FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 09/AA del 03/07/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: ORILIO – MASTRANGELO – DE MARTINO – ASD ATLETICO EBOLI 1925

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 431 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Vincenzo ORILIO, Marco MASTRANGELO, Mario DE MARTINO VIGNOLA, e della società ASD ATLETICO EBOLI 1925, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

VINCENZO ORILIO, Presidente della ASD Atletico Eboli 1925 all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 37, comma 1, ed all’art. 39, lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, ed altresì in relazione all’art. 44 del Regolamento L.N.D., dopo avere indicato nell’organigramma societario, quale tecnico della prima squadra, il nominativo del Sig. De Martino Vignola Mario, Tecnico di base, consentiva o comunque non impediva l'espletamento di fatto dell’attività di allenatore della prima squadra della società ASD Atletico Eboli 1925, partecipante al Campionato di Prima Categoria del CR Campania ed alla Coppa Italia, nella stagione sportiva 2019/2020, dal 5.10.2019 all’1.2.2020, al Sig. Mastrangelo Marco, soggetto non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun albo o nei ruoli del Settore Tecnico;

 

MARCO MASTRANGELO, tesserato come dirigente per la ASD Atletico Eboli 1925 all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, comma 1, 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 37, comma 1, ed all’art. 39, lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, ed altresì in relazione all’art. 44 del Regolamento L.N.D., svolgeva di fatto -dal 5.10.2019 al 1.2.2020, nella stagione sportiva 2019/2020, l’attività di allenatore della prima squadra della società ASD Atletico Eboli 1925, partecipante al Campionato di Prima Categoria CR Campania ed alla Coppa Italia, non essendo abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico;

 

MARIO DE MARTINO VIGNOLA, tesserato della ASD Atletico Eboli 1925 all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, comma 1, e 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 37, comma 1, ed all’art. 39, lettera Ea) del Regolamento del Settore  Tecnico, ed altresì in relazione all’art. 44 del Regolamento L.N.D., in possesso del titolo di Tecnico di base, consentiva o non impediva che il Sig. Marco Mastrangelo, soggetto non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico, svolgesse di fatto l’attività di Tecnico della prima squadra della Soc. ASD Atletico Eboli 1925, partecipante al Campionato di Prima Categoria CR Campania ed alla Coppa Italia;

 

ASD ATLETICO EBOLI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente e legale rappresentante ed ai propri tesserati, come specificato nei capi che precedono;

 

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Marco MASTRANGELO, Mario DE MARTINO VIGNOLA, e dal Sig. Vincenzo ORILIO in proprio e in qualità di legale rappresentante, per conto dalla società ASD ATLETICO EBOLI 1925;
    • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
    • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
    • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo ORILIO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Marco MASTRANGELO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Mario DE MARTINO VIGNOLA, e di300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD ATLETICO EBOLI 1925;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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