F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 091/CFA pubblicata il 6 Aprile 2021 (motivazioni) – Procura Federale/Sig. Buffon Gianluigi N. 119/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 123/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 091/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 119/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 123/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 091/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello Presidente

Salvatore Mezzacapo Componente

Mauro Mazzoni Componente

Carlo Sica Componente

Luigi Caso Componente (relatore)

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui reclami n. RG 119/CFA/2020-2021, proposto dalla Procura federale in data 27 Febbraio  2021 e numero RG 123/CFA/2020-2021, proposto dal Signor Gianluigi Buffon in data 2 Marzo 2021

per la riforma

della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 108/TFN-SD 2020/2021 del 23 Febbraio  2021.

Visti i reclami e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa; relatore nell’udienza in videoconferenza del 30 Marzo 2021, il dott. Luigi Caso e uditi gli Avv.ti Maria Turco e Luigi Chiappero per il Signor Gianluigi Buffon e l’Avv. Giorgio Ricciardi per la Procura federale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto in data 26 Gennaio  2021, la Procura federale deferiva il signor Gianluigi Buffon, calciatore della società FC Juventus, per violazione degli artt. 4, comma 1, e 37 del C.G.S., per avere, nel corso della gara Parma – Juventus disputata il 19 Dicembre 2020, all’80' minuto di gioco circa, rivolgendosi al compagno di squadra Manolo Portanova, pronunciato una frase contenente un’espressione blasfema.

Riferiva la Procura federale che la gara era stata diffusa in diretta dall'emittente DAZN ed era stata affidata al commento di due telecronisti e di altri collaboratori a bordo campo. Durante la stessa, intorno all'80° minuto (corrispondente al 35° minuto del secondo tempo), dopo un tiro in porta ad opera di un calciatore del Parma che sorvolava la traversa, il portiere,signor Pierluigi Buffon, a giuoco fermo, mentre si accingeva a battere una rimessa dal fondo, aveva rivolto al compagno di squadra Manolo Portanova alcune parole a voce alta che venivano però coperte dalla voce del commentatore che, avendo a sua volta sentito - in sottofondo - parlare il deferito, chiedeva, unitamente al collega, alla collaboratrice di bordo campo di riferire loro cosa avesse detto il portiere, ricevendone una risposta generica (veniva detto loro che il deferito aveva invitato i compagni a farsi vedere ed a non abbassare la tensione del gioco).

La frase del signor Buffon non era percepita dagli ufficiali di gara né dal collaboratore della Procura federale, e non veniva dunque portata a conoscenza del Giudice Sportivo. Conseguentemente, la Procura federale, non si avvaleva della disposizione di cui all’art. 61, c. 3°, (in forza della quale può tramettere al Giudice Sportivo di Serie A, limitatamente a fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema non visti dall'arbitro o dal VAR, una riservata segnalazione entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara).

La vicenda veniva però segnalata prima dal Corriere della Sera in data 20 Dicembre 2020 e poi, il successivo 22, da altri due quotidiani (La Gazzetta dello Sport e Libero) che riferivano di come i microfoni posti a bordo campo avessero captato la predetta espressione blasfema rivolta dal Buffon al compagno di squadra Portanova.

A seguito di tali notizie di stampa, la Procura federale apriva apposita inchiesta nel corso della quale acquisiva nel tempo vari video e, successivamente, procedeva all'audizione del signor Buffon.

Dalla registrazione della gara mandata in onda in diretta dall'emittente DAZN emergeva che effettivamente la voce del signor Buffon era stata coperta dal telecronista e che, pertanto, non si riuscivano a percepire le esatte parole pronunciate.

Invece, dalla registrazione della medesima gara acquisita dalla Lega di Serie A in originale (cioè senza la voce dei telecronisti) si rilevava che dopo un'ora, 47 minuti e 11 secondi (a 16 minuti e 57 secondi dal termine della ripresa televisiva) il signor Buffon, mentre riprendeva il giuoco con una sua rimessa dalla linea di porta, profferiva la frase testualmente riportata dagli articoli di stampa, compresa l'espressione blasfema.

La medesima frase pronunciata dal deferito era documentata da altri due filmati, della durata di pochi secondi ciascuno, apparentemente reperiti su You Tube (anche se negli stessi si riscontrava una non perfetta coincidenza temporale tra la posizione fisica sul terreno di giuoco da parte del Buffon e la pronuncia della frase).

Nel corso dell'audizione, il signor Buffon affermava di non essere in grado di ricordare tutto quanto era stato detto sul terreno di giuoco.

Confermava, però, sia di aver visto il video della gara sia che quella che si sentiva era la sua voce; aggiungeva tuttavia di non sapere se avesse detto quella specifica frase nel corso della partita de qua.

All’esito dei citati accertamenti, la Procura federale decideva di procedere con il deferimento del signor Buffon.

2. Con la sentenza impugnata, il Tribunale federale nazionale riteneva la natura non decadenziale del termine previsto dall’art. 61, 3° comma CGS e la sussistenza della propria competenza a decidere sul deferimento proposto dalla Procura federale, in attuazione del successivo art. 79.

Nel merito, riteneva provata l’effettiva pronuncia della frase contenente l’espressione blasfema da parte del deferito, come riportata nella registrazione della partita acquisita dalla Lega di Serie A in originale.

Con riferimento alla misura della sanzione, in applicazione del potere di cui agli artt. 13 e 16 CGS, comminava al deferito un’ammenda pari a €. 5.000,00.

3. Con reclamo proposto in data 27 Febbraio  202, la Procura federale impugnava la sentenza di primo grado, eccependo l’illegittima applicazione delle circostanze attenuanti 4 in misura tale da addivenire all’irrogazione di una sanzione inferiore al minimo edittale (rappresentato da una giornata di squalifica).

In particolare, la Procura rilevava che:

a) l’illecito previsto dall’art. 37 CGS è illecito di mera condotta che si perfeziona con la sola espressione della frase blasfema, prescindendo dal fatto che la stessa sia stata percepita o meno dal pubblico;

b) nonostante la voce del telecronista avesse coperto le parole del deferito, le stesse erano state udite e riportate da tre quotidiani nazionali e da alcuni video presenti sul sito You tube;

c) il deferito non aveva in alcun modo ammesso l’addebito.

4. Con distinto reclamo proposto in data 2 Marzo 2021, il Signor Gianluigi Buffon impugnava la medesima sentenza.

Preliminarmente, eccepiva la natura eccezionale del disposto dell’art. 61, 3° comma CGS, che consente in via, per l’appunto, eccezionale, alla Procura federale di intervenire in un ambito sottoposto, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento di gioco, all’autorità esclusiva dell’arbitro. Conseguentemente, evidenziava come l’esercizio dell’azione da parte della Procura potesse esplicarsi esclusivamente (a pena di decadenza) nei limitati ambiti (oggettivi e temporali) indicati dalla norma.

Peraltro, ad avviso del medesimo ricorrente, l’avvio del procedimento innanzi al Tribunale federale nazionale ai sensi dell’art. 79, CGS anziché innanzi al Giudice sportivo (ai sensi del citato art. 61, 3° comma, CGS), avrebbe limitato i diritti di difesa della parte, privandola della particolare celerità di tale ultimo giudizio.

Nel merito, contestava l’utilizzo della registrazione della gara acquisita dalla Lega di Serie A in originale, evidenziando come la propria voce avesse, in tale registrazione, un tono più alto del normale.

5. Nel corso della riunione del 30 Marzo 2020, i rappresentanti del signor Buffon e della Procura federale insistevano per l’accoglimento dei rispettivi reclami.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente disposta la riunione dei due procedimenti, essendo evidente la connessione soggettiva ed oggettiva esistente tra i due reclami, aventi ad oggetto la medesima sentenza di primo grado.

2. Iniziando dall’esame del ricorso proposto dal signor Buffon, il collegio osserva quanto segue.

L’art. 61, 3° comma, CGS, individua una specifica ipotesi di competenza del Giudice sportivo, che viene ad integrare l’elenco di cui al successivo art. 65.

Conseguentemente, nelle ipotesi previste dal citato art. 61, comma 3°, sussiste una competenza degli organi di giustizia sportiva, in deroga a quanto previsto dal citato art. 65, 1° comma, lett. b), anche su “fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro”.

Ovviamente, come correttamente rilevato dalla difesa del signor Buffon, la competenza del Giudice sportivo deve essere attivata nelle ipotesi e nel rispetto della tempistica dettagliatamente indicata nel citato art. 61, 3° comma.

Pur tuttavia, una volta stabilita la sussistenza in tale ambito della competenza del Giudice sportivo, questa implica, necessariamente, la competenza residuale del Tribunale federale.

Come è facile rilevare dalla lettura comparata dell’art. 65 e del successivo art. 79 (il cui testo riproduce pressocché pedissequamente quanto disposto dall'art. 25, c. 1°, CGS CONI), la competenza del Giudice sportivo è declinata in positivo, attraverso l’elencazione delle fattispecie sulle quali è chiamato a giudicare mentre quella del Tribunale federale è individuata in negativo.

Quest’ultimo, infatti, si pronuncia su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo “in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo”.

Pertanto, per radicare la competenza residuale del Tribunale federale è sufficiente che la questione – purché rilevante per l’ordinamento sportivo – non sia stata fatta oggetto di un ricorso innanzi al Giudice sportivo.

Ne deriva la natura residuale della competenza del Tribunale federale che emerge in tutti i casi in cui non sia stata azionata quella del Giudice sportivo.

Nei medesimi sensi, si veda la decisione della Sezione I n. 29/2020-2021 di questa Corte federale d’Appello. Secondo tale ultima pronuncia, il nuovo Codice, all’art. 79 - con un profilo assertivo e definitorio non presente nel Codice previgente - introduce una norma “di sistema” (v. anche decisione di questa Corte federale, Sez. I, n. 51/2020-2021, secondo cui l’art. 79 CGS contiene una “disposizione generale e residuale”).

Va da sé che la natura eccezionale di tale disposizione ne impone un’interpretazione improntata a canoni di prudenza ermeneutica, al fine di evitarne una lettura estensiva che potrebbe comportare una sostanziale vanificazione del riparto di competenze tra i diversi organi di giustizia.

Peraltro, nel caso di specie è incontroverso che la percezione da parte del pubblico dei telespettatori delle parole pronunciate dal signor Buffon sia stata impedita dal sovrapporsi della telecronaca; parimenti incontroverso è che né gli ufficiali di gara né il collaboratore della Procura federale hanno avuto modo di percepire tali parole. Pertanto, il termine di cui al citato art. 61, 3° comma, CGS è spirato senza che la Procura federale potesse avere la possibilità di adire il Giudice sportivo per esercitare l’azione prevista dal citato articolo.

Ne consegue, dunque, la legittimità del ricorso al Tribunale federale da parte della Procura, impossibilitata ad avvalersi della procedura straordinaria di cui all’art. 61, 3° comma, CGS.

In ogni caso, l’utilizzo del rito ordinario non ha in alcun modo compromesso il diritto di difesa del deferito, che non solo può ricorrere (come nel caso di specie è avvenuto) alla Corte federale di appello ma che, ove ne sussistano i presupposti, può sollecitare l'emissione di provvedimenti cautelari collegiali a fronte di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della decisione impugnata ovvero chiedere l'emissione di provvedimenti cautelari monocratici in caso di estrema gravità ed urgenza, conformemente a quanto disposto dagli artt. 107 e 108 CGS.

3. Venendo al merito della controversia, si rileva che i giudici di primo grado non hanno attribuito alcun rilievo probatorio ai filmati presenti su You tube.

Il Tribunale federale, dopo aver preso atto che, durante la telecronaca trasmessa dall’emittente DAZN le parole del signor Buffon risultavano coperte dal commento del telecronista e che – a sua richiesta – la collaboratrice di bordo campo ne riferiva 7 genericamente il senso senza riportarle testualmente, ha ritenuto raggiunta la prova dei fatti sulla scorta della registrazione della gara acquisita dalla Lega di Serie A. La circostanza che tale registrazione non coincida con la telecronaca trasmessa dalla reta DAZN non ne fa venir meno l’originalità, intesa come rappresentazione corretta dei fatti svoltisi nel corso della gara in questione.

D’altro canto, la stessa difesa del signor Buffon si è limitata a rilevare la circostanza che il volume con cui sono pronunciate le dette parole sembrerebbe più alto del normale, ma non ha mai espressamente eccepito la falsità del documento né ha fornito elementi probatori idonei a far dubitare della sua veridicità.

Dall’esame della citata registrazione appare provato che il signor Buffon ha proferito la frase blasfema.

Del resto, pur non ammettendo l’addebito, il medesimo – nel corso dell’audizione presso la Procura federale - ha riconosciuto che la voce che proferiva tali parole fosse la sua.

Ne consegue che questa Corte, confermando sul punto la sentenza di primo grado, ritiene provata la condotta ascritta al deferito signor Buffon.

4. Venendo, infine, al reclamo proposto dalla Procura federale, si osserva quanto segue. Con l’impugnata decisione il Tribunale ha proceduto ad irrogare, in luogo della sanzione prevista dall’art. 37 CGS in caso espressione blasfema (sanzione minima della squalifica di una giornata), la sanzione dell’ammenda di €. 5.000,00, assumendo di operare in attuazione del combinato disposto di cui agli artt. 16, c. 1° e 13, c. 2°, CGS.

Al riguardo occorre premettere che – per quanto qui rileva – la disposizione di cui all’art. 37 appena citato prevede che “In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta […] ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata.”.

Orbene la decisione del Tribunale federale non appare condivisibile per un duplice ordine di motivi.

Difatti, nella presente fattispecie, il Tribunale non ha operato un’attenuazione della sanzione bensì ha proceduto ad un conversione di una sanzione interdittiva (quale quella della squalifica) in una sanzione pecuniaria, in assenza, all’interno del CGS, di qualsiasi previsione in tal senso.

Né, d’altro canto, può ritenersi consentita un’applicazione analogica del disposto dell’art. 135 c.p. (riguardante il “Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive”), attesa l’assenza, nel caso di specie, dei necessari presupposti (vuoto normativo e identità tra la fattispecie concreta e quella disciplinata analogicamente).

In altri termini, il Tribunale ha proceduto a applicare una sanzione diversa da quella prevista dalla norma che disciplina l’illecito de quo (art. 37 CGS) in deroga al principio generale della tassatività delle sanzioni, applicabile evidentemente anche nell’ordinamento sportivo.

Ne consegue che, come correttamente evidenziato dalla Procura federale, il detto illecito non può che essere sanzionato con l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 37 CGS, non essendo consentito al giudice – alla luce della chiara portata della lettera della disposizione in esame - di mutare la natura della sanzione.

P.Q.M.

preliminarmente riuniti i reclami in epigrafe, definitivamente pronunciando sugli stessi, così dispone:

- accoglie il reclamo numero RG 119/CFA/2020-2021 proposto dalla Procura federale e, per l’effetto, infligge la sanzione della squalifica di una (1) giornata al Sig. Gianluigi Buffon;

- respinge il reclamo numero RG 123/CFA/2020-2021 proposto dal Sig. Gianluigi Buffon. Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

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