F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 107/CFA pubblicata il 27 Maggio 2021 (motivazioni) – Procura Federale-sig. Simone Nuzzo Reclamo numero RG 143/CFA/2020-2021 PST 0024/CFA/2020-2021 N. 107/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

Reclamo numero RG 143/CFA/2020-2021 PST 0024/CFA/2020-2021

N. 107/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello Presidente

Angelo De Zotti Componente (relatore)

Paola Palmieri Componente

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. RG 143/CFA/2020-2021 PST 0024/CFA/2020-2021, proposto dalla Procura Federale in data 23.04.2021

contro

sig. Simone Nuzzo

per la riforma

delle decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 52 del 25.02.2021 e della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 136 del 21 aprile 2021;

visto i reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza in video conferenza del 18 aprile 2021 il dott. Angelo De Zotti e udito l'Avv. Enrico Liberati per la Procura Federale;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Sig. Simone Nuzzo, all’epoca dei fatti arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Seregno, è stato deferito per la violazione degli artt. 4, co. 1 del C.G.S. e 40, co.1 e 3, lett. c) del regolamento A.I.A. per avere tenuto, durante e al termine dell’incontro Ssdarl Chievo Verona Women F.M. vs A.C. Perugia Calcio S.R.L. disputato in data 05.12.2020, valevole per il Campionato nazionale femminile Serie B, stagione sportiva 20/21 e dallo stesso arbitrato, una condotta caratterizzata da un atteggiamento costantemente irriguardoso, scostante e autoritario nei confronti delle calciatrici Clivensi e in particolare del capitano del Ssdarl Chievo Verona Women F.M. Sig.ra Valentina Boni. Più in particolare, per aver: i) nel corso della gara utilizzato espressioni quali “dai alzati non è che devo fischiare ogni volta che cadete”; “stai zitta se no ti butto fuori fino a fine stagione...Esci pulisciti il ginocchio e rientra solo quando te lo dico io”; “stai zitta e vai dentro ”; ii) al termine della gara e dopo essere stato raggiunto dalla calciatrice Valentina Boni che a lui si era avvicinata quale capitano del Ssdarl Chievo Verona Women F.M. al fine di chiedere con garbo ragguagli riguardo al sopra detto atteggiamento irriguardoso da esso tenuto durante tutto lo svolgimento del match e per rappresentargli che avrebbe avuto, invece, il dovere di rapportarsi alle calciatrici con maggior rispetto e utilizzando toni meno duri e perentori, proferito in risposta - con tono brusco e ad alta voce così da rendere udibili nitidamente le sue parole a quanti al momento presenti nelle vicinanze - “io vi sto facendo un favore ad essere qui, non vi devo niente, perché non vorrei essere qui, qui decido io e qui comando io ”. In tal modo dando ad intendere di non essere tenuto, a proprio dire, ad assolvere e attendere alle proprie funzioni con garbo, educazione e soprattutto con il doveroso rispetto della persona altrui.

Il Tribunale Federale Nazionale, all'esito della Camera di Consiglio tenuta il 12 aprile 2021, ha prosciolto il sig. Simone Nuzzo ritenendo che dall’esame degli specifici fatti, come ampiamente evidenziati nell’atto di deferimento e relativi mezzi di prova ivi indicati, emergeva un quadro probatorio giuridicamente inidoneo a dimostrare il verificarsi degli specifici comportamenti contestati al deferito.

Propone reclamo la Procura Federale, la quale contesta la decisione appellata e ne chiede la riforma, sostenendo che i fatti contestati al direttore di gara sono stati provati e che il contenuto intrinsecamente offensivo della sua condotta giustifica l'applicazione della sanzione allo stesso irrogata.

Il signor Simone Nuzzo non si è costituito in giudizio. Nella camera di consiglio del 18 maggio 2021, tenuta in modalità telematica, udita la Procura Federale, il reclamo è stato posto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Come spiegato in fatto, l'arbitro Simone Nuzzo è stato deferito sia per avere mantenuto durante la gara un contegno irriguardoso, scostante e autoritario nei confronti delle calciatrici clivensi, e in particolare dell'atleta Valentina Boni, sfociato in alcune espressioni usate nel corso della gara (quali “dai alzati non è che devo fischiare ogni volta che cadete ”; “stai zitta se no ti butto fuori fino a fine stagione...Esci pulisciti il ginocchio e rientra solo quando te lo dico io”; “stai zitta e vai dentro ”), sia per il contenuto del dialogo intercorso all’uscita delle squadre tra l’arbitro e l’atleta, all’esito del quale è stata comminata l’espulsione di quest’ultima.

Il Giudice di prime cure tuttavia, esaminati tutti gli elementi della fattispecie, ha prosciolto l'arbitro ritenendo che il quadro probatorio fosse giuridicamente inidoneo a dimostrare il verificarsi degli specifici comportamenti contestati al deferito.

Infatti, le dichiarazioni delle parti offese (le atlete Valentina Boni e Alessia Pecchini) sono state confermate unicamente dalla sig.ra Alice Bianchini, Presidente della società Ssdarl Chievo Verona Women FM che tuttavia ha reso dichiarazioni su fatti alla stessa riportati, ossia sulla base di una conoscenza indiretta presumibilmente fornitale delle stesse calciatrice coinvolte.

Viceversa, le dichiarazioni della parte offesa sono risultate sostanzialmente contraddette da quelle degli assistenti arbitrali Lo Calio e Marra che hanno riferito di non aver sentito il direttore di gara sig. Nuzzo rivolgersi in modo ingiurioso o maleducato nei confronti delle atlete e di non ricordare di aver sentito le specifiche frasi addebitate al sig. Nuzzo.

Pertanto, le dichiarazioni delle parti offese non sono corroborate da ulteriori elementi e riscontri istruttori indispensabili per fondare un giudizio di colpevolezza del deferito, non essendo emerse condotte tenute dal sig. Nuzzo nel corso della gara trascendenti la normale conduzione della partita.

Ad identiche conclusioni si deve pervenire con riferimento al comportamento contestato al sig. Nuzzo al termine della gara, che sarebbe culminato, secondo l’ipotesi accusatoria, nell’espressione: “io vi sto facendo un favore ad essere qui, non vi devo niente, perché non vorrei essere qui, qui decido io e qui comando io”.

Su tali vicende, dalle dichiarazioni e dai rapporti di gara emergono tre diverse ricostruzioni come tali inidonee a consentire un accertamento univoco di quanto accaduto: - il rapporto dell’arbitro sig. Nuzzo che ha irrogato l’espulsione dell’atleta Valentina Boni per avere la stessa proferito un’espressione offensiva nei confronti dell’arbitro consistente nella seguente frase: “Cazzo credi di essere qui a far un piacere a noi, vergognati”, come da dichiarazione resa dall’arbitro;

- le dichiarazioni di parte offesa come riportate nell’atto di deferimento relative all’espressione oggetto di contestazione;

- il rapporto dell’8 Dicembre 2020 dell’Assistente sig. Marra che riporta quanto segue: “ho visto la giocatrice n. 10 Boni Valentina della società Chievo Verona, protestare nei confronti dell’arbitro nonostante lo stesso la invitava ad adottare un atteggiamento meno polemico, nel momento in cui mi sono avvicinato per capire cosa stesse succedendo, ho sentito dire da parte della giocatrice “Lei non è qui per farci un favore”.

L’assistente arbitrale Marra ha, inoltre, aggiunto in sede di dichiarazioni, che all’uscita dal campo la Boni si rivolgeva “con tono di protesta” all’arbitro.

In funzione di tutti questi elementi probatori il giudizio di prime cure si è concluso con il proscioglimento dell'arbitro Nuzzo.

Orbene, sulla scorta di questi elementi valutativi, che non evidenziano né lacune logiche né carenze istruttorie, la decisione appellata non può che essere confermata, atteso che il ricorso della Procura Federale non aggiunge alcun elemento rilevante per riformare quel giudizio.

Nondimeno il Collegio ritiene di dover aggiungere che, come anche rilevato in un passaggio della decisione appellata, le frasi contestate all'arbitro non trascendono la normale conduzione della gara, nel senso che si tratta di espressioni che ineriscono a momenti o situazioni di gioco e che non attingono né l’onore né il decoro dell'atleta che si ritiene offesa. Il contegno irriguardoso scostante e autoritario addebitato al giudice di gara, manifestato con tali frasi, quand’anche così percepito dalla parte offesa, non costituisce dunque espressione di mancanza di lealtà, probità e correttezza, essendo tali frasi compatibili con la direzione di  gara di un incontro sportivo che richiede – in via generale - il controllo costante del comportamento dei giocatori e la sanzione delle condotte di gioco scorrette ovvero a loro volta sleali.

Una conduzione energica e “di polso” può difatti implicare anche richiami o interventi arbitrali accompagnati da ammonizioni verbali forti ma comunque tali, ove non abbiano un contenuto intrinsecamente offensivo, da rientrare nella ordinaria dialettica di una manifestazione con forte accentuazione agonistica come quella calcistica.

Escludendo la rilevanza offensiva delle frasi soprariportate attribuite al direttore di gara, residua l’episodio intervenuto al termine della gara medesima quando, dopo essere stato raggiunto dalla calciatrice Valentina Boni - che a lui si era avvicinata asseritamente al fine di chiedere con garbo ragguagli riguardo al sopra detto atteggiamento irriguardoso dallo stesso mantenuto durante tutto lo svolgimento del match - l'arbitro ha proceduto all'espulsione dell'atleta.

Anche il contenuto di questo colloquio non è stato udito chiaramente da terzi e ci sono due diverse versioni sui fatti: quella dell’arbitro, che ritiene di essere stato oggetto di una protesta dai toni offensivi da parte della giocatrice Boni, e quella di segno opposto fornita da quest’ultima.

Ebbene il Collegio ritiene che, pur se la dinamica non è chiara, sembra tuttavia che lo scontro verbale sia stato innescato dalla protesta della giocatrice che, a incontro concluso, ha richiesto al direttore di gara di giustificare il comportamento dalla stessa ritenuto irriguardoso, quando è auspicabile che a partita conclusa i giocatori rientrino negli spogliatoi senza mantenere atteggiamenti inutilmente polemici e conflittuali che contrastano con il fair play sportivo e che possono infiammare le tifoserie.

In ogni caso il malgarbo del quale è stato accusato il direttore di gara - vera che sia la replica ai reclami della giocatrice - potrà essere evidenziato e eventualmente biasimato da parte degli organi competenti dall’Associazione italiana arbitri, con l'esortazione a mantenere in campo un comportamento esemplare, evitando di accompagnare le decisioni di gioco con atteggiamenti verbali o gestuali che - anche quando non sconfinano nella scorrettezza disciplinare, come nel caso di specie - non fanno certamente parte del bagaglio professionale e culturale del profilo ideale di direttore di gara.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it