FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 43/AA del 24/07/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: PIGHETTI – ASD AUSONIA ACADEMY
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 828 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Manuel Luca PIGHETTI e della società A.S.D. AUSONIA ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:
MANUEL LUCA PIGHETTI, calciatore tesserato della società Academy Ausonia, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver posto in essere, in occasione dell’incontro di calcio in data 25.01.2020, valevole per il campionato giovanissimi Lombardia 2006, disputato tra le società ASD Cesano Boscone Idrostar e ASD Academy Ausonia, una condotta discriminatoria recante offesa, denigrazione ed insulto per origine etnica ai danni del calciatore della squadra avversaria Lin Xin Qi;
A.S.D. AUSONIA ACADEMY, per responsabilità concorrente ed oggettiva, ex art. 28, comma 5, ed art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il sopra indicato calciatore al momento della commissione dei fatti;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianluca PIGHETTI per conto del figlio minore Manuel Luca PIGHETTI e dalla Sig.ra Serena Ruffaldi, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. AUSONIA ACADEMY;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Manuel Luca PIGHETTI più obbligo di frequenza a n. 5 (cinque) seminari organizzati dalla società A.S.D Ausonia Academy, presso la sede, aventi scopo illustrativo della valorizzazione dell’integrazione sociale e lavorativa dei migranti, nonché promozionale di iniziative volte a prevenire e contrastare la discriminazione, la xenofobia ed il fenomeno del razzismo, della durata di almeno 60 minuti ciascuno e con la partecipazione di uno psicologo dell’età evolutiva ed adolescenziale che ne attesterà la partecipazione con l’invio della certificazione stessa all’Ufficio della Procura Federale, e di € 700,00 (settecento/00) di ammenda per la società A.S.D. AUSONIA ACADEMY più l’organizzazione da parte della società stessa, presso la propria sede, di n. 5 (cinque) seminari aventi scopo illustrativo della valorizzazione dell’integrazione sociale e lavorativa dei migranti, nonché promozionale di iniziative volte a prevenire e contrastare la discriminazione, la xenofobia ed il fenomeno del razzismo, della durata di almeno 60 minuti ciascuno e con la partecipazione di uno psicologo dell’età evolutiva ed adolescenziale che attesterà la partecipazione del soggetto avvisato, Manuel Luca PIGHETTI, con invio della certificazione stessa all’Ufficio della Procura Federale;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
PUBBLICATO IN ROMA 24 LUGLIO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina