FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 40/AA del 23/07/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: VENTURATO – FC LEGNAGO SALUS SSD

    • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 808 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Davide VENTURATO, e della società F.C. LEGNAGO SALUS SSD A R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

DAVIDE VENTURATO, Legale Rappresentante della società F.C. Legnago Salus nella stagione sportiva 2019/2020, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37 e 38, comma 4, delle NOIF e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito al Sig. Fulvio Isolani di svolgere, nella stagione sportiva 2019/2020, l’attività di collaboratore della gestione sportiva, in particolare il ruolo di responsabile del settore giovanile, di fatto, della società Legnago Salus, senza provvedere al suo preventivo tesseramento, e di svolgere contemporaneamente il ruolo di direttore sportivo della società AC Zevio 1925;

 

F.C. LEGNAGO SALUS SSD A R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

 

    • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Davide VENTURATO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C. LEGNAGO SALUS SSD A R.L.;
    • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
    • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
    • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 mesi di inibizione per il Sig. Davide VENTURATO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società F.C. LEGNAGO SALUS SSD A R.L.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 LUGLIO 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

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