 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 656 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Carlalberto CARAFFINI e della società C.P.C. SAN LAZZARO, avente ad oggetto la seguente condotta: CARLALBERTO CARAFFINI, tesserato per la stagione sportiva 2019-2020, quale Dirigente accompagnatore per la Soc. CPC San Lazzaro, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, poiché al termine della gara USD Breno – CPC San Lazzaro, campionato Allievi Regionali Girone C, disputata in data 24.11.2017, colpiva con uno schiaffo sulla guancia destra il calciatore Lieto Nicola, tesserato per la U.S.D. Breno, “esagerando” la traiettoria del proprio braccio destro nel “cingere” le spalle ad un calciatore della propria squadra che era affiancato al Lieto, come risulta dal supplemento di rapporto del Direttore di gara, riportante le dichiarazioni dei capitani di entrambe le squadre, dalla dichiarazione del calciatore Ihenacho Shane Obiora, tesserato per la Soc. CPC San Lazzaro, in cui si riferiscono le affermazioni fatte dai propri compagni di squadra, oltre che dalla dichiarazioni dei compagni di squadra del Lieto, Testa Paolo e Rossi Giovanni. SOCIETÀ CPC SAN LAZZARO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritte al suo dirigente;  vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carlalberto CARAFFINI e dal Sig. Angelo VALENZA, in qualità di Presidente, e legale rappresentante per conto della società CPC SAN LAZZARO;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione da scontarsi nella stagione 2020/2021 per il Sig. Carlalberto CARAFFINI, e di € 500,00 (cinqucento/00) di ammenda per la società CPC SAN LAZZARO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti. PUBBLICATO IN ROMA 27 LUGLIO 2020 IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli IL PRESIDENTE Gabriele Gravina

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 793 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Dante BOLA, Lorenzo BRUSCHI, Davide PONZI, Bernardo PARROTTA e della società A.S.D. GS FELINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

DANTE BOLA, Presidente munito di poteri di legale rappresentanza della Società

A.S.D. GS FELINO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 39, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, e all’art. 23, delle N.O.I.F., per aver consentito o, comunque, non impedito al Sig. BRUSCHI Lorenzo, persona priva dei necessari requisiti abilitativi previsti dal Regolamento del Settore Tecnico, di svolgere, di fatto, l’attività di allenatore della squadra under 15 Giovanissimi Provinciali - Parma

C.R. EMILIAROMAGNA L.N.D. della società A.S.D. GS FELINO, utilizzando, in qualità di “prestanome”, gli allenatori abilitati Sig. PARROTTA Bernardo e Sig. PONZI Davide;

 

 

LORENZO BRUSCHI, Dirigente della società A.S.D. GS FELINO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 39, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto scientemente e consapevolmente, pur non avendone titolo in quanto non abilitato e privo dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico, l’attività di allenatore  di fatto della squadra under 15 Giovanissimi Provinciali - Parma C.R. EMILIAROMAGNA L.N.D. della società A.S.D. GS FELINO, utilizzando, a tal fine, in qualità di “prestanome”, gli allenatori abilitati Sig. PARROTTA Bernardo e Sig. PONZI Davide;

 

 

DAVIDE PONZI, Allenatore giovani calciatori della società A.S.D. GS FELINO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, e 39, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito l’espletamento, di fatto, dell’attività di allenatore della squadra under 15 Giovanissimi Provinciali - Parma C.R. EMILIA

ROMAGNA L.N.D. della società A.S.D. GS FELINO al Sig. BRUSCHI Lorenzo, soggetto non abilitato e privo dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico, fungendo da prestanome in favore dello stesso;

 

 

BERNARDO PARROTTA, allenatore giovani calciatori della società A.S.D. GS FELINO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, e 39, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito l’espletamento, di fatto, dell’attività di allenatore della squadra under 15 Giovanissimi Provinciali - Parma

C.R. EMILIA – ROMAGNA L.N.D. della società A.S.D. GS FELINO al Sig. BRUSCHI Lorenzo, soggetto non abilitato e privo dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico, fungendo da prestanome in favore dello stesso;

 

 

A.S.D. GS FELINO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte ai soggetti avvisati;

 

    • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del  Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Dante BOLA, in proprio e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GS FELINO e dai Sigg. Lorenzo BRUSCHI, Davide PONZI, Bernardo PARROTTA;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Dante BOLA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Lorenzo BRUSCHI, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Davide PONZI, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Bernardo PARROTTA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. GS FELINO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. mIT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

PUBBLICATO IN ROMA 27 LUGLIO 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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