F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 090/CFA pubblicata il 6 Aprile 2021 (motivazioni) – Avv. Angelo Mario ESPOSITO e Sig. Carmine D’ANZI/C.R. BASILICATA ed altri N. 120/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 090/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 120/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 090/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello Presidente

Patrizio Leozappa Componente (relatore)

Mauro Sferrazza Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. RG 120/CFA/2020-2021, proposto dall’avv. Angelo Mario Esposito e dal Sig. D’Anzi Carmine in data 28.02.2021;

contro

- il Comitato regionale Basilicata - LND, in persona del Presidente p.t. Pietro Rinaldi

- la Lega nazionale dilettanti – LND - in persona del Presidente p.t.

- la F.I.G.C. Federazione italiana giuoco calcio in persona del Presidente Federale p.t. nonché nei confronti dei Sigg.ri

- Rinaldi Pietro, Presidente CR-LND Basilicata, domiciliato per la carica presso il CR-LND Basilicata;

- Amatucci Antonio, consigliere Consiglio direttivo CR-LND Basilicata, domiciliato per la carica presso il CR-LND Basilicata;

- Greco Giuseppe, consigliere Consiglio direttivo CR-LND Basilicata, domiciliato per la carica presso il CR-LND Basilicata;

 Ilvento Domenico, consigliere Consiglio direttivo CR-LND Basilicata, domiciliato per la carica presso il CR-LND Basilicata;

- Tartaglia Gianluca, consigliere Consiglio direttivo CR-LND Basilicata, domiciliato per la carica presso il CR-LND Basilicata;

- Fittipaldi Emilio, consigliere Consiglio direttivo CR-LND Basilicata, domiciliato per la carica presso il CR-LND Basilicata;

- Forese Gianfranco, consigliere Consiglio direttivo CR-LND Basilicata, domiciliato per la carica presso il CR-LND Basilicata;

- Ciaglia Domenico, consigliere Consiglio direttivo CR-LND Basilicata, domiciliato per la carica presso il CR-LND Basilicata;

- Ragone Michele, consigliere Consiglio direttivo CR-LND Basilicata, domiciliato per la carica presso il CR-LND Basilicata;

- Palazzo Rocco Giuseppe, Responsabile regionale Calcio a Cinque CR-LND Basilicata, domiciliato per la carica presso il CR-LND Basilicata;

- Daraio Pietro, Revisore del Collegio dei revisori dei Conti CR-LND Basilicata, domiciliato per la carica presso il CR-LND Basilicata;

- Valente Antonio, Revisore del Collegio dei revisori dei Conti CR-LND Basilicata, domiciliato per la carica presso il CR-LND Basilicata;

- Lacerenza Michele, Revisore del Collegio dei revisori dei Conti CR-LND Basilicata, domiciliato per la carica presso il CR-LND Basilicata;

- Bitetti Stefano, Revisore del Collegio dei revisori dei Conti CR-LND Basilicata, domiciliato per la carica presso il CR-LND Basilicata;

- Di Giuseppeantonio Pasquale, Revisore del Collegio dei revisori dei Conti CR-LND Basilicata, domiciliato per la carica presso il CR Basilicata;

- Iasi Francesco, delegato assembleare CR-LND Basilicata, domiciliato per la carica presso il CR-LND Basilicata;

- Lallo Antonio, delegato assembleare CR-LND Basilicata, domiciliato per la carica presso il CR-LND Basilicata;

- Di Salvo Giovanni, delegato assembleare CR-LND Basilicata, domiciliato per la carica presso il CR-LND Basilicata;

- D’onofrio Leonardo, delegato assembleare CR-LND Basilicata, domiciliato per la carica presso il CR-LND Basilicata;

- De Bonis Antonio, Responsabile regionale del Calcio Femminile CR-LND Basilicata, domiciliato per la carica presso il CR-LND Basilicata;

per la riforma

della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 105, comunicata il 19.02.2021;

visti il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza del 26 Marzo 2021 tenutasi in videoconferenza l’avv. Patrizio Leozappa e udito, per i reclamanti, l’avv. Angelo Mario Esposito; ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con unico reclamo notificato in data 28 Febbraio  2021, l’avv. Angelo Mario Esposito – in qualità di candidato Presidente per il quadriennio 2021-2024 del Comitato regionale Basilicata – e il sig. D’Anzi Carmine – in qualità di legale rappresentante p.t. della società dilettantistica A.S.D. San Gerardo Potenza C5 e di candidato alla carica di Responsabile regionale Calcio 5 – entrambi difesi dallo stesso avv. Esposito, hanno impugnato la decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 105, comunicata in data 19 Febbraio  2021, con la quale è stata rigettata la domanda di sospensione del processo e respinto il ricorso da essi promosso avverso e per l’annullamento de “La procedura elettorale, la validità dell’assemblea elettiva del 07.01.2021 del CR LND Basilicata e conseguentemente le deliberazioni di nomina avvenute nell’assemblea predetta per il rinnovo delle cariche elettive, quadriennio 2021/2024 e degli atti presupposti, presupponendi, conseguenti e seguenti”.

2. Nessuno dei soggetti resistenti e controinteressati si è costituito in giudizio.

3. All’udienza del 26 Marzo 2021, tenutasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte, l’avv. Angelo Mario Esposito ha illustrato oralmente le difese, chiedendo accogliersi le conclusioni di merito e le istanze istruttorie (prove per testi e acquisizioni documentali) rassegnate e il giudizio è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In primo luogo, il Collegio rileva che le posizioni dei due reclamanti sono differenti e autonome.

Entrambi sono infatti interessati all’accertamento dell’invalidità della procedura elettorale e dell’assemblea elettiva del 7 Gennaio  2021, in occasione dello svolgimento della quale il sig. D’Anzi Carmine lamenta di essere stato posto nelle condizioni di non partecipare e di non poter esercitare il diritto di voto, nella sua qualità di legale rappresentante p.t. della società dilettantistica A.S.D. San Gerardo Potenza C5, per vicende oggetto di accertamento, ma, mentre l’avv. Esposito ha un interesse diretto e attuale all’annullamento della deliberazione di elezione alla carica di presidente del Comitato regionale Basilicata per la quale Egli concorreva, il sig. D’Anzi ha analogo interesse, quale concorrente, all’annullamento della deliberazione relativa all’elezione alla carica di Responsabile regionale Calcio 5.

Da tale premessa, deriva che il ricorso originario e il reclamo, anche se proposti collettivamente mediante il deposito di un unico atto, sono in realtà diretti, sia sotto un profilo formale che sostanziale, a far valere in giudizio posizioni differenziate e autonome. Ne discende, nel caso di specie, che il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva avrebbe dovuto essere versato da ognuno dei reclamanti, il che, in linea con quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella decisione n. 85/CFA/2020-2021, determina non l’irricevibilità del reclamo, ma l’obbligo del tempestivo pagamento del contributo omesso.

2. Ciò premesso, il reclamo è inammissibile per essere stato coltivato oltre il termine decadenziale di sette giorni previsto dall’art. 101, comma 2, del C.G.S.. La decisione impugnata è stata infatti comunicata ai ricorrenti, personalmente o nel domicilio eletto presso l’avv. Esposito, per posta elettronica certificata in data 19 Febbraio  2021, mentre il reclamo dinanzi a questa Corte è stato notificato per posta elettronica certificata in data 28 Febbraio  2021.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.

Dispone la trasmissione della decisione alla Segreteria generale della Federazione per richiedere il pagamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva al reclamante che non abbia provveduto al relativo versamento.

Dispone la comunicazione alle parti tramite il loro difensore con posta elettronica certificata.

 

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