F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 99/CFA pubblicata il 6 Maggio 2021 (motivazioni) – Milano City B.G. F.C. SSD arl-calc. Davide De Angeli Reclamo numero RG 136/CFA/2020-2021– PST 0017/ CFA/2020-2021 N. 099/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
Reclamo numero RG 136/CFA/2020-2021– PST 0017/ CFA/2020-2021
N. 099/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
IV SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica Presidente
Francesco Sclafani Componente
Raffaele Tuccillo Componente (relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero di registro RG 136/CFA/2020-2021 PST 0017/CFA/2020-2021 proposto dalla società Milano City B.G. F.C. SSD ARL, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Craveia;
contro
Davide De Angeli, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Piras per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale, sezione vertenze economiche, n. 28/TFN/SVE 2020/2021, in data 8.4.2021;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti gli atti della causa; Relatore nell’udienza del 3 maggio 2021 il dott. Raffaele Tuccillo;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con decisione prot. Cae 54/2020-21 del 26 Febbraio 2021, la Commissione Accordi Economici (CAE) dichiarava la società sportiva Milano City tenuta al pagamento di euro 3.670,08 in favore del calciatore Davide De Angeli.
La società proponeva reclamo dinanzi al Tribunale Federale Nazionale (TFN) chiedendo la riforma della decisione per la mancata detrazione dal suddetto importo delle somme percepite dal calciatore a titolo di indennità governative sino al Dicembre 2020. La società reclamante chiedeva dunque la riquantificazione dell’importo dovuto e la possibilità di dilazionarne il pagamento.
Si costituiva il calciatore che contestava la fondatezza del reclamo deducendo che giustamente la CAE aveva sottratto dall’importo dovuto l’indennità governativa riferita al solo mese di Marzo 2020.
Con la decisione in epigrafe indicata il TFN rigettava il reclamo e confermava integralmente la pronuncia impugnata richiamando il protocollo d’intesa tra la LND e l’AIC del 25 Settembre 2020 secondo il quale la società avrebbe dovuto corrispondere ai calciatori, per la stagione sportiva 2019-2020, l’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratto quanto percepito dal calciatore a titolo di indennità governativa per il solo mese di Marzo.
Avverso tale decisione del TFN la società ha proposto reclamo dinanzi a questa Corte Federale d’Appello.
Si è costituito il giocatore chiedendo che il reclamo sia rigettato perché inammissibile ed infondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è inammissibile perché ai sensi dell’art. 83, comma 2, CGS “Il Tribunale federale a livello nazionale giudica, inoltre, in ultima istanza in ordine: a) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali organizzati dalla LND di cui all’art. 94 ter delle NOIF”.
Nello stesso senso dispone, con identica formulazione, l’art. 90, comma 2 CGS.
La controversia in esame riguarda l’applicazione di un accordo economico di cui all’art. 94 ter delle NOIF e quindi rientra nel campo di applicazione delle suddette norme in cui si dispone in modo inequivocabile che il TFN è giudice di ultima istanza e quindi le sue decisioni non sono suscettibili di impugnazione dinanzi a questa Corte Federale d’Appello.
Considerata la manifesta inammissibilità del reclamo ricorrono i presupposti per condannare la parte reclamante al pagamento delle spese di lite in favore di Davide De Angeli che si ritiene equo liquidare in € 1.000,00, ai sensi dell’art. 55 del CGS.
P.Q.M.
lo dichiara inammissibile inammissibile. Condanna la società reclamante, ai sensi dell’art. 55 C.G.S., al pagamento delle spese in favore del sig. Davide De Angeli che liquida in € 1.000,00. Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.
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