FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 50/AA del 29/07/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: FORTUNATO – FCD PINEROLO
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 810 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Leonardo FORTUNATO e della società F.C.D. PINEROLO avente ad oggetto la seguente condotta:
LEONARDO FORTUNATO, Presidente e legale rappresentante della Società
F.C.D. PINEROLO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94ter, comma 2 delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la S.S. 2019/2020 con le calciatrici LIPPOLIS Federica (tesseramento del 6.09.2019), PAIRA Antonella (tesseramento del 20.09.2016) e BRULLO Greta (tesseramento del 10.08.2018), entro il termine del 31.10.2019, previsto dalla normativa federale;
F.C.D. PINEROLO, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Leonardo FORTUNATO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società F.C.D. PINEROLO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1(uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Leonardo FORTUNATO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società F.C.D. PINEROLO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
PUBBLICATO IN ROMA 29 LUGLIO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina