FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 27/AA del 13/07/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: Massimo FOGHINAZZI e Matteo PETRUZZI

 

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 535 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Massimo FOGHINAZZI e Matteo PETRUZZI avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MASSIMO FOGHINAZZI, presidente della società U.P. Gavirate Calcio nella stagione 2019/2020, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nella stagione sportiva  2019/2020 (precisamente  dal 23.08.19  al 15.12.19), ben consapevole che il calciatore Matteo Petruzzi fosse tesserato con la consorella Asd Union Tre Valli, permesso e autorizzato che il medesimo, svolgesse, attività tecnica, preparatoria e, comunque, palesemente collaborativa a favore delle squadre delle categorie di base PULCINI 2008 e PICCOLI AMICI 2012 senza alcun vincolo di tesseramento;

 

MATTEO PETRUZZI, calciatore all’epoca dei fatti in contestazione non tesserato per la U.P. Gavirate Calcio ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva avendo svolto attività rilevante per l’ordinamento federale, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’articolo 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere nella stagione sportiva 2019/2020, e più precisamente nel periodo dal 23.08.19 al 15.12.19, svolto a favore della U.P. Gavirate Calcio attività tecnica, preparatoria e, comunque, palesemente collaborativa a favore delle squadre delle categorie di base PULCINI 2008 e PICCOLI AMICI 2012, seppur risultasse federalmente in costanza di tesseramento con la società Asd Union Tre Valli, il tutto privo di ogni vincolo federale con la società per la quale prestava tale attività;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. MASSIMO FOGHINAZZI e Matteo PETRUZZI;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 giorni di inibizione per il Sig. Massimo FOGHINAZZI, e di 40 giorni di squalifica per il Sig. Matteo PETRUZZI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.  

 

PUBBLICATO IN ROMA 13  LUGLIO 2020


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it