FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 51/AA del 29/07/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: LACARBONARA – ASD MARTINA CALCIO 1947

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 755 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Pietro LACARBONARA e della società ASD MARTINA CALCIO 1947 avente ad oggetto la seguente condotta:

 

PIETRO LACARBONARA, Presidente della Società A.S.D. Martina Franca 1947 nella stagione 2017/2018, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per non avere comunicato al tecnico Vitantonio Sgobba, a mezzo raccomandata AR, l’avvenuto esonero dall’incarico di allenatore della squadra partecipante al campionato di seconda categoria, esonero comunicato tramite l’APP di messaggistica WhatsApp, in data 12 febbraio 2018, e non tramite raccomandata AR come prescritto dal fac-simile di Accordo fra Società aderenti alla LND e Allenatori dilettanti approvato con il protocollo di intesa fra

A.I.A.C. e L.N.D.

 

ASD MARTINA CALCIO 1947, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro LACARBONARA, in proprio e nella qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD MARTINA CALCIO 1947;

  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Pietro LACARBONARA, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD MARTINA CALCIO 1947;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

PUBBLICATO IN ROMA 29 LUGLIO 2020

 

 

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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