FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 33/AA del 20/07/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: ISOLANI – SCANDOLA – AC ZEVIO 1925

    • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 808 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Fulvio ISOLANI e Giorgio SCANDOLA, e della società A.C. ZEVIO 1925 SCSSD A R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

FULVIO ISOLANI, non tesserato nella stagione sportiva 2019/2020, iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico FIGC, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione:

all’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto di fatto, nella stagione sportiva 2019/2020, a favore della società FC Legnago Salus, il ruolo di responsabile del settore giovanile e a favore della società AC Zevio 1925 il ruolo di Direttore sportivo senza avere preventivamente richiesto la sospensione dall’Albo;

agli artt. 37 e 38, comma 4, delle NOIF e 40, comma 1, del Regolamento del Settore tecnico per aver svolto, nella stagione sportiva 2019/2020, di fatto ed in assenza di preventivo tesseramento, il ruolo di collaboratore della gestione sportiva, in particolare il ruolo di responsabile del settore giovanile, della società FC Legnago Salus e il ruolo di direttore sportivo della società AC Zevio 1925;

agli artt. 37, comma 1, e 40, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all’art. 38, comma 4, delle NOIF, per aver svolto di fatto l’attività di consulente esterno nel corso del mese di giugno 2019 in favore della società AC Zevio 1925, pur essendo tesserato per la società FC Legnago Salus nella stagione sportiva 2018/2019;

 

 

GIORGIO SCANDOLA, Legale Rappresentante della società AC Zevio 1925 nella stagione sportiva 2019/2020, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37 e 38, comma 4, delle NOIF, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito al Sig. Fulvio Isolani di svolgere, nella stagione sportiva 2019/2020, l’attività di direttore sportivo, di fatto, della società AC Zevio 1925 senza provvedere al suo preventivo tesseramento e di svolgere contemporaneamente il ruolo di responsabile del settore giovanile, di fatto, della società Legnago Salus;

 

 

A.C. ZEVIO 1925 SCSSD A R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;


    • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fulvio ISOLANI e dal Sig. Giorgio SCANDOLA quest’ultimo in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. ZEVIO 1925 SCSSD A R.L.;
    • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
    • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
    • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Fulvio ISOLANI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giorgio SCANDOLA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.C. ZEVIO 1925 SCSSD A R.L.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA 20 LUGLIO 2020

 

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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