FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 08/AA del 03/07/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: MILANA – CAPOGNA – FROSINONE CALCIO SRL
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 666 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Manuel MILANA, Gianluca CAPOGNA, e della società FROSINONE CALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
MANUEL MILANA, tesserato in qualità di Dirigente Accompagnatore della Società Frosinone Calcio S.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza per non aver consentito ai rappresentanti della Procura Federale, Sig.ri Cotticelli Ciro e De Miranda Gianfranco, in occasione della gara Benevento-Frosinone del 21/12/2019 e segnatamente al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, di identificare un calciatore del Frosinone che aveva proferito frasi irriguardose nei confronti del direttore di gara Sig. Livio Marinelli della Sezione di Tivoli, in quanto il sig. Milana Manuel, il quale aveva assistito all’intera scena, si frapponeva fisicamente tra i citati rappresentanti della Procura Federale ed il calciatore, impedendone l’identificazione;
GIANLUCA CAPOGNA, tesserato in qualità di preparatore atletico della Società Frosinone Calcio S.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza per non aver consentito ai rappresentanti della Procura Federale, Sig.ri Cotticelli Ciro e De Miranda Gianfranco, in occasione della gara Benevento-Frosinone del 21/12/2019 e segnatamente al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, di identificare un calciatore del Frosinone che aveva proferito frasi irriguardose nei confronti del direttore di gara Sig. Livio Marinelli della Sezione di Tivoli, in quanto il sig. Capogna Gianluca, il quale aveva assistito all’intera scena, si frapponeva fisicamente tra i citati rappresentanti della Procura Federale ed il calciatore, impedendone l’identificazione;
FROSINONE CALCIO S.R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti ascrivibili ai sig.ri Milana Manuel e Capogna Gianluca;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Maurizio STIRPE e in qualità di legale rappresentante, per conto della società FROSINONE CALCIO SRL, e dai Sigg. Manuel MILANA, e Gianluca CAPOGNA;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
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- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 4.000 (quattromila/00) per il Sig. Manuel MILANA, di € 4.000 (quattromila/00) per il Sig. Gianluca CAPOGNA, e di €
2.500 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società FROSINONE CALCIO S.R.L.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina