FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 49/AA del 29/07/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: LOCANTORE – ASD POLISPORTIVA LIBERTAS MONTESCAGLIOSO

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 988 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Nunzio LOCANTORE e della società ASD POLISPORTIVA LIBERTAS MONTESCAGLIOSO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

NUNZIO LOCANTORE, Presidente e Legale Rappresentante pro tempore della Società POL. LIBERTAS MONTESCAGLIOSO all’epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 19 del Regolamento FIFA, 40 quater delle NOIF, 14, comma 2, e 28 del Regolamento S.G.S., per aver consentito, in assenza di preventivo accertamento di pregresso tesseramento presso la Federazione albanese, con richiesta in data 21.11.2019, gestendo e spedendo regolarmente la documentazione necessaria al tesseramento, il tesseramento illegittimo in data 07.02.2020 del calciatore minore straniero Sig. MURRJA Adem per la propria Società POL. LIBERTAS MONTESCAGLIOSO – Categoria Giovanissimi stagione sportiva 2019/2020

C.R. BASILICATA, in maniera risultata non conforme alla Legge n.205/2017 in tema di richiesta di primo tesseramento di calciatori minorenni stranieri, di età superiore agli anni 10, Circolare F.I.G.C. del 18 giugno 2019, stante l’accertata non veritiera dichiarazione del calciatore stesso circa il mancato pregresso tesseramento per Società appartenente a Federazione estera;

 

ASD POLISPORTIVA LIBERTAS MONTESCAGLIOSO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’ex art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti il Sig. Nunzio LOCANTORE, Presidente e legale rappresentante della Società, ed il Sig. Adem MURRJA, calciatore;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nunzio LOCANTORE, in qualità di Presidente, e legale rappresentante pro tempore per conto della società ASD POLISPORTIVA LIBERTAS MONTESCAGLIOSO;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Nunzio LOCANTORE, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD POLISPORTIVA LIBERTAS MONTESCAGLIOSO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA 29 LUGLIO 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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