F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 102/CFA pubblicata il 6 Maggio 2021 (motivazioni) – Milano City B.G. F.C. SSD arl-calc. Diego Albanese Reclamo numero RG 139/CFA/2020-2021– PST 0020/ CFA/2020-2021 N. 102/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
Reclamo numero RG 139/CFA/2020-2021– PST 0020/ CFA/2020-2021
N. 102/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
IV SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica Presidente
Francesco Sclafani Componente (relatore)
Raffaele Tuccillo Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero di registro RG 139/CFA/2020-2021 PST 0020/CFA/2020-2021 proposto dalla società Milano City B.G. F.C. SSD ARL, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Craveia;
contro
Albanese Diego, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Paolini per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale, sezione vertenze economiche, n. 27/TFN/SVE 2020/2021, in data 8.4.2021;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 3 maggio 2021 l’Avv. Francesco Sclafani e uditi i difensori delle parti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con decisione Prot. Cae 27Bis/2020-21, del 27 Gennaio 2021 la Commissione Accordi Economici (CAE) dichiarava la società sportiva Milano City tenuta al pagamento di euro 3.000,00 in favore del calciatore Diego Albanese.
La società proponeva reclamo dinanzi al Tribunale Federale Nazionale (TFN) chiedendo la riforma della decisione in ragione del fatto che, in data 13 luglio 2020, lo stesso Diego Albanese aveva rilasciato in favore della società sportiva una dichiarazione liberatoria, relativa alla stagione sportiva 2019/2020, in cui dichiarava di non avere nulla a che pretendere nei confronti della società.
Si costituiva il calciatore che eccepiva l’inammissibilità del reclamo deducendone la tardività in quanto notificato oltre il termine di sette giorni dalla notifica della decisione avvenuta in data 27 Gennaio 2021.
Nel merito, Diego Albanese disconosceva la sua sottoscrizione della scrittura prodotta dalla società. Con la decisione in epigrafe indicata il TFN dichiarava inammissibile il reclamo in quanto proposto tardivamente e confermava la pronuncia impugnata.
Avverso tale decisione del TFN la società ha proposto reclamo dinanzi a questa Corte Federale d’Appello. Si è costituito il giocatore chiedendo che il reclamo sia rigettato perché inammissibile ed infondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è inammissibile perché ai sensi dell’art. 83, comma 2, CGS “Il Tribunale federale a livello nazionale giudica, inoltre, in ultima istanza in ordine: a) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali organizzati dalla LND di cui all’art. 94 ter delle NOIF”. Nello stesso senso dispone, con identica formulazione, l’art. 90, comma 2 CGS.
La controversia in esame riguarda l’applicazione di un accordo economico di cui all’art. 94 ter delle NOIF e quindi rientra nel campo di applicazione delle suddette norme in cui si dispone in modo inequivocabile che il TFN è giudice di ultima istanza e quindi le sue decisioni non sono suscettibili di impugnazione dinanzi a questa Corte Federale d’Appello.
Considerata la manifesta inammissibilità del reclamo ricorrono i presupposti per condannare la parte reclamante al pagamento, in favore di Diego Albanese, delle spese di lite che si ritiene equo liquidare in € 1.200,00, ai sensi dell’art. 55 del CGS.
P.Q.M.
lo dichiara inammissibile. Condanna la società reclamante, ai sensi dell’art. 55 C.G.S., al pagamento delle spese in favore del sig. Albanese Diego che liquida in € 1.200,00. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le sue valutazioni in ordine alla disconosciuta sottoscrizione da parte del calciatore della depositata ricevuta liberatoria. Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.
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