FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 15/AA del 08/07/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: GRECO – ALESSI – SAPIENZA – INGO – ASD ALESSANDRIA DELLA ROCCA 2016

    • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 782 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Giuseppe GRECO, Giovanni ALESSI, Gioacchino SAPIENZA, Alfonso INGO e della società ASD ALESSANDRIA DELLA ROCCA 2016, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIUSEPPE GRECO, calciatore all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché agli artt. 39, e 43, comma 1, delle N.O.I.F, per avere lo stesso, partecipato alle gare A.S.D. Vellelunga – A.S.D. Alessandria della Rocca del 20/10/2019, A.S.D. Alessandria della Rocca – Acquaviva del 27/10/2019, Don Bosco MussomeliA.S.D. Alessandria della Rocca del 03/11/2019, A.S.D. Alessandria della Rocca – Riesi 2002  del 10/11/2019, Gela

A.S.D. Alessandria della Rocca del 17/11/2019, A..S.D. Alessandria della Rocca – Muxar del 24/11/2019 ed Eraclea Minoa Calcio – Alessandria della Rocca dell’01/12/2019, senza averne titolo perché non tesserato e privo di copertura sanitaria, eludendo in tal modo la normativa di riferimento;

 

GIOVANNI ALESSI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.S.D. Alessandria della Rocca 2016 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 61, commi 1, e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della stessa Società in occasione delle gare di Seconda Categoria, Girone E, C.R. Sicilia, GelaA.S.D. Alessandria della Rocca del 17/11/2019, A..S.D. Alessandria della Rocca – Muxa del 24/11/2019 ed Eraclea Minoa Calcio – Alessandria della Rocca dell’01/12/2019 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Greco Giuseppe, sottoscrivendo la relativa distinta (con attestazione di regolare tesseramento del calciatore medesimo), consegnata al Direttore della Gara, eludendo in tal modo la normativa federale;

 

GIOACCHINO SAPIENZA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della SocietàA.S.D. Alessandria della Rocca 2016 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 61, commi 1, e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della stessa Società in occasione delle gare di Seconda Categoria , Girone E, C.R. Sicilia, A.S.D. VellelungaA.S.D. Alessandria della Rocca del 20/10/2019, A.S.D. Alessandria della Rocca – Acquaviva del 27/10/2019, Don Bosco Mussomeli – A.S.D. Alessandria della Rocca del 03/11/2019, A.S.D. Alessandria della Rocca – Riesi 2002 del 10/11/2019, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Greco Giuseppe, sottoscrivendo la relativa distinta (con attestazione di regolare tesseramento del calciatore medesimo), consegnata al Direttore della Gara, eludendo in tal modo la normativa federale;

 

ALFONSO INGO, Presidente e legale rappresentate della Società A.S.D. Alessandria della Rocca della Rocca 2016 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché all’art. 39, delle N.O.I.F. ed all’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Greco Giuseppe ed a far sottoporre lo stesso ai previsti accertamenti medici ai fini del conseguimento dell’idoneità sportiva, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso calciatore, privo di tesseramento ed idoneità all’attività sportiva agonistica, nel corso delle gare di Seconda Categoria A.S.D. VellelungaA.S.D. Alessandria della Rocca del 20/10/2019, A.S.D. Alessandria della Rocca – Acquaviva del 27/10/2019, Don Bosco Mussomeli – A.S.D. Alessandria della Rocca del 03/11/2019, A.S.D. Alessandria della Rocca – Riesi 2002 del 10/11/2019, Gela – A.S.D. Alessandria della Rocca del 17/11/2019, A..S.D. Alessandria della Rocca – Muxar del 24/11/2019 ed Eraclea Minoa Calcio – Alessandria  della Rocca dell’01/12/2019, eludendo in tal modo la normativa di riferimento;

 

A.S.D. ALESSANDRIA DELLA ROCCA 2016, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

 

      • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Giuseppe GRECO, Giovanni ALESSI, Gioacchino SAPIENZA, e dal Sig. Alfonso INGO in proprio e in qualità di legale rappresentante, per conto dalla società

A.S.D. ALESSANDRIA DELLA ROCCA 2016;

 

      • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
      • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
      • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Giuseppe GRECO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni ALESSI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gioacchino SAPIENZA, di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Alfonso INGO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda più un punto di penalizzazione per la società A.S.D. ALESSANDRIA DELLA ROCCA 2016;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA L’8 LUGLIO 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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