FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 11/AA del 03/07/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: PRESTON – BRADY – OWEN – CAMISANO

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 577 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri, Alexander Blake PRESTON, Michael Blake BRADY, Michael Haupt OWEN, e della società SSD ARL CEREAL DOCK CAMISANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ALEXANDER BLAKE PRESTON, calciatore richiedente il tesseramento per Società SSD ARL Cereal Docks Camisano all’epoca dei fatti, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt. 2, 4, e 32, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per aver, in occasione della richiesta di tesseramento con la Società  SSD ARL CEREAL DOCKS CAMISANO, nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera;

 

MICHAEL BLAKE BRADY, calciatore richiedente il tesseramento per Società SSD ARL Cereal Docks Camisano all’epoca dei fatti, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt. 2, 4, e 32, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per aver, in occasione della richiesta di tesseramento con la Società  SSD ARL CEREAL DOCKS CAMISANO, nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera;

 

MICHAEL HAUPT OWEN, calciatore richiedente il tesseramento per Società SSD ARL Cereal Docks Camisano all’epoca dei fatti, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt. 2, 4, e 32, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per aver, in occasione della richiesta di tesseramento con la Società  SSD ARL CEREAL DOCKS CAMISANO, nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera;

SOCIETÀ SSD ARL CEREAL DOCKS CAMISANO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

 

    • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Alexander Blake PRESTON, Michael Blake BRADY, Michael Haupt OWEN, e da Mauro FANIN, per conto della società SSD ARL CEREAL DOCKS CAMISANO;
    • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
    • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
    • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione dell’ammonizione per i Sigg. Alexander Blake PRESTON, Michael Blake BRADY e Michael Haupt OWEN, e di € 400 (quattrocento/00) di ammenda per la società SSD ARL CEREAL DOCKS CAMISANO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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