FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 34/AA del 20/07/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: LANZANO – ASD SCARLINO CALCIO

    • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 672 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Mattia LANZANO, e della società ASD SCARLINO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTIA LANZANO calciatore all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 21, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver partecipato alla gara del campionato di prima categoria, girone F, fra U.S. Ponte d’Arbia ASD / ASD Scarlino Calcio avvenuta in data 20 ottobre 2019, malgrado non avesse ancora scontato la squalifica comminata in occasione della gara Sambenedettese – Piacenza del campionato professionistico serie C 2017/2018 (C.U. n. 238/DIV), quindi in posizione irregolare;

 

A.S.D. SCARLINO CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti, e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

    • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Mattia LANZANO, e Federico CLEMENTINI, in qualità di Presidente, per conto della società ASD SCARLINO CALCIO;
    • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
    • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
    • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Mattia LANZANO, e di250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda più 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica per la società ASD SCARLINO CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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