FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 53/AA del 29/07/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: Michele ANACLERIO

 

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 760 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Michele ANACLERIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MICHELE ANACLERIO, allenatore di base all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1 del Regolamento per il Settore Tecnico, nonché all’art. 46, comma 1 del Regolamento della L.N.D., e di quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 1 per la S.S. 2018/2019, per aver pattuito con la società A.S.D. Terlizzi Calcio, per la conduzione della squadra militante nel campionato di Eccellenza un accordo economico superiore ai massimali previsti dalle norme vigenti al momento della stipula;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele ANACLERIO;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Michele ANACLERIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.  

 

PUBBLICATO IN ROMA 29 LUGLIO 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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