama  di  questo  personaggio  e  avendo  intuito  che  la conversazione era anomala, gli ho detto che anche noi venivamo da tre sconfitte consecutive e, se oggi non vincevamo, mandavo a casa tutti i giocatori, dopodiché mi sono allontanato andando in tribuna. A dire il vero, non sono in grado di dettagliare tutto ciò che ha detto il Volpi perché io non l’ho neanche ascoltato; ho tagliato corto e me ne sono andato”. 

Ebbene, da tali dichiarazioni è agevole desumere la preoccupazione di dimostrare che il contatto con il Volpi si è arrestato alle prime battute; l’intento “difensivo” traspare chiaro dall’ultima frase, volta – con tutta evidenza – a neutralizzare eventuali accuse o “chiamate in correità” che potessero provenire proprio dal Volpi o da altri. E tuttavia, l’effetto è l’esatto contrario di quello sperato dal dichiarante, in quanto è facilmente deducibile che Bambini avesse pienamente compreso quale era il messaggio che le parole e l’atteggiamento (confidenziale) del Volpi volevano veicolare. Ovviamente, poi, l’approccio del Volpi non può essere valutato isolatamente, ma va posto in relazione con il comportamento tenuto nel corso della partita da altri appartenenti alla squadra del Viareggio (Aiello e Bianchi, come si è sopra specificato), di talché appare davvero non credibile che tanto Bambini, quanto Cerbella non avessero pienamente compreso che dalla squadra avversaria proveniva un chiaro invito ad “addomesticare” la partita, con il conseguente obbligo di denuncia da parte dei destinatari dell’inequivoca proposta. E sempre con valutazione complessiva (scil. non atomistica) va letta la frase pronunziata dall’Aiello nel corso della conversazione intercetta con il Volpi. Dopo l’infruttuoso approccio tentato dal Volpi nei confronti del Bambini, la trattativa (sul campo) era fallita perché “quello lì non voleva” e quello lì altro non può essere che il Cerbella, allenatore della squadra avversaria, naturale destinatario finale del messaggio che Bianchi, per conto, di Aiello aveva rivolto al capitano del Trestina. Suggellano il quadro accusatorio le dichiarazioni di Chicciarelli (la cui credibilità certo non viene meno per aver sostenuto di essere stato sostituito 5, invece che 20, minuti prima della fine della partita) e Meoni Leonardo, pur querelato (a  quanto si  apprende)  dal Bambini,  che  comunque nulla  ha specificato in ordine all’esito della sua iniziativa giudiziaria.

14.1 Le doglianze sul trattamento sanzionatorio verranno esaminate più avanti.

15. Diverse considerazioni devono svolgersi con riferimento alla posizione di Ferrarese Claudio. Costui, direttore sportivo di una società (Levico Terme) che militava in un girone diverso da quello di pertinenza del Viareggio, viene contattato, come si è premesso, dal Petrollini perché, a sua volta, lo metta in comunicazione con un atleta del Bastia, Boldini Lorenzo. Ferrarese non esegue alla lettera “il mandato”, ma, parlando con il Boldini, non stabilisce il collegamento tra i due, anzi, benché richiesto da quest’ultimo, neanche fornisce il recapito telefonico del Petrollini. Orbene, se è ben possibile che il reclamante abbia sospettato che la richiesta del Petrollini fosse prodromica ad una proposta di “aggiustamento” della partita da disputare (e, in questo caso, di mero sospetto si deve parlare), nondimeno appare evidente l’intenzione di non dar corso alla richiesta, proprio allo scopo di evitare che il sospetto potesse prendere corpo. In sintesi, il Ferrarese ha prudentemente ritenuto opportuno “mantenersi in superficie”, senza approfondire le ragioni per cui il contatto gli era stato richiesto. Il ruolo – accettato in un primo tempo, ma poi non seguito da condotte conseguenti – era semplicemente quello di mettere in comunicazione due persone appartenenti a squadre che partecipavano ad un campionato diverso da quello cui era interessato il Ferrarese. Né si può rimproverare ad una persona la cui squadra, appunto, partecipava ad altro girone di non aver voluto approfondire i termini della questione, dal momento che sul Ferrarese non gravava certamente alcun obbligo di indagare e/o accertare i fatti. Consegue che, nei suoi confronti, la decisione di primo grado va riformata e lo stesso va prosciolto. Consegue ulteriormente la insussistenza delle responsabilità addossate al Levico Terme, nei confronti del quale deve essere assunta analoga decisione.

15. Macchetti Andrea, succeduto all’Aiello nel ruolo di allenatore del Viareggio, sostiene di non aver mai proposto a Masi Marco, allenatore della Pianese l’opportunità di accontentarsi del pareggio conseguito nel corso della partita. Sostiene, inoltre, forte dell’esito delle indagini difensive condotte nel suo interesse, che egli, al più, può essersi rivolto ai suoi atleti, raccomandando loro una condotta di gioco utile per conservare il risultato di parità. La tesi difensiva tuttavia appare fragile e non condivisibile, in considerazione delle dichiarazioni provenienti dal Masi e, ancora di più, della sua reazione (il cui contenuto sarà illustrato da qui a poco) a quella che egli interpretò come una proposta di accordo. Cosa certa è che Masi (evidentemente non affetto da ipoacusia, a differenza - a quanto pare - delle persone esaminate in sede di indagini difensive) le parole del Macchetti le udì e, per così dire, gli rispose per le rime

Il fatto che il Masi abbia reso le sue dichiarazioni alla Polizia giudiziaria nell’ambito del procedimento penale pendente presso la Procura Repubblica di Lucca, senza l’assistenza del difensore e senza aver ricevuto ammonimento alcuno sulla conseguenza eventualmente auto indiziante delle parole che di lì a poco avrebbe pronunziato, è la logica conseguenza del fatto che lo stesso è stato correttamente esaminato come persona informata sui fatti. Invero, si procedeva per il reato di cui all’art. 1 della legge 401/1989, nell’ambito del quale l’obbligo di denuncia, ai sensi dell’art. 3, grava solo sui presidenti delle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI, sui presidenti degli organi di disciplina di secondo grado delle stesse federazioni e sui corrispondenti organi preposti alla disciplina degli enti e delle associazioni sportive, (che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni abbiano notizia del reato di frode sportiva). Masi, come premesso, era “solo” un allenatore. Dunque, mentre dal punto di vista oggettivo, non vi è perfetta corrispondenza tra la fattispecie incriminatrice sopra indicata e l’illecito sportivo, dal punto di vista soggettivo, non gravava sul Masi alcun obbligo di denuncia di reato (ma gravava quello di denuncia dell’illecito sportivo alla competente autorità FIGC). Correttamente quindi la Polizia giudiziaria (delegata dal P.M) non gli ha dato gli avvertimenti ex art. 64 cod. proc. pen. e, meno che mai, lo ha invitato a farsi assistere da un difensore. Ciò a tacere del fatto che, comunque, al Masi nulla avrebbe impedito di richiedere, in un secondo momento, di essere esaminato dalla Procura federale e, in quella sede, correggere o integrare, se lo avesse ritenuto necessario, le sue precedenti dichiarazioni, cosa per altro che avrebbe anche potuto fare – e non ha fatto – nel corso dell’odierna riunione innanzi a questa Corte.

15.1 Le accuse del Masi, poi, vanno messe in relazione a quanto riferito dal Vagaggini. Costui alla polizia giudiziaria, in data 9.5.2019, disse di aver rifiutato un incontro con un certo Anichini, persona che si muoveva su richiesta del Volpi; tuttavia Polidori Stefano ha, a sua volta, riferito, che Anichini gli disse di aver stabilito un contatto con il Vagaggini, proponendogli l’accordo e ricevendo un rifiuto. Orbene è evidente che, come si osserva da parte del Vagaggini, trattasi di dichiarazioni de relato (quelle del Polidori), tuttavia esse ben possono fungere da riscontro ad una ipotesi di accusa che si fonda su altri elementi diretti (cfr. cass. pen. sez. 6, sent. 47108 del 2019, Bombardino e, per il caso in cui una dichiarazione de relato ne riscontri addirittura un’altra, vedasi cass. pen. SS.UU., sent. 2084 del 2013, Aquilina). Di talché l’affermazione del Vagaggini di aver saputo, solo dopo la conclusione della partita, della proposta di “aggiustamento” della stessa, va nuovamente interpretata come una versione difensiva di chi, avendo comunque rifiutato il patto illecito, non vuole essere minimamente coinvolto nelle susseguenti indagini, nemmeno come persona informata sui fatti.

15.2 La condotta del Macchetti integra perfettamente la fattispecie illecita a lui contestata e dunque non si può accedere ad alcuna richiesta di derubricazione.

16. Masi Marco ha tentato di ridimensionare la portata ed il significato delle sue ammissioni. Con una spericolata interpretazione delle sue stesse parole, questo reclamante sostiene che non è certo che il Macchetti abbia proposto di mantenere il pareggio fortunosamente raggiunto dal Viareggio, in quanto egli non avrebbe detto “la finiamo lì”, ma “qualcosa del tipo la finiamo lì”. Si tratta di un tentativo di esegesi a fini difensivi piuttosto puerile, atteso che, da un lato, “qualcosa del tipo” è espressione che sta a indicare che non si è certi di aver riportato le esatte parole, ma non di aver equivocato sul significato, dall’altro, se pure ci fosse bisogno di conferma, basta riflettere sulla vivace replica che immediatamente il Masi fornì al suo interlocutore (“che cazzo dici?! Io mi gioco il campionato. Non rompere i coglioni!”). Si tratta di una risposta, tanto ruvida, quanto inequivocabile, che rende più che evidente che l’allenatore della Pianese colse in pieno il senso della proposta che gli veniva dal suo collega della squadra avversaria. A ciò va aggiunta, ad abundantiam, la “attività prodromica” dell’Anichini nei confronti del Vagaggini, come appena sopra illustrato. Di qui correttamente l’addebito di omessa denunzia. Né ha rilievo il fatto che, come si sostiene dalla Difesa del Masi, il pareggio eventualmente concesso al Viareggio non avrebbe comportato alcuna contropartita per la Pianese. La chiara percezione della proposta di “aggiustamento” è di per sé sufficiente a far scattare l’obbligo di denuncia in capo al destinatario della proposta stessa.

17. Dopo quanto appena premesso, poco è da aggiungere in relazione alla posizione del Vagaggini, potendosi utilizzare per relationem le considerazioni già svolte a proposito del Masi e del Macchetti. In ordine al primo, la difesa ha sostenuto che Masi avrebbe reso dichiarazioni de relato, laddove, come ampiamente illustrato, egli fu il destinatario della proposta proveniente dal Macchetti, al quale rispose in malo modo. Si tratta dunque di una “testimonianza” certamente diretta in quanto proveniente da chi ha appreso i fatti (nel caso in esame: ha udito la frase) ex propriis sensibus.

17.1 La Difesa di Vagaggini ha poi elaborato la bizzarra categoria della nullità della motivazione, consistente nel fatto che la affermazione di responsabilità di questo tesserato è stata fondata (anche) sulle dichiarazioni di Polidori Stefano, dichiarazioni che – si dice – non sono mai state contestate al Vagaggini.

Orbene il concetto di “nullità della motivazione” è estraneo a qualsiasi ordinamento procedimentale. È noto infatti che una motivazione può essere insufficiente, contraddittoria, meramente apparente, persino ideologicamente falsa (cass. pen., sez 5, sent. 31271 del 2020, Leo), ma la categoria della nullità non si può attagliare ad un compendio descrittivo e, principalmente, valutativo quale, appunto, è la motivazione.

Neanche, poi si può sostenere (volendo ortopedicamente interpretare il contenuto della censura) che si sia voluta dedurre la mancanza di corrispondenza tra contestazione e decisione (come ad es. previsto dall’art 521 cod. proc. pen.). Invero il fatto che le dichiarazioni del Polidori non siano state esplicitamente contestate nell’atto di deferimento non genera, sotto questo profilo, lesione del diritto di difesa, in quanto non si tratta di fatto integrativo della fattispecie concreta, ma, semplicemente, della menzione di una fonte di prova, comunque contenuta negli atti del procedimento e, come tale, conoscibile da parte della difesa del Vagaggini.

17.2 Parimenti destituita di qualsiasi fondamento è l’altra difesa in diritto proposta nell’interesse di questo reclamante. Come illustrato nel “Ritenuto in fatto”, si sostiene che le proposte giunte da Anichini Fabio non avevano valenza tale da obbligare il Vagaggini a denunciare la progettata combine; e ciò in quanto l’Anichini, non essendo tesserato, è soggetto estraneo alla sfera federale, con la conseguenza che la sua condotta è irrilevante all’interno della FIGC e, anche se poco corretta, non genera alcun obbligo di segnalazione. Ebbene, basta leggere con la dovuta attenzione il comma 7 dell’art. 7 CGS previgente per rendersi conto che l’obbligo di denuncia scatta sempre quando si sia venuti a conoscenza “in qualunque modo” (testuale) che persone o società abbiano posto in essere condotte integranti l’illecito sportivo, ovvero siano sul punto di farlo. Conseguentemente, pur essendo l’Anichini soggetto non tesserato, in base ad un elementare ricorso alla logica del cui prodest, doveva essere più che evidente - anche a persona eventualmente non particolarmente perspicace - che il predetto non poteva che agire per conto e nell’interesse della società Viareggio e quindi dei suoi vertici.

18. Del direttore sportivo dello Scandicci, Garaffoni, il Petrollini parla in una significativa conversazione intercettata, sostenendo che “per fortuna” in panchina (scil. della squadra avversaria) c’era Mirko, altrimenti “quelli” avrebbero sbagliato la sostituzione.

18.1 Al proposto la difesa di questo reclamante ha sostenuto (pag. 14 dell’atto di impugnazione) che “non si possono valutare stralci di intercettazione in maniera settoriale e avulsa dal complessivo contesto di indagine”, ma poi è esattamente quello che essa stessa fa, nel momento in cui propone gli stralci (che ritiene) favorevoli. Il fatto è, viceversa, che le affermazioni rese per telefono dal Petrollini non rimangono affatto isolate. Invero, come si può leggere nell’atto di deferimento, esse ricevono conferma dalle parole di tale Bagiardi Massimo, il quale dichiara di avere appreso proprio dal Petrollini che l’accordo con Garaffoni si era concluso. In merito, è il caso di richiamare quanto premesso a proposito del valore corroborante che anche una dichiarazione de relato può svolgere nei confronti di una prova “diretta”. A ciò va aggiunto il fatto che risultano intercettate le numerose “chiamate” tra Petrollini e Garaffoni nel corso della gara, nonché quanto ancora il Petrollini ebbe ad affermare circa il gradimento che Garaffoni aveva manifestato in merito a una certa proposta (“a Mirko la situazione è piaciuta come è stata rappresentata”), in relazione alla quale si è già detto (cfr. punto 8.1.) come non sia credibile che essa si riferisse ai problemi conseguenti alla cessione del calciatore Ferretti. Né maggior pregio può avere l’argomento sviluppato nel reclamo proposto nell’interesse del Garaffoni, in base al quale, calcolando tutti “i tempi morti” dell’incontro tra le rappresentanze delle due squadre presso l’hotel Delta Florence di Calenzano, per discutere dell’accordo truffaldino, sarebbero avanzati solo due minuti. È agevole ribattere che, se tale lasso di tempo sembra scarso per portare a conclusione una combine (ma non per il solo versamento del prezzo della stessa), ancora meno adeguato appare per concludere una spinosa trattativa relativa ai problemi che la cessione di un calciatore comporta. Conclusivamente, anche il reclamo di questo incolpato merita rigetto.

19. A ciò consegue che anche il reclamo della sua società, Pol.D. C.S. Scandicci 1908, fondandosi sui medesimi argomenti sviluppati dalla Difesa del Garaffoni, non può essere accolto, dovendo la stessa rispondere della condotta del suo tesserato.

20. Né diverso epilogo procedimentale meritano le posizioni delle società ASD Sporting Club Trestina e  U.S. Pianese, considerato quanto è rimasto accertato  a carico dei rispettivi esponenti, Bambini e Cerbella, per la prima, Masi e Vagaggini per la seconda. Anche per queste due società, infatti, le argomentazioni e le censure prospettate dalle Difese ricalcano quelle già esaminate e respinte in relazione ai rispettivi affiliati.

21. Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio, vanno innanzitutto prese in considerazione le richieste dei principali protagonisti di questa vicenda, vale a dire coloro che, all’esito della decisione di primo grado, hanno visto confermata la propria incolpazione per illecito sportivo.

21.1. Con riferimento al Volpi, il primo giudice ha scritto: “oltre all’ingente numero degli illeciti sportivi perpetrati, condotta già di per sé qualificabile come grave, [va considerata] l’estrema gravità della sistematica violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza in danno dei calciatori del Viareggio come sopra illustrata (capo 26). Di qui il Collegio ritiene che l’unica sanzione adeguata non possa che essere quella richiesta della squalifica per anni 5, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.”. L’assunto può certamente essere condiviso, non senza sottolineare che il Volpi è allenatore professionista di seconda categoria e, comunque, all’epoca dei fatti, soggetto che svolgeva senza alcun dubbio, attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l. Anche se prosciolto in primo grado dalla ipotesi associativa di cui all’art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva previgente, questo reclamante ha comunque posto in essere, con evidente sistematicità, condotte atte ad alterare il risultato di gare e, conseguentemente, della classifica. Il proposito del Volpi era, a quanto è rimasto accertato, quello di attivare un vero e proprio “mercato” delle partite, da gestire con accordi illeciti, non esenti da un certo legame “sinallagmatico”, come emerge dalle ricordate parole del Petrollini, stretto collaboratore, unitamente a Lazzarini, di questo reclamante (“ma se loro ce danno 15.000 euro e noi glie damo la partita e poi non gliela damo?”[….] “se io a fine anno devo fa’ il ripescaggio le partite … me le venno tutte … io le combinerei tutte le partite, finte, poi ce le giocamo tutte … noi dovemo annà da questi qui e dire siccome noi semo retrocessi matematicamente pagatece che perdemo“). Non vi è dunque possibilità alcuna di accogliere la subordinata richiesta di mitigazione del trattamento sanzionatorio.

21.2. Discorso sostanzialmente non diverso va fatto per Lazzarini, sodale e strettissimo collaboratore (oltre che finanziatore) del Volpi. All’epoca dei fatti, come si è premesso, egli svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l. In quanto soggetto già appartenuto alle Istituzioni (egli è stato in servizio nella Polizia di Stato), avrebbe dovuto tenere ben altro comportamento; viceversa, come si è visto, egli è pienamente coinvolto nei tentativi di combine, ideati e gestiti con Volpi e Petrollini.

21.3. Garaffoni, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente CGS, all’interno e nell’interesse della società Pol. D. C.S. Scandicci 1908 Srl, neanche merita (né, per la verità, risulta aver chiesto) alcuna mitigazione della sanzione a lui applicata. La sua responsabilità nel tentativo di combine della partita col Viareggio, lo rende ampiamente meritevole della sanzione applicatagli, determinata comunque nel minimo edittale.

21.4. Aiello e Macchetti, succedutisi sulla panchina del Viareggio, non meritano un ridimensionamento del trattamento sanzionatorio.  In quanto allenatori, essi erano i soggetti a più diretto contatto con i giovani atleti della squadra, cui avrebbero dovuto trasmettere i valori dello sport: la lealtà nella competizione, il rispetto delle regole e dell’avversario. Sono stati, viceversa, docili strumenti della politica manipolatoria dei vertici manageriali della loro squadra. In più il primo indusse il Bianchi a farsi messaggero della illecita proposta nei confronti dei giocatori del Trestina. La carica intrinsecamente corruttiva di un simile mandato non può essere posta in discussione.

21.5. Bianchi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSD Viareggio 2014 a rl, “ambasciatore”, come si è appena ricordato, della illecita proposta nei confronti degli atleti della squadra avversaria, è stato destinatario, in primo grado, di una sanzione “ridotta” (anni tre di squalifica). Ritiene la Corte che vi siano ragioni per ulteriormente ritoccare in melius il trattamento sanzionatorio, sia in ragione del fatto che egli fu un mero esecutore di ordini (per quanto riconoscibilmente illeciti) provenienti “dall’alto”, sia in ragione della condotta di ampia collaborazione prontamente prestata, condotta che, ai sensi dell’art 24 del Codice di Giustizia Sportiva all’epoca in vigore (128 di quello attuale), merita adeguato riconoscimento, anche in quanto comportamento sintomatico della dissociazione da una mentalità omertosa che, a quanto accertato, pervadeva buona parte della compagine del Viareggio (cfr., tra l’altro, le dichiarazioni intercettate del “patteggiante” Lazzarini Edoardo, figlio di Sergio). Si ritiene pertanto di rideterminare la sanzione a carico del Bianchi in anni uno di squalifica.

22. Quanto a coloro che sono stati riconosciuti responsabili di omessa denuncia, vale a dire Bambini e Cerbella (Trestina), Masi e Vagaggini (Pianese), si rivela opportuna una riduzione della sanzione, in applicazione dei principi di cui all’art. 16 del Codice di Giustizia Sportiva previgente, atteso che la prevista possibilità di riconoscere attenuanti consente di fissare la sanzione al di sotto del minimo edittale. La riduzione si giustifica in ragione della non piena consapevolezza del disvalore della condotta accertata (omessa denuncia) e della mancanza di contestazione di qualsiasi recidiva (o comunque pregressa condotta riprovevole) a carico dei quattro. Sanzione congrua si stima conclusivamente quella di mesi otto di inibizione (per Bambini) e altrettanti di squalifica (per Masi, Cerbella e Vagaggini).

23. Per quel che attiene alle società: a) va in pieno confermata nel quantum la sanzione applicata alla ASD Sporting Club Trestina a titolo di responsabilità sia diretta che oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comm1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e i comportamenti posti in essere da Bambini e Cerbella; b) analogamente non vi è motivo di rivedere in melius la sanzione di cui è stata destinataria la Pol. D. C.S. Scandicci 1908 srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), per gli atti e comportamenti posti in essere da Garaffoni, nei cui confronti è rimasta accertata la più grave condotta concretatasi nell’illecito sportivo; c) viceversa, per la US Pianese Srl la disposta sanzione di euro 5000 di ammenda può essere ridotta ad euro 4000: la società invero è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Masi Marco e dal sig. Vagaggini Renato. Trattasi del meno grave illecito dell’omessa denuncia.

24. I reclamanti nei cui confronti la decisione di primo grado risulta essere stata modificata hanno diritto alla restituzione del contributo di giustizia. In tal senso si dispone.

PQM

La Corte federale d’appello, Sezioni unite, preliminarmente riuniti i reclami in epigrafe, definitivamente pronunciando sugli stessi, cosi dispone:

per il Sig. Cerbella Enrico: accoglie parzialmente e, per l’effetto, ridetermina la sanzione in mesi 8 di squalifica, con restituzione del contributo di giustizia;

per il Sig. Ferrarese Claudio: accoglie e, per l’effetto, lo proscioglie con restituzione del contributo di giustizia;

per la società USD Levico Terme: accoglie e, per l’effetto, la proscioglie con restituzione del contributo di giustizia;

per il Sig. Macchetti Andrea: respinge; per il Sig. Lazzarini Sergio: respinge; per il Sig. Aiello Antonio: respinge;

per il Sig. Masi Marco: accoglie parzialmente e, per l’effetto, ridetermina la sanzione in mesi 8 di squalifica, con restituzione del contributo di giustizia;

per il Sig. Bambini Leonardo: accoglie parzialmente e, per l’effetto, ridetermina la sanzione in mesi 8 di squalifica, con restituzione del contributo di giustizia;

per la società ASD Sporting Club Trestina: respinge; per il Sig. Volpi Tommaso: respinge;

per il Sig. Bianchi Davide: accoglie parzialmente e, per l’effetto, ridetermina la sanzione in anni 1 di squalifica, con restituzione del contributo di giustizia;

per il Sig. Vagaggini Renato: accoglie parzialmente e, per l’effetto, ridetermina la sanzione in mesi 8 di squalifica, con restituzione del contributo di giustizia;

per la società USD Pianese Ssd Srl: accoglie parzialmente e, per l’effetto, ridetermina la sanzione nell’ammenda a € 4.000.00, con restituzione del contributo di giustizia;

per il Sig. Garaffoni Mirko: respinge;

per la società POL. D.C.S. Scandicci 1908: respinge.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

 

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