FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 13/AA del 03/07/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: BORDIN – SILVESTRI – MORO – ANDREATTA – ASD CORNUDA CROCETTA – ASD ALTIVOLESE – POL INDOMITA 21- ASD EAGLES PEDEMONTA

      • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 574 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Sandro BORDIN, Santino SILVESTRI, Gabriele MORO, Gianpietro  ANDREATTA,  e delle società ASD CORNUDA CROCETTA, ASD ALTIVOLESE MASER, SS DAR POL. INDOMITA 21, ASD EAGLES PEDEMONTANA;

 

 

SANDRO BORDIN, Presidente della Società ASD Cornuda Crocetta all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; in relazione all'art. 25 del Regolamento Settore Giovanile e Scolastico; nonché del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2019-2020 datato 2 luglio 2019, punto 1 avente ad oggetto “Attività di Base”; del C.U. n.11 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2019-2020 datato 2 agosto 2019 avente ad oggetto “ Guida all'organizzazione dei Tornei Giovanili Organizzati da Società” per la stagione sportiva 2019-2020, per aver colposamente partecipato a un torneo, non autorizzato dalla Delegazione Provinciale di Treviso, riservato alla Categoria Pulcini, Piccoli Calci e Piccoli Amici organizzato nel periodo settembre-novembre 2019 della Società ASD CALCIO CONTEA;

 

SANTINO SILVESTRI, Presidente della Società ASD Altivolese Maser all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 25 del Regolamento Settore Giovanile e Scolastico; nonché del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2019-2020 datato 2 luglio 2019, punto 1 avente ad oggetto “Attività di Base”; del C.U. n.11 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2019- 2020 datato 2 agosto 2019 avente ad oggetto “ Guida all'organizzazione dei Tornei Giovanili Organizzati da Società” per la stagione sportiva 2019-2020, per aver colposamente partecipato a un torneo, non autorizzato dalla Delegazione Provinciale di Treviso, riservato alla Categoria Pulcini, Piccoli Calci e Piccoli Amici organizzato nel periodo settembre-novembre 2019 della Società ASD CALCIO CONTEA;

 

GABRIELE MORO, Presidente della Società SS DARL Polisportiva Indomita 21 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 25, Regolamento Settore Giovanile e Scolastico, nonché del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2019-2020 datato 2 luglio 2019, punto 1 avente ad oggetto “Attività di Base”; del C.U. n.11 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2019- 2020 datato 2 agosto 2019 avente ad oggetto “ Guida all'organizzazione dei Tornei Giovanili Organizzati da Società” per la stagione sportiva 2019-2020, per  aver  colposamente  partecipato  a  un  torneo,  non  autorizzato  dalla Delegazione Provinciale di Treviso, riservato alla Categoria Pulcini, Piccoli Calci e Piccoli Amici organizzato nel periodo settembre-novembre 2019 della Società ASD CALCIO CONTEA.

 

GIANPIETRO ANDREATTA, Presidente della Società ASD Eagles Pedemontana, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 25 del Regolamento Settore Giovanile e Scolastico, nonché del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2019-2020 datato 2 luglio 2019, punto 1 avente ad oggetto “Attività di Base”; del C.U. n.11 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2019- 2020 datato 2 agosto 2019 avente ad oggetto “ Guida all'organizzazione dei Tornei Giovanili Organizzati da Società” per la stagione sportiva 2019-2020, per aver colposamente partecipato a un torneo, non autorizzato dalla Delegazione Provinciale di Treviso, riservato alla Categoria Pulcini, Piccoli Calci e Piccoli Amici organizzato nel periodo settembre-novembre 2019 della Società ASD CALCIO CONTEA.

 

 

ASD CORNUDA CROCETTA, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione del fatto, Sig. BORDIN SANDRO (Presidente della Società);

 

ASD ALTIVOLESE MASER, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione del fatto, Sig. SILVESTRI SANTINO (Presidente della Società);

 

SS DARL POLISPORTIVA INDOMITA 21, per responsabilità diretta,  ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione del fatto, Sig. MORO GABRIELE (Presidente della Società);

 

 

ASD EAGLES PEDEMONTANA, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione del fatto, Sig. ANDREATTA GIANPIETRO (Presidente della Società);

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Sandro BORDIN, in proprio e per conto della società ASD CORNUDA CROCETTA, Santino SILVESTRI, in proprio e per conto della società  ASD ALTIVOLESE MASER, Gabriele MORO, in proprio e per conto della società SS DARL POLISPORTIVA INDOMITA 21, e da Gianpietro ANDREATTA, in proprio e per conto, della società ASD EAGLES PEDEMONTANA;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione, per il Sig. Sandro BORDIN, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione, per il Sig. Santino SILVESTRI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione, per il Sig. Gabriele MORO, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione, per il Sig. Gianpietro ANDREATTA, di € 250 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CORNUDA CROCETTA, di € 250 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD ALTIVOLESE MASER, di € 250 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società SS DARL POLISPORTIVA INDOMITA 21, e di € 250 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD EAGLES PEDEMONTANA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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