FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 52/AA del 29/07/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: Simone ZONCA – VIOLA – CICORIA – AS MASSERONI MARCHESE

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 682 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Simone ZONCA, Luca VIOLA, Vincenzo CICORIA, e della società AS MASSERONI MARCHESE SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

SIMONE ZONCA, Dirigente Allenatore della società AS Mascheroni Marchese

s.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonchè dell’art. 39, lettera Fc) e/o Fd) del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto nella stagione sportiva 2019-2020 il ruolo di tecnico della squadra di categoria Allievi Regionali “Under 17 Elite” in assenza della necessaria abilitazione prevista dal regolamento del Settore Tecnico della FIGC;

 

 

LUCA VIOLA, Allenatore della società AS Mascheroni Marchese s.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 17, e 37, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto funzione di prestanome al sig. Simone ZONCA, non in possesso dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico per la guida tecnica;

 

 

VINCENZO CICORIA, Presidente della società AS Mascheroni Marchese s.r.l. all’epoca dei fatti in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonchè dell’art. 39, lettera Fc) e/o Fd) del Regolamento del Settore Tecnico per aver affidato la conduzione tecnica della squadra di categoria Allievi Regionali “Under 17 Elite” nella stagione sportiva 2019/2020 al Sig. Simone ZONCA –  tesserato  per la  AS  Mascheroni Marchese  s.r.l.  quale  Dirigente - Allenatoresprovvisto dei requisiti previsti dal regolamento del Settore Tecnico FIGC;

 

 

AS MASSERONI MARCHESE SRL, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte ai soggetti avvisati;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo CICORIA, in proprio e in qualità di Presidente per conto della società AS MASSERONI MARCHESE SRL, e dai Sigg. Simone ZONCA, Luca VIOLA;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 75 (settantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Simone ZONCA, di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Luca VIOLA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo CICORIA, e di € 250,00

(duecentocinquanta/00) di ammenda per la società AS MASSERONI MARCHESE SRL. a condizione che la A.S. MASSERONI MARCHESE SRL organizzi due campi per giovani calciatori nel corso della stagione 2020/2021- a partire dal mese di settembre 2020 - in cui saranno tenute lezioni di etica sportiva, ai quali i Sigg.ri Simone ZONCA, Luca VIOLA e Vincenzo CICORIA dovranno partecipare e la cui celebrazione dovrà essere comunicata alla Procura Federale ai fini della verifica dell’effettiva effettuazione e partecipazione;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

PUBBLICATO IN ROMA 29 LUGLIO 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it