FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 07/AA del 03/07/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: Giulia TONELLA, Irene RIBERI, Lorena RIBERI, e Serena SOLDI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 545 pf 19/20 adottato nei confronti delle Sig.re Giulia TONELLA, Irene RIBERI, Lorena RIBERI, e Serena SOLDI avente ad oggetto la seguente condotta:
GIULIA TONELLA, calciatrice della società Asd Futura Langhe all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’articolo 92, comma 1 delle Noif, per avere disatteso la convocazione da parte della Società Asd Futura Langhe all’incontro Asd Futura Langhe - Asd Area Calcio Alba Robero del 24/03/2019, valevole per il campionato di Eccellenza Femminile, omettendo ogni necessario e dovuto preavviso della sua assenza, per poi in sede di audizione giustificare tale indisponibilità con una certificazione del datore di lavoro, il tutto determinando a carico della società di appartenenza, un evidente nocumento con il conseguente provvedimento del Giudice Sportivo, che omologava la sconfitta a tavolino per 3-0 a carico della Asd Futura Langhe, infliggendo 1 punto di penalizzazione ed irrogando l’ammenda di Euro 100,00;
IRENE RIBERI, calciatrice della società Asd Futura Langhe all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’articolo 92, comma 1 delle Noif, per avere disatteso la convocazione da parte della Società Asd Futura Langhe all’incontro Asd Futura Langhe - Asd Area Calcio Alba Robero del 24/03/2019, valevole per il campionato di Eccellenza Femminile, omettendo ogni necessario e dovuto preavviso della sua assenza, per poi in sede di audizione giustificare tale indisponibilità con una certificazione del datore di lavoro, il tutto determinando a carico della società di appartenenza un evidente nocumento con il conseguente provvedimento del Giudice Sportivo che omologava la sconfitta a tavolino per 3-0 a carico della Asd Futura Langhe, infliggendo 1 punto di penalizzazione ed irrogando l’ammenda di Euro 100,00;
LORENA RIBERI, calciatrice della Asd Futura Langhe all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’articolo 92, comma 1 delle Noif, per avere disatteso la convocazione da parte della Società Asd Futura Langhe all’incontro Asd Futura Langhe - Asd Area Calcio Alba Robero del 24/03/2019, valevole per il campionato di Eccellenza Femminile, omettendo ogni necessario e dovuto preavviso della sua assenza, per poi in sede di audizione giustificare tale indisponibilità con una certificazione del datore di lavoro, il tutto determinando a carico della società di appartenenza un evidente nocumento con il conseguente provvedimento del Giudice Sportivo che omologava la sconfitta a tavolino per 3-0 a carico della Asd Futura Langhe, infliggendo 1 punto di penalizzazione ed irrogando l’ammenda di Euro 100,00;
SERENA SOLDI, calciatrice della società Asd Futura Langhe all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’articolo 92, comma 1 delle Noif, per avere disatteso la convocazione da parte della Società Asd Futura Langhe all’incontro Asd Futura Langhe - Asd Area Calcio Alba Robero del 24/03/2019, valevole per il campionato di Eccellenza Femminile, omettendo ogni necessario e dovuto preavviso della sua assenza, per poi in sede di audizione giustificare tale indisponibilità con una certificazione del datore di lavoro, il tutto determinando a carico della società di appartenenza un evidente nocumento con il conseguente provvedimento del Giudice Sportivo che omologava la sconfitta a tavolino per 3-0 a carico della Asd Futura Langhe, infliggendo 1 punto di penalizzazione ed irrogando l’ammenda di Euro 100,00;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalle Sig.re Giulia TONELLA, Irene RIBERI, Lorena RIBERI, e Serena SOLDI;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per la Sig.ra Giulia TONELLA, di 2 (due) giornate di squalifica per la Sig.ra Irene RIBERI, di 2 (due) giornate di squalifica per la Sig.ra Lorena RIBERI, e di 2 giornate di squalifica per la Sig.ra Serena SOLDI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina