FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 41/AA del 24/07/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: LEONCINI – POL ROSATESE

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 939 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Roberto LEONCINI e della società POL. ROSATESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ROBERTO LEONCINI, all’epoca dei fatti Presidente della società POL. ROSATESE, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 43, comma 5, delle NOIF, in quanto, nonostante avesse ricevuto regolare comunicazione in data 24/1/2019 dell’accertata inidoneità all'attività sportiva agonistica del proprio calciatore FORGES GIANLUCA nato il 26/5/1997, ometteva di informarne immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Generale, il Comitato Regionale Lombardia, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, come ammesso dalla stessa società;

 

 

POL. ROSATESE, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto ascritto al predetto tesserato, suo legale rappresentante all’epoca dei fatti;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto LEONCINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. ROSATESE;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Roberto LEONCINI, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società POL. ROSATESE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

PUBBLICATO IN ROMA 24 LUGLIO 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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