FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 48/AA del 27/07/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: SCRINZI – BERCELLA – GIAROLI – PICCARDO TRAVERSETOLO A.S.D.

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 812 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Franco SCRINZI, Federico BERCELLA, Andrea GIAROLI, e della società PICCARDO TRAVERSETOLO A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

FRANCO SCRINZI, Presidente munito di poteri di legale rappresentanza della Società PICCARDO TRAVERSETOLO A.S.D. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 39, lettera Fd, del Regolamento del Settore Tecnico, e all’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., per aver consentito o, comunque, non impedito al Sig. BERCELLA Federico, all’epoca dei fatti persona priva dei necessari requisiti abilitativi previsti dal Regolamento del Settore Tecnico, di svolgere, di fatto, l’attività di allenatore della squadra Allievi Regionali Under 17 Elite della società PICCARDO TRAVERSETOLO A.S.D;

 

 

FEDERICO BERCELLA, Dirigente della società  PICCARDO TRAVERSETOLO A.S.D. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 39, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto scientemente e consapevolmente, pur non avendone titolo in quanto all’epoca dei fatti non abilitato e privo dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico, l’attività di allenatore di fatto della squadra Allievi Regionali Under 17 Elite della società PICCARDO TRAVERSETOLO A.S.D.;

 

 

ANDREA GIAROLI, Allenatore di base della società PICCARDO TRAVERSETOLO A.S.D. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, e 39, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito l’espletamento di fatto dell’attività di allenatore della squadra Allievi Regionali Under 17 Elite della società PICCARDO TRAVERSETOLO A.S.D. al Sig. BERCELLA Federico, all’epoca dei fatti soggetto non abilitato e privo dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico;

 

 

PICCARDO TRAVERSETOLO A.S.D, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte ai soggetti avvisati;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Franco SCRINZI in proprio e in qualità di legale rappresentante, per conto della società PICCARDO TRAVERSETOLO A.S.D, e dai Sigg. Federico BERCELLA, Andrea GIAROLI;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Franco SCRINZI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Federico BERCELLA, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Andrea GIAROLI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società PICCARDO TRAVERSETOLO A.S.D;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

PUBBLICATO IN ROMA 27 LUGLIO 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it