F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 112/CFA pubblicata il 15 Giugno 2021 (motivazioni) –Gassani Matteo/Procura Federale N. 148/2020-2021 – PST 0029/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 112/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 148/2020-2021 - PST 0029/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 112/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONE I

composta da:

Mario Torsello                      Presidente

Angelo De Zotti                    Componente (relatore)

Mauro Sferrazza                   Componente 

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. RG. 148/CFA/2020-2021PST 0029/CFA/2020-2021 proposto dal Sig. Gassani Matteo avverso la sanzione della squalifica per giorni 45 (quarantacinque) per violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, C.G.S., seguito deferimento del Procuratore federale n. 608 PF 2020/2021 (Decisione della Commissione Disciplinare – Settore Tecnico C.U. n. 325 del 06.05.2021).

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 7 giugno 2021 il Pres. Angelo De Zotti e uditi l’Avv. Rondini Francesco per Gassani Matteo e l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura Federale.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il sig. Gassani Matteo propone reclamo avverso la pronuncia emessa dalla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico in data 6.5.2021, con la quale detto Organo Giudicante ha irrogato allo stesso la sanzione della squalifica di giorni 45 per avere espresso dichiarazioni lesive della reputazione del sig. Cela Alessandro, calciatore tesserato per la società A.S.D. Cascina. 

1. Con il primo motivo il reclamante deduce l’“improcedibilità” del deferimento affermando che la dichiarazione resa dal sig. Gassani non si riferirebbe ad un soggetto tesserato, il calciatore Cela Alessandro, bensì all’autore materiale dell’esposto da identificarsi nel procuratore del calciatore stesso. 

2. Con il secondo motivo di reclamo il sig. Gassani assume l’erroneità della decisione dell’organo giudicante di prime cure per due ragioni, affermando da un lato che il termine “ricatto” non poteva ritenersi lesivo della reputazione del soggetto al quale era riferito, e dall’altro che la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico non avrebbe tenuto in considerazione la circostanza per cui le dichiarazioni rese dal sig. Gassani “hanno a che vedere su un procedimento che lo ha visto essere assolto con formula piena per non aver commesso il fatto”.

3. Con il terzo motivo di reclamo, infine, il sig. Gassani si duole della mancata applicazione delle circostanze attenuanti da parte della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico nella quantificazione della sanzione.

La Procura Federale con apposita memoria deduce l'infondatezza del reclamo e ne chiede la reiezione.

All'udienza del 7 giugno 2021, celebrata on line, le parti hanno brevemente discusso la causa e questa è stata introitata per la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il reclamante deduce l’“improcedibilità” del deferimento affermando che la dichiarazione resa dal sig. Gassani non si riferirebbe ad un soggetto tesserato, il calciatore Cela Alessandro, bensì all’autore materiale dell’esposto da identificarsi nel procuratore del calciatore stesso.

Il motivo è destituito di fondamento.

1.1. Infatti, come sostiene la Procura Federale nella propria memoria, l’infondatezza del motivo di reclamo proposto discende dalla lettura del “comunicato” del sig. Gassani laddove questo contiene la dichiarazione che la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico ha successivamente sanzionato.

Nel comunicato pubblicato, infatti, è testualmente riportato quanto segue: “”La U.S. Massese 1919 ed il proprio tesserato sig. Matteo Gassani in merito agli articoli di stampa pubblicati sui quotidiani La Nazione cronaca di Massa Carrara e sul quotidiano online "Toscanagoal.it" del 3.03.2021 intendono espressamente precisare e ratificare quanto segue. Il sodalizio Massese ed il sig. Gassani non volevano in alcun modo mancare di rispetto nonché ledere l'onore ed il rispetto degli Organi Federali e della Giustizia Sportiva. Nello specifico le dichiarazioni in merito al mancato avvalersi del patteggiamento sono da intendersi nel senso che per il Gassani il patteggiare sarebbe stato ammissione di colpevolezza. Inoltre il termine "ricatto" non era da imputarsi al Collaboratore Federale autore delle indagini ma bensì nei confronti del tesserato autore dell'esposto alla Procura Federale.""

Lo stesso sig. Gassani, pertanto, afferma espressamente e testualmente che il termine ricatto doveva intendersi riferito al “tesserato” autore dell’esposto indirizzato alla Procura Federale, laddove con il termine tesserato non poteva che farsi riferimento al calciatore, sig. Cela Alessandro, a nulla rilevando che colui che ha redatto materialmente o depositato l’esposto fosse il legale dello stesso.

Il primo motivo va quindi respinto.

2. Con il secondo motivo di reclamo il sig. Gassani assume l’erroneità della decisione dell’organo giudicante di prime cure per due ragioni, affermando da un lato che il termine “ricatto” non poteva ritenersi lesivo della reputazione del soggetto al quale era riferito, e dall’altro che la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico non avrebbe tenuto in considerazione la circostanza per cui le dichiarazioni rese dal sig. Gassani “hanno a che vedere con un procedimento che lo ha visto essere assolto con formula piena per non aver commesso il fatto”.

Anche questo motivo di reclamo va disatteso.

2.1 Infatti, come correttamente motiva il giudice di prime cure, il termine “ricatto” utilizzato dal deferito nei confronti del “tesserato autore dell’esposto alla Procura Federale”, ancorché non si identifichi con un reato penale, è di per sé lesivo della altrui reputazione e di ciò lo stesso deferito dimostra di avere piena consapevolezza, come emerge dal contenuto delle stesse dichiarazioni oggetto di deferimento (ove si legge che con il termine “ricatto” il Sig. Gassani non intendeva ledere l’onore e il rispetto degli Organi Federali e della Giustizia Sportiva, ma che erano riferite al suddetto “tesserato”), nonché dal patteggiamento di cui al C.U. n. 332/AA del 22.4.2021.

2.2 Ne può assumere rilievo in contrario la presunta veridicità dell’espressione utilizzata dal deferito, giacché tale pretesa veridicità non è affatto comprovata dal contenuto della sentenza della Corte Federale di Appello, Sez. I, del 9.4.2021 (che ha un diverso oggetto) e alla quale il Gassani si riferisce. E ciò sia perché, come sostiene la Procura Federale, sul punto deve evidenziarsi, in primo luogo, l’irrilevanza dell'invocato stralcio di motivazione contenuta nella pronuncia della Corte Federale d’Appello, in quanto la stessa non solo prescinde dall’accertamento di un fatto – reato  (quale quello espresso nella dichiarazione contestata al sig. Gassani), ma addirittura contiene un’affermazione che viene riportata in termini ipotetici ed astratti (“si sarebbe trattato di un tentativo che poteva lambire modalità estorsive”), tanto da portare l’organo Giudicante a riferire della ritenuta necessità di procedere ad accertamenti sul punto (“e su questo gli organi inquirenti avrebbero dovuto indagare”).

2.3 A tanto, a tutto voler concedere, si aggiunga che la scriminante della “veridicità” dei fatti narrati non può riconoscersi nel caso di specie, atteso che il sig. Gassani non ha riportato i fatti così come lo stesso riteneva essersi verificati, bensì ha dato agli stessi una qualificazione giuridica affermando che il sig. Cela Alessandro avrebbe posto in essere nei suoi confronti un “ricatto”, per il quale non vi è stato ancora alcun accertamento di sorta.

Anche il secondo motivo di reclamo va quindi respinto.

3. Con il terzo motivo di reclamo, infine, il sig. Gassani si duole della mancata applicazione delle circostanze attenuanti da parte della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico nella quantificazione della sanzione.

3.1 Anche tale motivo di reclamo è infondato, atteso che l’organo Giudicante di primo grado ha espressamente tenuto conto della circostanza per la quale nella dichiarazione non era indicato espressamente il nominativo del tesserato, tanto da statuire espressamente che “appare attenuata la gravità della condotta”.

La circostanza attenuante, pertanto, è stata già applicata dall’Organo Giudicante di primo grado, e non può essere replicata in questa sede di appello.

In conclusione, il reclamo deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it