FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 06/AA del 03/07/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: Marco GARGANO
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- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 636 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco GARGANO, Nicandro Antonio ROSSI e della società A.S.D. CASSINO CALCIO 1924, avente ad oggetto la seguente condotta:
MARCO GARGANO, allenatore dilettante, in violazione degli artt. 2, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 37, e 39, lett. F) e Fb) del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dell’art. 14, lettera d4) del CU LND n. 1 del 1° luglio 2019, per avere, nel corso della stagione sportiva 2019/2020, dal mese di agosto al mese di gennaio 2020, in assenza di tesseramento e in mancanza della prescritta abilitazione del Settore Tecnico, di fatto assunto, durante gli allenamenti e le gare, la conduzione tecnica della squadra della A.S.D. CASSINO CALCIO 1924 partecipante al Campionato Juniores Nazionali – Girone H organizzato dal Dipartimento Interregionale, per come confermato dai soggetti auditi nonché risultante dall’anagrafica federale, in cui è censito quale allenatore dilettante, e dalle distinte di gara;
NICANDRO ANTONIO ROSSI, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. CASSINO CALCIO 1924 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 37 e 39 lett. F) e Fb) del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all’art. 14 lettera d4) del CU LND
n. 1 del 1° luglio 2019, per avere, nella stagione 2019/2020, dal mese di agosto 2019 al mese di gennaio 2020, consentito o, comunque, non impedito al sig. Marco Gargano soggetto privo di tesseramento e della necessaria abilitazione federale, di svolgere l’attività di allenatore responsabile della squadra partecipante al Campionato Juniores Nazionale– Girone H organizzato dal Dipartimento Interregionale durante gli allenamenti e le gare di campionato, per come confermato dai soggetti auditi nonché risultante dall’anagrafica federale, in cui è censito quale allenatore dilettante, e dalle distinte di gara;
A.S.D. CASSINO CALCIO 1924, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;
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- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Marco GARGANO e Nicandro Antonio ROSSI in proprio, e in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. CASSINO CALCIO 1924;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Marco GARGANO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Nicandro Antonio ROSSI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CASSINO CALCIO 1924;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina