F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 094/CFA pubblicata il 9 Aprile 2021 (motivazioni) – Sigg.ri Giovanni Nepori – Dario Pantera – Matteo Gassani – US Massese 1919 Ssdrl/Procura Federale N. RG. 124/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. RG. 129/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 094/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. RG. 124/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. RG. 129/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 094/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello Presidente

Angelo De Zotti Componente (relatore)

Mauro Sferrazza Componente

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui reclami n. RG 124/CFA/2020-2021, proposto dalla società U.S. MASSESE 1919 Ssdrl e dai Sigg.ri Nepori Giovanni e Pantera Dario in data 05.03.2021 e n. RG 129/CFA/2020-2021 proposto dal sig. Gassani Matteo in data 18.03.2021

contro

la Procura Federale

per la riforma

delle decisioni del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 52 del 25.02.2021 e della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 256 del 12 Marzo 2021;

visti i reclami e i relativi allegati;

visti tutti gli atti delle cause;

Relatore nell'udienza in video conferenza del 31 Marzo 2021 il dott. Angelo De Zotti e uditi l'Avv. Francesco Rondini per i reclamanti e l'Avv. Tullio Cristaudo per la Procura Federale; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il calciatore non professionista Alessandro Cela il 13.6.20 segnalava alla Procura Federale che in vigenza di tesseramento per la Us Massese 1919 Srl veniva convocato dall'allenatore Matteo Gassani, in data 08.11.19, in un bar ove il tecnico gli avrebbe comunicato che nel caso in cui la squadra non avesse ottenuto determinati risultati positivi nelle successive quattro partite al giocatore sarebbe stata inibita la prosecuzione dell'attività fino al 30.6.20, diversamente il tesserato avrebbe potuto svincolarsi corrispondendo euro 6000,00. Successivamente vi sarebbe stato un secondo incontro voluto dal giocatore avvenuto presso la sede della Società nel corso del quale il Gassani ed altri dirigenti del club gli avrebbero intimato di rilasciare l'alloggio messogli a disposizione dal sodalizio e non proseguire l'attività sportiva.

Nel corso dell'audizione del 23.7.20 il Cela confermava il contenuto dell'esposto, e soprattutto nella seconda audizione del 3.9.20 – su sollecitazione della Procura - aggiungeva elementi nuovi che non avevano trovato spazio nella originaria segnalazione: deduceva innanzitutto che i dirigenti del club non avevano tenuto fede all'impegno preso al momento del tesseramento nell'agosto del 2019 quando gli avrebbero promesso di potersi svincolare già nel successivo mercato di Dicembre dietro sua richiesta, salvo opporsi in occasione dell'incontro avvenuto presso la sede.

Proseguiva precisando che il Gassani nel corso del primo incontro gli avrebbe addirittura confidato di aver avanzato una richiesta economica per consentire lo svincolo del compagno di squadra Gabriel Folegnani richiedendogli un esborso di euro 7000,00.

Informava che nel secondo incontro era presente anche il calciatore Stefano La Rosa, anch'egli intenzionato ad ottenere lo svincolo, e che prima di lui altri 6/7 giocatori “erano stati lì per lo stesso motivo”.

Ricordava poi che in effetti la Us Massese acconsentì, di lì a poco, al suo trasferimento alla squadra Corneto Tarquinia, con cui prese contatti telefonici il denunciante personalmente tramite l'allenatore Alessio Bifini ed il presidente Raffaele Leggiero, rilevando che la Us Massese condizionò il trasferimento alla previa rinuncia del calciatore agli ultimi due rimborsi di euro 800,00 ciascuno ed all'ottenimento dell'ulteriore importo di euro 5000,00, condizioni che secondo il Cela in effetti si verificarono.

La Procura quindi acquisiva tramite il Cela l'accordo per il tesseramento denominato il “Regolamento interno per giocatore a rimborso” sottoscritto dall'atleta, l'accordo economico del calciatore con il club datato 16.8.19, la liberatoria datata 11.12.19 del Cela a favore della Us Massese (all n. 10) ed uno screenshot di un messaggio tramite la piattaforma whatsapp tra il presidente del Tarquinia Leggiero e tale Massimiliano Riccetti che confermerebbe, sempre a dire del denunciante, l'accordo economico tra i club (all n. 11).

Il giocatore depositava unitamente alla denuncia due files audio denominati “registrazioni foniche del 8.11.2019 e del 15.11.2019” che riprodurrebbero, sempre secondo la sua ricostruzione, il contenuto degli incontri incriminati: in seguito all'ascolto del secondo audio la Procura individuava anche una responsabilità del Presidente Giovanni Nepori e del dirigente Dario Pantera cui veniva contestato – in ragione appunto del contenuto del file - di aver avallato nel corso dell'incontro presso la sede la condotta biasimevole del tecnico Gassani verso i giocatori La Rosa e Cela e per aver il Pantera chiesto ai medesimi un esborso economico per svincolarsi (“te porta qui i soldini, te porta i soldi qui”); veniva altresì contestato ad entrambi, quali dirigenti, la mancata erogazione di due rimborsi al Cela ed al Folegnani.

La Procura, al fine di ricostruire tutti i passaggi, acquisiva nel contempo le dichiarazioni del Cela, trasmesse a mezzo mail, rese il 28.9.20 a precisazione delle precedenti del 23.8.2020 ove precisava che, per consentire il trasferimento al Tarquinia, sebbene avesse già pattuito con questa un rimborso pari ad euro 1600,00 mensili, in ragione del fatto che la cessionaria avrebbe dovuto sborsare euro 5000,00 per ottenere il trasferimento gli “era stato proposto dalla Società Tarquinia di rinunciare a parte dello stipendio già concordato”.

Sempre nel documento indicato aggiungeva di essere stato costretto con minacce a sottoscrivere una rinuncia alle somme relative a due mesi di rimborsi spese equivalenti ad euro 1600,00 e concludeva evidenziando che la Massese quindi aveva ricevuto dal suo “trasferimento forzato un vantaggio economico per un totale di euro 6600,00”, tutti questi fatti non oggetto della originaria segnalazione.

Il collaboratore proseguiva le indagini convocando i tesserati La Rosa, Folegnani, Gassani, il presidente Nepori, il segretario Paolo Guerra e Dario Pantera.

Seguiva la trasmissione dell'avviso di conclusione delle indagini e del deferimento della Procura notificato in data 10.12.20: venivano quindi depositate dalla difesa dei deferiti le note difensive del 11.2.21 (doc. n. 2) e dopo la discussione del 19.2.21 veniva emanata la pronuncia oggi impugnata con cui l’organo giudicante condannava Dario Pantera all'inibizione di 12 mesi, Giovanni Nepori a 8 mesi di inibizione e la Us Massese 1919 Ssdrl all'ammenda di euro 2000,00.

Nell’analogo procedimento basato sugli stessi fatti, a seguito del deferimento della Procura nei confronti dell’allenatore Matteo Gassani l’organo giudicante irrogava al sig. Gassani la sanzione disciplinare dell’inibizione per mesi quindici.

Avverso dette decisioni gli esponenti propongono distinti appelli dinanzi a questa Corte Federale di Appello, dei quali si chiede la riunione per la trattazione congiunta, attesa l’identità e comunque la connessione dei fatti oggetto di reclamo e una parziale identità dei motivi:

Questi i motivi del primo reclamo.

1) Violazione art 57 CGS – ammissione di mezzi di prova acquisiti illecitamente.

La Commissione ha errato allorquando ha ammesso l'utilizzo di mezzi di prova, nello specifico i file audio che riporterebbero la registrazione delle conversazione relativa al primo e al secondo incontro: il primo avvenuto in un bar di Massa Carrara non meglio identificato tra Cela e Gassani e il secondo avvenuto presso la sede sociale della Us Massese, acquisito in violazione delle norme penali individuate dal combinato disposto di cui agli artt. 614 e 615 bis cpc.

2) Omessa motivazione – Violazione dell'art 44, comma 3, CGS Figc, art 2, comma 4, CGS Coni ed art. 111 della Costituzione

Gli odierni esponenti intendono rilevare che il Tribunale Territoriale nella decisione emessa ha omesso completamente di motivare sui modi in cui l'attività della Procura ha permesso all'organo giudicante di appurare delle responsabilità in capo ai deferiti.

Risultano pertanto violati i precetti di cui all'art 111 della Costituzione per cui: “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati” e gli artt. 44 del CGS Figc e 2 del CGS Coni che dispongono che “La decisione del giudice è motivata e pubblica”.

La scarna motivazione del Giudice di prime cure non permette di appurare innanzitutto quali dichiarazioni sarebbero di per sé sufficienti ai fini della decisione presa, in quanto il Tribunale adito non ha inteso assolutamente soffermarsi sull'individuazione dei soggetti che avrebbero rilasciato tali deposizioni, senza chiarire quindi se fossero quelle degli incolpati, degli altri dirigenti sentiti dal collaboratore istruttore piuttosto che quelle del Cela stesso.

Tale mancanza vizia la pronuncia poiché il Tribunale non poteva limitarsi ad indicare genericamente le fonti di prova senza poi indicare sulla base di quale elementi di prova ritenesse raggiunta “la prova dei fatti come rappresentati nella denuncia” dimostrando di non aver preso adeguata cognizione degli atti di causa, tra cui le memorie difensive degli incolpati, poiché avrebbe sicuramente verificato quanto denunciato falsamente dal Cela e quanto invece individuato successivamente dalla Procura, attraverso una istruttoria che ha dilatato i fatti oggetto della denuncia sino al punto da cercare di raggiungere verità anche su fatti che esorbitano dalla denuncia del Cela e non hanno alcuna attinenza con la condotta dei soggetti denunciati.

Quanto emerge dalla decisione oggi impugnata è altresì ancora più grave se si considera che il Tribunale, con specifico riferimento alla decisione che riguarda i dirigenti della Us Massese, non ha dato nemmeno contezza sulla base di quali contestazioni siano state irrogate le relative sanzioni.

3) Violazione art 57 CGS comma 2 in relazione alla ammissione di mezzi di prova acquisiti illecitamente

Il Tribunale Territoriale ha errato altresì allorquando, accogliendo la tesi della Procura, ha ammesso l'utilizzo di mezzi di prova, nello specifico i file audio che riportano le registrazioni acquisite illegittimamente.

In particolare, il Giudice di prime cure non ha opportunamente valutato, sebbene segnalato dalla difesa degli incolpati, dell'esistenza nel Codice di Giustizia Sportiva, nel Capo V, dell'art. 57, comma 2, rubricato “Assunzione dei mezzi di prova” che recita: “Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali”.

Nella specie è pacifico che il secondo file sarebbe stato acquisito all'interno dei locali presso la sede della Us Massese allo Stadio degli Oliveti: lo afferma infatti il denunciate a pag. 2 dell'esposto e nella missiva del 6.2.20 dell'Avv. Quattrone (cfr. doc. n. 2 depositato tra gli atti in primo grado).

E non c’è dubbio che le conversazioni carpite all’insaputa dei soggetti registrati costituiscano una interferenza illecita nella vita privata, che non trova alcuna giustificazione neppure nella pretesa difesa di diritti dal Cela non meglio documentati.

In particolare sono inutilizzabili, se acquisite in violazione della norma dell’articolo 615 bis del codice penale, le prove ottenute attraverso una interferenza illecita nella vita privata che  avrebbero dovuto essere espunte dal fascicolo, come richiesto dai reclamanti, purtroppo senza esito alcuno.

Quanto alla normativa applicabile nel giudizio sportivo, giusto il richiamo del Tribunale in merito all'eventuale utilizzo di un file audio come prova atipica valutabile nell’ambito del processo sportivo in base al prudente apprezzamento del Giudice, si ricorda che sia il Gassani, sia i dirigenti del club non hanno mai ammesso che i due files audio artefatti riportino il contenuto delle conversazione in cui era presente il tecnico o addirittura i dirigenti stessi, disconoscendoli tutti con fermezza.

Nessuna conferma quindi è mai pervenuta sul contenuto dei due files, che a prescindere dalla falsa lettura che ne è stata assunta come prova, non fornisce affatto alcuna prova di quanto sostenuto dal denunciante.

Gli atti di indagine non permettono, infatti, di sostenere che vi siano delle responsabilità in capo agli esponenti e questo poichè l'attività degli inquirenti prima e del Tribunale poi non ha considerato alcuni fondamentali elementi di prova contraria forniti dai reclamanti.

In primo luogo nessuno di detti soggetti ha preso in considerazione la contestazione sulla genuinità dei files sebbene sia stato evidenziato che vi sono applicazioni che riproducono conversazioni mai avvenute camuffando delle voci per ricondurle ad una specifica persona.

Ma anche a prescindere da questa possibilità la prima critica attiene alla evidente mancanza di veridicità delle dichiarazioni del Cela se è vero che egli ha confermato di essere stato lui a chiedere lo svincolo (cfr. deposizione del 23.7 quando dichiara: “Nel prosieguo della mia attività calcistica per la Massese i rapporti con l'allenatore Gassani si sono via via deteriorati. Questo mi ha convinto a lasciare tale società, motivo per cui mi indussi nel mese di Novembre a chiedere al Gassani il rispetto degli accordi sullo svincolo. Ovviamente lui si rifiutò di concedermelo a meno che io avessi corrisposto la somma di euro 6000,00 a lui personalmente”) – e non l’allenatore a imporglielo o a pretenderlo con modalità estorsive. Tale circostanza non ha però trovato alcun riscontro nel primo incontro poiché, ascoltando l'audio incriminato, non vi è traccia alcuna di una sua esplicita richiesta al Gassani di rispettare un impegno preso ad agosto.

Ulteriori dubbi sulla genuinità della registrazione foniche si hanno allorquando viene affermato dalla voce, che secondo il Cela sarebbe del Gassani, che l'allenatore avrebbe richiesto euro 7000,00 alla madre del giocatore Gabriel Folegnani per formalizzare lo svincolo a Dicembre atteso che il Folegnani stesso, in sede di audizione del 3.9.20, esclude in maniera assoluta di aver ricevuto una richiesta economica per svincolarsi, confermando che aveva lasciato il club senza nulla versare.

Tutto ciò dimostra che il primo file non è genuino ed il Tribunale non doveva ammetterne l'introduzione in giudizio.

Quanto alla seconda registrazione effettuata dal Cela, che evidentemente è aduso a questa condotta sleale, durante il secondo incontro con l’asserita presenza di persone esterne all'organigramma societario, sarebbe stato logico dubitare che i delicati e alquanto riservati argomenti attinenti la modalità di svincolo fossero trattati in presenza di persone esterne al club.

Tutti i tesserati hanno comunque escluso di aver mai partecipato ad un incontro in cui vennero avanzate richieste economiche verso il Cela e piuttosto riferiscono della richiesta del tesserato di ottenere lo svincolo: il Gassani in effetti riconosce di aver avuto contezza della decisione del Cela dal dirigente Pantera e di esservisi in un primo tempo opposto salvo, in un secondo momento, acconsentire a condizione che fosse acquistato un nuovo elemento, cosa che in effetti avveniva.

Inoltre, leggendo la missiva del Cela del 6.2.2020 (cfr. doc. n. 2) sorge il dubbio che il giocatore abbia voluto denunciare nei mesi seguenti alla Procura Federale il Gassani e la Società in quanto questi si erano siano opposti a corrispondergli la somma di euro 6.600 illegittimamente pretesa, con ciò denotando un atto vendicativo visto il rifiuto.

Si consideri infatti che a fronte di 13 trasferimenti avvenuti nel Dicembre del 2019 ad opera della Us Massese, oltre a quelli innumerevoli che si sono avuti nei mesi precedenti, solo il Cela ha avanzato contestazioni e pretese, peraltro mai documentate e ciò avrebbe dovuto far riflettere il Tribunale.

Appare evidente - si sostiene nel motivo - che il Cela ed il La Rosa si fossero accordati al solo fine di estorcere somme al Gassani, la cui buona posizione economica è a loro nota, tanto che i giocatori per ovviare a problematiche personali, chiesero ed ottennero entrambi dal Gassani somme che il tecnico consegnò per la tranquillità degli atleti, salvo poi informare i dirigenti del club.

Quanto alla prova sul versamento dell'importo di euro 5000,00 da parte del Corneto Tarquinia alla Us Massese 1919 per lo svincolo del calciatore, non si vede a che titolo il Cela menzioni questo rapporto e quale preteso pregiudizio economico possa avere subito da quel distinto rapporto economico intercorso tra le due squadre.

La Procura, peraltro non ha ritenuto opportuno verificare la ricostruzione del Cela nemmeno quando il giocatore deduce che avrebbe raggiunto un accordo con la nuova società nel Dicembre del 2019 per un rimborso di 1600,00 quando invece la Us Massese gli riconosceva solo l'importo di 800,00. La Procura, nel corso delle indagini, non ha altresì valutato che sia il tesserato Gassani, sia i dirigenti tutti hanno dichiarato che l'allenatore non ha mai preso parte a riunioni in cui venivano affrontate questioni economiche o comunque relative a richieste di trasferimento, in quanto le sue competenze erano esclusivamente tecniche riferite alla conduzione della prima squadra, alla preparazione fisica e tecnica dei giocatori messi a disposizione del club.

La persona deputata a trattare questioni sui tesseramenti era inizialmente il direttore sportivo Meazzini, successivamente fu il direttore generale ad assumere tale incombenza, fatti che sono stati appurati dalla Procura con l'audizione del Pantera, con la ratifica finale del presidente Nepori.

Nonostante ciò, il collaboratore ha ritenuto di dar credito alle sole dichiarazioni dei calciatori Cela e La Rosa quando sostengono che il Gassani si sarebbe immischiato in questione a lui non spettanti.

Eppure dagli atti risulta che il Cela ben sapeva quale fosse il soggetto con cui doveva trattare la questione relativa al suo tesseramento, in quanto nell'audizione del 23.7.20 ammette che il tesseramento di agosto era avvenuto alla presenza del Nepori, direttore sportivo e di Dario Pantera: conosceva poi la figura che poteva impegnare il club in quanto egli stesso aveva sottoscritto ad agosto 2019 un accordo economico vergato dal club nella persona del presidente Nepori.

Si ricorda inoltre che il sodalizio è costituito nelle forme di una società di capitali per cui la rappresentanza legale per impegnare verso terzi l'ente afferisce all'amministratore unico Giovanni Nepori.

Nessuna efficacia avrebbe avuto o sortito quindi la richiesta del Gassani siccome richiamata dal Cela.

Tutto ciò comprova l'infondatezza della tesi della Procura che si è basata su elementi che non permettono di ritenere affatto accertata una responsabilità in capo agli odierni esponenti, né per quanto riguarda il mancato versamento dei rimborsi spese, tanto meno per aver tenuto il Gassani una condotta biasimevole verso altri tesserati o avergli avanzato una richiesta economica per concedergli lo svincolo.

Per tutte le ragioni soprariassunte gli appellanti chiedono in accoglimento dei reclami il rigetto integrale dei deferimenti impugnati e comunque che la Corte ridetermi le sanzioni irrogate a tutti gli appellanti tenuto conto dell’assenza di precedenti disciplinari o di precedenti condanne a carico degli stessi reclamanti.

La Procura Federale, a fronte dei riassunti reclami non ha prodotto alcuno scritto difensivo e si è limitata, nel corso della discussione orale a sollevare una eccezione di inammissibilità dei reclami e a richiamare gli atti di causa e la motivazione delle decisioni appellate, chiedendo il rigetto di ambedue i reclami.

Nell’udienza del 30 Marzo 2021, svoltasi on line, il Collegio udite le parti ha posto i reclami in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va disposta la riunione dei due reclami in epigrafe, attesa la connessione soggettiva e oggettiva dei giudizi che scaturiscono da vicende di fatto strettamente connesse e che sono riferite all’identico soggetto denunciante.

2. Ciò stante va esaminata in via preliminare al merito l’eccezione di inammissibilità dei reclami, dedotta dalla Procura per l’asserita violazione dell’art. 101 co. 2 del CGS laddove si prevede che il reclamo deve essere depositato unitamente al contributo presso la segreteria della Corte Federale d’Appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare. Sostiene infatti la Procura che il reclamo le sarebbe stato inviato, ovvero le sarebbe pervenuto, l’ottavo giorno e quindi tardivamente.

All’eccezione, proposta solo in udienza e senza indicare o produrre la prova di quanto affermato, ha replicato la parte appellante dichiarando a sua volta di avere rispettato tutti i termini di legge e di avere inviato i reclami contestualmente alla Corte Federale d’Appello e alla Procura.

Tanto premesso il Collegio ritiene che l’eccezione della Procura non possa essere condivisa per almeno due ordini di considerazione.

2.1 La prima ragione è che questo tipo di eccezioni, sollevate dalle parti per la prima volta in udienza e tuttavia tali da richiedere una verifica in contraddittorio con la controparte non possono essere dedotte oralmente nel corso della discussione in camera di consiglio perché in tal caso il Collegio dovrebbe quantomeno rinviare l’udienza per consentire alla controparte di confutare la prova e ciò contrasta con la regola di celerità e con i termini imposti dalle norme del codice per la celebrazione del processo.

2.2 La seconda ragione attiene al merito dell’eccezione e al riguardo il Collegio osserva che, anche a prescindere dalla tardiva prospettazione, la norma pretesamente violata non ricollega al mancato rispetto del termine alcuna conseguenza perentoria. E dunque il giudice può valutare se in concreto l’asserita violazione di quel termine ha pregiudicato o meno l’interesse della parte a disporre del tempo minimo accordato dalla legge per costituirsi e approntare le proprie difese.

E nella specie, ammesso e non concesso che il reclamo sia pervenuto in Procura l’ottavo giorno anziché il settimo, non è dato vedere quale pregiudizio abbia subito la Procura, atteso che essa non ha prodotto nei sette giorni decorrenti da quel termine alcun atto difensivo, neppure tardivo affidandosi solo alla discussione orale.

L’eccezione va quindi disattesa.

3. Nel merito, con il primo motivo del reclamo n. 129/2021, la difesa dell’appellante Gassani contesta la violazione dell’art. 57 CGS per avere la Commissione errato nell’ammettere l'utilizzo di mezzi di prova, nello specifico il file audio che riporterebbe la registrazione della conversazione intervenuta tra il denunciante Cela e l’allenatore Gassani in un bar di Massa Carrara non meglio identificato e, dagli altri appellanti, quella relativa al secondo incontro avvenuto presso la sede sociale, che si sostiene essere stata acquisita violando il combinato disposto di cui agli artt. 614 e 615 bis c.p.

3.1 Su questo motivo di particolare rilievo si è pronunciata la Commissione di prime cure in ambedue i giudizi con le motivazioni, che in sintesi si riportano e con cui ha “ritenuto infondate le eccezioni sollevate dalla difesa del deferito in merito alla pretesa inammissibilità e/o inutilizzabilità (per violazione degli artt. 615 bis e 614 c.p.) delle registrazioni audio dell'8.11.2019 e del 2.12.2019 acquisite dalla Procura Federale con la denuncia del calciatore Cela.

Al riguardo, nelle decisioni appellate si sostiene che occorre infatti considerare che i criteri di formazione, utilizzazione e valutazione delle prove applicabili nel giudizio penale non possono essere tout court utilizzati nel processo disciplinare sportivo, stante l'autonomia degli organi di giustizia sportiva e del relativo strumento processuale rispetto agli organi giurisdizionali penali.

Tali principi si traggono anche dall'attuale formulazione del Codice di Giustizia Sportiva ed in particolare dall'art. 2 il quale stabilisce che "per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI" e che "fermo restando quanto previsto dall'art. 39 del Codice CONI, vi è autonomia dell'ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e autonomia degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria"; dall'art. 57, comma 1, che prevede che gli organi di giustizia sportiva possono "liberamente valutare" le prove fornite dalle parti con ciò attribuendosi al Giudice piena liberta di indagare la verità dei fatti, senza alcun limite imposto dall'ordinamento; dall'art. 57, comma 2, secondo cui "gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere" e dunque hanno facoltà di ammettere "i mezzi di prova [...] che siano stati acquisiti illecitamente o che violino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali";

3.2 Dalla suddetta motivazione si evince che la Commissione in buona sostanza, dopo aver riaffermato il principio di autonomia degli ordinamenti sportivi dagli altri ordinamenti giudiziari ritiene che il c.d. libero apprezzamento delle prove implichi la piena libertà degli organi inquirenti e del Giudice di indagare la verità dei fatti senza che a ciò osti il limite imposto dall'ordinamento; dall'art. 57, comma 2, secondo cui, si ripete, "gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere" e dunque hanno facoltà di ammettere "i mezzi di prova [...] che siano stati acquisiti illecitamente o che violino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali".

Senonché questa affermazione così radicale confonde i due distinti profili della questione, vale a dire il potere di apprezzamento delle prove da parte del giudice sportivo e quello diverso della ammissibilità nel processo sportivo dei " mezzi di prova [...] che siano stati acquisiti illecitamente o che violino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali".

Infatti, così posta la questione, essa si risolve nell’affermare semplicisticamente che poiché la norma consente di ammettere anche quei mezzi di prova questa facoltà non postula alcuna motivazione o condizione che vada oltre il prudente apprezzamento e quindi che essa possa essere utilizzata dagli organi federali ad libitum.

E mentre la prima affermazione è non solo condivisibile e riaffermata anche di recente (cfr. SS.UU CFA n. 115/2021), la seconda è inaccettabile perché equivale ad affermare quello che in nessun sistema giudiziario è consentito e cioè che nell’ordinamento sportivo - che riconosce nella correttezza, nella lealtà e nel rispetto dell’avversario una regola di principio -  l’agire contra legem, sia che si tratti di reato penale ovvero di grave lesione di diritti civili o di regole disciplinari, non condiziona in alcun modo l’interesse alla ricerca della verità che dietro quella prova eventualmente si celi.

In realtà in tutti i sistemi ordinamentali la verità dei fatti denunciati si ricerca e si scopre, come è noto, rispettando primariamente la regola sull’acquisizione legittima delle prove e non a prescindere.

3.3 Peraltro la Commissione, come deducono i reclamanti nel motivo di appello, non si è posta nell’ottica di valutare se i mezzi di prova fossero legittimi o meno, come d’altronde non ha fatto l’organo federale che ha ricevuto la denuncia.

E d’altra parte, come si è visto, l’art. 57 comma 2^ sembra ammettere la possibilità che anche le prove spurie, artificiose o addirittura acquisite illegittimamente possono essere utilizzate nel processo sportivo senza apparenti limitazioni.

Ma questa interpretazione contraria ai principi ordinamentali del sistema giudiziario, tra cui quello della giustizia sportiva, non può essere accolta per le ragioni già dianzi passate in rassegna.

3.4 Ed è qui che la Corte ritiene di dover fornire una chiave di lettura dell’art. 57, comma 2^, del CGS che consenta di contemperare i due interessi fondamentali suscettibili di essere compromessi dalla incondizionata libertà di apprezzamento rimessa agli organi inquirenti, vale a dire quello di tenere fermo il principio che i mezzi di prova devono essere acquisiti senza violare i diritti delle persone coinvolte e quello che rappresenta l’obbligo degli organi federali di reprimere e sanzionare tutte le condotte che costituiscono violazione delle regole poste dal codice di giustizia sportiva.

E’ innanzitutto evidente che la prova costituita da una registrazione audio effettuata all’insaputa e senza il consenso delle persone coinvolte è in sé una prova artificiosa, e quindi spuria, che lede i diritti di chi ne è vittima e può, se rivelata, coinvolgere anche interessi di terzi e comportare una grave compromissione del diritto alla protezione piena della sfera personale e dei dati c.d. sensibili.

Ne consegue che chi si procura dolosamente questa prova e ne fa oggetto di denuncia agli organi federali deve essere consapevole che sta violando questi fondamentali diritti e che i fatti che intende denunciare dovranno comunque essere dimostrati con altri mezzi di prova di diverso spessore e non certo con il solo strumento di prova illecitamente acquisito.

Quanto agli organi federali che ricevono una denuncia basata su questo genere di prova, è evidente che, per quanto gravi e verosimili possano apparire i fatti denunciati e quindi tali da rendere necessario l’avvio di un procedimento istruttorio, essi organi non possono ignorare che le regole di protezione dei soggetti che sono stati ripresi o registrati a propria insaputa valgono anche per gli organi inquirenti e quindi non possono aprire indagini che siano basate solo sulla narrazione spuria dei fatti ma devono pretendere dal denunciante, che non l’abbia già fatto, la prova dei fatti illeciti o rilevanti sotto il profilo disciplinare per come dallo stesso denunciati.

Detto altrimenti gli organi federali inquirenti possono utilizzare la prova spuria ma unicamente nella forma di regressione a mero indizio e non attribuirle il valore di piena prova dei fatti denunciati.

Né essi possono procedere - come avvenuto negli odierni procedimenti - a ricercare essi stessi le prove o a chiedere agli accusati di discolparsi, perché le norme di protezione dello sportivo tesserato esigono che sia il denunciante non anonimo a dimostrare agli organi federali che il ricorso alla prova spuria è giustificato dalla connessione dei fatti così denunciati con un evento decisivo e provato aliunde, idoneo a qualificare la condotta sanzionabile del denunciato.

3.5 Così chiarito il necessario modus procedendi degli organi di giustizia sportiva, sia inquirenti che giudicanti, si comprenderà che questo è l’unico mezzo compatibile con la corretta interpretazione dell’art. 57, comma 2, del codice soprariportato.

Ogni altra lettura di detta norma, sia quella di escludere in assoluto questo genere di prove, sia quella di validarle pienamente sarebbe non solo contraria alla formulazione della disposizione nonché allo spirito del Codice Sportivo ma altresì alle norme primarie di tutela della privacy delle persone coinvolte.

3.6 Orbene tutto quanto sopra premesso, la Corte ha verificato che nella specie non c’è dubbio, sulla base dei documenti allegati al reclamo, che gli unici elementi forniti a supporto della denuncia stessa ad opera del denunciante Cella fossero le registrazioni di due conversazioni avvenute ben sette mesi prima (si tratta delle registrazioni foniche del 8.11.2019 e del 15.11.2019).

Infatti si legge in atti che (solo) nel corso dell'audizione del 23.7.20 il Cela confermava il contenuto dell'esposto, e soprattutto nella seconda audizione del 3.9.20 – su sollecitazione della Procura - aggiungeva elementi nuovi che non avevano trovato spazio nella originaria segnalazione: deduceva innanzitutto che i dirigenti del club non avevano tenuto fede all'impegno preso al momento del tesseramento nell'agosto del 2019 quando gli avrebbero promesso di potersi svincolare già nel successivo mercato di Dicembre dietro sua richiesta, salvo opporsi in occasione dell'incontro avvenuto presso la sede.

Quel che emerge quindi è che il Cela offerse nella denuncia come prova unicamente le registrazioni illecitamente effettuate e poi aggiunse elementi decisivi, a suo dire, idonei a provare che il Gassani avesse preteso e ottenuto le somme richieste per lo svincolo del calciatore.

3.6 Pertanto, atteso il notevole e inspiegabile lasso di tempo intercorso tra il momento della formazione della prova (8 Novembre 2019) e quello della denuncia di un tentativo che poteva lambire modalità estorsive posto in essere dal denunciato (13 giugno 2020), gli organi inquirenti che avessero ritenuto attendibile il contenuto della denuncia, avrebbero dovuto pretendere la prova documentale o comunque una prova legale idonea a dimostrare l’avvenuta percezione da parte del Gassani delle somme al cui versamento aveva, asseritamente, condizionato lo svincolo del calciatore.

In realtà gli atti dimostrano che gli organi inquirenti non hanno richiesto tale prova decisiva, dando per veritiero e provato l’oggetto della denuncia ed estendendo le indagini anche in altre direzioni con il coinvolgimento dei dirigenti della società sportiva Massese, e ciò sulla base della seconda registrazione avvenuta anch’essa con le stesse modalità della prima.

Tuttavia se gli organi inquirenti avessero verificato effettivamente se le affermazioni del denunciante Cela, contenute nella denuncia presentata ben sette mesi dopo i fatti, erano attendibili, avrebbero certamente dovuto rilevare una serie di elementi, esposti nei motivi di appello, che smentiscono del tutto il contenuto della denuncia e che al contrario dimostrano che tali affermazioni sono del tutto inattendibili e comunque piuttosto che non provate, smentite dalla documentazione in atti.

Infatti dalla suddetta documentazione emerge che il denunciante che sosteneva che l’allenatore Gassani gli avrebbe estorto o richiesto del denaro per lo svincolo del cartellino, come ammette egli stesso, già in data 13 Dicembre 2019, risultava tesserato per la squadra del Corneto Tarquinia e quindi che dopo poco più di un mese dal colloquio con l’allenatore il calciatore denunciante aveva ottenuto ciò che ardentemente desiderava.

Questo elemento inconfutabile dimostra ex se, in assenza di prova quando non addirittura di una accusa in tal senso rivolta al Gassani, che quest’ultimo non può aver percepito alcuna somma dal calciatore a quel titolo. E ciò a fortiori, giacché la decisione sullo svincolo non competeva al Gassani ma al presidente della società sportiva e quindi a un terzo soggetto che non è mai stato sospettato di aver percepito alcuna somma a quello stesso titolo.

3.7 L’ulteriore prova decisiva del fatto che l’allenatore non ha percepito alcuna somma di denaro per consentire lo svincolo del giocatore Cela nel periodo intercorso tra la minaccia e lo svincolo del Cela, si evince dalla nota in atti (doc. 1 del 6 Febbraio  2020), indirizzata alla Massese e al Gassani, con la quale il Cella, a mezzo del proprio legale, diffida e mette in mora ai sensi dell’art. 1219 c.c. i destinatari della nota a versargli 6.600 euro più spese legali a titolo risarcitorio non meglio precisato e due mensilità di rimborso spese per le quali aveva già rilasciato quietanza liberatoria in data 11.12.2019, sottolineando di essere in possesso di prove da registrazione.

Va soggiunto che tale nota, come sostengono gli odierni appellanti, dimostra non solo che a monte non c’era stata dazione di denaro da parte del Cela ai soggetti denunciati ma che – e su questo gli organi inquirenti avrebbero dovuto indagare - si sarebbe trattato di un tentativo che poteva lambire modalità estorsive posto in essere dal calciatore, che proprio a seguito del rifiuto della società e del Gassani di versare le somme richieste avrebbe presentato in data 13 giugno 2020 la denuncia alla quale gli organi inquirenti hanno dato seguito con il deferimento sia del Gassani che dei dirigenti della società Us Massese.

4. Per cui alla data della denuncia (13 giugno 2020) doveva essere già chiaro dagli atti istruttori che le prove spurie prodotte dal calciatore non avevano ricevuto conferme ma smentite e dunque che la denuncia, quantomeno per quello che appare il comportamento più grave dell’impianto accusatorio, avrebbe dovuto essere archiviata

E quanto al resto va certamente evidenziato, come sostengono gli appellanti, che dall’ascolto delle lunghe registrazioni fornite dal denunciante, da cui sono state estratte prove ritenute certe, non si ricava affatto l’impressione che dalla parte di chi registrava ci fosse un soggetto debole motivato dalla pretesa difesa dei propri diritti, che comunque andrebbero sempre fatti valere con ben altri strumenti, e dall’altro un soggetto che quei diritti intendeva negare per incassare le somme di cui non è mai stato dimostrato il pagamento.

In realtà per comprendere appieno il disvalore del comportamento di chi registrava la conversazione occorreva considerare che quel presunto mezzo di prova è un prodotto artefatto perché si capisce, ascoltando l’audio, che il denunciante ha diretto la discussione verso i temi che lo interessavano e che ha provocato a più riprese la reazione del Gassani - il quale sia detto ancora per inciso non era il soggetto titolato a discutere dello svincolo del giocatore – che comunque ha cercato di far comprendere, con toni molto accesi, al suo interlocutore che il discorso sullo svincolo era subordinato all’andamento delle residue partite del torneo e al livello delle prestazioni che si attendeva dal giocatore.

4.1 Quanto al linguaggio volgare e scurrile contestato al Gassani il Collegio osserva che non si è trattato di offese rivolte in pubblico ma di una, a tratti accesa, discussione privata nella quale una parte ha utilizzato consapevolmente il self restraint derivante dalla conoscenza della fraudolenta registrazione e l’altro si è lasciato andare a un linguaggio certamente volgare ma, da quanto si comprende, purtroppo abbastanza diffuso nel mondo del calcio agonistico. Per tutte queste ragioni, anche a prescindere dagli ulteriori motivi riferiti al difetto di motivazione della sentenza, che è un vizio implicito in quanto sin qui osservato, il reclamo di Matteo Gassani va accolto e per l’effetto va rigettato il deferimento promosso nei confronti dello stesso con travolgimento di tutte le sanzioni irrogate.

5. Quanto al secondo reclamo proposto dalla società Massese 1919, dal presidente Nepori e dal dirigente Pantera, valgono anche per essi, e anche a maggior ragione, le considerazioni svolte sulle modalità illecite con le quali il calciatore Cela si è procurato la prova abusivamente nei locali della società e ha proposto in seguito il reclamo avverso i predetti dirigenti e la società sportiva Us Massese.

Anche qui va rimarcato il fatto che l’avvio del deferimento è avvenuto sulla sola scorta della narrazione del Cela e del supporto delle prove acquisite illecitamente presso la sede sociale e che su tali fatti, contestati ai reclamanti senza una chiara e comprensibile definizione dei rilievi disciplinari hanno proceduto gli organi inquirenti assecondando il vizio d’origine del reclamo. Anche in questo caso va accolto il motivo, di per sé implicitamente assorbito dalla precedente narrazione, con cui si deduce il sostanziale difetto di motivazione della decisione reclamata sul punto della illiceità della denuncia del Cela, trattandosi di decisione ancora più stringata e apodittica di quella che riguarda il Gassani.

6. Pertanto, ogni altra censura assorbita, il reclamo anzidetto va accolto e per l’effetto va rigettato anche il deferimento promosso nei confronti degli odierni appellanti con travolgimento di tutte le sanzioni ad essi irrogate.

P.Q.M.

preliminarmente riuniti i reclami in epigrafe, definitivamente pronunciando sugli stessi, li accoglie e, per l’effetto, annulla le decisioni impugnate e respinge i deferimenti della Procura Federale.

Dispone la restituzione dei contributi per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

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