FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 02/AA del 03/07/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: Giuseppe GERMANA

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 486 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe GERMANA’, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIUSEPPE GERMANA’, Tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico,  nonché Presidente e Legale Rappresentante della società A.P.D. LEONFORTESE all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico; in relazione a quanto previsto dall'art.39, lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico; nonchè dal C.U. n.1 del 02.07.2018 del Settore Giovanile e Scolastico, per non aver provveduto a tesserare nella stagione sportiva 2018/2019 per la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato Allievi Under 17 Provinciali un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed aver svolto quale tecnico responsabile per la prima squadra (campionato Prima Categoria) della stessa società, l'attività di allenatore della squadra partecipante al campionato Allievi Under 17 Provinciali;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe GERMANA’;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Giuseppe GERMANA’;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.  

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2020


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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