F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 093/CFA pubblicata il 9 Aprile 2021 (motivazioni) – Sigg. Cacciabue Riccardo-Lanza Giovanni/Procura Federale N. 125/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 093/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 125/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 093/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello Presidente

Federica Varrone Componente

Mauro Mazzoni Componente

Carlo Sica Componente

Francesco Sclafani Componente (relatore)

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sull’istanza numero RG 125/CFA/2020-2021 presentata dai sigg.ri Cacciabue Riccardo e Lanza Giovanni, rappresentati e difesi dagli avv.ti Federico Ingenito e Domenico Filosa ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in via S. Quintino 20 Torino (domicilio digitale federicoingenito@pec.ordineavvocatitorino.it; domenicofilosa@pec.ordineavvocatitorino.it);

contro

la Procura Federale Interregionale;

per la dichiarazione

di estensione nei confronti degli istanti degli effetti della decisione n. 024/CFA/2020- 2021 dell’8 Ottobre  2020 ed il conseguente annullamento delle sanzioni disciplinari ai  medesimi irrogate dal Tribunale federale territoriale Piemonte V.A. C.U. 11 con sentenza del 9 Settembre 2020.

Vista l’istanza e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 1 aprile 2021 tenutasi in videoconferenza l’Avv. Francesco Sclafani e uditi gli Avv.ti Domenico Filosa per le parti istanti e l’Avv. Nicola Monaco per la Procura federale interregionale;

RITENUTO IN FATTO

A seguito di deferimento da parte della Procura federale il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Piemonte e Valle d’Aosta, con decisione pubblicata il 9 Settembre 2020, ha irrogato le seguenti sanzioni disciplinari: ai sigg.ri Riccardo Cacciabue e Giovanni Lanza, in qualità di dirigenti della ASD Felizzano 1920, l’inibizione a svolgere attività in ambito FIGC per 18 mesi; al sig. Benvenuti Roberto, in proprio e quale presidente della USB Bergamasco, l’inibizione a svolgere attività in ambito FIGC per mesi 10; alla società U.S.D. Bergamasco l’ammenda di euro 4.000,00.

Le suddette sanzioni sono state inflitte per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 4, comma 1 CGS) in relazione agli artt. 96 e 108 delle N.O.I.F. e all’art. 7, comma 2 bis dello Statuto federale per aver posto in essere condotte illecite sul piano disciplinare mediante la falsificazione e l’utilizzo della documentazione necessaria per lo svincolo di alcuni calciatori.

Tale decisione è stata impugnata dinanzi a questa Corte federale d’Appello da parte del Sig. Roberto Benvenuti e della U.S.D. Bergamasco mentre è passata in giudicato nei confronti dei sigg.ri Cacciabue Riccardo e Lanza Giovanni che vi hanno prestato acquiescenza non proponendo reclamo.

Con decisione n. 24 dell’8.10.2020 la Corte federale d’Appello Sezione Prima, ha accolto il suddetto reclamo ed ha dichiarato l’estinzione del procedimento disciplinare nei confronti dei reclamanti ai sensi dell’art. 110, comma 4 CGS, per decorso dei termini processuali.

Con istanza depositata in data 8 Marzo 2021 i sigg.ri Cacciabue e Lanza hanno formulato a questa Corte la seguente testuale richiesta:

“Accertarsi e dichiararsi l’estensione degli effetti della decisione n. 018/CFA/2020- 2021 della Corte Federale d’Appello, I Sezione del 1° Ottobre  2020 (n.d.r. in verità decisione n. 24 depositata l’8 Ottobre  2020) anche nei confronti di tutti i soggetti coinvolti dal suddetto procedimento disciplinare, che non hanno impugnato la predetta decisione di primo grado del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, per i motivi sopra esposti e, per l’effetto annullare tutte le sanzioni disciplinari irrogate dal Tribunale Federale Territoriale, con sentenza del 9 Settembre 2020, nei confronti dei Sigg. Riccardo CACCIABUE e Giovanni LANZA in quanto soggetti coinvolti dal procedimento disciplinare.”

La Procura federale non ha presentato controdeduzioni ma ha partecipato alla discussione rimettendosi a giustizia.

 CONSIDERATO IN DIRITTO

I sigg.ri Cacciabue e Lanza invocano la suddetta decisione con cui la Sezione Prima di questa Corte federale di Appello ha dichiarato, nei confronti dei reclamanti Sig. Roberto Benvenuti e U.S.D. Bergamasco, l’estinzione per decorso dei termini processuali del procedimento disciplinare a suo tempo avviato per il medesimo illecito anche nei confronti degli istanti e chiedono che questa Corte dichiari l’estensione in loro favore degli effetti estintivi del procedimento disciplinare derivanti dalla suddetta decisione con conseguente annullamento anche delle sanzioni irrogate nei loro confronti.

A sostegno dell’istanza viene richiamato il parere n. 2/2020 reso dalla Sezione consultiva di questa Corte Federale d’Appello nell’adunanza del 18 Febbraio  2020 su richiesta della Lega nazionale dilettanti della FIGC in cui si legge che “gli effetti conseguenti alla dichiarazione di estinzione del giudizio disciplinare intervenuta in appello si estendano anche nei confronti di tutti soggetti coinvolti dal procedimento disciplinare, ancorché non abbiano impugnato la decisione di primo grado e questa, nei loro confronti, sia passata in giudicato”.

In via preliminare, la Corte ritiene di dover rilevare d’ufficio l’inammissibilità dell’istanza per le seguenti ragioni.

Ai sensi dell’art. 34, comma 11, dello Statuto della FIGC “La Corte federale di appello è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso: a) le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale; b) le decisioni dei Tribunali federali a livello territoriale.

Inoltre la Corte federale di appello: a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione; b) su ricorso del Presidente federale, giudica sulle decisioni adottate dai Giudici sportivi territoriali e nazionali, dal Tribunale federale a livello territoriale, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale; c) su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempreché non si tratti di questioni all’esame degli Organi della giustizia sportiva; d) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali; e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali.”

Gli istanti richiamano la lettera e) della suddetta norma che contempla “le altre competenze previste dalle norme federali” ma non specificano quale norma interposta dell’ordinamento federale prevede la competenza di questa Corte a pronunciarsi sulla richiesta contenuta nella loro istanza.

In assenza di una norma federale che attribuisca espressamente a questa Corte il potere di dichiarare l’estensione soggettiva degli effetti di un giudicato formatosi su una propria decisione, occorre verificare se detta competenza, siccome astrattamente inerente alla funzione giurisdizionale già esercitata dalla Corte, possa essere ritenuta implicitamente ricompresa nelle sue attribuzioni giurisdizionali (previste dall’art. 34, comma 11 cit.).

In altri termini si tratta di decidere se il potere di dichiarare l’estensione soggettiva degli effetti di un giudicato possa essere considerato una implicita derivazione della competenza giurisdizionale di cui è espressione quel giudicato, e quindi appartenga al medesimo giudice che si è pronunciato con la sentenza definitiva.

Al riguardo, per poter configurare la suddetta competenza “derivata” occorre innanzitutto l’esistenza di una lite quale presupposto indefettibile della giurisdizione in sede contenziosa, considerato che la funzione giurisdizionale serve a risolvere una situazione di incertezza oggettiva relativa a diritti o rapporti giuridici che non sia altrimenti eliminabile senza l'intervento del giudice.

Ebbene, nella fattispecie, non risulta che l’efficacia ultra partes del giudicato invocato dagli istanti sia oggetto di contestazione da parte dei competenti uffici della FIGC deputati ad applicare le sanzioni in questione e quindi – a prescindere da ogni altra considerazione sulla ritualità dell’istanza - manca in radice il presupposto per un intervento giurisdizionale.

Peraltro, dal parere invocato dagli istanti emerge, da un lato, che la suddetta efficacia soggettiva ultra vires si determinerebbe automaticamente per effetto del giudicato e quindi senza la necessità di un ulteriore accertamento giurisdizionale, dall’altro, che nella fattispecie che ha dato origine al parere l’estensione soggettiva del giudicato non è stata chiesta a questa Corte bensì - e correttamente - alla Lega nazionale dilettanti FIGC la quale ha sottoposto la questione alla Sezione consultiva di questa Corte al fine di poter assumere le determinazioni di propria competenza in merito all’applicazione della sanzione.

Ne consegue che l’istanza in esame deve essere inoltrata ai competenti uffici della FIGC che sono chiamati ad applicare le sanzioni disciplinari irrogate ai soggetti istanti e che solo in caso di un suo eventuale rigetto potrà sorgere la competenza giurisdizionale degli organi di giustizia sportiva tra cui questa Corte federale d’appello quale giudice di secondo grado sui reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale.

P.Q.M.

dichiara inammissibile l’istanza in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata, nonché la trasmissione del fascicolo ai competenti uffici della FIGC per gli eventuali adempimenti di competenza.

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