FIGC – DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 30/DCF del 07.10.2019 – Gara ASD LADY GRANATA CITTADELLA – RAVENNA WOMEN FC SSD ARL
Gara ASD LADY GRANATA CITTADELLA – RAVENNA WOMEN FC SSD ARL
Il Giudice Sportivo
- letto il preannuncio di reclamo fatto pervenire irritualmente a mezzo email in data 30.9.2019 dalla società RAVENNA WOMEN FC SSD ARL (in seguito RAVENNA) al quale non ha fatto seguito alcun reclamo; - rilevato che il detto preannuncio non è stato comunicato alla società controparte, ASD LADY GRANATA CITTADELLA (in seguito CITTADELLA); - ritenuto che, pertanto, il preannuncio debba essere dichiarato inammissibile; - rilevato che, comunque, la questione è tra le fattispecie di competenza del Giudice Sportivo, in quanto integralmente riportata nel referto di gara dell’arbitro e senza che si renda necessaria lo svolgimento di alcuna attività istruttoria; -visti gli atti ufficiali della gara ASD LADY GRANATA CITTADELLA – RAVENNA WOMEN FC SSD ARL, terminata con il risultato di 2-1; - rilevato che la società ASD LADY GRANATA CITTADELLA al 27° (n. 14 FAVERO Aurora per n. 9 ZORZAN Beatrice) e al 39° (n. 19 MEGGIOLARO Asia per n. 7 MENEGHETTI Irene) del secondo tempo ha effettuato due sostituzioni; - rilevato che tali sostituzioni sono state eseguite dopo che erano già state effettuate tre sostituzioni, rispettivamente due all’intervallo tra i due tempi di giuoco e una al 13° del secondo tempo; - visto il Comunicato Ufficiale n. 159/A del 27 giugno 2019 della F.I.G.C. che disciplina la Coppa Italia della Divisione Calcio Femminile, nel quale all’art. 7 comma 2 (pag. 14) alla voce “Partecipazione delle Calciatrici” viene stabilito che per tale competizione “Durante la disputa delle gare potranno essere sostituite tre calciatrici, per ogni squadra”; - ritenuto che le ulteriori e indebite sostituzioni dopo le tre precedenti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara, avendo consentito alla società ASD LADY GRANATA CITTADELLA di beneficiare di un apporto aggiuntivo non consentito di due calciatrici dotate di energie fisiche e mentali superiori a coloro che erano già schierate in campo, creando una disparità tra le due squadre: - rilevato che, quindi, ricorrano gli estremi dell’art. 10 comma 1 e 4 del C.G.S. ove viene stabilito che sia inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3
P.Q.M.
Delibera: di infliggere alla Società ASD LADY GRANATA CITTADELLA la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore della società RAVENNA WOMEN FC SSD ARL. Dispone addebitarsi il contributo di reclamo.