F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 089/CFA pubblicata il 1 Aprile 2021 (motivazioni) – (Avv. Cirillo Vincenzo/Comitato Regionale Campania ed altri N. 121/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 089/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 121/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 089/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

Composta dai Sigg.ri:

 

Mario Torsello Presidente

Patrizio Leozappa Componente

Mauro Sferrazza Componente (relatore)

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. RG 121/CFA/2020-2021, proposto dall’Avv. Vincenzo Cirillo

contro

 - il Comitato regionale Campania - LND, in persona del Presidente p.t.

- la Lega nazionale dilettanti– LND - in persona del Presidente p.t.

- la F.I.G.C. Federazione italiana giuoco calcio, in persona del Presidente Federale p.t.

per la riforma

della decisione del Tribunale federale nazionale n. 106/TFN-SD del 19.2.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore dell’udienza del 26 Marzo 2021, in modalità video conferenza, il Prof. Mauro Sferrazza e udito l’Avv. Vincenzo Cirillo, che si difende in proprio;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso ex art. 97 CGS, l’Avv. Vincenzo Cirillo ha impugnato, nei confronti del Comitato regionale Campania della LND, della LND - Lega nazionale dilettanti e della F.I.G.C. – Federazione italiana giuoco calcio, i seguenti Comunicati Ufficiali del Comitato regionale Campania: - n. 56 del 8 Gennaio  2021(Assemblea ordinaria elettiva); - n. 57 del 9 Gennaio  2021 (Assemblea ordinaria elettiva integrazione); - n. 58 del 11 Gennaio  2021 (proclamazione eletti).

Il ricorrente ha chiesto al Tribunale federale nazionale:

a) di annullare o, comunque, dichiarare la nullità e/o invalidità della convocazione come da Comunicato Ufficiale Comitato regionale Campania n. 56 del 8 Gennaio  2021 – Assemblea ordinaria elettiva – e da quello integrativo n. 57 del 9 Gennaio  2021 – Assemblea ordinaria elettiva integrazione;

b) di annullare o, comunque, dichiarare la nullità e/o invalidità del Comunicato Ufficiale del Comitato regionale Campania n. 58 del 11 Gennaio  2021 di proclamazione eletti.

A supporto delle proprie domande il ricorrente deduceva quanto, in sintesi, di seguito riportato.

Quale mezzo conducente allo scopo il ricorrente ha chiesto, in via istruttoria, «di acquisire l’audio ed i video dell’assemblea elettiva del 10.01.21; di disporre una consulenza tecnica informatica che accertasse se le modalità di svolgimento dell’assemblea telematiche fossero riuscite a garantire la correttezza della procedura, dal voto alla verifica e, se fosse stata utilizzata in maniera regolare la piattaforma telematica della Figc o implementata da una piattaforma privata anziché pubblica. E ancora, se ogni società avesse utilizzato il proprio dispositivo, la posizione di partenza del voto, se l’impulso fosse stato dato da pochi dispositivi in mano a poche persone ed i server fossero sempre gli stessi e non tanti quante erano le zone dove avevano sede le varie società».

Premetteva, in fatto, il ricorrente:

- che in data 4 Dicembre 2020, con Comunicato Ufficiale n. 153 «la Federazione italiana giuoco calcio pubblicava le norme procedurali per le assemblee elettive della Lega Nazionale Dilettanti, l’arco temporale entro il quale dovevano svolgersi, ed il numero delle designazioni occorrenti per concorrere alla elezione per le varie cariche»;

- che con Comunicato Ufficiale n. 51 del 14 Dicembre 2020 «il Comitato regionale campano pubblicava la data dell’assemblea elettiva (4.01.21), la sede dove si sarebbe svolta, le norme procedurali e la modulistica, “dimenticando” tuttavia, di allegare l’elenco delle società aventi diritto al voto, che veniva pubblicato solo in data 18.12.20, sebbene privo di indicazione dei legali rapp.ti e delle relative pec»;

- «che in data 31 Dicembre 2020, il Prefetto di Avellino – evidenziando che, alla predetta data la Campania ricadesse nella c.d. "zona arancione'' caratterizzata da uno scenario di elevata gravità o da un livello di rischio alto, che imponeva, alla luce delle vigenti disposizioni normative, il divieto di mobilità tra comuni ad eccezione della sussistenza di fondate e limitate ragioni di necessità”; che nell'ambito degli enti pubblici era previsto che le riunioni si svolgessero in modalità a distanza; che, con riguardo a tale ultimo profilo, pur nel considerare la rilevanza delle attività del Comitato, risultava difficile ritenere la sussistenza, nel caso di specie, dello stato di necessità; che l’affluenza di un numero così elevato di delegati rischiava di creare condizioni anche involontarie di assembramento, con pericolo di diffusione del contagio da Covid -19 – invitava il Comitato Regionale Campano a voler rimodulare la programmata attività attraverso l'utilizzo di un sistema di voto a distanza, ovvero a differire l'assemblea a data successiva rispetto a quel periodo oggetto di rigorose restrizioni»;

- che «in pari data, il Comitato regionale campano, inviava alla Prefettura, nota di risposta con la quale faceva presente che il numero dei partecipanti all’assemblea fosse di gran lunga inferiore a quello degli aventi diritto, 200 circa, grazie al sistema delle deleghe, (dichiarazione falsa, che, pertanto, era stato oggetto di esposto (All. n. 5 al ricorso di primo grado) che erano state adottate tutte le misure anti-Covid, che erano stati autorizzati a celebrare le assemblee in presenza dal Presidente del Coni; e che, soprattutto “In relazione alla scelta di far celebrare l’Assemblea in presenza e non da remoto era stato acquisito un parere sulla mancata garanzia del sistema di voto telematico per la riservatezza e la possibilità di verifica dei risultati”, motivo per cui l’Assemblea si sarebbe svolta in presenza il 10.01.21 presso il palasport Del Mauro di Avellino»;

- che «di conseguenza, il CRC anziché riattivare tutta la procedura elettorale, violando le indicazioni del Prefetto di Avellino e le stesse norme federali, con C.U. 55, rinviava la data delle elezioni al 10 Gennaio  2021, con proroga per la raccolta delle firme al 5 Gennaio  2021»;

- che «il ricorrente, aspirante candidato alla carica di Presidente per le elezioni per il rinnovo delle cariche a valere per il quadriennio olimpico 2021-2024 del Comitato regionale Campania, presentava, dinanzi al Tribunale Nazionale Federale, ricorso con contestuale domanda cautelare ex art. 97 CGS nei confronti del Comitato regionale Campania - LND, della Lega nazionale dilettanti– LND e della - F.I.G.C., avverso i predetti atti (Comunicato Ufficiale CR Campania n. 51 del 14/12/2020 “Assemblea ordinaria elettiva”; il Comunicato Ufficiale CR Campania n. 55 del 31/12/2020 “spostamento assemblea elettiva” ed il Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 53 del 04/12/2020 “regolamento elettorale”) in quanto palesemente illegittimi e lesivi della sua situazione giuridica soggettiva, non essendo stato messo in condizione di presentare la sua candidatura e di poter essere eletto»;

- che «il ricorrente evidenziava che tutta la procedura propedeutica alla celebrazione dell’assemblea elettiva fosse avvenuta in violazione del d.l. del 17 Marzo 2020 n. 18, convertito in L. 27/20, in violazione della normativa che prevedeva la riduzione del numero delle designazioni per le varie cariche, ad un terzo ed in violazione della normativa anti-covid in generale, considerato che le elezioni e, la propedeutica attività di raccolta delle designazioni, venivano fissate in un periodo in cui la Campania, come tutta l’Italia, si trovava in alternanza tra zona rossa ed arancione, ma in ogni caso con totale impossibilità di spostamenti, non solo da comune a comune, ma con limiti anche dalla propria abitazione (così come del resto rimarcato anche nel provvedimento del Prefetto, che invitava a svolgere l’assemblea da remoto), e comunque in violazione dei più elementari principi di buon senso, e non ultimo, in violazione dei principi cardine dell’ordinamento sportivo, relativi alla correttezza, lealtà e trasparenza»;

- che «di fatto né al ricorrente né ai vari candidati che lo sostenevano, era stato consentito di raccogliere le adesioni per la candidatura e di svolgere un minimo di campagna elettorale, in quanto:

a) in primo luogo, non avevano avuto in tempo utile l’elenco di tutte le società aventi diritto al voto, con conseguente impossibilità di poter contattare le stesse e far conoscere loro il programma elettorale;

b) erano sussistenti limitazioni dovute alla zona rossa causa Covid nei giorni 24-25-26- 27-31 Dicembre 2020 1-2 Gennaio  2021, ma anche quelle dei nove giorni precedenti in zona arancione, perché era comunque vietato lo spostamento da comune a comune.

c) In quel poco tempo disponibile, molte società sportive, contattate telefonicamente e resesi disponibili a sottoscrivere le varie candidature, non potevano essere raggiunte per le note limitazioni causa covid previste dal DPCM del 18 Dicembre 2020, e dalla precedente zona arancione. Né le suddette società erano munite di pec e firma digitale per la valida designazione, in quanto per le società dilettantistiche non vi era l’obbligo del possesso di pec e firma digitale»; - che «con decisione 89/TFN 2020/2021 il ricorso veniva rigettato nel merito» e che avverso «tale decisione veniva proposto reclamo ex art. 101 C.G.S. dinanzi alla Corte Federale di Appello (giudizio, con rgn 99 CFA /2020-21, attualmente pendente)»;

- che «nelle more, con C.U. n. 56 del 8 Gennaio  2021 (All. n. 1 al ricorso di primo grado), il Comitato Regionale Campano, a seguito di ulteriore invito del Prefetto di Avellino a svolgere l’Assemblea elettiva in modalità da remoto, anziché riattivare tutta la procedura elettorale, in violazione degli artt. 1 e ss. C.U. 153 della LND del 04.12.20 ed in violazione di qualsiasi principio di trasparenza, lealtà, correttezza, previsti dall’ordinamento sportivo confermava le elezioni nella giornata del 10 Gennaio  2021, ma, a meno di 36 ore dal voto ne modificava la modalità di partecipazione e di voto, da “in presenza” a “da remoto”, prevedendo la prima convocazione alle ore 16.00, e la seconda convocazione alle ore 17.30»;

- che «in data 10.01.21, l’assemblea elettiva si svolgeva, dunque, da remoto, sebbene con modalità poco chiare e garantiste, e con comunicato ufficiale n. 58 dell’11.01.21 avveniva la proclamazione degli eletti».

Non costituitesi le parti intimate nel giudizio così instaurato, il ricorrente, alla seduta fissata dinanzi al Tribunale federale nazionale, ha preliminarmente chiesto la sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., «per la concomitante pendenza di un’indagine federale sui medesimi fatti e l’ammissione a citare le controparti non evocate in giudizio, quali litisconsorti necessari ai sensi dell’art. 102 c.p.c., applicabile ai sensi dell’art. 2 CGS del CONI, riportandosi per il resto alle richieste istruttorie e alle conclusioni rassegnate nel ricorso» (così si legge nella decisione del TFN).

Il Tribunale federale nazionale ha respinto la domanda di sospensione del giudizio, sulla base delle seguenti motivazioni.

«L’art. 295 del codice di procedura civile prevede che “il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”. Ai sensi dell’art. 2, comma 6 del codice della giustizia sportiva CONI “gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile”, sebbene “nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”.

Nondimeno, in base a quanto rappresentato dal ricorrente, relativamente alle vicende che riguardano le elezioni delle cariche del Comitato regionale Campania non pende alcuna controversia e meno che mai, dunque, una controversia la cui soluzione sia pregiudiziale alla decisione del presente giudizio, essendosi, invero, prospettata, quale unica circostanza, la presentazione da parte dello stesso avv. Vincenzo Cirillo di un esposto al Prefetto di Avellino, al Presidente della regione Campania, ai Procuratori della Repubblica di Napoli e Avellino, al Sindaco di Avellino e al Coordinatore dell’Unità di crisi. Nessuna evidenza è stata fornita della sussistenza di un’indagine federale.

Comunque, l’art. 111, comma 7 del Codice di Giustizia sportiva FIGC stabilisce che “in nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all’Autorità giudiziaria”.

Di conseguenza, ad avviso del Collegio, nel caso di specie, non sarebbe comunque ravvisabile la sussistenza di una controversia che possa costituire il prodromo della sospensione.

In seconda battuta, occorre considerare che proprio il principio di “informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”, evocato dal legislatore nella disposizione di cui all’art. 2, comma 5 del Codice della Giustizia sportiva CONI quale canone di compatibilità tra tale speciale rito ed il processo civile, trova naturale compendio nella disciplina che regola il termine per la pronuncia della decisione.

Sotto tale aspetto, l’art. 38 Codice della Giustizia sportiva CONI (norma rubricata “termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi”) prevede, al comma 5, che il termine per la pronuncia di primo grado “è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare” (comma 1), soggiungendosi che il “corso dei termini” – non già, a ben vedere, il corso del processo – possa essere sospeso “a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l’incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto; b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell’incolpato, e per tutto il tempo necessario; c) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore; d) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione”.

È agevole rilevare, alla luce delle disposizioni richiamate, che l’Avv. Vincenzo Cirillo non possa invocare l’applicazione di nessuna delle ipotesi propedeutiche alla sospensione dei termini processuali».

Il Tribunale federale nazionale ha, poi, rigettato anche la domanda del ricorrente di essere ammesso a citare in giudizio i litisconsorti necessari ex art. 102 c.p.c., ritenuto, dallo stesso TFN, applicabile ai sensi dell’art. 2 CGS del CONI, «in quanto il ricorso è inammissibile per omessa notificazione alle parti interessate».

A tal riguardo, il Tribunale federale nazionale ha così motivato.

«Secondo i consolidati orientamenti di Codesto Tribunale l’omessa notificazione del ricorso alle parti interessate determina l’inammissibilità dell’azione (ex multis C.U. n. 102/TFN-SD 2020/2021, C.U. n. 103/TFN-SD 2020/2021, C.U. n. 58/TFN 2016/2017). Del resto secondo una recente pronuncia di Codesto Tribunale di cui si condividono integralmente le argomentazioni, “secondo la consolidata Giurisprudenza amministrativa, condivisa anche dal Collegio di garanzia del CONI (dec. n. 39 del 7.3.2018, pubblicata il 13.7.2018), la mancata notificazione ad almeno uno dei controinteressati del ricorso non può che causare l’inammissibilità dell’impugnazione proposta, senza che sussista, per il Giudice, l’onere di ordinare l’integrazione del contraddittorio.

Nella richiamata pronuncia, infatti, il Collegio di garanzia ha ritenuto “di aderire al costante orientamento giurisprudenziale, ‘univoco e condiviso’ (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3053 del 24.05.2012), che qualifica il controinteressato come parte necessaria di un siffatto procedimento di natura amministrativa, il quale deve essere vocato in giudizio su impulso del ricorrente a pena di decadenza del ricorso affinché il contraddittorio possa dirsi integralmente completo (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, III Sezione, n. 5362 del 25.11.2015; Consiglio di Stato, IV Sezione, n. 1198 del 17.03.2017)”.

Tale esigenza è legata alla circostanza che eventuali effetti lesivi non possono che riflettersi sull’intero procedimento elettorale e che, pertanto, gli atti conclusivi dello stesso devono essere impugnati anche in relazione agli effetti che gli stessi hanno, medio tempore, prodotto nei confronti di coloro che assumerebbero, in tale sede, la veste di controinteressati.

D’altronde, la giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che “Nella costante giurisprudenza della Sezione, il soggetto che impugna il decreto di convocazione dei comizi elettorali ha comunque l'onere di impugnare ritualmente anche il successivo atto di proclamazione degli eletti, notificando il ricorso a tutti i controinteressati” (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 Dicembre 2009, n.7788).

Trattasi di principi ampiamente condivisi da questo tribunale, cui da ultimo è stata data piena applicazione anche nella recente decisione n. 89/TFN-SD 2020-2021 del 15 Gennaio  2021, pubblicata il 25 Gennaio  2021 (cfr. anche CFA, dec. n. 66/2020-2021). Ed invero, come recentemente ricordato dalla Corte federale, nell’ottica dei “principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo” (art. 44, co. 1, CGS), cui è ispirato il processo sportivo, l’art. 49, co. 4, CGS dispone che “…copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità...” (CFA, cit.) e, quanto al ricorso per l’annullamento delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio federale, l’art. 86, co. 2, CGS dispone che “il ricorso ... deve essere depositato … presso la Segreteria della Sezione disciplinare e trasmesso ai soggetti nei cui confronti è proposto…” (C.U. n. 103/TFN-SD 2020/2021).

Del resto, il quarto comma dell’art. 49 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC è chiarissimo. Secondo la prefata disposizione, invero, i ricorsi devono essere inviati contestualmente alle eventuali controparti.

Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’assemblea ordinaria elettiva del Comitato regionale Campania; conseguentemente alcun dubbio può sussistere in ordine alla circostanza che gli eletti rivestono la qualifica di controparte cui il ricorso doveva essere notificato, in quanto titolari di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato e al mantenimento dell’utilità da questo riconosciuta e riceverebbero un pregiudizio nel caso di accoglimento della domanda di annullamento delle elezioni.

Del resto, il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC non sembra consentire un’integrazione postuma del contraddittorio. Ai sensi del quinto comma dell’art. 50 del predetto Codice, infatti, “è consentito agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile”. Nel caso di specie alcuna causa non imputabile al ricorrente è stata dedotta dall’Avv. Vincenzo Cirillo per giustificare l’omessa notificazione del ricorso agli eletti.

Né si può ritenere che il Collegio possa ordinare l’integrazione postuma, in virtù del richiamo alle disposizioni del Codice di Procedura Civile operato dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC In base al richiamato sesto comma dell’art. 2 del CGS del CONI, infatti, il rinvio alle norme del processo civile ha natura residuale, in quanto opera soltanto “per quanto non disciplinato”. Alla luce di quanto supra evidenziato il Codice di Giustizia Sportiva prevede espressamente l’obbligo di trasmissione alle controparti, laddove esistenti, come nel caso di specie.

Alla stregua di tali considerazioni, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, stante l’omessa notificazione ai candidati eletti».

Il Tribunale federale nazionale, ribadita la natura assorbente della suddetta declaratoria d’inammissibilità del ricorso, riteneva, poi, comunque, infondato lo stesso.

Così si legge, a tal riguardo, nella decisione del TFN in questa sede impugnata dall’Avv. Vincenzo Cirillo.

«In disparte la circostanza, per altro ammessa dal ricorrente, della omessa presentazione della candidatura, il Collegio osserva che la modifica delle modalità di svolgimento dell’udienza “da remoto”, anziché “in presenza” non appare idonea a incidere sulle candidature, ovvero sulla convocazione dell’elezioni. Né del resto nel caso di specie le precedenti convocazioni sono state mai annullate.

Tra l’altro non si può fare a meno di evidenziare, come già rappresentato nella decisione di Codesto Tribunale relativa al primo ricorso presentato dall’avv. Vincenzo Cirillo (89/TFN 2020/2021), che nello stesso Comunicato Ufficiale n. 51 del 14.12.2021, era espressamente previsto che in caso di “eventuali interventi del Governo o dell’Autorità Sanitaria” sarebbe stato consentito lo svolgimento dell’assemblea elettiva “presso altra sede o con modalità diversa”.

Era, dunque, espressamente chiarito dallo stesso regolamento elettorale la possibilità che le modalità di svolgimento dell’assemblea fossero modificate.

Del resto, non corrisponde al vero che non sussisteva un regolamento su come dovesse svolgersi l’assemblea da remoto. Le istruzioni per le modalità di voto “da remoto” erano allegate al Comunicato Ufficiale n. 51.

Da ultimo le ulteriori censure con le quali era contestata l’asserita inidoneità del Comitato regionale Campania a svolgere un’assemblea elettiva da remoto, ovvero in merito ha una pretesa mancanza di trasparenza e correttezza appaiono generiche e prive dell’allegazione di qualsivoglia prova».

Per queste ragioni, dunque, il Tribunale federale nazionale, sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Avv. Vincenzo Cirillo.

Con reclamo proposto dinanzi a questa Corte federale d’appello l’Avv. Vincenzo Cirillo, ripercorsa la vicenda nel suo svolgimento in fatto, svolge tre articolati motivi di impugnazione: 

“I. Error in procedendo – violazione dell’art. 111 CGS – violazione degli artt. 2 co. 6 e 38 cgs coni –violazione dell’art. 295 c.p.c.»;

«II. Error in procedendo ed error in iudicando – violazione dell’art. 44 CGS – violazione dell’art. 49 CGS – violazione dell’art. 86 CGS - violazione dell’art. 3 CGS – violazione dell’art. 2 CGS CONI – violazione dell’art. 102 c.p.c.»;

«III. Error in iudicando violazione degli artt. 1 e ss. del. c.u. 153 LND del 04.12.20 (regolamento) – violazione norme federali – violazione dello statuto della Lega nazionale dilettanti- violazione del principio di trasparenza – correttezza – lealta’”.

L’Avv. Vincenzo Cirillo, dunque, in proprio e quale procuratore di se stesso, chiede, in via preliminare, di «disporre la riunione con altro procedimento di reclamo pendente dinanzi a questa Corte con rgn 99 CFA 20-21, avente ad oggetto l’impugnazione della decisione n. 89 TFN SDA 20-21 in merito alla irregolarità dei primi atti della medesima procedura elettorale» e, nel merito, «accogliere il reclamo con riforma della decisione n. 106/TFN-SD depositata il 19.02 2021, comunicata a mezzo pec in pari data, tenuto, altresì, conto della riproposta istanza istruttoria».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare deve essere disattesa la richiesta di riunione del presente procedimento con quello instaurato dall’interessato nei confronti dei medesimi intimati e pendente sub. n. 99 del registro reclami di questa CFA. Ritiene, infatti, il Collegio, che non ricorrono i presupposti per una riunione dei due procedimenti, relativi, peraltro, alla impugnazione di differenti Comunicati Ufficiali.

2. Il reclamo è inammissibile, poiché intempestivo.

2.1 Il reclamo risulta, infatti, depositato in data 28 Febbraio  2021. La impugnata decisione del TFN risulta essere stata notificata con Pec del 19 Febbraio  2021. Pertanto, visto l’art. 101 CGS (“Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare”) il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

3. Per mera completezza di esposizione si osserva come il reclamo sarebbe stato, comunque, inammissibile anche sotto altri profili.

4. Come è noto, il codice di giustizia sportiva della FIGC definisce le modalità d’accesso alla giustizia sportiva e le norme generali sul procedimento, dando rilievo ai principi del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa chiamati a regolare il processo e a garantirne il regolare svolgimento.

In particolare, l’art. 44, comma 1, CGS (rubricato “principi del processo sportivo”) stabilisce che «il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo».

Come già affermato da questa Corte in precedenti decisioni su analoghi reclami, «Detta previsione normativa costituisce la trasposizione, nell’ambito della giustizia sportiva, di principi cardine di chiara natura garantistica, sanciti nella Carta Costituzionale all’art. 111, commi 1 e 2, quali appunto i principi del giusto processo, del contraddittorio e della parità delle parti; principi che, in ragione della indicata rilevanza costituzionale, non consentono deroga alcuna ed impongono il coinvolgimento processuale, ai fini della regolare costituzione del contraddittorio, di tutte le parti interessate all’esito del giudizio.

In tale ottica, il quarto comma dell’art 49 CGS dispone che “…. copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità ...” e, più specificatamente, il secondo comma dell’art. 101 CGS, relativo al procedimento dinanzi a questa Corte Federale, dispone che “…. il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale d’appello e trasmesso alla controparte …”» (CFA, dec. n. 66 del 12 Gennaio  2021).

Ciò premesso, dall’esame dei molteplici motivi di reclamo emerge come tutti i candidati ammessi a partecipare alla competizione elettorale di cui trattasi rivestono la qualifica di controinteressati, a cui, quindi, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 101 CGS, il reclamo doveva essere comunicato. Del resto, il ricorso è anche volto a far «annullare o comunque dichiarare la nullità e/o invalidità del Comunicato Ufficiale CR Campania n. 58 del 11/01/2021 – di proclamazione eletti».

Non vi è dubbio, infatti, che i candidati ammessi a partecipare alla procedura di competizione elettorale oggetto di rilievi da parte del reclamante e/o, segnatamente, il sig. Carmine Zigarelli, risultato – all’esito della competizione elettorale di cui trattasi – eletto Presidente del Comitato regionale Campania della L.N.D., sono titolari di un interesse qualificato alla conservazione dei provvedimenti impugnati ed al mantenimento dell’utilità da questi riconosciuta e riceverebbero un pregiudizio nel caso di accoglimento delle domande attoree.

Dalla documentazione in atti risulta che il ricorso proposto dinanzi al Tribunale federale nazionale sia stato inviato dal reclamante alla Presidenza della FIGC, alla Lega nazionale dilettanti ed al Comitato regionale Campania, mentre non risulta indirizzata a nessuna delle controparti come sopra indicate.

Conseguentemente, non risultando agli atti prova della trasmissione né del ricorso, né del reclamo alle controparti, lo stesso non può che essere dichiarato inammissibile.

5. Il reclamo è, poi, inammissibile sotto altro profilo.

5.1. Come già affermato da questa Corte è «principio di carattere generale che i motivi di gravame, pur se non rubricati in modo puntuale né espressi con formulazione giuridica rigorosa, devono essere comunque esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale. Parte reclamante deve, in altri termini, offrire indizi dai quali ragionevolmente desumere vizi della decisione avversata, incombendo su di essa - anche nel giudizio sportivo - l’onere della formulazione e dell’individuazione dei vizi inficianti la decisione di cui si duole, adducendo concreti elementi idonei a dimostrare quantomeno la possibilità di sussistenza dei denunciati vizi» (CFA, dec. n. 78 del 4 Febbraio  2021).

Inoltre, ai sensi dell’art. 101, comma 3, primo periodo, del codice di giustizia sportiva “Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata”.

La previsione sopra indicata trova corrispondenza nell’art. 37, comma 3, del precedente codice di giustizia sportiva, secondo cui «La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di prima istanza limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati», richiamando, sostanzialmente, l’analoga previsione del codice del processo amministrativo (anche in questo caso contenuta nell’art. 101), secondo cui «Il ricorso in appello deve contenere […] le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata […]».

Orbene, i vari motivi di ricorso contengono la contemporanea deduzione di violazioni di plurime disposizioni di legge e di norme costituzionali (non meglio indicate), nonché di vizi di motivazione e di erronea valutazione del quadro probatorio, oltre all'invocazione di non meglio precisati errores in procedendo, in violazione del principio di specificità dei motivi del ricorso dinanzi alla Corte federale di appello, poiché nella parte argomentativa dello stesso non risulta agevole scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio e/o della censura avverso quale disposizione dell’ordinamento federale o di quello giuridico generale, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile o, comunque, alquanto difficoltosa l'operazione di interpretazione e di sussunzione delle censure (cfr. Cassazione, n. 21239 del 2015; n. 23675 del 2013; n. 7394 del 2010; n. 20355 del 2008; n. 9470 del 2008).

Il reclamante non fornisce specifiche argomentazioni intese, in modo motivato, a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella decisione gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita. In altri termini, sembra mancare la focalizzazione del momento di conflitto, rispetto alle censure sollevate, dell'accertamento operato dal Tribunale federale nazionale all'esito delle valutazioni probatorie di competenza e, pertanto, le doglianze mosse al relativo procedimento di sussunzione si risolvono, in definitiva, in considerazioni di fatto inammissibili e/o sfornite di idonea delibazione probatoria.

Il reclamo, dunque, appare inammissibile, trattandosi di rimedio a critica vincolata, delimitato dai motivi di impugnazione, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di giustizia (il motivo di gravame deve necessariamente possedere il carattere della specificità in correlazione con la censura mossa alla decisione impugnata, ed esige una precisa enunciazione). Si rivela, in altri termini, inammissibile una critica generica della decisione impugnata, formulata con una rticolazione di motivi, riferiti a una eterogeneità di profili tra loro sovrapposti e non chiaramente collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio specifico.

 Sotto tale profilo si ritiene, dunque, che il reclamante sia venuto meno all’onere di specificità.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

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